Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014) Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Schede di lettura (Articolo 1, commi 346-749)
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII   AC N. 1865-A/XVII
L N. 147 DEL 27-DIC-13     
Serie: Progetti di legge    Numero: 95    Progressivo: 3
Data: 31/01/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2013 0147
LEGGE FINANZIARIA     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2014)

 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Schede di lettura

 

(Articolo 1, commi 346-749)

 

 

 

 

n. 95/3

Tomo II

 

 

31 gennaio 2014


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

Le schede di lettura in commento sono riferite al testo della legge di stabilità 2014 ivi incluse le modifiche apportate dai decreti-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e 28 gennaio 2014, n. 4.

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File: ID0006cs2.doc

 


INDICE
(Tomo I)

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare.................................................................... 3

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali).................................................. 25

§      Articolo 1, commi 2-4 (Finanziamento gestioni previdenziali)...................... 28

§      Articolo 1, comma 5 (Trasferimenti all’INPS ed all’ex INPDAP).................. 31

§      Articolo 1, commi 6, 7 e 9 (Risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020)....................................................................... 32

§      Articolo 1, commi 8, 10 e 11 (Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)    39

§      Articolo 1, comma 12 (Messa in sicurezza e bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi)......................................................................................................... 42

§      Articolo 1, commi 13-17 (Fondi per programma “Aree interne del Paese”) 44

§      Articolo 1, commi 18-21 (Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei)............... 47

§      Articolo 1, comma 22 (Beneficio per la stabilizzazione di lavoratori a progetto nei call center)    50

§      Articolo 1, comma 23 (Formazione giovani extraeuropei - Agenzia ICE)... 52

§      Articolo 1, comma 24 (Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato)..................................................................................... 53

§      Articolo 1, comma 25 (Contratti di sviluppo industriale).............................. 54

§      Articolo 1, comma 26 (Fondo per la crescita sostenibile)........................... 56

§      Articolo 1, comma 27 (Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese) 58

§      Articolo 1, comma 28 (Contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) 60

§      Articolo1, comma 29 (Fondo credito all’esportazione)................................. 61

§      Articolo 1, comma 30 (Fondo settore aeronautico)..................................... 63

§      Articolo 1, commi 31-32 e 34-35 (Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli)    65

§      Articolo 1, comma 33 (Acquisto servizi online)............................................ 68

§      Articolo 1, comma 36 (Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole)  71

§      Articolo 1, comma 37 (Programmi industriali navali d'interesse della Difesa) 73

§      Articolo 1, commi 38-40 (Diversa destinazione risorse per flotta navale)... 74

§      Articolo 1, comma 41 (Programma TETRA per forze di polizia)................. 76

§      Articolo 1, comma 42 (Finanziamento Cassa DD.PP. a grandi imprese per interventi di rilancio dell’economia)............................................................................................... 78

§      Articolo 1, comma 43 (Contributi all’Istituto italiano per gli studi storici e all’Istituto italiano per gli studi filosofici)........................................................................................................ 81

§      Articolo 1, commi 44-47 (Estensione delle attività di Cassa depositi)......... 83

§      Articolo 1, comma 48 (Sistema nazionale di garanzia)................................ 88

§      Articolo 1, comma 49 (Monitoraggi dei comuni in materia di registro di anagrafe condominiale) 95

§      Articolo 1, comma 50 (Pagamento canoni di locazione escludendo l’uso del contante) 97

§      Articolo 1, comma 51 (Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose).................................................................. 99

§      Articolo 1, comma 52 (Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche)................................................... 101

§      Articolo 1, comma 53 (Risorse per il Fondo di garanzia per le PMI)......... 105

§      Articolo 1, commi 54-55 (Crescita e patrimonializzazione dei confidi)...... 107

§      Articolo 1, commi 56-59 (Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)    110

§      Articolo 1, commi 60-61 (Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale)....................................................... 113

§      Articolo 1, comma 62 (Modifiche alla garanzia dello Stato sui debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato).................................................................... 114

§      Articolo 1, commi 63-67 (Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati)...................................................................................................... 116

§      Articolo 1, comma 68 (Finanziamenti per manutenzione rete stradale e nuove opere)  119

§      Articolo 1, comma 69 (Finanziamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria)  122

§      Articolo 1, comma 70 (Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie) 123

§      Articolo 1, comma 71 (Finanziamenti per il sistema MO.S.E.)................. 125

§      Articolo 1, comma 72 (Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale) 127

§      Articolo 1, comma 73 (Contratto di servizio con RFI)................................ 128

§      Articolo 1, commi 74, 76 e 80 (Finanziamento di tratte ferroviarie)........... 130

§      Articolo 1, comma 75 (Risorse destinate al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore)    133

§      Articolo 1, commi 77-78 (Acquisto di unità navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina) 135

§      Articolo 1, comma 79 (Modifiche alla disciplina delle revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche)................................................................................................. 136

§      Articolo 1, commi 81-82  (Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina)..................................................................................................... 137

§      Articolo 1, comma 83 (Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)............. 138

§      Articolo 1, commi 84-85  (Definizione costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale).................................................................................................... 140

§      Articolo 1, comma 86 (Esenzione dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete) 143

§      Articolo 1, comma 87 (Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M) 144

§      Articolo 1, comma 88 (Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e Venezia)....................................................................................... 145

§      Articolo 1, comma 89 (Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto) 148

§      Articolo 1, comma 90 (Piattaforma logistica nazionale)............................. 149

§      Articolo 1, comma 91 (Società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi) 151

§      Articolo 1, commi 92-94 (Comitato centrale per l’Albo nazionale autotrasportatori)   153

§      Articolo 1, comma 95 (Autotrasporto merci su strada)............................. 156

§      Articolo 1, comma 96 (Finanziamenti per l’autostrada A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia)    157

§      Articolo 1, comma 97 (Banda larga).......................................................... 159

§      Articolo 1, comma 98 (Pagamento elettronico dei servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato)................................................................................ 161

§      Articolo 1, comma 99 (Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud)    162

§      Articolo 1, comma 100 (Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche)................................................................................................... 163

§      Articolo 1, comma 101 (Disposizioni concernenti Expo Milano 2015)...... 164

§      Articolo 1, commi 102-104 (Risorse per le Forze di polizia)...................... 167

§      Articolo 1, commi 105-106 (Risorse per infrastrutture destinate a investimenti in favore di beni culturali)...................................................................................................... 169

§      Articolo 1, comma 107 (Capitanerie di porto)............................................ 172

§      Articolo 1, comma 108 (Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto) 174

§      Articolo 1, comma 109 (Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza) 176

§      Articolo 1, comma 110 (Finanziamenti per infrastrutture al servizio della Fiera di Verona) 178

§      Articolo 1, comma 111 (Interventi per la difesa del suolo)......................... 179

§      Articolo 1, comma 112 (Fondo depurazione reflui urbani)......................... 184

§      Articolo 1, comma 113 (Fondo per bonifica discariche abusive).............. 186

§      Articolo 1, comma 114 (Lavorazione industriale degli agrumi).................. 188

§      Articolo 1, comma 115 (Acquisto dell’isola di Budelli)................................ 189

§      Articolo 1, commi 116-117 (Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine) 190

§      Articolo 1, commi 118, 122-124 (Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)..................................................... 192

§      Articolo 1, comma 119 (Contenimento della spesa sanitaria nella Regione Sardegna) 196

§      Articolo 1, commi 120-121 (Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009)  197

§      Articolo 1, commi 125-126 (Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas)    198

§      Articolo 1, comma 127 (Incremento detrazioni per lavoro dipendenti)...... 200

§      Articolo 1, comma 128 (Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali).............................................................................................. 202

§      Articolo 1, commi 129-130 (Indennità I.N.A.I.L. danno biologico e rendite superstiti deceduti sul lavoro)......................................................................................................... 207

§      Articolo 1, comma 131 (Benefici per le famiglie di vittime di gravi infortuni sul lavoro)   209

§      Articolo 1, comma 132 (Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato)    211

§      Articolo 1, commi 133-134 (Stabilizzazione degli associati in partecipazione) 215

§      Articolo 1, comma 135 (Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato)................................................................................. 217

§      Articolo 1, comma 136 (Aliquote soggetti autorizzati a somministrazione di lavoro)  218

§      Articolo 1, commi 137-138 (Aiuto alla crescita economica - ACE)........... 219

§      Articolo 1, comma 139 (Proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizie)..... 222

§      Articolo 1, commi 140-147 (Rivalutazione beni di impresa)...................... 234

§      Articolo 1, comma 148 (Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia)   239

§      Articolo 1, comma 149 (Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale)    242

§      Articolo 1, commi 150-152 (Affrancamento maggiori valori contabili)....... 245

§      Articolo 1, comma 153 (Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica)...................................................................................................... 248

§      Articolo 1, comma 154 (Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità) 252

§      Articolo 1, comma 155 (Bioliquidi sostenibili)............................................. 254

§      Articolo 1, commi 156-157 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)........... 256

§      Articolo 1, commi 158-161 (Reddito di lavoro dipendente degli atleti - Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)............................ 258

§      Articolo 1, commi 162-163 (Deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria)  265

§      Articolo 1, commi 164-166 (Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione Ipt per il riscatto dei veicoli in leasing)................ 267

§      Articolo 1, commi 167-171 (Deferred Tax Assets – Imposte differite attive nel settore bancario)     269

§      Articolo 1, comma 172 (Regime IVA agevolato per le cooperative sociali) 274

§      Articolo 1, comma 173 (Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici)................................................................................ 280

§      Articolo 1, comma 174 (Deducibilità dei recuperi di competenze erogate) 282

§      Articolo 1, comma 175 (Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)............... 284

§      Articolo 1, comma 176 (Proroga termini attività delle cooperative che concedono finanziamenti ai soci)............................................................................................................ 286

§      Articolo 1, commi 177-178 (Raccolta di pubblicità on-line)........................ 288

§      Articolo 1, comma 179 (Assegnazione di maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica).................................................................................... 293

§      Articolo 1, comma 180 (Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori) 294

§      Articolo 1, comma 181 (Nuove sedi per uffici giudiziari)............................ 296

§      Articolo 1, comma 182 (Temporaneo utilizzo di locali di ufficio giudiziario soppresso)   297

§      Articolo 1, commi 183-184 (Ammortizzatori sociali).................................. 298

§      Articolo 1, comma 185 (Fondi di solidarietà bilaterali)............................... 303

§      Articolo 1, comma 186 (Contratti di solidarietà)......................................... 307

§      Articolo 1, comma 187 (Incentivi per favorire l’occupazione).................... 308

§      Articolo 1, comma 188 (Proroga della sospensione dei contributi e dei premi assicurativi)    310

§      Articolo 1, comma 189 (Competenze della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali)............................................................................................... 312

§      Articolo 1, comma 190 (Lavoratori licenziati da enti non commerciali)..... 313

§      Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492 (Esodati)................................ 315

§      Articolo 1, comma 192 (Contributo in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus)............................................................................................ 325

§      Articolo 1, commi 199-200 (Fondo per le non autosufficienze)................. 326

§      Articolo 1, comma 201 (Fondo per i nuovi nati)......................................... 328

§      Articolo 1, commi 202-203 (Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) 329

§      Articolo 1, comma 204 (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) 332

§      Articolo 1, comma 205 (Cinque per mille).................................................. 335

§      Articolo 1, comma 206 (Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale) 338

§      Articolo 1, commi 207-214 (Lavori socialmente utili)................................. 339

§      Articolo 1, comma 215 (Fondo per le politiche attive del lavoro)............... 346

§      Articolo 1, comma 216 (Carta acquisti)..................................................... 347

§      Articolo 1, comma 217 (Finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).................................................................................................... 351

§      Articolo 1, comma 218 (Fondo nazionale attività consigliere e consiglieri di parità)   353

§      Articolo 1, comma 219 (Misure in favore di giovani e disoccupati)........... 354

§      Articolo 1, comma 220 (Istituto nazionale di genetica molecolare)........... 357

§      Articolo 1, comma 221 (Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova) 358

§      Articolo 1, comma 222 (Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero).... 359

§      Articolo 1, comma 223 (Rivalutazione indennità emotrasfusi).................. 361

§      Articolo 1, comma 224 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)   364

§      Articolo 1, commi 225 e 227 (Applicazione permanente del sistema del pay back)  366

§      Articolo 1, comma 226 (Ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per la quota a carico delle società controllate).................................................................. 368

§      Articolo 1, comma 228 (Pay back e farmaci orfani)................................... 370

§      Articolo 1, comma 229 (Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie).................................................................................................... 372

§      Articolo 1, comma 230 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 374

§      Articolo 1, commi 231-232 (Anagrafe nazionale degli assistiti)................. 378

§      Articolo 1, comma 233 (Assistenza sanitaria al personale navigante)...... 382

§      Articolo 1, comma 234 (Riparto della quota premiale del SSN)................ 384

§      Articolo 1, comma 235 (Anticipazione di liquidità all’Associazione italiana della Croce Rossa)    387

§      Articolo 1, commi 236-239 (Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare)..................... 389


§      Articolo 1, commi 240-248 (Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea) 391

§      Articolo 1, comma 249 (Trasferimento al Ministero degli Affari esteri di fondi per programmi UE di aiuto allo sviluppo)...................................................................................... 399

§      Articolo 1, comma 250 (Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE)................................................................................................ 400

§      Articolo 1, comma 251 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)     401

§      Articolo 1, comma 252 (Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)    402

§      Articolo 1, comma 253 (Contingente civile di pace).................................. 404

§      Articolo 1, comma 254 (Ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)  405

§      Articolo 1, comma 255 (Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo)    407

§      Articolo 1, comma 256 (Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 - Pollino)   408

§      Articolo 1, comma 257 (Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università)  410

§      Articolo 1, comma 258 (Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti)    411

§      Articolo 1, comma 259 (Risorse per il diritto allo studio universitario)....... 412

§      Articolo 1, comma 260 (Risorse per le scuole paritarie)........................... 413

§      Articolo 1, comma 261 (Fondo straordinario per il sostegno all'editoria)... 416

§      Articolo 1, comma 262 (Emittenza radiotelevisiva locale)......................... 419

§      Articolo 1, comma 263 (Flotta aerea antincendio Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  420

§      Articolo 1, commi 264-265 (Impiego Forze armate per vigilanze sul territorio) 422

§      Articolo 1, comma 266 (Fondo per l’efficienza dello strumento militare)... 424

§      Articolo 1, comma 267 (Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato) 425

§      Articolo 1, commi 268-269 (Assunzioni Garante per la protezione dei dati personali)    427

§      Articolo 1, comma 270 (Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri)     429

§      Articolo 1, comma 271 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)    430

§      Articolo 1, comma 272 (Risorse per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)......................................................................... 431

§      Articolo 1, comma 273 (Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE) 432

§      Articolo 1, comma 274 (Vertice UE sull’occupazione giovanile ed Asia-Europe Summit 2014)   438

§      Articolo 1, comma 275 (Fondazione istituto mediterraneo di ematologia). 441

§      Articolo 1, comma 276 (Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti)   442

§      Articolo 1, comma 277 (Contributo straordinario per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania)................................... 443

§      Articolo 1, comma 278 (Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate)... 444

§      Articolo 1, commi 279-280 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti) 446

§      Articolo 1, commi 281-285 (Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP)..... 448

§      Articolo 1, comma 286 (Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto)   452

§      Articolo 1, comma 287 (Restituzione contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato).......................................................................................... 454

§      Articolo 1, comma 288 (Assunzione di magistrati ordinari)....................... 456

§      Articolo 1, comma 289 (Assunzione di magistrati ordinari)....................... 458

§      Articolo 1, comma 290 (Proroga del mandato di magistrati onorari)......... 459

§      Articolo 1, comma 291 (Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse)..... 461

§      Articolo 1, comma 292 (Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo) 463

§      Articolo 1, comma 293 (Fondo bieticolo saccarifero)................................ 465

§      Articolo 1, comma 294 (Interventi vari a favore degli italiani nel mondo).. 467

§      Articolo 1, commi 295-296 (Agea)............................................................. 471

§      Articolo 1, comma 297 (Emergenza batterio Xylella fastidiosa)................ 474

§      Articolo 1, comma 298 (Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)    476

§      Articolo 1, commi 299-301 (Risorse per le Fondazioni Memoriale della Shoah di Milano e Centro di documentazione ebraica)........................................................................... 478

§      Articolo 1, comma 302 (Fondo finanziamento esigenze indifferibili).......... 480

§      Articolo 1, comma 303 (Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi) 482

§      Articolo 1, commi 304-305 (Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi)......................................................................................... 484

§      Articolo 1, comma 306 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)     490

§      Articolo 1, comma 307 (Risorse per il campionato mondiale di pallavolo femminile del 2014)    492

§      Articolo 1, commi 308-309 (Celebrazione del Centenario e conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale)....................................................................................... 493

§      Articolo 1, commi 310-314 (Normattiva).................................................... 495

§      Articolo 1, comma 315 (Deroghe ai limiti di spesa per l’acquisto di arredi ed autovetture da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari)....................................... 498

§      Articolo 1, comma 316 (Trattamento economico dei membri del Governo) 500

§      Articolo 1, comma 317 (Spese di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)..................................................................................................... 502

§      Articolo 1, comma 318 (Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)................................................................................ 503

§      Articolo 1, comma 319 (Disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economica nelle isole di Lampedusa e di Linosa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno) 505

§      Articolo 1, comma 320 (Centro nazionale adroterapia oncologica)........... 509

§      Articolo 1, comma 321 (Economie di spesa per Autorità garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)................................................... 510

§      Articolo 1, comma 322 (Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica)......................................................................................... 513

§      Articolo 1, comma 323 (Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi)..................................................................................... 515

§      Articolo 1, comma 324 (Agevolazioni fiscali per le imprese)..................... 516

§      Articolo 1, commi 325 e 441 (Commissariamento di province e proroga dei commissariamenti in atto)............................................................................................................. 517

§      Articolo 1, commi 326-327 (Fondazioni lirico-sinfoniche).......................... 522

§      Articolo 1, commi 328 e 386 (Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra)  525

§      Articolo 1, comma 329 (Locazioni passive immobili all’estero del Ministero degli Affari esteri)    527

§      Articolo 1, comma 330 (Incorporazione della Sicot nella Consip)............. 528

§      Articolo 1, comma 331 (Modalità di trasferimento a Fintecna della società Cinecittà Luce S.p.A.)  530

§      Articolo 1, commi 332-333 (Anticipazioni di liquidità a favore di EUR S.p.A.) 533

§      Articolo 1, comma 334 (Modernizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) 536

§      Articolo 1, comma 335 (Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento di somme a favore del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria)......................................................................... 538

§      Articolo 1, comma 336 (Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali) 540

§      Articolo 1, comma 337 (Disciplina transitoria per la concessione dei contributi ai periodici italiani diffusi all’estero).......................................................................................... 542

§      Articolo 1, comma 338 (Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia)    544

§      Articolo 1, commi 339-341 (Accertamenti medico-legali per dipendenti assenti per malattia) 545

§      Articolo 1, comma 342 (Estensione del ruolo di Consip quale centrale di committenza)    547

§      Articolo 1, comma 343 (Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)....................................................................................................... 551

§      Articolo 1, comma 344 (Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia) 552

§      Articolo 1, comma 345 (Minoranze linguistiche slovene).......................... 554

 


INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 346-347 (Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali) 599

§      Articolo 1, commi 348-349 (Proroga contratti lavoro a tempo determinato territorio de L’Aquila) 602

§      Articolo 1, comma 350 (Contributo per lo smaltimento dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo) 605

§      Articolo 1, comma 351 (Contributi per la sistemazione dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata) 607

§      Articolo 1, comma 352 (Riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani) 609

§      Articolo 1, commi 353-355 e 376 (Deroghe al patto di stabilità interno per enti colpiti da eventi sismici) 611

§      Articolo 1, comma 356 (Differimento rate dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma 2012) 617

§      Articolo 1, comma 357 (Estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 619

§      Articolo 1, comma 358 (Contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 622

§      Articolo 1, comma 359 (Pagamento degli interessi per i mutui degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 625

§      Articolo 1, comma 360 (Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 627

§      Articolo 1, comma 361 (Concessione di contributi agevolati per le imprese nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 628

§      Articolo 1, comma 362 (Utilizzo di personale in posizione di comando nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 631

§      Articolo 1, comma 363 (Verifica di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012) 633

§      Articolo 1, comma 364 (Gestione della situazione di emergenza causata dagli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2010 in Veneto) 634

§      Articolo 1, commi 365-366 (Disciplina dei finanziamenti agevolati per le zone colpite dal sisma del 2012) 636

§      Articolo 1, comma 367 (Assunzioni di personale nelle zone colpite eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 639

§      Articolo 1, comma 368 (Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012) 641

§      Articolo 1, commi 369-373 (Ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dal sisma del maggio 2012) 642

§      Articolo 1, comma 374 (Centro poliedrico antiviolenza di genere di L’Aquila) 645

§      Articolo 1, comma 375 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici) 646

§      Articolo 1, commi 377-378 (Policlinici universitari gestiti da università non statali e finanziamento del Bambin Gesù) 648

§      Articolo 1, comma 379 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio) 650

§      Articolo 1, comma 380 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica) 652

§      Articolo 1, comma 381 (Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) 653

§      Articolo 1, commi 382-385 (Contributi statali alle istituzioni culturali e pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale) 654

§      Articolo 1, commi 328 e 386 (Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra) 659

§      Articolo 1, comma 387 (Ottimizzazione spazi ad uso pubblico) 660

§      Articolo 1, commi 388-389 (Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche) 666

§      Articolo 1, comma 390 (Manutenzione degli immobili pubblici) 670

§      Articolo 1, comma 391 (Programma straordinario di cessione di immobili pubblici) 672

§      Articolo 1, comma 392 (Corrispettivo delle aree cedute in proprietà dai comuni) 676

§      Articolo 1, comma 393 (Dismissione beni immobili dell’INDIRE) 677

§      Articolo 1, comma 394 (Organizzazione degli uffici scolastici regionali) 678

§      Articolo 1, comma 395 (Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei) 679

§      Articolo 1, comma 396 (Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale) 682

§      Articolo 1, comma 397 (Utilizzo immobili uffici giudiziari) 683

§      Articolo 1, commi 398-401 (Riduzione delle spese per consultazioni elettorali) 684

§      Articolo 1, comma 402 (Modalità di pagamento delle competenze al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) 690

§      Articolo 1, comma 403 (Sistema di rilevazione delle presenze del personale delle Forze di polizia) 692

§      Articolo 1, commi 404-405 (Garante del contribuente) 694

§      Articolo 1, comma 406 (Centri di assistenza fiscale) 696

§      Articolo 1, comma 407 (Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi) 698

§      Articolo 1, comma 408 (Soppressione fondo pagamento canoni di locazione) 699

§      Articolo 1, commi 409-412 (Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali) 700

§      Articolo 1, comma 413 (Riduzione stanziamenti per contratti di produttività) 703

§      Articolo 1, commi 414 e 416 (Misure finanziarie compensative tra le Autorithies) 705

§      Articolo 1, comma 415 (Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica) 711

§      Articolo 1, comma 417 (Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali) 712

§      Articolo 1, comma 418 (Fabbisogno finanziario programmato delle università statali) 714

§      Articolo 1, comma 419 (Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate o interamente detenute dal MIBACT) 716

§      Articolo 1, comma 420 (Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione) 718

§      Articolo 1, comma 421 (Interpretazione del diritto di rivalsa dello Stato) 719

§      Articolo 1, comma 422 (Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi) 721

