L'affaire Santanché: verso un caso di sfiducia individuale?

le dimissioni della Ministra del turismo Santanché, al termine di un redde rationem intenso quanto veloce, ci hanno tolto il gusto di assistere, popcorn alla mano, ad una riedizione di un avvenimento estremamente raro nella storia repubblicana. La sfiducia individuale verso un Ministro ha un unico precedente. Il caso "Mancuso" discusso in Senato nell'autunno 1995.

Ripercorriamo quell'avvenimento, nel contesto in cui accadde e con gli esiti che hanno, oggi, sconsigliato un secondo caso nei confronti della oramai ex-Ministra.

Il contesto del caso Mancuso

Siamo nella fase finale di Tangentopoli, ad inizi 1995 cade il Governo Berlusconi, dopo una clamorosa notifica di Avviso di garanzia al presidente del Consiglio durante il G7 di Napoli. Gli succede Lanfranco Dini con un Governo tecnico che viene sostenuto dal centro-sinistra con la astensione del centro destra. Contrari l'allora MSI e RC più parlamentari sparsi.

Incomincia a maturare la coscienza che forse i giudici di Mani Pulite hanno avuto la mano troppo pesante con gli indagati. Testimonianze di persone coinvolte e scagionate, e suicidi in carcere inducono il Ministro Mancuso, tecnico terzo, a spedire gli ispettori ministeriali per indagare sui presunti abusi del Team di magistrati.

Apriti cielo, la dominante componente manettara del Parlamento invoca le dimissioni del Ministro, che non si rassegna, e porta la discussione in Parlamento. 

La discussione al Senato

Cesare Salvi, leader del gruppo "Progressisti - Federativo", un mini campo largo dell'allora PDS, presenta una mozione di sfiducia individuale verso il Ministro Mancuso sostenendo che:

che il Ministro di grazia e giustizia ha disatteso gli indirizzi posti nel documento approvato dal Senato in data 3 1 maggio 1995 e in particolare l'impegno ad operare per il «recupero della serenità istituzionale necessaria ad assicurare l'indipendente esercizio della funzione giudiziaria », nonché quello ad assumere immediate iniziative per il recupero della funzionalità del servizio giustizia. e che del resto durante tutta la sua attività, lun1,-i dal rivolgere la sua attenzione alla grave crisi della giustizia, ha assunto esclusivamente iniziative che hanno determinato condizioni di conflittualità, e ciò al di fuori della collegialità di governo;

che, di conseguenza, le posizioni pubblicamente assunte dal Ministro di grazia e giustizia hanno determinato un insanabile contrasto tra lo stesso Ministro ed il Presidente del Consiglio, concretando altresì una violazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1 988, n. 400, che concerne la necessità di concordare con il Presidente del Consiglio pubbliche dichiarazioni impegnative per il Governo;

che il Ministro si è posto altresì pubblicamente in contrasto con il Presidente della Repubblica, e per di più in un momento di assenza dall'Italia del Capo dello Stato;