§      Articolo 1, comma 423 (Fabbisogni standard) 723

§      Articolo 1, comma 424 (Formazione specifica in medicina generale) 726

§      Articolo 1, comma 425 (Cure palliative) 727

§      Articolo 1, comma 426 (Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio) 729

§      Articolo 1, commi 427-430 (Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale) 732

§      Articolo 1, commi 431-435 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale) 745

§      Articolo 1, commi 436-437 (Attività di spending review) 750

§      Articolo 1, comma 438 (Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese) 753

§      Articolo 1, comma 439 (Riduzione della spesa per consumi intermedi) 757

§      Articolo 1, comma 440 (Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) 759

§      Articolo 1, commi 325 e 441 (Commissariamento di province e proroga dei commissariamenti in atto) 761

§      Articolo 1, comma 442 (Stazione sperimentale delle pelli) 762

§      Articolo 1, comma 443 (Modifiche al Codice antimafia) 764

§      Articolo 1, commi 444-450 (Alienazione di veicoli sequestrati o confiscati) 766

§      Articolo 1, comma 451 (Proventi dei parcheggi a pagamento) 769

§      Articolo 1, commi 452-455 (Indennità di vacanza contrattuale) 770

§      Articolo 1, commi 456 e 477 (Trattamento accessorio del personale) 773

§      Articolo 1, comma 457 (Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la P.A.) 775

§      Articolo 1, commi 458-459 (Soppressione assegni ad personam riassorbibili) 777

§      Articolo 1, commi 460, 462, 464 e 468 (Facoltà assunzionali delle P.A. (turn-over)) 779

§      Articolo 1, comma 461 (Mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori) 783

§      Articolo 1, comma 463 (Istituzione di due posizioni dirigenziali presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) 784

§      Articolo 1, comma 465 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 785

§      Articolo 1, comma 466 (Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 786

§      Articolo 1, comma 467 (Risorse del Fondo unico giustizia per il comparto sicurezza e soccorso pubblico) 788

§      Articolo 1, commi 469-470 (Estensione dei benefici economici aggiuntivi  per causa di servizio ai Vigili del fuoco) 790

§      Articolo 1, commi 471-475 (Estensione limite massimo retributivo personale P.A.) 792

§      Articolo 1, comma 476 (Retribuzione straordinaria delle Forze di Polizia e delle Forze armate) 795

§      Articolo 1, comma 478 (Dipendenti Buonitalia) 796

§      Articolo 1, commi 479-480 (Riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati) 798

§      Articolo 1, comma 481 (Finanziamento del SSN) 800

§      Articolo 1, comma 482 (Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse) 804

§      Articolo 1, comma 483 (Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici) 806

§      Articolo 1, commi 484-485 (Modiche alla liquidazione dei TFS e TFR) 809

§      Articolo 1, commi 486-487 (Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e sulle pensioni degli Organi costituzionali, Regioni e Province autonome) 811

§      Articolo 1, comma 488 (Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia previdenziale) 817

§      Articolo 1, comma 489 (Limiti ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico) 819

§      Articolo 1, comma 490 (Indennizzo per cessazione attività commerciale) 820

§      Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492 (Esodati) 822

§      Articolo 1, comma 493 (Computo a fini pensionistici dei permessi ex legge n. 104/1992) 823

§      Articolo 1, commi 494-495 (Assegno vitalizio per familiari invalidi per terrorismo) 825

§      Articolo 1, commi 496-501, 505-506, 522-527 (Patto di stabilità interno delle Regioni e ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica) 828

§      Articolo 1, commi 502-504 e 507 (Disciplina sanzionatoria per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni) 839

§      Articolo 1, commi 508, 510-521 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) 843

§      Articolo 1, comma 509 (Differimento di termini concernente i poteri regionali sull'addizionale regionale all’IRPEF) 858

§      Articolo 1, comma 528 (Modifiche alla base di calcolo del limite di indebitamento delle regioni) 860

§      Articolo 1, comma 529 (Stabilizzazione del personale delle Regioni) 862

§      Articolo 1, comma 530 (Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni) 864

§      Articolo 1, comma 531 (Tavolo per i passi carrai) 866

§      Articolo 1, commi 532-545 (Patto di stabilità interno degli enti locali) 867

§      Articolo 1, commi 546-549 (Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale) 885

§      Articolo 1, commi 550-555 e 557-562 (Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate) 892

§      Articolo 1, comma 556 (Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale) 913

§      Articolo 1, commi 563-568 (Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni) 916

§      Articolo 1, comma 569 (Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate) 919

§      Articolo 1, comma 570 (Intese con le province di Trento e Bolzano) 921

§      Articolo 1, comma 571 (Forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni a statuto ordinario) 923

§      Articolo 1, comma 572 (Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali) 925

§      Articolo 1, comma 573 (Riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali) 929

§      Articolo 1, comma 574 (Compensazione crediti di imposta) 932

§      Articolo 1, commi 575-576 (Riordino agevolazioni tributarie) 934

§      Articolo 1, commi 577-580 (Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta) 936

§      Articolo 1, comma 581 (Aumento imposta di bollo su conto titoli) 940

§      Articolo 1, comma 582 (Aumento IVAFE) 942

§      Articolo 1, comma 583 (Soppressione di crediti di imposta e di agevolazioni fiscali) 944

§      Articolo 1, commi 584-585 (Servizi di pagamento) 946

§      Articolo 1, commi 586-589 (Rimborsi indebiti di imposta) 949

§      Articolo 1, comma 590 (Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro) 951

§      Articolo 1, commi 591-597 (Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica) 953

§      Articolo 1, commi 598-599 (Contributo unificato nel processo tributario) 956

§      Articolo 1, commi 600-605 (Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura e ai concorsi per notariato e magistratura ordinaria) 958

§      Articolo 1, commi 606-607 (Riduzione di compensi per spese di giustizia) 960

§      Articolo 1, commi 608-609 (Agevolazioni per la piccola proprietà contadina) 962

§      Articolo 1, comma 610 (Proroga attività riscossione enti locali) 965

§      Articolo 1, comma 611 (Riscossione) 967

§      Articolo 1, commi 612-615 (Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa) 975

§      Articolo 1, commi 616-617 (Disposizioni in materia di assistenza fiscale) 978

§      Articolo 1, commi 618-624 (Definizione agevolata somme iscritte a ruolo) 981

§      Articolo 1, comma 625 (Differimento dei termini dell’aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo) 985

§      Articolo 1, comma 626 (Accise su benzine e gasolio) 987

§      Articolo 1, commi 627-628 (Profili fiscali degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi) 988

§      Articolo 1, comma 629 (Divieto di anatocismo bancario) 990

§      Articolo 1, comma 630 (Garanzia dei depositi – credito cooperativo) 991

§      Articolo 1, commi 631-633 (IRPEF residenti Campione d’Italia) 993

§      Articolo 1, commi 634-635 (Accisa ridotta per talune emulsioni) 995

§      Articolo 1, commi 636-638 (Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo) 997

§      Articolo 1, commi 639-640 (Riordino della tassazione immobiliare comunale) 1000

§      Articolo 1, commi 641-668 (La tassa sui rifiuti – TARI) 1002

§      Articolo 1, commi 669-681 (Tributo sui servizi indivisibili – TASI e norme sull’IMU) 1013

§      Articolo 1, commi 682-706 (Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI) 1023

§      Articolo 1, commi 707-721 (Disposizioni in materia di IMU) 1032

§      Articolo 1, commi 722-728 (Versamenti IMU) 1048

§      Articolo 1, commi 729-731 (Fondo di solidarietà comunale) 1052

§      Articolo 1, commi 732-734 (Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi) 1062

§      Articolo 1, comma 735 (Limiti all’indebitamento per gli enti locali) 1065

§      Articolo 1, comma 736 (Riscossione tributi locali) 1067

§      Articolo 1, comma 737 (Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni) 1068

§      Articolo 1, comma 738 (Tabelle A e B) 1070

§      Articolo 1, comma 739 (Tabella C) 1077

§      Articolo 1, comma 740 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 1093

§      Articolo 1, commi 741-742 (Tabella E) 1094

§      Articolo 1, comma 743 (Prospetto di copertura) 1122

§      Articolo 1, comma 744 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi) 1124

§      Articolo 1, comma 745 (Funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo) 1126

§      Articolo 1, comma 746 (Estinzione debiti pregressi del MIUR) 1128

§      Articolo 1, comma 747 (Immobili della difesa nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio) 1130

§      Articolo 1, comma 748 (Servizi di pulizia nelle scuole) 1131

§      Articolo 1, comma 749 (Entrata in vigore) 1133

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, commi 346-347
(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)

 


346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.


 

I commi 346 e 347, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla L. n. 225/1992) è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014.

Si ricorda che il D.L. n. 59/2012 ha introdotto nel testo della L. n. 225/1992 una serie di disposizioni finalizzate a limitare temporalmente la durata dello stato di emergenza.

L’art. 5, comma 1-bis, della citata legge (introdotto dal D.L. n. 59 e novellato dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. n. 93/2013) stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

Il successivo comma 4 (riscritto dal D.L. n. 59/2012) dispone, tra l’altro, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 4-ter del medesimo articolo 5, anch’esso introdotto dal D.L. n. 59, prevede l'emanazione, almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, da parte del Capo del dipartimento della protezione civile di un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi.

L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012 ha inoltre vietato la proroga o il rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, delle gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il comma 346 prevede che il citato fondo possa essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola. Per il riconoscimento di tali contributi il comma richiede tutte le seguenti condizioni:

§      i danni devono essere in nesso di causalità con l'evento;

§      i danni devono essere dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.

 

Viene altresì disposto che gli interventi attuati con le risorse del citato fondo sono monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (per una sintesi dei contenuti di tale decreto si rinvia al commento del comma 111 del presente articolo).

In fase di prima attuazione, il comma 347 individua gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo di cui al precedente comma (con le modalità ivi previste) di seguito indicati con i relativi importi:

a)   per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Con riferimento a tali eventi, si ricorda che lo stato di emergenza, dichiarato inizialmente con il D.P.C.M. 10 marzo 2011, è stato prorogato fino al 31 marzo 2013 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012. Con l’ordinanza di protezione civile 10 giugno 2012, n. 7, il Presidente della regione Marche è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e sono stati stanziati 25 milioni di euro a carico del Fondo per la Protezione civile. Con l’ordinanza 20 settembre 2013, n. 116 sono invece state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in questione.

Si ricorda altresì che, in attuazione dell’art. 1, comma 290, della L. 228/2012, il D.P.C.M. 23 marzo 2013 ha assegnato alla Regione Marche, per gli eventi alluvionali dei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, un contributo di 16 milioni di euro per il triennio 2013-2015.

b)   interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari;

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 (pubblicata nella G.U. 25 novembre 2013, n. 276) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento. L’art. 1 della delibera prevede, tra l’altro, che alla scadenza del citato termine la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. La delibera dispone altresì che per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni si provvede nel limite di 16,5 milioni di euro.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 (pubblicata nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014) è stato invece dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 10 al 13 novembre 2013 hanno colpito il territorio della regione Marche, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento. L’art. 1 della delibera prevede, tra l’altro, che alla scadenza del citato termine la regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. La delibera dispone altresì che per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni si provvede nel limite di 15,3 milioni di euro.

Non risulta ancora dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013.

c)   per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma verificatosi il 21 giugno 2013 nei territori della Toscana.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 è stato dichiarato, fino al 90° giorno dalla data del provvedimento (esteso fino al 180° giorno dalla successiva delibera del 4 ottobre 2013) lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. La stessa delibera ha previsto, tra l’altro, che alla scadenza del citato termine di 180 giorni, la regione Toscana provvederà, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. Il comma 4 dell’art. 1 della medesima delibera ha previsto che per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza si provvede con un stanziamento di 3 milioni di euro. Con l’ordinanza di protezione civile 5 luglio 2013, n. 102 è stata disposta, tra l’altro, la nomina del prof. Giovanni Menduni a commissario delegato.


 

Articolo 1, commi 348-349
(
Proroga contratti lavoro a tempo determinato
territorio de L’Aquila
)

 


348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.


 

 

I commi 348 e 349, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, al fine di completare le attività dirette alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano, sociale ed occupazionale della città de L’Aquila e dei comuni del cratere, prevedono la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le P.A. previste dalla normativa vigente.

 

Più specificamente, il comma 348 amplia l’ambito oggettivo e soggettivo stabilito dall’articolo 4, comma 14, del D.L. n. 101/2013 previsto per la proroga dei contratti a tempo determinato nei territori sopracitati.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del D.L. n. 101/2013 il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 225/2010, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dal articolo 7, comma 6-ter, del D.L. n. 43/2013, anche per il biennio 2014-2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale

 

Infatti, il comma in esame, in aggiunta a quanto previsto dal citato comma 14, dispone che, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, anche i comuni del cratere sismico possano prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 225/2010, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del D.L. n. 43/2013, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

 

L’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 225/2010 ha disposto una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila. Più specificamente, è stato previsto in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. Lo stesso comma ha previsto altresì la facoltà, per i comuni della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009 , con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che al 31 dicembre 2010 avessero avuto una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto dì stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Infine, è stato stabilito che alla compensazione degli effetti intermini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai precedenti periodi, si provveda mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, in misura pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di in termini di sola cassa.

Infine, si ricorda che l’articolo 7, comma 6-ter, del D.L. n. 43/2013 autorizza il comune de L’Aquila a prorogare e/o rinnovare i contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per il 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L’Aquila e all’Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del D.L. n. 83/2012. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni medesimi, sentito il parere del titolare dell’Ufficio speciale sono altresì autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dallo stesso comma.

 

Il comma 349, per le stesse finalità citate e per il solo anno 2014, autorizza il comune de L’Aquila, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per lo stesso anno, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012[1], con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

La citata ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti in 181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, che fa riferimento tra l’altro alle assegnazioni annuali del CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La suddetta possibilità è concessa anche in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche e nel rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 296/2006 e al D.L. n. 112/200.


 

Articolo 1, comma 350
(Contributo per lo smaltimento dei rifiuti nelle zone colpite
dal sisma del 2009 in Abruzzo)

 


350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.


 

 

Il comma 350, introdotto durante l’esame parlamentare, reca una disposizione per i territori colpiti dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, che prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, così ripartito:

§      24,5 milioni di euro per il comune dell’Aquila;

§      3,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§      3 milioni di euro per la provincia dell’Aquila.

 

La norma specifica che la finalità della concessione del contributo è quella di assicurare, nel comune, nella provincia dell'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

Si fa notare che tale norma dispone, per l’esercizio 2014, quanto previsto per gli esercizi precedenti dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. n. 95/2012 (per il 2012) e dall’art. 1, comma 289, della L. n. 228/2012 (per l’esercizio 2013).

 

Si segnala, in proposito, che l’art. 7, commi 6-quinquies e 6-sexies, del D.L. n. 43/2013 ha novellato le citate disposizioni al fine di sostituire le parole “costi sostenuti o delle minori entrate" con le seguenti "costi sostenuti e/o delle minori entrate".

 

Nell’indicare i comuni beneficiari la norma fa riferimento agli “altri comuni del cratere” individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

 

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla rimozione delle macerie l’art. 9 del D.L. n. 39/2009 ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la loro rimozione ed il relativo smaltimento. Tra esse quelle che hanno classificato i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”. È stato, inoltre, specificato che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate e la definizione delle modalità operative per l‘attuazione di tali disposizioni è stata rinviata a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA. Conseguentemente è stata adottata l’O.P.C.M. n. 3923/2011 che ha provveduto, anch’essa, a definire le macerie (ossia i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) quali rifiuti urbani precisando, quindi, le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività l’ordinanza ha stanziato fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1, 2 e 3). La successiva O.P.C.M. n. 3942/2011 ha poi introdotto disposizioni transitorie relative al trasporto delle macerie in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale gestori ambientali. Con l'O.P.C.M. n. 4014/2012 sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attività, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.

Sulla materia è intervenuto, infine, l’art. 8 del D.L. n. 43/2013. Il comma 1 di tale articolo, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, ha previsto l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, autorizzando tali soggetti ad operare in deroga alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006 su SISTRI, formulari per il trasporto dei rifiuti e obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 4, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, ha equiparato le macerie ai rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Lo stesso comma ha altresì stabilito che non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.


 

Articolo 1, comma 351
(Contributi per la sistemazione dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 26 ottobre 2012 in
Calabria e Basilicata)

 

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

 

 

Il comma 351, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca una disposizione finalizzata ad agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

 

A tal fine viene prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi previsti all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 25/2012.

 

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 (emanata in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con la delibera del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012) per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico in questione, ha provveduto (all’art. 1) a nominare i Prefetti di Cosenza e Potenza quali Commissari delegati.

 

L’art. 2 della medesima ordinanza ha autorizzato i citati commissari, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, sia stata distrutta in tutto o in parte oppure sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici citati, un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (elevato a 200 euro ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità). Lo stesso articolo dispone che qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuna di tali persone. Il contributo per ciascun nucleo familiare non può comunque superare il limite massimo di 600 euro mensili.

 

I commi 2 e 3 dell’art. 2 dispongono altresì che i citati benefici economici sono concessi:

§       sino alla data della verifica di agibilità, qualora la stessa non confermi l'inagibilità;

§       in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.

 

L'O.C.D.P.C. 7 dicembre 2012, n. 30, all’art. 3 ha consentito il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 25/2012 anche ai nuclei familiari in cui siano presenti persone appartenenti alle categorie definite nel medesimo articolo 2 (precedentemente citate) la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, pur non essendo stata danneggiata dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile in conseguenza di provvedimenti di chiusura al transito, anche pedonale, adottati dalle competenti autorità a seguito dell'evento sismico predetto, ma nei soli casi di effettivo spostamento del nucleo familiare in altra struttura alloggiativa.

 

Si ricorda che con riferimento allo stesso evento sismico, il comma 256 dell’art. 1 della presente legge autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione.


 

Articolo 1, comma 352
(Riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)

 

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

 

 

Il comma 352 riduce da 6 a 5 milioni la dotazione a regime del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dall’articolo 1, commi da 319 a 322, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).

 

Il comma 319 ha istituito, a decorrere dall’anno 2013, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, che siano classificati interamente montani ai sensi dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 320.

Le risorse sono state allocate inizialmente sul capitolo 1370 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per poi essere trasferite, in sede di assestamento 2013, nello stato di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2126) in quanto la materia (montagna) è di competenza del Ministro per gli affari regionali.

Il comma 320 prevede che all’individuazione dei progetti di cui al successivo comma 321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del “Ministro per i rapporti con le regioni”, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l’acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Si tratta, pertanto, di un iter procedurale assai complesso che vede il concerto di tre ministeri, l’intesa in sede di Conferenza unificata, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi del comma 321, il decreto ministeriale provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento di progetti in favore dei comuni montani di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra numerose tipologie, tra cui gli incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l’agricoltura di montagna; lo sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; gli incentivi per le attività e i progetti del Club alpino italiano (CAI), del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), del Collegio nazionale delle guide alpine e del Collegio nazionale dei maestri di sci.

Infine il comma 322 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Come desumibile dagli atti parlamentari[2] la riduzione di un milione a regime della dotazione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è stata utilizzata al fine di incrementare a regime le risorse esposte in Tabella C della legge di stabilità (Missione turismo, voce legge n. 262/2006, art. 2, co. 98, punto A) al fine di integrare gli stanziamenti in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), da ripartire, in misura eguale, per le spese di funzionamento del CNSAS e per il pagamento del premio per l'assicurazione dei membri del Corpo stesso.

Peraltro le attività e i progetti del CNSAS rientrano tra le finalità di destinazione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani come indicate dal comma 321 della legge di stabilità 2013.

 

Si segnala, inoltre, che l’articolo 11-bis del D.L. n. 93 del 2013 ha utilizzato le risorse del Fondo accantonate per il 2013 (pari a 1 milione di euro), destinandole alle attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.


 

Articolo 1, commi 353-355 e 376
(Deroghe al patto di stabilità interno per enti colpiti da eventi sismici)

 


353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:

«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.


 

 

I commi da 353 a 355 recano disposizioni volte ad alleggerire il patto di stabilità interno per il 2014 per le regioni Molise ed Emilia Romagna, colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, dell’ottobre-novembre 2002 e del maggio 2012, nonché per le province e i comuni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, escludendo dai vincoli le spese per la ricostruzione. Il comma 376 dispone in merito alla conseguente compensazione degli effetti finanziari.

 

Esclusione dal patto di stabilità delle spese per la ricostruzione della regione Molise (comma 353)

Il comma 353 stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese finali per la regione Molise.

In particolare, per l’anno 2014, il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.

L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Sebbene non chiaramente espressa dalla norma, la finalità sembrerebbe quella di escludere le suddette spese da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che una deroga analoga, per l’anno 2013, è stata prevista per la regione Molise ai sensi dell’articolo 6-bis del D.L. n. 43/2013, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 120/2013, in relazione ai fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dal sisma del 2002, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro.

 

La disciplina vigente del patto di stabilità interno per le regioni – dettata dall'articolo 32 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della legge L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) a cui peraltro vari commi del disegno di legge in esame recano ulteriori modifiche – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione.

Dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica, come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate 'dovute', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo di quelle finali rilevanti ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge n. 183/2011, modificato, peraltro, dal comma 355 del testo in esame.

 

Con riferimento alle modalità di calcolo del complesso delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, si segnala che la legge finanziaria per il 2013 ha introdotto, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile) definita dalla legge stessa.

 

Con riferimento agli eventi sismici in questione si ricorda che lo stato di emergenza, dichiarato con D.P.C.M. 31 ottobre 2002, è terminato il 31 dicembre 2009 e che, con successiva O.P.C.M. n. 3839 del 12 gennaio 2010, è stato regolamentato il passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria.

I comuni molisani colpiti dal sisma del 2002 sono stati individuati da una serie di decreti a firma del Commissario delegato (decreto n. 5/2003, n. 7/2003, n. 21/2003 e n. 29/2004). Essi comprendono tutti i comuni della provincia di Campobasso (all’inizio erano stati esclusi i comuni di Campochiaro e Guardiaregia che sono stati successivamente inclusi con i decreti n. 21/2003 e n. 29/2004).

Riduzione obiettivi Patto di stabilità per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012 (comma 354)

Il comma 354 reca un allentamento degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni e le province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del maggio 2012.

Finalità della norma è quella di favorire la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani di ristrutturazione e il ripristino dei danni causati dal sisma.

In particolare, la norma stabilisce una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno nell’importo complessivo di 25,5 milioni di euro nel 2014, da attuarsi con le procedure previste per il patto regionale verticale.

 

Si ricorda che con il “patto regionale verticale” le regioni autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, attraverso un aumento dei loro pagamenti in conto capitale, e procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, attraverso una riduzione delle proprie spese soggette ai limiti del patto, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati agli enti locali, al fine di garantire – considerando insieme il comparto regione-enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

La procedura, come modificata dal comma 543 del presente provvedimento, prevede che gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno; le regioni, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

 

La norma, nello stabilire che le regioni interessate, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non devono comunque peggiorare i propri obiettivi di patto, definisce gli importi che le citate regioni dovranno cedere agli enti locali interessati:

§      Emilia-Romagna 20,5 milioni di euro;

§      Lombardia: 2,5 milioni di euro;

§      Veneto: 2,5 milioni di euro.

.

Per l'individuazione dei comuni e delle province interessate la norma rinvia alle vigenti disposizioni che hanno elencato i comuni medesimi, costituite dall’articolo 1 del D.L. n. 74/2012[3], nonché dall’articolo 67-septies del decreto legge n. 83/2012[4].

Una deroga del tutto analoga a quella qui in esame è già stata prevista per l’anno 2013 in favore dei comuni e delle province colpite dal sima del maggio 2012, (nonché per i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009) dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 43/2013.

In particolare la norma ha disposto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interna, da attuarsi con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei seguenti importi per i vari enti:

§      50 milioni per gli enti locali della regione Emilia Romagna;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Lombardia;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Veneto;

§      30 milioni per gli enti locali della regione Abruzzo.

Esclusione di spese dal patto di stabilità per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna (comma 355)

Il comma 355 modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012, al fine di inserire nell'elenco di spese escluse dal patto di stabilità della Regione Emilia-Romagna, i trasferimenti effettuati dalla regione medesima in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del 2012.

La norma specifica, in particolare, che le spese escluse sono i trasferimenti effettuati a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà.

L'esclusione opera per il solo 2014 e nel limite di 10 milioni di euro.

Le tipologie di spese attualmente escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità sono elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche apportate dal comma 452 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013, che al comma 453, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa. Ulteriori modifiche alle deroghe al patto di stabilità, sono state apportate dal decreto legge n. 35/2013 nell'ambito delle misure volte ad accelerare la liquidazione dei debiti di conto capitale accumulati dagli enti territoriali nei confronti delle imprese.

 

In merito ai trasferimenti che vengono esclusi dal patto si ricorda che, ai fini del ristoro dei danni subiti nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha acquisito la disponibilità delle Regioni a destinare un contributo di solidarietà finalizzato al sostegno di tali aree.

In particolare, in sede di Conferenza Stato regioni del 26 settembre 2012, le Regioni del Centro-Nord hanno dato la loro disponibilità ad un contributo complessivo di 100 milioni di euro (analogo a quello messo a disposizione dalle otto regioni del Mezzogiorno), a carico dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE dell’Obiettivo Competitività delle regioni del Centro-Nord da devolvere per il ristoro dei danni causati dal terremoto nelle aree dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sulla base di criteri stabiliti nella nota del 7 giugno 2012, n. 8693. In tale Nota sono precisate le modalità di calcolo per l’attivazione del suddetto contributo.

Con riferimento specifico alla regione Emilia-Romagna, nella Nota risulta che la regione partecipa anch’essa al contributo di solidarietà, mediante un prelievo sulle risorse comunitarie e nazionali dei propri Programmi regionali Operativi Regionali FESR e FSE dell’Obiettivo Competitività per un totale di oltre 7,2 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di cofinanziamento nazionale. Dei 100 milioni complessivi del contributo di solidarietà, la quota che viene devoluta alla regione Emilia medesima per il ristoro dei danni causati dal terremoto, risulta indicata nella Nota in circa 91,8 milioni di euro (comprensivi della quota di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale).

Si ricorda inoltre che l'art. 7, comma 1-ter, del D.L. n. 74/2012, contenente deroghe al patto di stabilità per i comuni e le province colpiti dal sisma del 2012, in relazione agli anni 2013 e 2014, esclude dalle spese sottoposte al patto quelle sostenute "con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione"; l'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro.

 

Si segnala infine che la legge di stabilità 2014 contiene altre deroghe al patto di stabilità, tutte introdotte con formulazioni diverse. Il comma in esame è il solo che inserisce una lettera aggiuntiva all'elenco di spese escluse dal patto di stabilità di cui al citato art. 32, comma 4 della L. n. 183/2011.

Per quanto riguarda le regioni, le altre deroghe sono contenute nelle seguenti disposizioni:

§      il comma 260 autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie e, poiché il finanziamento è attribuito alle regioni in ragione della loro competenza amministrativa in materia, le relative spese sono escluse dal patto di stabilità per il 2014, ma nel limite di soli 100 milioni di euro;

§      il precedente comma 353 esclude dal computo delle spese considerate ai fini del patto di stabilità della regione Molise, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Un’ulteriore deroga è prevista dal comma 256 per le regioni Calabria e Basilicata: per tale deroga, che sembra presentare profili problematici, si rinvia al relativo commento nel presente dossier.

Compensazione degli effetti finanziari (comma 376)

Il comma 376 dispone in merito alla compensazione degli effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno derivanti dai precedenti commi 353-355 recanti un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per la regione Molise e la regione Emilia-Romagna, nonché per i comuni e le province dell’Emilia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, valutati complessivamente in 40,5 milioni per il 2014, che sono posti a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Per una ricostruzione delle norme del provvedimento che variano la dotazione del Fondo, si rinvia alla scheda relativa al comma 318.


 

Articolo 1, comma 356
(Differimento rate dei mutui concessi
agli enti locali colpiti dal sisma 2012)

 


356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


 

Il comma 356 posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012

I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni, ed alle corrispondenti province, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, come individuati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012[5] nonché nell’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83/2012[6], e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della disciplina vigente (articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003[7]) in tema di rapporti tra la Cassa ed il Ministero medesimi.

In relazione a tali mutui, il comma 356 stabilisce che il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2013 e 2014, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire alla data della pubblicazione in Gazzetta della legge di stabilità, come stabilisce il penultimo periodo del comma in commento), è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei relativi al biennio 2013-2014, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, è posta a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012[8] che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Si tratta delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012, istituito dal medesimo articolo 6. Su tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.


 

Articolo 1, comma 357
(Estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

 

 

Il comma 357 consente l’estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

In particolare, la norma prevede che possono essere ammessi agli interventi per l’assistenza alla popolazione e agli interventi stabiliti dall’articolo 1 e dall’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nei limiti delle risorse ivi previste, anche comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.

L’ammissibilità agli interventi è consentita ai comuni limitrofi a quelli indicati dai due decreti legge citati in cui deve essere accertata, con apposita perizia giurata, l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

 

Riguardo al richiamo agli interventi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74/2012, si segnala che tale norma, oltre a definire l’ambito di applicazione del decreto medesimo, dichiara al comma 1 che le disposizioni del decreto sono “volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori”, il che sembrerebbe configurare un rinvio a tutti gli interventi disciplinati dagli altri articoli del decreto, incluso l’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 74/2012 citato nel comma in commento.

 

Il D.L. n. 74/2012, e in particolare l’articolo 1, ha definito il suo ambito di applicazione circoscrivendolo in una prima fase ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con il D.M. economia e delle finanze del 1° giugno 2012 (art. 1, comma 1) nel cui allegato 1 sono individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici[9]. L'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – di ulteriori comuni indicati nella norma[10]. Ulteriori disposizioni in favore dei territori colpiti dai citati eventi sismici sono state previste negli articoli 10, oltre che 67-septies, del decreto-legge n. 83 del 2012[11], negli articoli 7 e 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012[12] e negli articoli 11 e 11-bis del decreto legge n. 174 del 2012[13], nonché, tra l’altro, nei commi da 365 a 379 della legge L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[14], negli articoli 6, 6 quinquies, 6-novies del D.L. n. 43/2013 e nell’articolo 11 del D.L. n. 76/2013.

In considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati lo stato di emergenza, è stato prorogato dapprima fino al 31 maggio 2013, dal comma 3 del citato articolo 1 del D.L. n. 74/2012, in deroga a quanto previsto dalla nuova disciplina degli stati di emergenza fissata dal D.L. n. 59/2012 e dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza (art. 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012). Successivamente, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014[15].

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 1 del D.L. n. 74/2012, la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è stata attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

L’articolo 4 del D.L. n. 74/2012, ai commi 1 e 2, ha disposto che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell’attività degli uffici. Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all’aggiornamento dei piani di emergenza comunali e il comma 5-bis prevede la possibilità di comando di segretari comunali non titolari di sede presso le amministrazioni comunali colpite dal sisma per l’esercizio di attività connesse allo stato di emergenza, in deroga al relativo ordinamento. Il comma 5-ter consente ai soggetti attuatori, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati, di affidare gli appalti dei servizi tecnici, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, avvalendosi della procedura negoziata senza pubblicità del bando, che deve svolgersi fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

Si segnala, infine, che il D.L. n. 74/2012, all’articolo 2, ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze


 

Articolo 1, comma 358
(Contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 


358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.


 

Il comma 358, introdotto durante l’esame parlamentare, estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.

In particolare, la norma prevede che i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 del D.L. n. 74/2012, stabiliti per gli immobili di proprietari o per gli affittuari in possesso della residenza anagrafica, nei limiti delle risorse previste nel medesimo decreto-legge, si applichino anche qualora:

a)   il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente a quella del sisma;

b)   alla data del sisma il proprietario non sia risultato residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura sociosanitaria nella quale aveva trasferito temporaneamente la residenza;

c)   il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

 

L’articolo 3 del decreto legge n. 74/2012 disciplina una serie di contributi per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 74/2012 concede contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.

L'articolo 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) del D.L. n. 95/2012 prevede che i contributi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012 stabilisce che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con propri provvedimenti in linea con il Protocollo d’intesa 4 ottobre 2012, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda i criteri per la concessione dei contributi, il D.P.C.M. 4 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha ripartito le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed ha previsto specifici criteri per la concessione dei contributi da parte dei Presidenti delle Regioni interessate, con propri provvedimenti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L. n. 74/2012, ai seguenti soggetti:

a)    ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;

b)    ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;

c)    ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto.

Successivamente, in coerenza con il citato decreto 4 luglio 2012 è stato emanato il Protocollo d’intesa 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca i criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio, destinati ad interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attività, inclusi impianti e macchinari, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Da ultimo, con la modifica del citato articolo 3 del D.L. n. 74/2012 da parte dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2013, si prevede inoltre la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

Ritenuta pertanto la necessità di aggiornare la misura massima del contributo che può essere concesso, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal citato decreto 4 luglio 2012 e dal citato Protocollo d'Intesa 4 ottobre 2012. di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 è stato emanato il D.P.C.M. 8 febbraio 2013 recante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012


 

Articolo 1, comma 359
(Pagamento degli interessi per i mutui degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 

359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

 

 

Il comma 359, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa.

In particolare, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del citato decreto-legge.

 

Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma è stato istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al Fondo sono affluite, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Si prevede, inoltre, che il Fondo venga alimentato con le risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea (ripartito con il Decr. 28 maggio 2013 nella misura di 670,2 milioni di euro), con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici (art. 16 della L. n. 96/2012, con il D.P.C.M. 16 ottobre 2012 sono state ripartite le risorse per il 2012) e con quota parte delle riduzioni di spesa previste dal D.L. n. 95/2012 nella misura pari a 550 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

L'articolo 8, comma 1, numero 9), del D.L. n. 74/2012 prevedeva, tra l’altro, la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.


 

Articolo 1, comma 360
(Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 

360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

 

 

Il comma 360, introdotto durante l’esame parlamentare, differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

In particolare, la disposizione differisce i termini del 31 marzo 2013 attualmente indicati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 3 del D.L. n. 74/2012 laddove si stabilisce che la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013 ed il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013.

I due termini sono differiti dalla disposizione in commento, come già anticipato, al 31 dicembre 2014.

 

L’art. 3 del D.L. n. 74/2012 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici) ha previsto una serie di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private, di immobili ad uso non abitativo e delle imprese, nonché contributi a favore delle imprese. In particolare, il comma 1, lettera b) di tale articolo ha previsto la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà.


 

Articolo 1, comma 361
(Concessione di contributi agevolati per le imprese nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 


361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».


 

 

Il comma 361, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede, al fine di favorire la ripresa del tessuto produttivo, la concessione di contributi alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nell’area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il presente comma interviene per tale finalità, aggiungendo tre nuovi commi all'art. 11 del D.L. n. 74/2012.

Il nuovo comma 1-bis consente l’utilizzo delle risorse residue, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge su ciascuna contabilità speciale[16], a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 11 del D.L. n. 74/2012 (vedi infra), anche per agevolazioni contributive in conto capitale per le imprese che, a partire dal 20 maggio 2012, realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - ovvero quelli individuati dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 74/2012 per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 - nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012[17].

Per approfondire le disposizioni recate dai due decreti-legge n. 74/2012 e 83/2012, vedi le schede relative ai commi 357 e 358.

L’articolo 11 del D.L. n. 74/2012 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti dal D.M. 10 agosto 2012.

Il nuovo comma 1-ter dispone, inoltre, che le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui sopra sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, come previsto nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore “de minimis”, ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero per altro regime di aiuti di Stato autorizzati.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 il regolamento 1407/2013 del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis", che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue.

Si ricorda che l’articolo 3 del Regolamento detta un’articolata disciplina dei limiti di ammissibilità degli aiuti c.d. “de minimis”, ossia gli aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. Il Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»).

 

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell’emergenza (cioè i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).

I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.


 

Articolo 1, comma 362
(Utilizzo di personale in posizione di comando nelle zone colpite
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 


362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.


 

 

Il comma 362, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 prevede una deroga alla normativa vigente relativa al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, consistente nella non applicazione delle disposizioni che consentono alle P.A. l’utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni al personale comandato da altre Amministrazioni (ex comma 2-sexies del richiamato articolo 30) presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia. Il richiamato utilizzo opera fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

 

L’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone infatti che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione triennale di ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto dalle richiamate norme nonché dallo stesso D.Lgs. n. 165/2001.

 

In generale, nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

 


 

Articolo 1, comma 363
(Verifica di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma
del maggio 2012)

 

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

 

 

Il comma 363, inserito nel corso dell’esame parlamentare, proroga di 6 mesi il termine (previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. n. 74/2012) per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Il nuovo termine è quindi fissato all’8 giugno 2014, vale a dire ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 74/2012, avvenuta l’8 giugno 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 74/2012 dispone che i titolari delle attività produttive devono acquisire, nei casi previsti (elencati dal comma 8 del medesimo articolo), la certificazione di agibilità sismica, a seguito della verifica di sicurezza effettuata, ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del D.M. 14 gennaio 2008 recante “approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”), da un professionista abilitato, e depositarla presso il comune territorialmente competente. Le citate asseverazioni sono considerate ai fini del riconoscimento del danno.

Nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di cui al comma 8 di seguito elencate, o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

a)    mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b)    presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c)    presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

 

Il comma 9 dell’art. 3 disponeva, originariamente, che la verifica di sicurezza fosse effettuata entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 74, avvenuta l’8 giugno 2012. Tale termine è stato successivamente prorogato di 6 mesi dall’art. 11, comma 1-ter, del D.L. n. 174/2012 e di ulteriori 6 mesi (vale a dire fino all’8 dicembre 2013) dall’art. 6, comma 5-ter, del D.L. n. 43/2013.


 

Articolo 1, comma 364
(Gestione della situazione di emergenza causata dagli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2010 in Veneto)

 

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

 

 

Il comma 364, inserito nel corso dell’esame parlamentare, proroga di 24 mesi (quindi fino al 2 febbraio 2016, v. infra) la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013).

Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto - responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata ordinanza - è tenuto a presentare il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità al Dipartimento della Protezione Civile.

 

Si ricorda che, in seguito agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con il D.P.C.M. 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011.

In attuazione dell’art. 5, comma 4-ter, della L. n. 225/1992 (che impone al Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, un’apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza) è stata emanata la citata ordinanza n. 43 del 2013.

L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 43 ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. Per le citate finalità il successivo comma 2 ha individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione Veneto, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette iniziative, il comma 5 del medesimo articolo ha disposto che il citato Dirigente provvede, fino al completamento degli interventi previsti e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 43, vale a dire fino al 2 febbraio 2014 (dato che l’ordinanza è stata pubblicata nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28).


 

Articolo 1, commi 365-366
(Disciplina dei finanziamenti agevolati per le
zone colpite dal sisma del 2012)

 


365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».


 

 

I commi 365 e 366 modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività.

 

In particolare il comma 365 esenta i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012) dagli obblighi di adeguata verifica della clientela (prescritti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2007).

L’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i quali consistono nelle seguenti attività:

a)    identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b)    identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c)    ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d)    svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

 

Il comma 366 estende l’ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

In particolare, la lettera a) prevede che essi possono essere concessi:

§      per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 74 del 2013 – disposizione già richiamata dal vigente articolo 3-bis);

§      a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà (articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 74 del 2013);

§      a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lettera f) del D.L. n. 74 del 2013).

La lettera b) del comma 366 prevede che i contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

 

I finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 dispone che i contributi previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese, sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

In proposito l'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013, ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma ha chiarito, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, comma 376) ha previsto che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

Il D.M. 5 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012.

Il provvedimento del'Agenzia dell'entrate dell'11 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, ha individuato le modalità di utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del citato D.L. n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del1997, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, ovvero mediante cessione secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate del 4 febbraio 2013 si prevede la possibilità per la banca di recuperare l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all'articolo 1260 del codice civile, ferma restando l'indicazione dell'operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Con lo stesso provvedimento sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate.

Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente è assicurato dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle predette regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 


 

Articolo 1, comma 367
(Assunzioni di personale nelle zone colpite eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012)

 

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

 

 

Il comma 367, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la proroga per il 2015 della deroga - già prevista per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. n. 95/2012 - ai fini dell’assunzione, da parte dei comini e delle loro unioni, di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Tale proroga opera nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012[18], in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa prevista dal comma 9 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012.

 

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014, le unioni di comuni e, ove non costituite, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012[19] ad assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative[20]. Si ricorda che l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.

Il successivo comma 9 ha disposto che agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012, di 20.000.000 euro per il 2013 e di 20.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del D.L. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.


 

Articolo 1, comma 368
(Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012)

 

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

 

Il comma 368 esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.

La norma, finalizzata a consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, non si applicano alle Università che hanno sede nei territori colpiti.

Il comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, inserito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 138), vieta, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 12 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto di verifica è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento (comma 1-bis).


 

Articolo 1, commi 369-373
(Ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani danneggiati dal sisma del maggio 2012)

 


369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.


 

 

I commi 369-373, introdotti durante l’esame parlamentare, disciplinano la predisposizione e il finanziamento di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione e la riqualificazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

In particolare, il comma 369 fa genericamente riferimento alla predisposizione, da parte dei comuni sulla base di disposizioni regionali, di piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana. Tali piani sarebbero finalizzati, secondo quanto recita la norma, a favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali e alle infrastrutture in conseguenza del sisma del maggio 2012.

I comuni interessati sono quelli previsti dall’allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, che insistono nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83[21].

 

Il comma 370 stabilisce che al finanziamento dei piani possono concorrere:

§       le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e relative al credito di imposta e ai finanziamenti bancari agevolati concessi per i contributi alla ricostruzione;

§       nonché risorse private derivanti da intese con le amministrazioni comunali interessate.

Si segnala che l’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012 viene modificato dal comma 366 dell'articolo in esame, al cui commento si rinvia.

 

Il comma 371 stabilisce la destinazione dei finanziamenti:

a)   agli interventi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (si tratta degli interventi contenuti nell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 74/2012 per i quali è possibile alternativamente accedere ai finanziamenti agevolati e al credito di imposta, ai sensi del citato art. 3-bis del D.L. n. 95/2012);

b)   all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria;

c)   alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione; relativamente alla locazione, si specifica che deve trattarsi di alloggi a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d)   all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva per i soggetti coinvolti nei piani dei comuni.

 

Il finanziamento previsto in tali specifici casi non può comunque eccedere la quota di contributo già riconosciuta a ciascuna unità immobiliare danneggiata[22].

 

Il comma 372 prevede che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di commissari delegati, che garantiscono altresì il riconoscimento del finanziamento nei limiti dei danni riconosciuti.

Il comma 373 prevede che, nel caso di delocalizzazione totale degli edifici danneggiati, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.


 

Articolo 1, comma 374
(Centro poliedrico antiviolenza di genere di L’Aquila)

 

374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

 

 

Il comma 374, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, intende finanziare la Provincia dell’Aquila affinché, in collaborazione con l’omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini,

 

La norma attribuisce per la realizzazione del centro le risorse disponibili di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. n. 39/2009 (L. n. 77/2009) fino a un massimo di 3 milioni.

Tale ultima disposizione, per il 2009, al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.


 

Articolo 1, comma 375
(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi
per le spese sostenute dai partiti politici)

 

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

Il comma 375 accerta i risparmi conseguiti nel 2013, derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici, operata dalla legge 96 del 2012 nella misura di 67.629.845 euro e li destina, in parte (59 milioni) alla copertura degli oneri degli interventi, disposti dai commi da 346 a 351 della legge in esame, in alcune aree colpite da calamità naturali, e in parte (8.629.845 euro) ne stabilisce l’assegnazione nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 

La legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, è intervenuta sulla disciplina dei rimborsi elettorali e sul controllo dei bilanci dei partiti, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della loro gestione contabile.

Tra le principali innovazioni contenute nel provvedimento, si ricorda la riduzione dei rimborsi per le spese sostenute in favore dei partiti politici del 50% (anche quelli in corso di liquidazione). In particolare, l’articolo 1 delle legge n. 96 ha ridotto tali contributi a euro 91.000.000 annui, il 70% dei quali erogato a favore dei partiti a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni e come contributo per il finanziamento delle attività istituzionali dei partiti; il restante 30% legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti.

I risparmi di spesa così realizzati sono destinati, per l’esercizio finanziario 2012 e per quello del 2013, alle zone colpite da calamità naturali. Infatti, l’art. 16 della legge prevede che tali risparmi, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

Tale disposizione era stata anticipata dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (conv. L. 1° agosto 2012, n. 122) recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, che prevedeva che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 fosse alimentato, tra l'altro, da una quota parte delle somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici disposta dalla legge 96/2012, al momento dell’emanazione del decreto-legge non ancora approvata (art. 2, comma 5, lett. b).

In sede di prima attuazione dell’articolo 16 sopra citato, i risparmi accertati nel 2012 con il prescritto decreto ministeriale sono stati pari a 91.245.955,85 euro. Le risorse così accertate sono state ripartite dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012 come segue :

§       61.245.955,85 euro: terremoto in Emilia-Romagna del 2012;

§       20 milioni di euro: terremoto in Umbria del 2009;

§       10 milioni di euro: terremoto de L’Aquila del 2009.

 

La citata legge n. 96 del 2012 è stata presso ché interamente abrogata e sostituita dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 che ha disposto l’abolizione totale del contributo pubblico diretto ai partiti e ai movimenti politici, sostituito da un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le economie di spesa resesi così disponibili sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

 


 

Articolo 1, commi 377-378
(Policlinici universitari gestiti da università non statali
e finanziamento del Bambin Gesù)

 


377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


 

Il comma 377, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone, per l’anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro annui in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[23] tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1999[24], alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto medesimo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di personale.

Va ricordato che l’articolo 33, comma 32, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha disposto un finanziamento di 70 milioni di euro per il 2012 in favore dei citati policlinici universitari. Successivamente l’articolo 1, comma 275, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Il comma 378, introdotto durante l’esame parlamentare, rifinanzia per il 2014 l’attività dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù con un importo di 30 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 379
(Fondo per la tutela dell’ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio)

 

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

 

 

Il comma 379 autorizza la spesa per il 2014 di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008.

Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

 

L’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112/2008, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (cap. 7536), con una dotazione originaria di 60 milioni per il 2009 e di 30 milioni per ciascun anno del biennio 2010-2011, destinando le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Per l’anno 2013, il comma 1, terzo e quarto periodo, dell’articolo 33 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha rifinanziato di 50 milioni l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008.

Tale dotazione è stata successivamente incrementata – attraverso una apposita novella al citato articolo 33 – da 50 a 90 milioni per il 2013 dall’articolo 23, comma 12-quater del D.L. n. 95/2012, e poi ridotta di 10 milioni di euro dall’articolo 67-octies, comma 3, del D.L. n. 83/2012[25].

Successivamente l’articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 91/2013 ha incrementato le disponibilità del Fondo per il 2013 di 1,3 milioni da destinare specificamente alle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ricomprese nella Tabella di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996.

Da ultimo, l’articolo 15, comma 3, lettera b) e allegato 3 del D.L. n. 102 del 2013 (D.L. IMU) ha ridotto le disponibilità del Fondo per il 2013 di 50 milioni, a copertura parziale degli oneri da esso recati. Tale riduzione si aggiunge a ulteriori tagli lineari che hanno interessato generalmente i capitoli del bilancio dello Stato.

Si ricorda che alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari del Fondo è previsto che si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.


 

Articolo 1, comma 380
(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 380 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 210,3 milioni per l’anno 2014, di 190 milioni per l’anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 


 

Articolo 1, comma 381
(Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)

 

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 381 rifinanzia il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di 190 milioni di euro per l’anno 2014.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

 

Si ricorda che il Fondo è interessato da numerose norme del provvedimento, che lo hanno utilizzato a compensazione degli effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno da esse derivanti.

Per una analisi complessiva, si rinvia alla scheda di lettura del comma 318.


 

Articolo 1, commi 382-385
(Contributi statali alle istituzioni culturali e pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

 


382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.


 

 

I commi da 382 a 383, nonché il comma 385, prevedono la delegificazione della materia relativa all’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla L. n. 534/1996 - principalmente al fine di indirizzarli verso le istituzioni di rilievo nazionale e di razionalizzare il sistema - mentre il comma 384 riguarda le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

 

La L. n. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare:

§       l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti inseriti in una tabella triennale;

§       l’art. 7 prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

§       l’art. 8 autorizza il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi[26].

 

In particolare, il comma 382 dispone che il regolamento di delegificazione (emanato ai sensi dell’art. 17, co. 2, L. n. 400/1988), con il quale si intende razionalizzare la normativa recata dalla L. n. 534/1996, è adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 385 ribadisce la previsione già recata dall’art. 17, co. 2, della L. n. 400/1988, in base alla quale sullo schema di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, aggiungendo che, se lo stesso non è espresso entro 30 giorni dalla ricezione (termine anch’esso previsto dall’art. 17 citato), il regolamento è comunque emanato.

 

Il comma 383 individua “i principi e criteri direttivi” (rectius, ex art. 17 citato: le norme generali regolatrici della materia) alle quali occorre attenersi nell’emanazione del regolamento. Non sono, invece, individuate le norme da abrogare a seguito dell’entrata in vigore dello stesso regolamento.

Le norme generali cui il regolamento deve attenersi si riferiscono a:

§       trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento (lett. a) e b)) e definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi[27] (lett. h));

§       individuazione dei requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi (lett. c)). La disposizione ne cita alcuni (peraltro, con alcune, sostanziali, ripetizioni), non escludendo, in base alla formulazione utilizzata, che il regolamento ne possa individuare altri.

Fra quelli citati, alcuni sono analoghi a quelli previsti dall’art. 2 della L. 534/1996. Si tratta di:

§       possesso della personalità giuridica (requisito che nella L. 534/1996 è alternativo alla istituzione dell’ente con legge dello Stato);

§       assenza di fine di lucro;

§       possesso di un consistente patrimonio culturale (librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente) pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

§       erogazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

§       storicità della presenza dell’istituzione nel sistema culturale italiano e svolgimento di un’attività continuativa da almeno 5 anni[28];

§       disponibilità di sede e attrezzature idonee.

Inoltre, sono citati i seguenti, nuovi, requisiti:

§       rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta. Al riguardo, la lett. e) prevede anche che i contributi sono orientati prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni con i contributi erogati da regioni ed enti locali.

Per questa parte si riprende, dunque, la previsione presente nel disegno di legge governativo della XVI legislatura A.S. 2324;

§       svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale[29], elaborati anche in collaborazione fra più istituti culturali;

§       capacità di attrazione di capitali privati;

§       razionalizzazione del sistema di contribuzione statale e programmazione delle risorse statali anche tenendo conto dei contributi erogati dal MIBACT in base a disposizioni legislative (lett. d)).

Al riguardo si ricorda - con esclusivo riferimento, a titolo di esempio, ad enti inclusi nella Tabella triennale 2012-2014 (adottata con D.M. 31 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 248 del 23 ottobre 2012) - che:

-        l’art. 1 della L. n. 155/2009 ha riconosciuto alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 300.000 euro;

-        gli artt. 1 e 2 della L. n. 169/2011 hanno disposto, a decorrere dal 2012, un contributo annuo di 600.000 euro alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), di 450.000 euro alla Fondazione Ezio Franceschini, di 500.000 euro a favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo;

-        l’art. 30, co. 6, del D.L. n. 201/2011 (L. n. n. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca.

Si ricorda, altresì, che anche la legge di stabilità in commento prevede l’erogazione di contributi a istituti inseriti nella tabella triennale: si veda quanto dispone il comma 300;

§       previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sottoposta a revisione triennale (lett. f));

Si conferma, dunque, l’elaborazione di una tabella triennale degli istituti culturali ammessi al beneficio[30]. Rispetto a quanto dispone l’art. 1 della L. 534/1996, non è però prevista l’acquisizione del parere del competente Comitato di settore[31].

Non vi è più alcun riferimento, invece, ai contributi straordinari e ai contributi annuali di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 8 della L. n. 534/1996.

Al contempo, la lett. l) dispone l’elaborazione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento, le eventuali richieste di contributi statali ai sensi dell’art. 1 della L. n. 534/1996;

§       individuazione di forme di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni ammesse al contributo, attuate dal MIBACT, di concerto con il MEF (lett. i)).

Al riguardo si ricorda che l’art. 4 della L. n. 534/1996 ha attribuito al MIBAC funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull’attività svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest’ultimo caso, l’art. 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattività, l’istituzione è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

§       previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l’utenza (lett. g)).

 

Il comma 384 ridenomina in premi i contributi – previsti dall’art. 25, primo comma, della L. n. 416/1981 – in favore delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (e di ridotto contenuto pubblicitario) e dispone, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

 

L’art. 25 della L. n. 416/1981 dispone in merito ai contributi concessi alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire annui. I criteri per la concessione dei contributi, valutati da una commissione di esperti, sono stati definiti, in attuazione del medesimo art. 25, con il regolamento emanato con D.P.R. n. 254/1983[32].

Articolo 1, commi 328 e 386
(Contributi per un’orchestra e per un progetto di orchestra)

 

 

 

Si veda la relativa scheda nel tomo I.


 

Articolo 1, comma 387
(Ottimizzazione spazi ad uso pubblico)

 


387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».


 

Il comma 387 obbliga le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Le stesse amministrazioni devono inoltre comunicare all’Agenzia del demanio i costi per l’uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da loro utilizzati. L’Agenzia del demanio individua gli indicatori di performance (costo d’uso per addetto) sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni: entro due anni dalla pubblicazione degli indicatori le amministrazioni devono adeguarsi alle migliori performance.

In particolare il comma 387 reca una serie di modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con i quali sono dettate disposizioni in materia di locazioni passive di immobili pubblici e ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

 

La lettera a) del comma 387 modifica il citato comma 222 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali), di comunicare annualmente all’Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie.

In particolare le amministrazioni interessate sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie e il CONI.

Dette amministrazioni devono altresì comunicare all’Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto della modifica apportata dalla lettera a) numero 1), va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).

 

Il comma 222 della legge n. 191 del 2010 ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Si segnala, inoltre, che il comma 9 dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 dispone che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

Le amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011 (la norma in esame, come detto, prevede una cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno), le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti: accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici; verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato senza il preventivo nulla osta.

Il direttore dell’Agenzia del demanio, Scalera, il 12 giugno 2013 in Commissione Finanze della Camera, ha reso noto che l’attività svolta per il contenimento delle locazioni passive ha permesso di conseguire risparmi di 10 milioni nel 2010, 12,5 milioni nel 2011 e 15 milioni nel 2012.

Le amministrazioni comunicano poi l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del MEF, da attuare attraverso l’assegnazione alle Amministrazioni di immobili statali in uso governativo, con la chiusura di locazioni passive, con l’ottimizzazione degli spazi in immobili in uso governativo, con la permuta di immobili statali per l’acquisizione di beni in locazione passiva.

I periodi successivi del comma 222 riguardano gli interventi di manutenzione, il censimento degli immobili pubblici (anche degli enti previdenziali) e l’inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione che comporta una segnalazione alla Corte dei conti.

 

Una seconda modifica apportata al comma 222 riguarda l'obbligo per le amministrazioni alla ricerca di immobili in locazione passiva di selezionare le soluzioni economicamente più vantaggiose per l’erario, considerando il parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto (previsto dal successivo comma 222-bis) e valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici. È evidente, infatti, che i canoni di immobili situati lontano dai centri storici delle città risultano più convenienti (lettera a), numero 2)).

 

Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio debba essere effettuato sulla base delle attività svolte e dei dati acquisiti ai sensi dei commi 222 e 222-bis. Il Piano viene inviato - previa valutazione del Ministro dell’economia e delle finanze sulla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d’uso e della spesa corrente - ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (lettera a), numero 3)).

 

La lettera b) del comma 387 reca modifiche al comma 222-bis dell'articolo 2 citato, con il quale è stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.

Il comma 222-bis (introdotto dall’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012) ha assegnato alle amministrazioni interessate (le stesse del comma 222) il compito di predisporre, entro il 3 ottobre 2012, dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto e di comunicarli all’Agenzia del demanio. Alla Ragioneria generale dello Stato deve essere comunicato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto è determinato dall’Agenzia del demanio: la Circolare del 16 luglio 2012 ha determinato il parametro in una superficie da 12 a 20 metri quadri per addetto.

Il comma 222-bis contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all’esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione.

Il direttore dell’Agenzia del demanio, Scalera, ha reso noto che non tutte le Amministrazioni hanno fornito i dati utili ai fini del calcolo del rapporto mq/addetto (circa il 50%). Per le occupazioni per le quali è stato possibile verificare il suddetto parametro si rileva che circa il 60% degli utilizzi rispetta il parametro di legge compreso tra i 20 e 25 metri quadri per addetto.

Il testo in esame in primo luogo sopprime l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano (lettera b), numero 1)).

In secondo luogo è posto a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli edifici utilizzati, di proprietà dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d’uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati (lettera b), numero 2)).

 

La lettera c) del comma 387, infine, sostituendo il comma 224 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, destina le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo (ossia la disciplina di carattere premiale ricordata supra).

Il previgente comma 224 prevedeva che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluissero al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi).

 

In tema di utilizzo degli immobili pubblici si ricorda che la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), intervenendo sull'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, ha vietato, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale) possono essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. Per il triennio 2012-2014 è disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalla amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

La Corte dei conti, su dati dell'Agenzia del demanio, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 ha evidenziato che l’attività di razionalizzazione degli spazi ha comportato la cessazione di locazioni passive per consegna di spazi in immobili in uso governativo per circa 7,3 milioni, la chiusura di locazioni per accorpamento degli spazi per circa 5,9 milioni, la riduzione di canoni per nuove locazioni e per rinnovi con accettazione della riduzione del canone per circa 1,4 milioni.

 

I dati dell’Agenzia del Demanio

In relazione alle politiche di contenimento delle locazioni passive da parte delle pubbliche amministrazioni, il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009) risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive è pari a 1.215 milioni di euro.

Nel corso dell’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 12 giugno 2013 il Direttore Scalera ha evidenziato che annualmente le Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie fiscali comunicano all’Agenzia attraverso il “Portale P.A.” la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e le superfici occupate non più necessarie.

Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia elabora i piani di razionalizzazione degli spazi da attuare attraverso l’assegnazione alle Amministrazioni di immobili statali in uso governativo, con la chiusura di locazioni passive, con l’ottimizzazione degli spazi in immobili in uso governativo, con la permuta di immobili statali per l’acquisizione di beni in locazione passiva. Il perimetro di intervento è particolarmente vasto (circa 18 milioni di mq per gli immobili di proprietà dello Stato e circa 15 milioni di mq per gli immobili in locazione passiva).

Non tutte le Amministrazioni hanno fornito i dati utili ai fini del calcolo del rapporto mq/addetto (circa il 50%). Per le occupazioni per le quali è stato possibile verificare il suddetto parametro si rileva che circa il 60% degli utilizzi rispetta il parametro di legge compreso tra i 20 e 25 metri quadri per addetto (art. 2, comma 222 bis, della legge n. 191/2009). In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale il parametro è stato determinato dall’Agenzia del demanio in una superficie da 12 a 20 metri quadri per addetto (Circolare del 16.07.2012).

La situazione rilevata evidenzia per alcune funzioni istituzionali la necessità di una presenza capillare sul territorio. Peraltro vi sono configurazioni edilizie spesso inadatte ad azioni di miglioramento quali l’ottimizzazione degli spazi, l’efficientamento energetico, ecc. Si rileva, infine, una carenza dei fondi necessari agli interventi di riconfigurazione degli spazi

In un’ottica di miglioramento dell’azione di “spending review” sugli immobili, l’Agenzia del demanio reputa necessario affiancare al parametro mq/addetto il concetto di costo di occupazione che raffronti il costo totale di utilizzo degli edifici in rapporto al numero di persone e ai mq disponibili, al fine di identificare possibili azioni di efficientamento anche verificando l’incidenza delle principali voci di costo (canone di locazione reale o fittizio, spese per manutenzione, spese per utenze, spese per servizi di guardiania e pulizia).

Con riferimento alla norma (articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009) che attribuisce all’Agenzia del Demanio il compito di rilasciare il nulla osta alla stipula, previa verifica di congruità del canone, per i contratti di locazione passiva da sottoscrivere a cura delle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del demanio evidenzia che l’attività svolta ha permesso di conseguire i seguenti risparmi: 10 milioni nel 2010, 12,5 milioni nel 2011 e 15 milioni nel 2012.

Sono in corso ulteriori attività propedeutiche alla realizzazione di operazioni finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive, mediante l’acquisizione in favore dello Stato, tramite permuta, di immobili di proprietà di terzi condotti in locazione dalle Amministrazioni statali per le esigenze istituzionali. A seguito della conversione in legge del D.L. n. 35/2013 (art. 10-bis) le operazioni di permuta sono state sottratte al divieto di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche previsto per il 2013 dalla legge n. 228 del 2012.

 


 

Articolo 1, commi 388-389
(Limiti alle locazioni immobiliari da parte di
amministrazioni pubbliche)

 


388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

389. Le disposizioni del comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.


 

 

I commi 388 e 389, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, prevedono il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo (nulla osta) entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione dei prezzi medi di mercato, a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trova applicazione la norma sopra descritta. Pertanto, per il rinnovo dei contratti di locazione di tali immobili le amministrazioni pubbliche non devono richiedere il nulla osta all’Agenzia del demanio.

In particolare il comma 388, al dichiarato fine di realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa, vieta alle amministrazioni pubbliche, individuate dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di rinnovare i contratti di locazione passiva di immobili senza il nulla osta dell’Agenzia del demanio da esprimere prima di sessanta giorni dalla data entro la quale l’amministrazione interessata può esercitare la facoltà di recedere dal contratto.

L’Agenzia del demanio, nell’ambito della propria competenza di monitoraggio, autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione dei prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Le amministrazioni interessate sono individuate dall’Istat il quale aggiorna annualmente l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Si tratta delle amministrazioni centrali (compresi gli organi costituzionali, le autorità indipendenti e gli enti pubblici), le amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, ASL, ecc.) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza. Sono comprese, in ogni caso, le amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamato dal precedente comma 387.

 

L’Agenzia del demanio “conduttore unico”

Si ricorda che la normativa vigente assegna all’Agenzia del demanio il ruolo di “conduttore unico”. Infatti l’articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011, prevede che l’Agenzia è tenuta a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all’esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. Tale disciplina è stata modificata dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011, che ha ridimensionato le responsabilità dell'Agenzia del demanio ed ha soppresso il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni.

L’Agenzia del demanio, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

a)    accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici;

b)    verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all’Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

c)    rilascia il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione, ovvero al rinnovo di quelli in scadenza.

Le amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili in locazione.

È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Con la modifica al comma 222 apportata dall’articolo 1, comma 387, della legge in esame, nell’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a scegliere le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.

In tema di contenimento dei costi relativi alle locazioni passive si ricorda che il D.L. n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. Per il triennio 2012-2014 è disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalla amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

 

Il comma 389 esclude dalla disciplina recata dal comma 388 gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. Pertanto, le amministrazioni pubbliche non devono richiedere il nulla osta all’Agenzia del demanio per il rinnovo dei contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 351 del 2001, ovvero di proprietà di terzi che li hanno ottenuti da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

Ai sensi della citata norma il Ministro dell'economia è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

In attuazione dell'articolo 4 con decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso» determinati beni immobili e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio.

Si ricorda altresì che il comma 8-ter dell’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011 (inserito dal D.L. n. 95 del 2012) prevede che, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la Invimit SGR promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (c.d. “Fondi diretti”). L’individuazione del portafoglio immobiliare di proprietà dello Stato avviene secondo le modalità di cui all’articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001.

 

La formulazione originaria del comma 389 escludeva per i suddetti immobili anche l’applicazione della norma (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013) che concedeva alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali, nonché agli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, la facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso era stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Sul punto è intervenuto in un primo momento l’articolo 1, comma 20-sexiesdecies, del D.L. n. 126 del 2013, il quale abrogava l’intero articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013. Tuttavia il D.L. n. 126 del 2013 non è stato convertito e la norma citata, introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, non è mai entrata in vigore.

Successivamente il D.L. n. 151 del 2013 (articolo 2, commi 1 e 2) ha modificato sia il citato articolo 2-bis sia il comma 389 in esame. Con la modifica dell’articolo 2-bis si prevede che la facoltà di recesso deve essere esercitata entro il 30 giugno 2014 (in luogo del 31 dicembre 2014) e che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è di 180 giorni (in luogo di trenta giorni). In tal modo, sostanzialmente, per recedere entro il 30 giugno 2014 rispettando il termine di preavviso stabilito dalla norma, le amministrazioni interessate avrebbero dovuto comunicare il preavviso entro il 1° gennaio 2014.

L’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 151 del 2013 ha altresì modificato il comma 389. La formulazione vigente non esclude per gli immobili dei fondi immobiliari l’applicazione dell’articolo 2-bis succitato. Pertanto, allo stato, le pubbliche amministrazioni possono esercitare il recesso anche per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 351 del 2001, e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. Tuttavia il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno 2014 ma il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è di 180 giorni.


 

Articolo 1, comma 390
(Manutenzione degli immobili pubblici)

 


390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».


 

 

Il comma 390 esclude dalla gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo della guardia di finanza è inoltre autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.

 

In particolare, il comma 390, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, prevede una deroga al principio del “manutentore unico” in capo all’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà dello Stato in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato e per gli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle stesse amministrazioni (lettere a) e b) del comma 2). La deroga è posta, in considerazione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, nei confronti delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Previa comunicazione all'Agenzia del demanio, inoltre, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.

Conseguentemente, a decorrere dal 2014, gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa che dal 1° gennaio 2013 sono confluiti ai fondi per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio per la sua attività di “manutentore unico” (comma 6), sono ritrasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze

In tema di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, si ricorda che l’articolo 12, commi da 2 a 8, del D.L. n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le relative decisioni di spesa (c.d. "manutentore unico"). ll D.L. n. 201 del 2011 ha spostato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all’Agenzia del demanio. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il D.L. n. 179 del 2012 ha escluso dalla competenza accentrata dell'Agenzia del demanio la manutenzione relativa agli istituti penitenziari. Con decreto del MEF dell'8 ottobre 2012 sono state definite le attività procedimentali relative alla manutenzione degli immobili pubblici; in particolare, in attuazione dell'articolo 12 del D.L. n. 98/11, sono state disciplinate le attività dei Provveditorati alle opere pubbliche e le modalità, i termini, i criteri e le risorse disponibili.

L'Agenzia del demanio può avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato. In tal modo l’Agenzia del demanio opererà quale centrale di committenza (articolo 3, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012).


 

Articolo 1, comma 391
(Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)

 

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

 

 

Il comma 391 prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Il programma è definito dal Governo sentite la Conferenza Unificata, le Commissioni parlamentari competenti e la società di gestione del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (InvImIt SGR S.p.a.), istituita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

 

Si ricorda che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), presentata al Parlamento il 20 settembre 2013, contiene una sezione (IV.3) dedicata al piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, evidenziando le iniziative del Governo per valorizzare e dismettere il patrimonio dello Stato. La Nota, premesso che il valore del patrimonio immobiliare pubblico, comprensivo dei terreni, sarebbe stimabile in circa 350 miliardi, segnala anzitutto la costituzione della InvImIt SGR (Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio), una Spa con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia che provvederà all’istituzione di fondi di investimento finalizzati sia a partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi degli enti territoriali e altri enti pubblici, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile, sia a valorizzare gli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e quelli non più utilizzati dal Ministero della difesa.

La Nota ricorda inoltre una prima serie di operazioni di privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, perfezionatesi in più tranches per complessivi 8.831 milioni e conclusesi nel 2013, mediante la cessione alla Cassa Depositi e Prestiti delle partecipazioni in Sace, Fintecna e Simest.

La Nota evidenzia infine che entro la fine dell’anno verrà individuato un programma di dismissioni di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato: viene peraltro specificato al riguardo come il Governo abbia ritenuto opportuno dimezzare l'obiettivo di un punto percentuale di PIL all’anno di incassi da privatizzazioni, al fine di renderlo più realistico e fattibile, anche in considerazione delle ancora difficili condizioni del mercato immobiliare e finanziario.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, il 3 luglio 2013 ha dichiarato nel corso di un audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato, che l’attività di messa a reddito degli immobili pubblici non utilizzabili per finalità istituzionali, è proseguita in particolare dando corso: (i) alla individuazione degli immobili da “canalizzare” verso fondi immobiliari – si tratta degli immobili già gestiti dall’Agenzia del demanio e di quelli dismessi dalla Difesa, nonché degli altri soggetti pubblici; (ii) a un programma di privatizzazione della gestione (mediante concessioni) per gli altri immobili denominato “Valore Paese”.

In tale contesto, CDP Investimenti SGR, di cui la Cassa Depositi e Prestiti detiene la quota di maggioranza, ha lanciato una famiglia di fondi comuni di investimento immobiliare riservati a investitori qualificati e destinati all’acquisto degli immobili degli enti pubblici.

Per quanto riguarda il patrimonio dello Stato, l’Agenzia del demanio ha individuato un primo portafoglio di beni non utilizzati, per un valore di circa 600 milioni di euro. Con riferimento al patrimonio in uso alla Difesa, la stessa ha dichiarato la non utilizzabilità per i propri fini istituzionali di circa 1.600 cespiti.

L’Agenzia del demanio sta promuovendo iniziative immobiliari riguardanti il patrimonio degli altri soggetti pubblici, indirizzando gli sforzi alla creazione di operazioni di potenziale interesse per la neo costituita InvImIt SGR, di cui è prossimo l’inizio delle attività. Il mandato della InvImIt sarà la valorizzazione, anche reddituale, del patrimonio immobiliare pubblico, la previsione di investimenti diretti e indiretti al fine di realizzare economie di scala nella gestione, nonché l’eventuale cessione dei beni. I fondi immobiliari da istituire presso la Invimit SGR avranno una iniziale disponibilità di circa 600 milioni, derivante dalla sottoscrizione ex lege da parte degli enti previdenziali pubblici.

 

Si segnala che nella relazione governativa al D.L. n. 120 del 2013, contenente misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, il Governo ha affermato che per riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil concorre altresì un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni di euro, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro il 2013.

Nel corso della conversione del D.L. n. 120 del 2013 il Governo ha chiarito che tali dismissioni avverranno secondo la procedura già utilizzata in occasione di precedenti analoghe operazioni, ovvero con vendita a trattativa privata anche in blocco. La normativa di riferimento è l’articolo 11-quinquies del D.L. n. 203 del 2005, il quale stabilisce che “l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all’articolo 7, del D.L. n. 282 del 2002 – vendita a trattativa privata anche in blocco – i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico”. Con riferimento alla controparte il Governo ha comunicato il coinvolgimento diretto o indiretto di Cassa Depositi e Presiti, attesa la disponibilità manifestata da quest’ultima.

 

Si evidenzia che l’articolo 3 del D.L. 30 novembre 2013 n. 133 ha apportato delle modifiche alla disciplina relativa alla vendita a trattativa privata, anche in blocco, di immobili pubblici (articolo 11-quinquies del D.L. n. 203 del 2005). In particolare, tale meccanismo di dismissione è esteso anche agli immobili degli enti territoriali: si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere; la delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

In secondo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato previsto inoltre che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

E’ stata prevista, infine, una procedura di salvaguardia per gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. I Ministeri hanno il compito di individuarli e di comunicare la relativa lista all’Agenzia del demanio, la quale, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 2 del D.L. n. 151 del 2013 prevede norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare per semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi è rimosso l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Inoltre il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica, in quanto può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che hanno autorizzato la vendita a trattativa privata di determinati beni individuati da alcuni enti locali e dall’Agenzia del demanio. Le procedure di vendita devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, previa verifica da parte Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo sull’eventuale valore storico dei beni.

In particolare il decreto 20 dicembre 2013 ha autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la Regione Lombardia ha vendere gli immobili individuati dalle delibere assunte dagli stessi enti.

Il decreto 23 dicembre 2013 ha autorizzato l’Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato individuati dalla stessa Agenzia. L’elenco dei beni è allegato al decreto. Si tratta prevalentemente di caserme, magazzini, campi sportivi militari e altre strutture. Tra questi si segnalano, il palazzo degli esami di Stato e l'ex fabbrica d'armi a Roma, l'ex scuola di sanità militare, villa Tolomei e il complesso Bardini a Firenze, le isole di Sant'Angelo delle polveri e di S. Giacomo in palude a Venezia.

CDPI Sgr (Cassa Depositi e Prestiti Investimenti), attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus – Comparto Extra, ha perfezionato, nei giorni 26 e 27 dicembre 2013, l’acquisizione di 40 immobili provenienti, in parte (33), dallo Stato, e in parte (7), da 6 Enti territoriali. Il valore dell’operazione è di circa 490 milioni di euro.

La stessa CDP ha reso noto che circa il 75% delle superfici del portafoglio sono distribuite su 23 immobili localizzati nelle città di Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Dei 40 immobili acquisiti 33 sono vincolati in ragione del valore storico e artistico e la loro alienazione è avvenuta sulla base di specifiche autorizzazioni alla vendita emesse dalle Direzioni Regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, come previsto dal D.Lgs. n. 42/2004. Per 4 immobili acquisiti dagli Enti Territoriali sono in corso le procedure per il riconoscimento del diritto di prelazione a favore dello Stato.

La quasi totalità degli immobili, precedentemente utilizzati per uso pubblico (il portafoglio include 22 strutture militari, 2 ospedali e 2 edifici scolastici non più utilizzati), sono ora vuoti e necessitano di importanti opere di ristrutturazione. Per la gran parte, gli immobili sono stati oggetto di procedure di valorizzazione da parte della precedente proprietà e hanno destinazioni urbanistiche compatibili con utilizzi privati e di mercato.

Le politiche di gestione del fondo prevedono che gli immobili potranno essere venduti sul mercato sia nello stato in cui si trovano, sia dopo attività di valorizzazione, sia ancora dopo le attività di vero e proprio sviluppo, trasformazione e commercializzazione. Le strategie di gestione di ciascun immobile e le destinazioni d’uso finali saranno approfondite nel corso dei prossimi mesi, in conformità alle normative urbanistiche ed edilizie di riferimento e previa le più opportune interlocuzioni con le amministrazioni locali competenti.


 

Articolo 1, comma 392
(Corrispettivo delle aree cedute in proprietà dai comuni)

 

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

 

 

Il comma 392 interviene sulla la disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che l’ente, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60% (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%.

 

La disposizione novella il comma 48 dell’art. 31 della L. n. 448/1998, nella parte in cui fa riferimento all’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. n. 333/1992, che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 (sentenza che ha dichiarato illegittimi in via consequenziale anche i commi 1 e 2 dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 relativamente alle modalità di calcolo dell’indennità di espropriazione). Il comma 48  stabilisce in proposito che il corrispettivo delle aree in questione sia determinato in misura pari al 60 per cento di quello considerato dall’articolo 5-bis predetto, che faceva riferimento sostanzialmente al valore venale del bene. La nuova formulazione introdotta dal comma 392 in commento, nell’eliminare il riferimento all’articolo 5-bis suddetto, mantiene il criterio del valore venale, aggiungendovi tuttavia la possibilità di una ulteriore riduzione del corrispettivo da parte del comune, fino al 50 per cento del valore suddetto.

Resta comunque non modificata la restante parte della disposizione che fa riferimento alla determinazione del corrispettivo al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Resta altresì ferma la previsione che il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione  in questo del diritto di superficie ( trasformazione regolamentata dal comma 47 dell’articolo 31 L. n. 448/1999)


 

Articolo 1, comma 393
(Dismissione beni immobili dell’INDIRE)

 

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

 

 

Il comma 393 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – che doveva essere adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità – sono individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

 

L'INDIRE - ripristinato dal 1° settembre 2012 con l'art. 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) e subentrato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (istituita con la L. n. 296/2006) - è un ente di ricerca dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del MIUR. Esso ha sede legale a Firenze e si articola in tre nuclei territoriali interregionali, con sedi a TO, RM, NA.

In base all'art. 7 dello Statuto, si avvale del patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietà e da quello recepito dagli ex-Irre. La relativa pagina presente sul sito internet non ha, tuttavia, contenuti, perché “in fase di aggiornamento”.


 

Articolo 1, comma 394
(Organizzazione degli uffici scolastici regionali)

 

394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

 

 

Il comma 394 modifica l’organizzazione periferica del MIUR, consentendo di articolare la stessa anche in Uffici scolastici regionali (attualmente, in numero di 18) di livello dirigenziale non generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione.

L’evidente finalità della disposizione è quella di contenere la spesa. Non è, peraltro, definita l’entità della popolazione studentesca al di sotto della quale l’USR sarà di livello dirigenziale non generale.

 

Allo scopo indicato è disposta una novella all’articolo 75, co. 3, del D.Lgs. n. 300/1999 che, nell’ambito della riforma del Governo sulla base dell’art. 11 della L. n. 59/1997, reca disposizioni particolari per l’area dell’istruzione non universitaria.

 

Al riguardo si segnala che occorrerà modificare anche l’art. 8, co. 1, del D.P.R. n. 17/2009, recante il regolamento di riorganizzazione del MIUR, in base al quale “In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale”.


 

Articolo 1, comma 395
(Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei)

 


395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.


 

Il comma 395 reca una norma riguardante i compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del “Grande Progetto Pompei”, figure istituite dal D.L. n. 91/2013.

 

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2013 (conv. da L. n. 112/2013) dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono nominati un “rappresentantedella realizzazione del “Grande Progetto Pompei” e del programma straordinario di interventi per Pompei di cui all’art. 2 del D.L. n. 34/2011 (L. n. 75/2011), denominato “direttore generale di progetto”, nonché un vice direttore generale vicario.

Sia il direttore generale di progetto che il vice direttore generale vicario devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

§       appartenere ai ruoli delle amministrazioni dello Stato;

§       possedere “comprovata competenza” ed esperienza pluriennale;

§       non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Lo scopo indicato è quello di potenziare le funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, rafforzare l’efficacia delle azioni e accelerare gli interventi di tutela di tutela e valorizzazione del sito.

Si segnala che sono state trasmesse al Parlamento le proposte di nomina sia del direttore generale sia del vice direttore vicario (proposte di nomina nn. 18 e 19) l’11 dicembre 2013. Le competenti Commissioni parlamentari di entrambi i rami del Parlamento hanno dato parere favorevole.

 

La norma del D.L. n. 91/2013 prevede che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 23-ter, co. 1 e 2, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011).

 

Si ricorda che l’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 ha disposto che, con apposito D.P.C.M., venisse definito, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le richiamate pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale), individuandolo nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2012, ai sensi della nota del ministero della giustizia n. 78084 del 7 luglio 2013, ad euro 301.320,29).

Successivamente la legge di stabilità 2014 (qui in commento) estendono, dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, inerenti il trattamento retributivo massimo annuo omnicomprensivo anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti (comma 471) nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle richiamate amministrazioni pubbliche (comma 472). Il comma 473, nel ribadire che, ai fini della determinazione del limite retributivo in precedenza richiamato, sia considerata in modo cumulativo qualsivoglia somma erogata, esclude dal computo ai fini del raggiungimento del limite stesso i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

 

Il comma 395, con una disposizione che non pare tanto interpretare ma aggiungere norme alla precedente, stabilisce che qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario:

§       sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico;

§       conservano il trattamento economico fondamentale in godimento;

§       hanno facoltà di optare, in luogo dell’indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l’ultimo incarico dirigenziale ricoperto.

Dovrebbe tuttavia restare fermo il limite stabilito dall’art. 23-ter, co. 1, del D.L. n. 201/2011 - richiamato dall’art. 1, co. 1, D.L. n. 91/2013 - che riguarda il trattamento economico individuale complessivo, ai fini del quale si tiene conto delle indennità previste per l’incarico ricoperto.

 

Ad ogni modo, la disposizione specifica che il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia alla prima fascia.

All’atto del collocamento in fuori ruolo, nell’amministrazione di appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto di vista finanziario.

 

La dirigenza statale è articolata in due fasce, denominate prima e seconda fascia. In ogni amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, diviso nelle due fasce, al cui interno sono definite apposite sezioni che garantiscono la specificità tecnica dei dirigenti (art. 23, D.Lgs. n. 165/2001).

L’accesso alla prima fascia avviene mediante passaggio dalla seconda fascia dei dirigenti che hanno ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi in fattispecie di responsabilità dirigenziale (art. 23, D.Lgs. n. 165/2001) e, per il 50% dei posti che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami (art. 28-bis, D.Lgs. n. 165/2001).


 

Articolo 1, comma 396
(Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali
per la difesa nazionale)

 

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

 

Il comma 396 stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

 

Si ricordano i seguenti programmi di investimenti pluriennali per la difesa, integralmente o parzialmente finanziati con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico:

 

§       Eurofighter: Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo;

§       FREMM - Fregate Europee Multi Missione: Programma, in cooperazione con la Francia, relativo all'acquisizione di Fregate europee multimissione in sostituzione delle Fregate Lupo e Maestrale;

§       VBM Freccia: Programma relativo all'approvvigionamento di 249 VBM 8x8 di varia tipologia (Combat, Combat Support, Posto Comando) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle unità dell'esercito impiegate in operazioni;

§       Forza NEC: Programma per la digitalizzazione della componente terrestre. Avvio della fase denominata "Integrated Test Bed (ITB) e “Concept development and experimentation (CD&E)” sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^ spira), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unità a livello Brigata media ed una forza anfibia;

§       SICRAL 2: Programma italo-francese duale, ha lo scopo di sostituire l'attuale sistema SICRAL (operativo dal 2001), al termine della sua vita operativa, prevista per il 2010-2011, nonché ad assicurare un'idonea riserva al SICRAL 1B, in orbita da aprile 2009.


 

Articolo 1, comma 397
(Utilizzo immobili uffici giudiziari)

 

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

 

 

Il comma 397, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (geografia giudiziaria) - aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 8 con riguardo all’utilizzazione degli immobili di uffici soppressi.

In particolare, l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2012 prevede, in particolare, che in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

Il nuovo comma 4-bis – nell’ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria, tuttora in corso - stabilisce che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che - per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi - vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio regionale.


 

Articolo 1, commi 398-401
(Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)

 


398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

 3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.


 

I commi da 398 a 401 recano misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali.

 

In particolare, il comma 398 dispone la riduzione di 100 milioni, a decorrere dal 2014, del Fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo è allocato nel capitolo 3020 della legge di bilancio (Tab. 2) che, a seguito di quanto disposto dal comma in esame, reca uno stanziamento di 320 milioni per il 2014 e per il 2015 e 300 milioni per il 2016.

 

Il comma 399 stabilisce che le operazioni di votazione delle elezioni e delle consultazioni referendarie si svolgano in una unica giornata, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

Non vengono specificate a quali elezioni si applichi la disposizione; tuttavia, alcuni elementi in tal senso si ricavano dalle novelle conseguenti apportate alla normativa vigente introdotte dal secondo periodo del comma 399.

In particolare, vengono modificate alcune disposizioni che attualmente fissano al martedì la conclusione delle operazioni di scrutinio, anticipandola al lunedì. Si tratta delle disposizioni relative alle elezioni di

§       Camera (art. 73, 2° comma, D.P.R. n. 361/1957);

§       Senato (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 533/1993);

§       consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunale, ma solo in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche, c.d. election day (art. 2 e 5 del D.L. n. 161/1976, conv. L. n. 240/1976);

§       regioni (art. 20, comma 2, L. n. 108/1968).

Sembrerebbero dunque escluse dall’applicazione della norma in commento le elezioni comunali e provinciali, per le quali si dovrebbe votare su due giorni, ad eccezione dei casi di election day. Infatti, non vengono modificati il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, né la legge 25 marzo 1993 n. 81, recante la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che, rispettivamente all’articolo 52 e all’articolo 11, prevedono quali giorni di votazione la domenica e il lunedì mattina.

L’applicazione della riduzione alle elezioni regionali deve considerarsi limitata a quelle regioni che nulla hanno disposto in materia; infatti, le regioni hanno piena potestà legislativa in materia elettorale (art. 122 Cost.) e la citata legge 108 si applica totalmente alle sole regioni che non hanno una propria legge elettorale, e, in modo parziale, a quelle che hanno adottato una legge elettorale, per le parti non disciplinate dalla legge elettorale regionale.

Per quanto riguarda le elezioni europee, la legge stabilisce già che si svolgano in una sola giornata, la domenica (art. 16 e 51 della legge n. 18 del 1979 e art. 45 e 46 del D.P.R. n. 361/1957).

 

Occorre rilevare in proposito che la disposizione in esame modifica solamente alcune disposizioni relative agli orari di votazione: per le elezioni politiche, come accennato, viene anticipato al lunedì il termine di conclusione delle operazioni di scrutinio (attualmente fissato al martedì) novellando l’art. 73, 2° comma, del D.P.R. n. 361/1957 e l’art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 533/1993.

Tra le altre disposizioni che disciplinano gli orari di votazione (e che non vengono novellate dal comma in commento) sono:

§      gli articoli 45, ultimo comma, e 46, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957 che fissano l’inizio delle votazioni nella giornata di domenica alle ore otto, mentre la disposizione in esame lo stabilisce alle ore sette;

§      l’articolo 64 del D.P.R. n. 361/1957 che fissa il termine delle votazioni alle ore 22 e che rinvia il seguito delle operazioni elettorali al giorno dopo;

§      l'articolo 73, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 che fissa la durata dello scrutinio;

§      l’articolo 22 del D.Lgs. n. 533 del 1993 che fissa la durata delle votazioni per l’elezione del Senato.

 

Si ricorda che già in passato si è provveduto con legge a ridurre ad una sola giornata lo svolgimento delle elezioni, per poi ripristinare l’orario su due giorni.

La previsione che le operazioni di voto si svolgano in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, anziché – come in precedenza – estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo, è stata introdotta nel 1993 dalle leggi 276 (Nuove norme per l’elezione del Senato) e 277 (Nuove norme per l’elezione della Camera), quanto alle elezioni politiche, e dalla legge 81, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lett. g).

Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata sono state quelle del 27 marzo 1994, del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest’ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).

Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l’orario di votazione in due giornate: la domenica (dalle 8 alle 22) e il lunedì dalle 7 alle 15.

 

Il comma 400 introduce le seguenti ulteriori dettagliate misure di razionalizzazione delle spese elettorali:

§      viene portata a cadenza triennale, entro il 31 gennaio di ciascun triennio, la determinazione da parte del Ministro dell’economia della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri sono a carico dello Stato, in precedenza effettuata in occasione di ciascuna convocazione dei comizi elettorali (lett. a);

§      viene previsto un importo massimo da rimborsare a ciascun comune (ad eccezione del trattamento economico dei componenti i seggi) per le spese sostenute in occasione delle elezioni (che sono a carico dello Stato) da determinarsi con decreto del Ministro dell’interno che dovrà coordinarsi con il decreto del Ministro dell’economia che fissa il tetto massimo del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni (lett. b);

§      viene abrogata la disposizione di copertura della legge n. 62/2002 (quella che aveva ripristinato le votazioni in due giorni) che poneva i maggiori oneri conseguenti a carico del citato Fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dei referendum (lett. c);

§      vengono ridotte le ore di lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali e vengono modificate sia le modalità di autorizzazione al lavoro straordinario (che deve essere preventiva), sia i termini di rimborso da parte dello Stato (non più entro quattro mesi, bensì entro sei mesi) (lett. d);

§      si stabilisce che in caso di annullamento delle elezioni amministrative, queste si svolgano nel primo turno elettorale utile, nella finestra 15 aprile – 15 giugno, e non più entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva, come previsto in precedenza (lett. e);

§      viene abolito l’obbligo per i comuni, in occasione delle elezioni regionali, di assicurare, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica (lett. f);

§      viene ridotto l’orario e il periodo di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali: questi aprono 2 giorni (anziché 5) prima delle elezioni e rimangono aperti dalle ore 9 alle ore 18 (anziché alle ore 19) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (lett. g);

§      viene abolito l’obbligo dei comuni di allestire appositi spazi per l’affissione di manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale; l’obbligo rimane solo per gli spazi destinati ai partiti e ai candidati che partecipano alle elezioni (lett. h);

§      si prevede che il Presidente della Corte di appello nomini i presidenti di seggio, se possibile, tra i residenti nel comune dove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (lett. i); tale prescrizione non era prevista dalla normativa previgente: si veda ad esempio, per le elezioni politiche, l’art. 35 del D.P.R. n. 361/1957 che prevede che la nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio;

§      viene abolito l’obbligo di fare annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione delle apparecchiature, in grado di fotografare o registrare immagini, depositate dall'elettore e prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione (lett. l);

§      viene modificata la scheda elettorale per le elezioni comunali prevedendo che i contrassegni delle liste collegate al candidato sindaco siano poste sotto al nome del candidato, anziché al fianco; ulteriori misure di razionalizzazione delle schede elettorali, al fine di contenerne le dimensioni, sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 (lett. m).

 

Il comma 401 prevede l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

 


 

Articolo 1, comma 402
(Modalità di pagamento delle competenze al personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate)

 


402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.


 

 

Il comma 402 prevede che, entro il 1° gennaio 2016, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell’Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione in esame, che è presumibilmente finalizzata all’implementazione delle economie di scala conseguibili mediante l’estensione alle Forze armate del sistema di pagamento gestito dal Ministero dell’economia SPT (Service Personale Tesoro), fa riferimento alle procedure di cui commi 446-448 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) recanti disposizioni in materia di pagamento degli stipendi. In particolare il comma 446 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgano, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Sono escluse da tale procedura le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, per le quali il successivo comma 447 dispone, che il Ministero della difesa assicuri, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale dipendente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[33].

Successivamente l'articolo 5, comma 10, lettera a) del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. spending review) ha disposto l’obbligo[34] di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il c.d. cedolino) per tutte le amministrazioni pubbliche – e non più per le sole amministrazioni dello Stato, come previsto dalla legge n. 296/1996 – mediante convenzioni da stipularsi dal 1°ottobre 2012, salva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche medesime, di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo previsti in un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – che al momento non risulta emanato - per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Con tale disposizione viene dunque meno – salva la possibilità sopradetta – l’esclusione dalla procedura centralizzata di pagamento delle Forze armate, che, peraltro, sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.

Con il comma 402 in commento, l’inclusione delle Forze armate nella procedura in questione viene nuovamente disposto, prevedendosi a tal fine il termine del 1° gennaio 2016. In proposito, infatti, il comma medesimo stabilisce che l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al richiamato comma 447 cessi in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle nuove procedure informatiche, da attivarsi entro il 1° gennaio 2016.


 

Articolo 1, comma 403
(Sistema di rilevazione delle presenze del personale
delle Forze di polizia)

 


403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.


 

 

Il comma 403 dispone la ridefinizione della modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del personale civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, volte a sostituire i sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi attualmente in uso, ed idonee ad attestare l’effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell’erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

 

Si ricorda che l’art. 3, comma 83, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto espressamente, nell’ambito dei processi di razionalizzazione economica avviati con la citata manovra, che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per il lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Chiamato ad esprimere un parere in merito al campo di applicazione di tali disposizioni da parte del Ministero dell’interno in seguito all’affermazione di prassi divergenti, il Consiglio di Stato ha affermato che in via ordinaria, deve ritenersi che non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e altre forze di Polizia o Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Così come tale regola deve ritenersi applicabile anche al personale civile del Ministero per gli uffici di pubblica sicurezza (art. 40 della legge n.121 del 1981). Eccezioni sono possibili solo qualora la modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici. L’individuazione di tali casi specifici rientra nella valutazione dell’Amministrazione. In tali ipotesi, in ogni caso il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale (parere n. 2555/10 del 4 giugno 2010).

L’applicazione dell’art. 3, comma 83, L. n. 244/2007 ha richiesto un’analisi approfondita finalizzata ad individuare modalità di accertamento dell’orario di lavoro compatibili con le peculiarità del personale delle Forze di polizia. In particolare, va considerata la complessità dell’Amministrazione dell’Interno, ove operano varie componenti di personale aventi diversa e specifica disciplina ordinamentale appartenenti all’Amministrazione civile, alla Polizia di Stato ed ai Vigili del fuoco. Pertanto, nell’ambito di ciascun Dipartimento sono state individuate con direttive interne modalità idonee all’attuazione dell’obbligo di rilevazione delle presenze.

 

Per la definizione delle nuove modalità, la disposizione rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia. Ciò sembrerebbe indicare la definizione di un sistema comune alle diverse Forze di polizia, nonché comune al personale delle Forze insieme al personale civile che opera negli stessi uffici.

 


 

Articolo 1, commi 404-405
(Garante del contribuente)

 

404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

 

I commi 404 e 405, come modificati nel corso dell’esame parlamentare, stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Si ricorda, in sintesi, che - ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 212 del 2000 - il Garante del contribuente è istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.

Il Garante è organo monocratico il cui incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno un propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

 

Si segnala che il testo originario presentato dal Governo (articolo 10, commi 16 e 17 dell’A.S. 1120) novellava l’articolo 13 della legge n. 212, prevedendo che il Garante del contribuente non fosse più scelto e nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti a specifiche categorie professionali, ma che le funzioni di Garante del contribuente fossero svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dallo stesso Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente veniva abrogato il comma 4 dello medesimo articolo 13, che rimanda ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.


 

Articolo 1, comma 406
(Centri di assistenza fiscale)

 

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

 

 

Il comma 406 dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

 

Più in dettaglio, il comma 406 modifica il comma 32 dell’articolo 4 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), con il quale è stato stabilito che non si proceda all’adeguamento dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata dai CAAF - previsto dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

La norma in esame interviene pertanto prorogando per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell’adeguamento ivi prevista.

 

Si ricorda infatti che la legislazione vigente assegna ai CAAF un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, annualmente adeguato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat.

In particolare l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede un compenso (fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta) spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, la misura dei compensi previsti è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011.

 

Per quanto concerne in particolare il decreto direttoriale 14 giugno 2011, esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a 16,29 euro. Esso ha disposto, inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

 

Si segnala che i commi 616 e 617 recano ulteriori disposizioni in materia di assistenza fiscale: viene estesa la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, viene prevista la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale; sono definite le modalità di sospensione dell’attività, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.


 

Articolo 1, comma 407
(Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi)

 

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 407 dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, dell’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, relativa al Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori.

Si ricorda che con l'articolo 1, comma 515 citato è stato istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato ad esentare dall’IRAP (disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Possono usufruire dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:

§      non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

§      impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

La dotazione annua del fondo (cap. 2870/MEF) è stata fissata in 188 milioni per il 2014, in 252 milioni per il 2015, e di 242 milioni a decorrere dal 2016.

 

Nel corso dell’esercizio 2013 la dotazione del Fondo del fondo è stata utilizzata da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati, come riportato nella successiva tavola (dati in milioni di euro):

 

 

2014

2015

2016 e ss

Dotazione iniziale

188,0

252,0

242,0

D.L. n. 63/2013, art. 21, co. 3, lett. e-bis)

-15,0

-35,0

-35,0

D.L. n. 69/2013, art. 61, co. 1, lett. d-bis)

-15,9

-3,5

-3,5

D.L. n. 76/2013, art. 12, co. 1, lett. e)

-150,0

-120,0

0

Tagli lineari

-0,3

-10,9

-10,9

Bilancio a legislazione vigente

6,8

82,6

192,6

Bilancio di previsione 2014

6,8

0

0

 

Con la presente disposizione, pertanto, si generano minori spese pari a 82,6 milioni nel 2015 e a 192,6 milioni nel 2016.


 

Articolo 1, comma 408
(Soppressione fondo pagamento canoni di locazione)

 

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

 

 

Il comma 408 dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

L’istituzione del fondo sembrava prefigurare uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, avrebbero continuato ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La “messa a reddito” del patrimonio pubblico realizzata in tal modo avrebbe garantito, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili sarebbero stati conferiti.

 

La Relazione tecnica ricorda che - come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF - non si è provveduto al conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla normativa citata.

 

La soppressione del Fondo disposta dal comma in esame determina economie di spesa pari a 637 milioni per il 2014, a 583,8 milioni per il 2015 e a 633,8 milioni per il 2016.

 

Si ricorda che la dotazione originaria del fondo era di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del fondo (cap. 3074/Economia) si era ridotta a 637 milioni per il 2014, a 583,8 milioni per il 2015 e a 633,8 milioni per il 2016, in quanto diversi provvedimenti successivi hanno attinto a tale fondo per esigenze di copertura (articolo 12, comma 1 e 61, comma 1, lett. d-ter) del D.L. n. 69 del 2013; articolo 12, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76 del 2013; articolo 8, comma 1, lett. b), del D.L. n. 114 del 2013).


 

Articolo 1, commi 409-412
(Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali)

 


409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.


 

I commi da 409 a 412, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni inerenti al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (attualmente in liquidazione) di cui all'articolo 9, comma 8, del D.L. n. 457/1997.

 

In particolare, il comma 409 riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al richiamato Fondo.

 

Si ricorda, al riguardo, che un’ulteriore riduzione del richiamato Fondo era recata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 126/2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, provvedimento che non è stato convertito in legge[35].

 

Il comma 410 prevede la proroga dell'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo, in scadenza al 31 dicembre 2013, per un ulteriore periodo di 6 mesi (senza possibilità di rinnovo) successivi alla data di accredito delle risorse (pari ad curo 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione), allo scopo di completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo.

Allo stesso tempo, dal 1° gennaio 2015, all’onere derivante dalla proroga del Commissario si fa fronte mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater (concernente disposizioni particolari per i rischi derivanti dalla navigazione marittima e loro assicurazione), del D.L. n. 457/1997, ridotte rispettivamente di euro 2.752,477 ed euro 5.000.000.

Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 

Si osserva che il richiamato articolo 4, comma 2, disciplina un’agevolazione per il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e consistente nell’assoggettamento a imposte sui redditi in misura pari al 20%, ponendo il relativo onere a carico della gestione commissariale del fondo in oggetto. Si valuti l’opportunità di meglio specificare l’autorizzazione di spesa che si intende ridurre.

 

Il comma 411 dispone che al termine della richiamata gestione commissariale è previsto il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

 

Infine, il comma 412 autorizza, per accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative generali sulla liquidazione coatta amministrativa (previste dagli articoli 35 e 206 del R.D. n. 267/1942), il Commissario Liquidatore a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

 

Il Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali, istituito dalla L. n. 26/1981, rappresenta in pratica la nuova denominazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, istituito con la L. n. 161/1967 (quest’ultima contestualmente abrogata dalla L. n. 26). Ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 26/1981, il Fondo aveva personalità giuridica ed aveva sede presso il Ministero della marina mercantile (attualmente Ministero dei trasporti). Il Fondo ha provveduto per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. Con effetto dal 1° gennaio 1990, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della L. n. 6/1990 (il quale ha anche contestualmente abrogato la L. n. 26), il fondo è stato posto in liquidazione.

Successivamente, l’articolo 9, comma 8, della L. n. 457/1997 ha autorizzato, in favore della gestione commissariale del Fondo, l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi (pari a 46.481.120,92 euro) per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi (pari a 178.435.858,64 euro) per l'anno 1998, lire 250 miliardi (pari a 129.114.224,77 euro) per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi (pari a 85.215.388,35 euro) a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del D.L. n. 6/1990 (concernenti i compiti del commissario liquidatore).


 

Articolo 1, comma 413
(Riduzione stanziamenti per contratti di produttività)

 

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

 

 

Il comma 413, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, diminuisce lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 1, commi 481-482, della L. n. 228/2012 (e concernenti la detassazione dei contratti di produttività) per una somma pari a 95 milioni di euro per il 2014 (305 milioni in luogo dei 400 stanziati).

La diminuzione dello stanziamento opera in relazione al minor utilizzo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, comma 481, a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

 

Nel quadro degli interventi volti a promuovere la contrattazione di prossimità (aziendale e territoriale), un importante filone normativo riguarda la tassazione agevolata dei contratti di produttività, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008 (originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale). Il beneficio fiscale (limitato al settore privato) consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della L. n. 220/2010 (in favore dei lavoratori dipendenti con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro ed entro il limite complessivo di 6.000 euro).

Per il 2012 è intervenuto l’articolo 33, comma 12 della L. n. 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha previsto che lo sgravio trovi applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi e per redditi non superiori a 30.000 euro.

Per il 2013 e 2014 la proroga dello sgravio è stata prevista dall’articolo 1, commi 481-482, della L. n. 228/2012, con cui è stato sostanzialmente recepito l’Accordo sulla produttività del 21 novembre 2012 (non sottoscritto dalla CGIL). Le modalità di attuazione della misura sono state definite con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, stabilendo che lo sgravio trovi applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi e per redditi non superiori a 40.000 euro. Con l'obiettivo di garantire l'utilizzo efficiente delle risorse, il provvedimento individua (in termini più stringenti rispetto al passato) specifici parametri volti ad assicurare che le voci retributive oggetto di sgravio siano effettivamente legate ad indicatori di produttività, efficienza ed innovazione. In particolare, il provvedimento prevede che per retribuzioni di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione" (c.d. primo binario) o, "in alternativa [...] che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre aree di intervento", quali la ridefinizione degli orari, la flessibilità nella fruizione delle ferie, l'introduzione di nuove tecnologie e la fungibilità delle mansioni (c.d. secondo binario).

La circolare 3 aprile 2013 del Ministero del lavoro, chiamata a dettagliare le modalità applicative del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, ha tuttavia fornito una interpretazione non restrittiva del c.d. primo binario, chiarendo che le voci retributive possono fare riferimento "alternativamente" agli indicatori ivi indicati, con la conseguenza che la correlazione ad uno solo di essi deve ritenersi sufficiente per l'applicabilità dell'agevolazione. In particolare, per effetto di tale interpretazione, la circolare chiarisce che è sufficiente (non diversamente dagli anni passati) il collegamento di voci retributive "a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria" per accedere agli sgravi[36].

Si segnala, infine, che il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 prevede un sistema di monitoraggio sull'attuazione della misura di agevolazione, che entro il 30 novembre 2013 dovrà portare ad una formale verifica con le parti sociali, anche al fine di orientare le future decisioni in materia.


 

Articolo 1, commi 414 e 416
(Misure finanziarie compensative tra le Autorithies)

 


414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».


 

 

I commi 414 e 416 introducono alcune misure in materia di finanziamento delle autorità indipendenti, intervenendo sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191).

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità amministrative indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

Molte autorità indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, vi sono autorità (AEEG, ISVAP (a cui è ora subentrato l’IVASS[37]) ed ora anche AGCM) che godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato.

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni. Ulteriore fonte di finanziamento delle autorità possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate.

Negli anni più recenti, si è assistito ad una progressiva sensibile riduzione del contributo a carico dello Stato in favore delle autorità, salvo rare eccezioni. Con la legge 191/2009 (finanziaria 2010) gli stanziamenti autorizzati a favore delle autorità indipendenti hanno subito flessioni oscillanti tra il 20 per cento e il 65 per cento per i successivi tre anni. Più recentemente, l’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) ha disposto la riduzione di trasferimenti statali alle autorità indipendenti, al fine di ridurre la spesa per consumi intermedi, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

Parallelamente sono state adottate disposizioni volte a creare una perequazione tra le autorità che per finanziarsi possono attingere al mercato di riferimento e quelle autorità che non possono fare altrettanto avendo competenze trasversali.

In tale direzione, il meccanismo di cui all’art. 2, comma 241, della legge finanziaria per il 2010 ha attuato un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità (ISVAP Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

L’articolo 1, co. 523, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha poi prolungato i termini di applicazione di tale meccanismo anche nel 2013, 2014 e 2015, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero. Della proroga non ha pertanto beneficiato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in favore della quale tuttavia sia il D.L. n. 1/2012, sia la stessa legge di stabilità 2013 hanno previsto nuovi finanziamenti e risorse.

In base al meccanismo previsto dalla legge di finanziaria per il 2010, poi prorogato per alcune autorità, tutti gli importi sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

Nel dettaglio, il comma 414 prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle quote ricevute ai sensi della legge finanziaria per il 2010 dalle altre autorità contribuenti. Ciò in deroga alla previsione dell’art. 1, co. 241, della L. n. 191/2009 che prevede misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo stesso.

La misura delle risorse aggiuntive in favore dell’Antitrust è stata modulata dalla legge finanziaria 2010 nelle seguenti modalità:

§       per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’art. 23 della L. n. 576/1982;

§       per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. n. 481/1995[38];

§       per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della L. n. 249/1997[39];

§       per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)[40].

La restituzione di tali somme deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite per l’anno 2012; in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme.

Sulle fonti di finanziamento dell’Antitrust, si ricorda che Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, con l’art. 5-bis, ha novellato la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

Al nuovo sistema di autofinanziamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 ha stabilito che il contributo di cui al comma 7-ter della medesima legge, da versare direttamente all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno con le modalità determinate con propria deliberazione, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, fosse versato entro il 30 ottobre 2012, quindi in anticipo rispetto all’anno di competenza (2013). Le nuove entrate sostituiscono ogni altra forma di finanziamento preesistente e pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’Autorità non percepisce alcun contributo statale o comunque pubblico, né grava in alcun modo sul bilancio statale. Per il 2014 l'Autorità ha ridotto il contributo dallo 0,08 per mille allo 0,06 per mille con delibera del 9 maggio 2013. I contributi versati dalle società di capitali per l’anno 2012 ammontano a Euro/migl. 93.395,59. Da tale importo, tuttavia, devono essere detratte le somme relative alle restituzioni dei contributi versati dalle società e non dovuti o versati in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, nonché aggiunte le eventuali somme che saranno ottenute mediante la riscossione tramite ruolo nei casi di mancato versamento.

Il comma 416 novella integralmente il citato comma 523 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di modificare la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle autorità in favore del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per gli anni 2014 e 2015.

Dunque, per questo riguardo è modificata la modulazione quale prevista dal citato articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009 - che altra disposizione, recata dall'articolo 1, comma 523 della legge n. 228 del 2012, estendeva al triennio 2013-2015.

In particolare, il comma 241 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato art. 23 della L: n. 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della L. n. 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della L. n. 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

Si ricorda che anche le spese di funzionamento del Garante privacy sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2012 evidenzia come i contributi legati ai trasferimenti statali costituiscano la voce di maggior rilievo tra le entrate di parte corrente (le somme riscosse ammontano a euro 10.915.872,00).

Infine, il comma 241 attribuisce ulteriori risorse anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’ammontare delle risorse aggiuntive è stato così ripartito:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al già citato art. 23 della legge n. 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione[41].

 

La tabella che segue schematizza le modifiche derivanti dalla nuova modulazione tra autorità contribuenti e autorità beneficiarie.

 

Garante per la privacy

Commissione Sciopero

Finanziaria 2010

Stabilità 2014

Finanziaria 2010

Stabilità 2014

§   1,6 mln da Isvap

§   2 mln da Ivass

§   0,1 mln da Isvap

§   0,17 mln da Ivass

§   3,2 mln da Aeeg e Agcom

§   2 mln da Aeeg e Agcom

§   0,3 mln da Aeeg e Agcom

§   0,17 mln da Aeeg e Agcom

§   3,6 mln da Agcom

§   2 mln da Agcom

§   0,3 mln da Agcom

§   0,17 da Agcom

§   3,6 mln da Avcp

§   2 mln da Avcp

§   0,3 mln da Avcp

§   0,17 mln da Avcp

 

§   2 mln da Agcm

§   1 mln da Covip

§   0,17 mln da Agcm

 

§   2 mln da Consob

 

§   0,17 da Consob

 

 

 

§   0,98 da Covip

 

In base alla nuova previsione, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui fino al 2015, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Consob.

Oltre alla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (12 mln annui), la novità rispetto alla disciplina vigente consiste nell’includere tra i soggetti contribuenti:

§      l’AGCM, mediante le risorse provenienti dalla contribuzione agli oneri di funzionamento della medesima Autorità da parte a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, previsti dall’art. 10, co. 7-ter, dalla L. n. 287/1990;

§      la Consob, mediante proprie risorse, che ai sensi dell’art. 40, co. 3, della L. n. 724/1994, la Commissione recupera dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

 

La Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Consob. Ed ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Anche in questo caso, le novità sono rappresentate dalla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (2 mln annui) e dall’inclusione tra i soggetti contribuenti di Agcm e Consob.


 

Articolo 1, comma 415
(Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 415 riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 400 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 417
(Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali)

 


417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.


 

 

Il comma 417 concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.

 

La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per i consumi intermedi[42] nell’anno 2010.

Tale riversamento è previsto come alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni[43] (elenco nel quale sono inseriti gli enti previdenziali privati), con esclusione dei soli vincoli in materia di spese di personale.

 

Si ricorda che con l’inserimento nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n.31 dicembre 2009, n. 196/2009, gli enti previdenziali privati sono stati investiti, negli ultimi anni, da numerose misure di contenimento delle spese di funzionamento.

In particolare, l’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, al fine di assicurare (in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato) il contenimento della spesa per consumi intermedi enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quale ne sia la forma giuridica), ha previsto una riduzione in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. Per quanto concerne gli enti previdenziali privati, i risparmi di spesa devono essere versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Successivamente, l’articolo 1, commi 141 e 142, della L. n. 228/2012, ha previsto che gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quale ne sia la forma giuridica), non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011. È fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione della norma in esame. Per quanto concerne gli enti previdenziali privati, i risparmi di spesa devono essere versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica del disegno di legge originario, con l’aliquota al 12% sui consumi intermedi si garantirebbe al bilancio dello Stato un’entrata di circa 9 milioni di euro annui, a fronte degli 8,4 milioni versati, complessivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell’articolo 1, commi 141 e 142, della L. n. 228/2012, assicurando nel contempo il rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti, con positivi effetti sulla loro efficienza.

 

Merita ricordare, infine, che l’articolo 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (cd. decreto “salva Italia”) aveva introdotto per gli enti previdenziali privatizzati l’obbligo di adottare, ai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Il termine per l’adozione delle misure, inizialmente fissato al 30 giugno 2012, è stato successivamente prorogato al 30 settembre 2012 (dall’articolo 29, comma 16-novies, del D.L. n. 216/2011). La norma prevedeva che le delibere degli enti fossero sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti e che, decorso il termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti (ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti) si applicasse, con decorrenza 1° gennaio 2012, il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni e un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.

Sotto la spinta del legislatore il sistema delle Casse previdenziali si è prontamente attivato, adottando misure che portano a ritenere sostanzialmente conseguiti gli obiettivi di riequilibrio finanziario richiesti.


 

Articolo 1, comma 418
(Fabbisogno finanziario programmato delle università statali)

 

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

 

 

Il comma 418 dispone che, in considerazione degli effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato, riferito alle università statali per il 2014 è determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, incrementato del 3 per cento.

 

Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 18/2012 – emanato sulla base di una delle deleghe conferite dall’art. 5 della L. n. 240/2010 – ha disposto che, entro il 1° gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo, e dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione[44]. Di recente, peraltro, l’art. 6, co. 2, del D.L. n. 150/2013, in corso di esame, ha previsto la proroga di tale termine al 31 dicembre 2014.

 

La nuova disciplina interviene nell’ambito regolato dall’art. 1, co. 116, della L. n. 228/2012, che ha esteso al triennio 2013-2015 l’applicabilità – per quanto qui interessa – dei criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, recati dall’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006.

 

L’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha stabilito che il fabbisogno finanziario generato dal sistema universitario statale in ciascun anno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il MIUR procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative[45].

Rispetto alla disciplina finora applicata, il comma in esame stabilisce, per l’anno 2014, che il fabbisogno finanziario programmato delle università statali sia determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, anziché al fabbisogno determinato a consuntivo di tale esercizio, applicando ad esso l’incremento del 3 per cento.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1120[46], ricordando che “l’adozione del bilancio unico d’ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti universitari” doveva essere attuata entro il 1° gennaio 2014, evidenziava che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi dai conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti ai conti di tesoreria unica degli atenei avrebbero potuto determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario complessivo realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, si è previsto, pertanto, che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 fosse stabilito sulla base di un dato che non risenta degli effetti del bilancio unico di ateneo.


 

Articolo 1, comma 419
(Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate o interamente detenute dal MIBACT)

 

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

 

 

Il comma 419 prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, predisponga un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

 

Si ricorda che, in base all’art. 22, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., è previsto l’obbligo, per ciascuna amministrazione, di aggiornare annualmente l’elenco delle società di cui si detengono direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, indicandone l’entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Nel sito del MIBACT, come previsto dal co. 3 del citato art. 22, è inserito il collegamento ai siti istituzionali delle seguenti società partecipate al 100%:

§       ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 (che ha sostituito l’art. 10 della L. 352/1997, con il quale il Ministro era stato autorizzato alla costituzione della SIBEC Spa -Società italiana per i beni culturali-, mai divenuta operativa) per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La medesima disposizione ha previsto che annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla società[47]. Il controllo sulla gestione finanziaria della società è esercitato dalla Corte dei conti.

Si ricorda che l’art. 39, co. 1-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS dal 1° gennaio 2014;

§       A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A., costituita, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.Lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997, svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Inizialmente era partecipata al 30% dal Mibac e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. n. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Mibac, senza corrispettivo.

Per quanto riguarda gli orientamenti comunitari in materia di appalti pubblici di servizi e in house providing, può ricordarsi che la Corte di giustizia ha ritenuto coerente il modello in house con le direttive in materia di appalti di servizi con alcune pronunce, a partire dalla sentenza 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal, con ulteriori approfondimenti per specifiche fattispecie, come quelli che emergono dalle sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea s.r.l., fino alla sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009 causa C‑480/0 Commissione c. Germania. La giurisprudenza richiamata ritiene che “esulano dal campo di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici i contratti stipulati da un’amministrazione aggiudicatrice qualora, da un lato, l’ente pubblico eserciti sulla sua controparte contrattuale, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora, dall’altro, tale soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punti 49 e 50). Quindi rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).

Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza.

In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).


 

Articolo 1, comma 420
(Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione)

 

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

 

 

Il comma 420 stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell’organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici.

La disposizione sembra favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati negli organi di amministrazione che, altrimenti, un numero ristretto di componenti potrebbe sacrificare; viene assicurato al contempo che l’ampiezza della partecipazione non abbia effetti finanziari.

In merito, si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

 

La natura derogatoria della disposizione in esame appare rafforzata anche dalla considerazione che l’art. 1, comma 562, della stessa legge di stabilità per il 2014, con riferimento alla materia di partecipazioni societarie, mantiene un assetto degli organi di amministrazione delle società partecipate caratterizzato dal limite numerico dei componenti e dal vincolo di designazione di almeno due o tre membri tra i dipendenti dell’amministrazione partecipante.

 

Con riferimento alle istituzioni che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (ovvero, rientranti nel conto economico della P.A., redatto annualmente dall’ISTAT), si veda, da ultimo, l’elenco pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2013.


 

Articolo 1, comma 421
(Interpretazione del diritto di rivalsa dello Stato)

 

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

 

Il comma 421 estende la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.

 

Tale estensione è effettuata con una disposizione che si autoqualifica di interpretazione dell’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene la disposizione vigente si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre quella in esame aggiunge le decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.

L’art. 43 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Il comma 10 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato per violazioni del diritto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, di cui l’Italia è parte e che afferisce all’ordinamento del Consiglio d’Europa. In particolare si prevede il diritto dello Stato, con le modalità e secondo le procedure stabilite dallo stesso articolo 43, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848/1955, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

 

In merito alla natura interpretativa della disposizione e agli effetti retroattivi che ne derivano, si fa presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi di interpretazione autentica per definirne la natura.

Con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, la Consulta ha osservato che occorre che tali disposizioni intervengano in relazione a fattispecie sulla quale siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili. A questa condizione, il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l’esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (e plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009). Infatti, “il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.” e in mancanza di “motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo” risulterebbe leso il canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall’art. 3 Cost. (sent. n. 78/2012).


 

Articolo 1, comma 422
(Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi)

 


422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.


 

 

Il comma 422 prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza.

Il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (che regola la successione nel processo), riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n. 343/2001, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

 

Si ricorda che l’art. 40-bis del D.L. n. 1/2012 ha abrogato il comma 5 dell’art. 5-bis del D.L. n. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall’art. 5 della L. n. 225/1992 (disciplinante la delibera per gli stati di emergenza, la loro durata, le ordinanze di protezione civile e la nomina dei commissari delegati) anche con riferimento ai “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

 

Le disposizioni in commento trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati, ai sensi delle ordinanze previste all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

 

Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti interessati dalla norma sono anche quelli individuati dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate, per il passaggio alla gestione degli interventi post-emergenziali, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. n. 225/1992.

 

La disposizione richiama i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 5 della L. n. 225/1992, che sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 59/2012, relativamente al subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali.

Si rammenta che il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 225/1992 prevede che il Capo del Dipartimento della Protezione civile possa avvalersi di commissari delegati attraverso l’emanazione di una ordinanza, in cui si deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 4-ter del medesimo articolo reca disposizioni volte a definire la chiusura della fase emergenziale. A tal fine viene previsto che, almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi connessi all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

Il successivo comma 4-quater reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all’amministrazione ordinaria, prevedendo che nell’apposita ordinanza prevista dal precedente comma 4-ter possa essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l’emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi adottati ai sensi delle ordinanze di cui ai commi 2 (ordinanza relativa agli interventi emergenziali) e 4-ter (ordinanza per il passaggio alla amministrazione ordinaria competente).


 

Articolo 1, comma 423
(Fabbisogni standard)

 

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

Il comma 423 autorizza una spesa di 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali.

 

Va brevemente rammentato che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell’ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione delle delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

§       l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

§       l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

§       l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

§       la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell’ Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

I termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni, inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualità diretto a garantirne l’entrata a regime nell’arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell’entrata a regime:

a.    entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno;

b.    entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa - riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Risulta inoltre trasmesso alla Camera, il 16 maggio 2013, un ulteriore schema di D.P.C.M., recante l’adozione delle note metodologiche (per complessive 6 note) e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, il cui esame parlamentare non è tuttavia ancora iniziato, non essendosi finora proceduto alla costituzione della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

Una diversa procedura per la determinazione dei fabbisogni standard vige per il settore sanitario,sulla base delle previsioni stabilite dagli articoli da 25 a 32 del decreto legislativo n. 68 del 2011 anche esso emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Per esso il Ministro della salute, determina annualmente[48], a decorrere dal 2013, i costi e i fabbisogni standard regionali, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati in 3 regioni di riferimento., da scegliersi tra le migliori 5 regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, vanno individuate in base a criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati. Peraltro, anche in questo settore, pur essendo di fatto decorso il termine stabilito, non si è ancora giunti alla determinazione dei fabbisogni, in quanto allo stato risulta emanata solo la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012, recante i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore.

 

Poiché, come ora evidenziato, la determinazione dei costi e fabbisogni standard non risulta ancora conclusa, ed atteso che, comunque, una volta individuati, essi presumibilmente andranno poi nel corso del tempo aggiornati, anche in considerazione del possibile mutare delle funzioni assegnate ad ogni singolo livello di governo (ad esempio per le province, oggetto di un apposito disegno di legge costituzionale) il comma 423in esame dispone a tal fine una apposita autorizzazione di spesa per il 2014 e per il 2015.

L’autorizzazione[49] non individua i destinatari del finanziamento, a differenza di quanto effettuato con precedenti norme intervenute in materia, che nell’assegnare risorse finanziarie ai fini della determinazione dei fabbisogni in questione hanno destinato espressamente le risorse medesime alla SO.SE, la quale, come sopra illustrato, è il soggetto che unitamente ad altri operatori istituzionali opera in tale materia.

In tal senso è intervenuto l’articolo 1, comma 23, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha assegnato a tale società 5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, nonché, successivamente, il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha disposto una integrazione, pari a 1,3 milioni di euro per il 2013, del finanziamento suddetto.


 

Articolo 1, comma 424
(Formazione specifica in medicina generale)

 

424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 424, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale.


 

Articolo 1, comma 425
(Cure palliative)

 


425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.


 

 

Il comma 425, introdotto durante l’esame parlamentare, allo scopo di garantire la compiuta attuazione della legge n. 38/2010 (recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), abilita i medici in servizio presso le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, pur se non in possesso della specifica specializzazione richiesta ai sensi della citata legge, ad operare nelle reti medesime, purché ricorrano alcune condizioni. Viene infatti richiesto che alla data di entrata in vigore della legge in esame i citati medici possiedano almeno un’esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

Le cure palliative, possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Attualmente, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001, l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

La legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenei su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.

Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute (art. 8 della legge n. 38/2010), l’individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l’istituzione di master professionalizzanti in tale ambito. È poi previsto un aggiornamento periodico specifico nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina.

In attuazione delle citate disposizioni va ricordato che con 5 D.M. del 4 aprile 2012 sono stati istituiti, rispettivamente, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici specialisti, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per medici specialisti, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore e cure palliative pediatriche» per medici pediatri, il Master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per professioni sanitarie; e il Master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per psicologi.

 


 

Articolo 1, comma 426
(Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio)

 


426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


 

Il comma 426 impegna l’AIFA, nel corso dell’aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), ad individuare un elenco di medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche, possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto e la impegna altresì ad assegnare alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico, i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica. Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con l’attribuzione del volume equivalente al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

 

In particolare, il comma in commento dispone che l’AIFA, aggiorni, con cadenza annuale, il Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT).

 

Il PHT costituisce uno strumento per assicurare la continuità terapeutica ospedale-territorio in aree diagnostiche caratterizzate da criticità terapeutica o bisognose di un periodico follow-up specialistico. L’attuazione delle varie modalità di dispensazione dei medicinali inclusi nel PHT deve conciliare l’esigenza di mantenere un controllo a livello ospedaliero con la possibilità per il paziente di accedere senza particolari disagi all’erogazione dei farmaci.

Per questo, i medicinali riportati negli elenchi PHT (nazionale e regionali) possono essere erogati attraverso le distinte modalità distributive, individuate dal decreto-legge 347/2001[50], all'articolo 8. In particolare:

§       la distribuzione diretta, individuata dalla lettera b) dell’articolo 8 che prevede l'erogazione diretta da parte delle strutture ospedaliere o dei distretti delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

§       la distribuzione per conto, disciplinata dalla lettera a) dell'articolo 8, che prevede la possibilità per le strutture sanitarie di acquistare i medicinali inclusi nel PHT direttamente dalle case farmaceutiche a prezzi scontati almeno del 50%, e di distribuirli tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate, in base ad accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province Autonome con le Associazioni sindacali delle farmacie medesime; i medicinali vengono, quindi, ceduti al prezzo d'acquisto ai grossisti, che provvedono alla fornitura delle farmacie. In tal caso ai farmacisti e ai grossisti vengono riconosciuti per l'attività distributiva margini inferiori, più convenienti per il SSN rispetto a quanto avverrebbe attraverso la tradizionale filiera della distribuzione: industria farmaceutica, grossisti, farmacie;

§       il modello misto che utilizza sia la farmacia ospedaliera/distrettuale che le farmacie private territoriali.

L’adozione del PHT, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende comunque dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie definite dalle Regioni. La lista dei farmaci inclusi nel PHT Nazionale per la dispensazione diretta e per conto, già sottoposta a revisione periodica dall’AIFA, rappresenta una lista di riferimento e non è limitativa nell’ulteriore distribuzione diretta dei medicinali, infatti può essere integrata con altri principi attivi su delibere Regionali o delle stesse aziende sanitarie o dei distretti (come dire un PHT regionale, PHT aziendale e PHT distrettuale).

In occasione dell’obbligatorio aggiornamento annuale del Prontuario (PHT), l’AIFA provvede ad individuare un elenco di medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche, possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto.

L’AIFA provvede inoltre ad assegnare alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico:

§       i medicinali non coperti da brevetto (generici/equivalenti);

§       i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica.

Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, caricando la riduzione, con equivalente attribuzione, al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

 

Il passaggio dalla spesa ospedaliera a quella territoriale avviene con il passaggio dei farmaci dalla Fascia H alla Fascia A. Infatti, per spesa farmaceutica territoriale si intende la risultante della sommatoria della spesa farmaceutica territoriale convenzionata (ossia attraverso le farmacie, comprensiva delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti) e della spesa farmaceutica territoriale non convenzionata relativa alla distribuzione diretta di farmaci collocati in classe A (distribuzione diretta delle strutture pubbliche, distribuzione per conto e distribuzione in fase di dimissione ospedaliera). La spesa farmaceutica ospedaliera, invece, indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia H acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN.


 

Articolo 1, commi 427-430
(Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale)

 


427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure*.

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l’importo di 250 milioni di euro per l’anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi *.

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

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* Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 lettere b), c), e d) del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.


 

I commi da 427 a 430 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review il compito di assicurare una riduzione della spesa pubblica, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri (commi 427 e 428).

L’importo delle economie complessive derivanti le misure di razionalizzazione della spesa è stato rivisto in aumento a seguito delle novelle apportare dal D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, in corso di conversione, ai commi 427 e 428 della legge di stabilità in esame, analogamente è stata aumentata l’entità degli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili dei Ministeri (cfr. ultra).

 

Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni annui nel triennio 2015-2017 nonché degli enti locali, per 344 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017 (comma 429).

Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017, cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante maggiori entrate ovvero riduzione della spesa pubblica (comma 430).

 

Nel dettaglio, il comma 427, come novellato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, prevede che, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la spending review, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, siano adottate misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell’uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, in termini di indebitamento netto.

 

Si ricorda che nel testo originario del comma 427, come recato nella legge di stabilità in commento, le economie di spesa che avrebbero dovuto derivare dalle misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell’uso degli immobili venivano limitate al solo triennio 2015-2017, per il quale erano fissate negli importi di 600 milioni di euro nell’anno 2015 e 1.310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

 

L’aumento degli importi relativi all’obiettivo di risparmio da conseguire per le pubbliche amministrazioni attraverso le suddette misure di razionalizzazione della spesa, che vengono anticipati al 2014 e resi permanenti, è disposto, dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2014, a copertura, in termini di indebitamento netto, della soppressione dei commi 575 e 576 della legge di stabilità in esame disposta dal medesimo decreto-legge, all’articolo 2, comma 1, lettera a), i quali prevedevano l’adozione di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri in grado di assicurare maggiori entrate per l’anno 2014 e a decorrere dall’anno 2015 per importi pari a 488,4 milioni di euro nel 2014, 772,8 milioni nel 2015 e 564,7 milioni a decorrere dal 2016.

 

Il comma 427 prevede inoltre che il Commissario deve riferire ogni tre mesi al Comitato interministeriale e con una relazione annuale alle Camere in ordine allo stato di adozione delle misure.

 

Quanto al citato articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, lo stesso ha dettato una nuova disciplina dell’attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce, semplificandola e rifondendola in un unico articolo, quella recata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n.52 del 2012 (primo decreto sulla spending review). Tale articolo ha in particolare istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui è affidato il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate non quotate, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La medesima disposizione prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa nominare un Commissario straordinario (con oneri che non potranno superare 150 mila euro nel 2013, 300 mila euro annui per il 2014 ed il 2015 e 200 mila euro per il 2016), che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.

 

Com’è noto, nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha nominato Carlo Cottarelli come Commissario straordinario per la spending review., che, come disposto dal suddetto articolo 49-bis, per l’esercizio delle sue funzioni si avvarrà, senza oneri per il bilancio dello Stato, delle risorse umane e strumentali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrà disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. In data 19 novembre 2013 il Commissario ha inviato alle Camere (DOC.XXVII, n. 5) secondo quanto dispone il comma 6 dell’articolo citato, il programma di lavoro per l’attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016 che, quanto agli obiettivi quantitativi, è finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017.

Va segnalato come tali cifre corrispondano all’importo complessivo dei risparmi di spesa indicati nei commi 427 e 430 in commento (con esclusione pertanto di quelli del comma 429, affidati agli enti territoriali) cui non si procederà, come di seguito si illustra, in presenza dell’ottenimento di corrispondenti risparmi di spesa dall’attività di revisione della spesa pubblica.

Inoltre, ai fini del suddetto ridimensionamento delle strutture, viene demandato al Ministero delle infrastrutture l’adozione di misure volte alla unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei veicoli.

 

Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il comma 428, anch’esso novellato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, dispone la costituzione di accantonamenti indisponibili sulle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili[51] delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per importi pari a 710 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 di seguito riportato, come sostituito dal D.L. n. 4/2014:

(milioni di euro)

 

Programma di spending review – somme accantonate e rese indisponibili

 

2014

2015

2016 e seg.

Ministero dell’economia e delle finanze

355,7

418,0

463,7

Ministero dello sviluppo economico

55,6

81,0

77,3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

21,5

6,4

5,4

Ministero della giustizia

13,5

34,6

42,9

Ministero degli affari esteri

13,5

23,3

27,4

Ministero dell’interno

30,9

54,7

59,6

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

2,9

6,3

7,9

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

113,0

153,1

155,4

Ministero della difesa

89,5

239,8

334,7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

11,1

7,8

8,3

Ministero della salute

2,8

3,8

4,0

Totale

710,0

1.028,8

1.186,7

 

Si ricorda che nel testo originario del comma 428, gli accantonamenti indisponibili delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili della missioni dei Ministeri erano limitati al solo triennio 2015-2017 ed erano fissati negli importi di 256 milioni di euro nell’anno 2015 e 622 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Come già sopra ricordato, anche l’aumento dell’importo complessivo degli accantonamenti, che vengono anticipati al 2014 e resi permanenti, è stato disposto, dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 4/2014, a copertura finanziaria degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dalla soppressione dei commi 575 e 576 della legge di stabilità in esame disposta dal medesimo decreto-legge.

 

L’accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell’adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.

Da tali accantonamenti sono escluse:

§      le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

§      le spese della Missione "Ricerca e innovazione”;

§      gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

§      gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

 

Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta) nonché, limitatamente alle somme accantonate per l’importo di 250 milioni per il 2015 e di 622 milioni a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439 (riduzione di spesa per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi) (testo così modificato dal D.L. n. 4 del 2014).

 

Secondo il testo originario del comma 428 in commento restavano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578

 

Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. .È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Va rammentato come nel corso dell’attuale legislatura – ma in tal senso si è frequentemente operato anche nella legislatura precedente – varie disposizioni legislative hanno operato riduzioni lineari alle spese rimodulabili del bilancio statale, ovvero di specifiche missioni e categorie economiche di spesa del medesimo.

Limitandosi agli interventi quantitativamente più rilevanti possono in particolare citarsi:

§       l’articolo 12 comma 3, lettera c), del D.L. n. 35/2013 ha disposto - a parziale copertura degli oneri recati dalle maggiori emissioni del debito pubblico operate dal decreto-legge allo scopo di reperire la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi della P.A. - una riduzione lineare, per complessivi 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle spese rimodulabili dei Ministeri;

§       l’articolo 12, comma 4, del medesimo D.L. n. 35, che ha disposto l’accantonamento, sempre sulle spese rimodulabili dei Ministeri, di 559,5 milioni per l'anno 2014, accantonamento che opera nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dallo stesso D.L. n. 35;

§       l’articolo 8, comma 1, lettera d) del D.L. n. 114/2013[52] che ha stabilito, a parziale copertura delle misure recate dal provvedimento, l’accantonamento e l’indisponibilità di 39,1 milioni per il 2013 nell'ambito delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, che potranno eventualmente essere rese disponibili in base agli esiti degli accertamenti di entrata previsti nel provvedimento;

§       l’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 120/2013[53], che dispone l’accantonamento e l’indisponibilità delle spese (senza peraltro specificare che si tratti di quelle rimodulabili, benché non possa essere altrimenti) dei Ministeri, per 980 milioni nel 2013.

 

Il comma 429 disciplina il concorso di regioni ed enti locali ai risparmi di spesa.

Per quanto concerne le regioni e le province autonome, queste devono assicurare - per gli anni 2015, 2016 e 2017 - a valere sui risparmi connessi alle misure di riduzione/razionalizzazione di spesa di cui al comma 427 un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro annui[54]. La norma precisa, in ordine alle modalità applicative della stessa, che tale contributo viene realizzato “mediante gli importi”[55] stabiliti per il patto di stabilità regionale, vale a dire secondo quelli fissati:

§      dal comma 449-bis dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) – comma introdotto dal comma 497, al cui commento si rinvia più avanti nel presente dossier -, nel quale viene indicato per ciascuna regione a statuto ordinario per gli anni dal 2014 al 2017 il limite massimo delle spese finali;

§      dal comma 454 della legge 228 medesima, - anche esso come modificato dalla legge di stabilità in commento, al comma 499, - ove è indicato l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile per le regioni ad autonomia speciale.

Per quanto concerne gli enti locali, devono assicurare anch'essi - per gli anni 2016 e 2017 - un contributo per complessivi 344 milioni di euro annui (275 milioni di euro per i comuni e 69 milioni di euro per le province). Analogamente a quanto stabilito per le regioni, anche per gli enti locali tale contributo viene assicurato con riguardo agli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti medesimi, vale a dire con riferimento alle percentuali di riferimento ai fini del calcolo del saldo obiettivo medesimo, percentuali stabilite dai commi 2 e 6 della legge n. 183/2011 (stabilità 2012), come modificate dai commi 532 e 534 del provvedimento.

 

Il comma 430 prevede infine che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2015, 7 miliardi di euro per l’anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate on misura ridotta) qualora - entro la stessa data del 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

In proposito si rinvia a quanto prima segnalato circa gli obiettivi di risparmio contenuti nel programma di lavoro presentato alle Camere dal Commissario straordinario il 18 novembre u.s.

Va rilevato come il rinvio, che in questa fase di appena iniziata attività da parte del Commissario straordinario è fatto necessariamente in termini generici, a “provvedimenti normativi”, sembra da intendersi come rinvio a disposizioni di carattere primario, il che comporta che il comma in commento abbia natura essenzialmente programmatica. A conferma di ciò, nel prospetto recante gli effetti finanziari della norma questa viene iscritta in termini di maggiori entrate, atteso il carattere futuro dei provvedimenti di spending review, solo al cui effettivo intervenire gli effetti medesimi potranno venire iscritti in qualità di minore spesa.

 

Un primo intervento volto a ridurre la misura delle agevolazioni era contenuto nel decreto-legge 98 del 2011, il cui articolo 40, comma 1-ter, disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti di riordino della spesa sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In seguito l’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 22 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, si disponeva un ulteriore aumenti di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si modificava il comma 1-quater, prevedendo che il riordino della spesa sociale e dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero entrare in vigore (e non solo essere adottati) al 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione dell’aumento dell’IVA. Gli effetti positivi attesi erano rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni annui a decorrere dall’anno 2014.

Successivamente, l’articolo 21 del D.L. n. 95/2012:

§      ha posticipato (comma 1) l’incremento delle aliquote IVA del 2 per cento al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 e previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento (vale a dire nella misura dell’11 e del 22 per cento);

§      ha demandato alla legge di stabilità 2013 - al fine di evitare il predetto aumento dell’IVA - l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

§      La legge di stabilità 2013 ha quindi sostituito il richiamato articolo 40, comma 1-ter:

§      espungendo il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013; dunque dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento) senza prevedere ulteriori aumenti nel 2014;

§      mantenendo l’aliquota ridotta al 10%;

Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2013 (articolo 11) ha posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui. In sostanza dal 1° ottobre 2013 le aliquote IVA sono le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta così dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).

 

 

La ricognizione delle spese fiscali (tax expenditures)

Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A del bilancio di previsione per il 2014 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2013. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013.

Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 284 misure, quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all’anno 2014 e proiezioni per il biennio successivo (2015-2016).

 

L’ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell’allegato A è pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016.

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.

 

 

 

La relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale

Si ricorda che nell’ambito dell’istruttoria relativa al disegno di legge delega per una riforma del sistema fiscale presentato dal Governo nella passata Legislatura – anche al fine di conoscere le risorse finanziarie disponibili – il governo aveva individuato quattro aree da analizzare con il supporto di quattro gruppi di lavoro:

§       il primo presieduto dal professor Piero Giarda, dell'Università cattolica del Sacro Cuore, al fine di analizzare il bilancio pubblico per cercare di ridurre la spesa pubblica e il patrimonio pubblico, verificando la realizzabilità di un programma di dismissioni;

§       il secondo, presieduto dal professor Enrico Giovannini, Presidente dell'ISTAT, avente il compito di analizzare le caratteristiche dell’«economia non osservata» e del suo impatto sui flussi finanziari;

§       il terzo, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia, avente il compito di analizzare l'area dell'erosione fiscale, in particolare il regime delle esenzioni e delle agevolazioni;

§       infine, il quarto gruppo di lavoro, presieduto dal professor Mauro Marè, membro del Consiglio degli esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente distaccato all'OCSE, avente il compito di analizzare l'area della sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale.

 

L'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2010 aveva quindi previsto l'istituzione del Tavolo per la riforma fiscale, finalizzato all'acquisizione dei contributi degli Enti competenti nonché delle parti sociali interessate per la redazione di un progetto di riforma dell'ordinamento fiscale.

 

Il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale (http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28892) costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato da Vieri Ceriani. Partendo come base dall’elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell’elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro, articolate come esposto nella successiva tabella riepilogativa per tipologia di agevolazione:

 

 

 

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:

104,864

- Agevolazioni per la casa

9,489

- Agevolazioni per la famiglia

21,056

- Agevolazioni per lavoro e pensioni

58,095

- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore

0,130

- Altre agevolazioni (comprese)

0,216

- Agevolazioni fiscalità finanziaria

15,878

 

 

Agevolazioni in materia di enti non commerciali

0,392

Agevolazioni reddito impresa

31,954

Misure che legano l'imponibile alla rendita catastale

63,955

Agevolazioni in materia di accisa

2,372

Agevolazioni in materia di IVA

40,944

Agevolazioni in materia di bollo, registro e imposte ipocastali

4,015

Misure in materia di imposte sulle assicurazioni private

1,229

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI

249,725

Agevolazioni enti territoriali (ICI, IPT, TOSAP, ecc)

4,029

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI E LOCALI

253,754

 


 

La Relazione finale sottolinea che “il riformatore” non potrà esimersi da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Alcune misure incluse nell’elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico, costituiscono aspetti strutturali dell’attuale sistema impositivo e appare opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia inserita nell’ambito di riforme di più ampia portata, che ne contemperino gli effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni; per altre l’eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilità con principi costituzionalmente garantiti; altre ancora hanno finalità di semplificazione, o intendono favorire l’emersione di imponibili.

 

Si ricorda, infine, che nella proposta di legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 1058), l’articolo 4 dispone la redazione annuale di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l’eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo è inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Tale articolo ha disposto la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione ad un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene quindi una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.

Si prevede quindi (articolo 2, comma 36.1) la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati. Laddove possibile, nel Rapporto dovrà essere evidenziato il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Il Rapporto 2013 (Allegato II al Doc. LVII, n. 1-bis), nell’analizzare i risultati 2012 dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, imputa la leggera flessione delle entrate (da 12,7 miliardi del 2011 a 12,5 miliardi nel 2012) al fatto che il decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto una maggior flessibilità della rateizzazione dei debiti tributari, che ha determinato uno slittamento agli anni successivi di parte della quota relativa al 2012.

Il Rapporto evidenzia tuttavia un risultato positivo rispetto all’obiettivo fissato (10 miliardi) dalla Convenzione che regola i rapporti tra Ministero e Agenzia delle entrate in attuazione degli atti di indirizzo ministeriali. Osservando l’evoluzione storica, si evidenzia come la riscossione complessiva da attività di accertamento e controllo sia passata dai 4,3 miliardi del 2006, ai 9,1 miliardi del 2009, fino a stabilizzarsi al 12,5-12,7 miliardi dell’ultimo biennio 2011-2012. Con riferimento alle tipologie di controllo, si evidenzia che 7,2 miliardi riguardano le attività di accertamento e controllo “formale” e 5,3 miliardi le attività di liquidazione delle imposte.

Limitando l’analisi alle sole entrate erariali (bilancio dello Stato) dalla lotta all’evasione (quindi escludendo l’IRAP e le entrate locali), nel 2012 si registrano entrate pari a 10,2 miliardi, con un leggero incremento rispetto al 2011 (10,1 miliardi). Nel 2006 tali entrate risultavano pari a 2,7 miliardi.

 


 

Articolo 1, commi 431-435
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

 


431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione [dell’andamento della spesa primaria corrente e]* degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica .

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* Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

 

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalità previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.


 

 

I commi 431-435 istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché - per il biennio 2014-2015 – le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Si dispone in particolare che, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, siano finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo; esse sono quindi destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF.

 

Più in dettaglio, il comma 431 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a)   l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

I commi da 427 a 430 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review (istituito dall’articolo 49-bis del decreto-legge n.69 del 2013) il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.220 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui per il biennio 2016-2017. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni annui nel triennio 2015-2017 nonché degli enti locali, per 344 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017, cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante maggiori entrate ovvero riduzione della spesa pubblica.

b)   per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, sempre al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

 

Si ricorda, al riguardo, che In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all’evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione.

Per quanto concerne i comuni, l’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi; tale ammontare è stato poi elevato da disposizioni successive e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 12-bis, del D.L. n. 138 del 2011 che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Per quanto riguarda le regioni, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

Relativamente alle province, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

 

Ai sensi del successivo comma 432, le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate, per incrementare:

 

§      le deduzioni IRAP;

L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (numero 2) della lettera a)); un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (numero 3) della lettera a));

Il comma 4-bis del medesimo articolo riguarda gli importi deducibili dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazione, attualmente pari a:

-        8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

-        6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;

-        4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;

-        2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

In relazione alla misura della base imponibile così come illustrata supra, la deduzione è aumentata di 2.500 euro, di 1.875 euro, di 1.250 euro e di 625 euro in favore dei seguenti soggetti:

-        società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali;

-        persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Le deduzioni si applicano ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori, diversi per ciascuna agevolazione illustrata.

 

§      le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Tuir, per i predetti redditi spetta una detrazione pari a:

a)    1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)    1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro

 

§      le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione;

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir, per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate spettano le seguenti detrazioni IRPEF (così innalzate dal comma 127 della legge in commento):

-        1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

-        978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

-        978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Tuir, la misura della detrazione per redditi di pensione varia da un massimo di 1.725 euro (per redditi netti fino a 7.500 euro annui) fino ad annullarsi per redditi netti pari o superiori a 55.000 euro annui.

Il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede un incremento della detrazione in favore dei pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età. In particolare, fermo restando il meccanismo che prevede una proporzionalità inversa tra misura del beneficio e reddito netto, l’importo massimo fruibile dai soggetti con reddito netto fino a 7.750 euro è pari a 1.783 euro.

 

Il comma 433 demanda al Documento di economia e finanza l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

 

Il comma 434¸ come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (in corso di conversione), specifica che la Nota di aggiornamento deve contenere una valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso (e non più anche dell’andamento della spesa primaria corrente). Le eventuali maggiori risorse sono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

È quindi demandata alla legge di stabilità, sentite le parti sociali, la definizione di eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, dei nuovi importi delle deduzioni e detrazioni nonché delle modalità di applicazione delle stesse da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Infine, il comma 435 esclude, per il 2014, le detrazioni per redditi di pensione (di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del Tuir). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme destinate al Fondo, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Tuir, la misura della detrazione per redditi di pensione varia da un massimo di 1.725 euro (per redditi netti fino a 7.500 euro annui) fino ad annullarsi per redditi netti pari o superiori a 55.000 euro annui.

Il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede un incremento della detrazione in favore dei pensionati che hanno compiuto i 75 anni di età. In particolare, fermo restando il meccanismo che prevede una proporzionalità inversa tra misura del beneficio e reddito netto, l’importo massimo fruibile dai soggetti con reddito netto fino a 7.750 euro è pari a 1.783 euro.


 

Articolo 1, commi 436-437
(Attività di spending review)

 


436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Il comma 436 dispone la proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 del termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 17, del D.L. n. 262/2006 - per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche per esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge sul federalismo fiscale legge n. 42 del 2009 e nella legge di contabilità pubblica, legge n. 196 del 2009.

La norma estende l’ambito di tali affidamenti di consulenze studi e ricerche anche per esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi pubblici (c.d. spending review), di cui all’articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 17 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (legge n. 286/2006), nell’ottica di un riordino e di una riduzione degli gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali del Ministero dell’economia e finanze, ha disposto, tra l’altro, una riduzione di 4 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003).

Sempre ai sensi del comma 17, la predetta autorizzazione di spesa, il cui ammontare – in virtù della riduzione sopra citata - passa da 10 milioni di euro a 6 milioni di euro annui - può essere destinata, per la metà, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2013 dall’articolo 26, comma 1 del D.L. n. 216/2011) per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196.

Come accennato, l’articolo 26, comma 1 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012) ha prorogato il termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013, estendendo altresì l’ambito dei predetti affidamenti di consulenze studi e ricerche anche alle esigenze connesse ad assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell’economia (previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee).

Infine, si ricorda che l’articolo 49-bis del D.L. n. 69/2013 reca una nuova disciplina dell’attività di razionalizzazione della spesa pubblica[56], la quale in sostanza conferma gli organi cui era già affidata dal D.L. n. 52/2012 l’attività di spending review vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario. In particolare, ai sensi del comma 1, dell’articolo 49-bis, il Comitato interministeriale - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri - svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (vale a dire società per azioni ed altre società che emettono titoli quotati, anche se non azionari)[57].

Ai sensi del comma 2, ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al citato comma 1.

Il comma 3 enuncia il principio della piena autonomia e indipendenza di giudizio del Commissario straordinario opera ed i criteri per la sua scelta, tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di durata dell’incarico (massimo tre anni) e di indennità. In particolare si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definiti tali aspetti nonché le risorse umane e strumentali appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze, delle quali il medesimo Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, ai sensi del comma 5, il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti coinvolti nell’attività di spending review di cui al comma 1 e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate, e nell'esercizio delle sue funzioni, può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese, la collaborazione della Guardia di finanza.

Infine, si ricorda che in data 4 ottobre 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha informato il Consiglio dei Ministri che, d’intesa con il Presidente, Enrico Letta, ha proceduto alla nomina a Commissario straordinario per la spending review del Dott. Carlo Cottarelli, direttore del Dipartimento finanza pubblica del Fondo monetario internazionale.

 

Il comma 437 dispone ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal testé citato comma 5 dell’articolo 49-bis, in materia di esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni del Commissario straordinario alla spesa pubblica, i quali vengono esercitati presso tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attività di revisione della spesa, anche con il supporto dell’Ispettorato per la funzione pubblica, della Ragioneria generale dello Stato e della Guardia di Finanza.

Il comma 437, in particolare, prevede che con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 49-bis, si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate non quotate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la spending review, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 438
(Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese)

 

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

 

 

Il comma 438 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private elencate nell’allegato 4 per un importo complessivo pari a 45,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità (A.S. 1120) rilevava che la riduzione media operata è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate[58] e non attiene ai crediti d’imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d’esercizio.

 

Il comma, inoltre, specifica che le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate in allegato 4 spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni apportate.

 

Di seguito sono riportate le autorizzazioni di spesa che sono ricompresse nell’Allegato 4, con l’indicazione dell’Amministrazione competente, dell’oggetto e dell’ammontare delle somme portate in riduzione.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

§      legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 28: Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici: riduzioni di 3.139.000 euro per ciascuna annualità;

§      legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3: somma da erogare alle Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti agli anni pregressi: riduzioni di 14.160.000 euro per il 2014 e di 29.160.000 euro per il 2015 e a decorrere dal 2016;

§      legge 30 dicembre 1989, n. 440, articolo 3, comma 1: esecuzione dell’Accordo italo-ungherese per il rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci: riduzioni di 10.000 euro nel 2014, di 9.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a decorrere dal 2016;

§      legge 15 dicembre 1990, n. 385: somma da erogare all'ENAV s.p.a. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio: riduzioni di 1.817.000 euro per ciascuna annualità;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 4, comma 2: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - trattamento fiscale in favore dei lavoratori marittimi imbarcati: riduzioni di 540.000 euro per ciascuna annualità;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 1: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali – trattamento di fine rapporto: riduzioni di 650.000 euro per ciascuna annualità;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 8: contributo al fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali: riduzioni di 1.890.000 euro per ciascuna annualità;

§      legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 132: somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani: riduzioni di 2.111.000 euro nel 2014, di 1.996.000 euro nel 2015 e di 2.001.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

§      legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 10, sesto periodo: contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale: riduzioni di 3.783.000 euro nel 2014, di 3.566.000 euro nel 2015 e di 4.090.000 euro a decorrere dal 2016;

§      legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 43: somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: riduzioni di 1.201.000 euro nel 2014, di 1.322.000 euro nel 2015 e di 1.366.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

§      decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, comma 27: fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne: riduzione di 1.709.000 euro nel 2014;

§      decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 44: somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive: riduzioni di 20.000 euro nel 2014, di 18.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

§      decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, articolo 2, comma 3: somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori: riduzioni di 7.381.000 euro nel 2014, di 7.166.000 euro nel 2015 e di 7.403.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

§      legge 8 agosto 1991, n. 267, articolo 1, comma 1, numero 5: spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale: riduzioni di 360.000 euro nel 2014, di 341.000 euro nel 2015 e di 342.000 euro a decorrere dal 2016;

§      decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 30-bis comma 4: spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico: riduzioni di 2.500.000 euro per ciascuna annualità;

§      decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 10, comma 1-bis: spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca: riduzioni di 69.000 euro nel 2014, di 66.000 euro nel 2015 e di 66.000 euro a decorrere dal 2016;

§      decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, articolo 2, comma 5: contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli: riduzioni di 24.000 euro nel 2014, di 23.000 euro nel 2015 e di 23.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

§      legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 18, comma 1: contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale: riduzione di 42.000 euro nel 2014;

§      legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 2, comma 1: ripartizione del fondo unico per lo spettacolo: riduzioni di 3.836.000 euro nel 2014, di 3.694.000 euro nel 2015 e di 3.702.000 euro a decorrere dal 2016.


 

Articolo 1, comma 439
(Riduzione della spesa per consumi intermedi)

 


439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».


 

 

Il comma 439 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151,3 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 alla legge in esame (vedi tabella riportata di seguito).

 

Sono tuttavia escluse da tali riduzioni:

§      le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

§      le spese iscritte nell’ambito della Missione "Ricerca e innovazione” (che è presente negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa e del Ministero della salute).


 

Dati in milioni di euro

Spesa per consumi intermedi (*)

 

2014

2015

2016

Ministeri

Taglio

BLV

Taglio

BLV

Taglio

BLV

Economia e finanze

48,8

6.323,2

48,7

6.333,3

48,6

6.321,1

Sviluppo economico

0,8

33,3

0,8

33,0

0,8

33,2

Lavoro e politiche sociali

1,1

61,6

1,2

59,8

1,2

59,8

Giustizia

15,5

1.335,9

15,6

1.317,6

16,4

1.325,0

Affari esteri

7,4

126,4

7,4

122,7

6,9

120,2

Interno

21,8

1.116,2

22,7

1.103,5

23,1

1.120,0

Ambiente

1,0

105,9

1,0

117,5

1,0

123,0

Infrastrutture e trasporti

8,1

171,7

7,9

168,9

7,9

172,6

Difesa

41,8

820,8

39,9

774,2

39,7

775,1

Politiche agricole

2,8

148,0

3,0

145,6

2,9

145,7

Salute

3,0

98,3

3,0

94,7

2,9

94,9

TOTALE

152,0

 

151,3

 

151,3

 

(*) Il dato BLV ricomprende anche gli stanziamenti della missione “Ricerca e innovazione”.

 

Su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda che la riduzione delle spese per consumi intermedi a copertura di oneri legislativi è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi provvedimenti legislativi, da ultimo, dall’articolo 15, comma 3, lettera a), e allegato 2 del D.L. n. 102/2013 (D.L. IMU), che ha previsto una riduzione di 149,4 milioni di euro per il 2013 delle spese per consumi intermedi con l’eccezione di quella relativa ai Ministeri dell’istruzione e dei beni e attività culturali.


 

Articolo 1, comma 440
(Commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo)

 


440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 440 mantiene ferme le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, disponendo che ai loro componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Si tratta delle commissioni previste, ai sensi dell’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931), dagli artt. 141 e 142 del R.D. n. 635/1940.

Esse sono chiamate ad esprimere pareri sui progetti dei locali e degli impianti di spettacolo e intrattenimento, a verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi e ad indicare le misure e le cautele necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni, a controllare che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, ad accertare che gli avvisi per la sicurezza del pubblico siano conformi alle disposizioni vigenti e visibili.

In base all’art. 141-bis, la commissione di vigilanza è comunale, salvo, in base all’art. 142, l’intervento della commissione provinciale relativamente ai locali cinematografici o teatrali e agli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, nonché per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori partecipanti ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni 3 anni dal prefetto ed è composta da: prefetto o viceprefetto con funzioni vicarie, che la presiede; questore o vicequestore con funzioni vicarie; sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale; dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio; un ingegnere del genio civile; il comandante provinciale dei vigili del fuoco; un esperto in elettrotecnica. Alla stessa possono essere aggregati esperti, nonché, a domanda, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tra persone dotate di specifica qualificazione professionale.

 

Al fine indicato, il comma 440 novella l’art. 12, co. 20, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), che ha disposto che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ex art. 68, co. 2, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), le attività da essi svolte sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

 

Rispetto a tale previsione generale, peraltro, già l’art. 12, co. 20, previgente prevedeva alcune eccezioni.

Da ultimo, inoltre, l’art. 13 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha disposto, senza peraltro novellare l’art. 20, co. 12, del D.L. 95/2012, l’esclusione degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività

culturali, nonché dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, dall’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione degli organismi collegiali.

 

Al riguardo, il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota protocollo 557/PAS/U/016945/13500.A(8) del 21 settembre 2012, diretta alla prefettura di Perugia, ricordato che le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo erano state prorogate per un biennio, ai sensi dell’art. 68, co. 2, del D.L. n. 112/2008, con DPCM 13 ottobre 2011, aveva fatto presente che l’ufficio titolare delle competenze trasferite non sembrava potesse essere individuato in modo agevole e automatico.

 

Il comma 440 dispone, infine, che restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni provinciali di vigilanza prima della data di entrata in vigore della legge.


 

Articolo 1, commi 325 e 441
(Commissariamento di province e proroga
dei commissariamenti in atto)

 

 

 

Si veda la relativa scheda nel tomo I.


 

Articolo 1, comma 442
(Stazione sperimentale delle pelli)

 

442.  All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Il comma 442 integra il trasferimento di funzioni esercitate, fino al 2010, dalla soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti. Alla camera di commercio di Napoli vengono aggiunte, come amministrazioni subentranti nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni, per quanto di competenza, quelle di Pisa e di Vicenza.

 

In particolare, la norma interviene sull’Allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del D.L. n. 78/2010, che aveva soppresso, tra gli altri enti, anche la Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti (di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540), trasferendo compiti e attribuzioni alla Camera di Commercio di Napoli. Con la disposizione in esame, vengono inserite anche la Camera di Commercio di Pisa e quella di Vicenza.

Il D.L. n. 78/2010 rinviava ad un decreto ministeriale la definizione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato a tal fine il D.M. 1 aprile 2011 (Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'industria) per disciplinare il passaggio.

Infine, viene inserita una clausola di invarianza finanziaria.

 

Si ricorda che la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli è stata istituita con R.D. 8 febbraio 1885 n. 1596. Aveva sede nel comune di Napoli ed una sezione distaccata nel comune di Castelfranco di Sotto (PI). Si trattava di un ente pubblico economico al quale è stata riconosciuta la potestà statutaria ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540. I suoi fini istituzionali erano la tutela dell'industria conciaria e il commercio delle pelli, la ricerca per il miglioramento del processo produttivo dell'industria nel settore conciario, la normazione tecnica per l'elaborazione e l'aggiornamento di metodi di analisi e norme tecniche di settore riguardanti le calzature, l'abbigliamento, l'arredamento, ecc.

Dopo che, con il decreto-legge n.78/2010, la stazione sperimentale è stata soppressa con trasferimento dei compiti e delle attribuzioni alla Camera di commercio di Napoli, la Giunta della citata CCIAA di Napoli (in data 5 agosto 2010) ha costituito L'Azienda Speciale Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti al fine di garantire la continuità della gestione, della struttura e dell'organizzazione della preesistente Stazione sperimentale.

La Corte dei Conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) fino all'esercizio 2010. Dopo tale data, con il trasferimento alla CCIAA di Napoli, la Corte non ha più esercitato tale controllo. L’ultima relazione (Doc. XV n. 11, trasmessa alla Camera il 6 maggio 2013) dà conto anche di alcuni passaggi del trasferimento di funzioni.

Nella medesima relazione, attraverso la lettura dei dati sui rapporti di prova emessi, ripartiti per regione di provenienza, si evidenzia che la Campania, la Toscana, il Veneto e la Lombardia sono le Regioni dalle quali provengono le richieste di assistenza in percentuale più elevata (88,7% del totale). Tale risultato, peraltro, è ampiamente prevedibile dalla distribuzione dei poli conciari a livello nazionale.


 

Articolo 1, comma 443
(Modifiche al Codice antimafia)

 


443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».


 

 

La norma in esame modifica gli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 52 di detto Codice stabilisce (comma 1) che la misura di prevenzione della confisca - adottata ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 - non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 prevede che i crediti dei terzi devono essere accertati secondo la procedura giudiziale di verifica dei crediti stessi prevista dagli artt. 57, 58 e 59 del Codice.

Il comma 443 aggiunge un comma 2-bis al citato articolo 52 del codice antimafia. In base al comma 2-bis, gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti dei terzi, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

 

Per quanto riguarda invece l'articolo 53 del predetto Codice antimafia, tale disposizione stabiliva che i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati anch’essi in base alla procedura di cui ai citati articoli 57, 58 e 59 del Codice, fossero soddisfatti dallo Stato nel limite del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

Il comma 443 riduce la predetta percentuale al 60%.


 

Articolo 1, commi 444-450
(Alienazione di veicoli sequestrati o confiscati)

 


444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

Le disposizioni dei commi 444-450 sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico del Ministero dell’interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate.

 

Le norme in esame incidono su materia già disciplinata, con alcune varianti, dall'art. 38 del D.L. n. 269 del 2003 (L. n. 326 del 2003). Tale disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza n. 92 del 2013 della Corte costituzionale

 

È, infatti, prevista una ricognizione straordinaria entro 30 giorni - da parte del prefetto - dei veicoli (sequestrati ai sensi del codice della strada o confiscati o fermati e non reclamati dal proprietario), giacenti presso i depositi autorizzati, custoditi da oltre due anni o non alienati per assenza di acquirenti.

Il censimento evidenzia i dati del veicolo ("indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione") nonché del proprietario (quale risultante dal PRA) ed è pubblicato in un elenco provinciale sul sito Internet della Prefettura (comma 444), onde consentire nei successivi 60 giorni al proprietario (o, in sua vece, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) di assumere la custodia del veicolo, saldando quanto dovuto alla depositeria (con corrispettiva estinzione del debito maturato dallo Stato).

Del pari pubblicato è l'annuncio che, in caso di mancata acquisizione in custodia, il veicolo sarà alienato alla depositeria (cumulativamente con gli altri colà presenti), anche ai soli fini della rottamazione (comma 445).

Decorso il termine di 60 gg, la Prefettura notifica al titolare del deposito l’atto di determinazione alla vendita del veicolo; l'alienazione si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato entro 15 giorni dalla notifica; in tal caso, segue l'aggiornamento dei dati sul pubblico registro automobilistico (comma 446). Le modalità di determinazione del corrispettivo per l'acquirente - graduata secondo alcuni criteri esplicitati dalla disposizione - sono demandate a decreto non dirigenziale del Ministero dell'interno (comma 447).

Al procedimento così configurato, ex comma 448, si applicano le seguenti previsioni: se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate; la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile; le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

La somma eventualmente acquisita a seguito dell'alienazione è depositata su un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, finché non sia definito il procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro del veicolo. In caso di confisca, questa avrà ad oggetto la somma depositata sul conto; in ogni altro caso, avrà luogo l’eventuale restituzione della somma all'avente diritto (comma 449).

Il procedimento sopradescritto ai commi precedenti non comporta nuovi oneri finanziari (comma 450).


 

Articolo 1, comma 451
(Proventi dei parcheggi a pagamento)

 

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

 

 

Il comma 451 prevede la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso una modifica dell’articolo 7, comma 7, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

 

Il richiamato comma 7 dell’art. 7 prevede infatti che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, siano destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

 

A tale previsione viene quindi aggiunta la destinazione dei proventi agli interventi di finanziamento del trasporto pubblico locale.

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012 ) ha istituito il nuovo Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, che sarà alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Con il D.P.C.M. 26 luglio 2013 l'aliquota di compartecipazione è stata fissata al 19,7 per cento per l'anno 2013. L'importo complessivo del fondo ammonta, a decorrere dal 2013, a circa 4.929 milioni di euro. Inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è operativo l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, costituito con decreto interministeriale n.325 del 25 novembre 2011 che ha l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore; esso ha inoltre ha compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del Fondo, secondo i criteri fissati dalla legge e le modalità contenute nel relativo D.P.C.M. 11 marzo 2013.


 

Articolo 1, commi 452-455
(Indennità di vacanza contrattuale)

 


452. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.


 

 

I commi 452-455 recano disposizioni sull’indennità di vacanza contrattuale (cioè l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato), nonché norme concernenti le procedure di rinnovo contrattuali in generale.

L’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

 

In particolare si dispone che:

§      per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare appunto quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010 (comma 452);

Il richiamato articolo 9, comma 17, ha stabilito infatti il mancato ricorso, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale, di cui agli articoli 2, comma 2, e 3 del D.Lgs. n. 165/2001[59], facendo tuttavia contestualmente salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della L. n. 203/2008 (Finanziaria per il 2009)[60];

Si ricorda che con il recente D.P.R. n. 122/2013, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011, è stato previsto il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (articolo 1, comma 1, lettera d));

§      modificando il richiamato comma 17 dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010, che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti nel biennio 2013-2014 per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possano essere attivate per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica (comma 453);

§      che le disposizioni di cui ai precedenti commi trovino applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 454);

§      che per effetto delle precedenti disposizioni, per il triennio 2015-2017 l'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio (a decorrere, dal biennio 2006-2007) a cui sono tenute le regioni (ex articolo 9, comma 1, del D.L. n. 203/2005) non debba tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al medesimo triennio (comma 455).

Il richiamato articolo 9, comma 1, ha previsto nuovi adempimenti finanziari e contabili a carico delle regioni al fine di migliorare gli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa stessa. Tali adempimenti sono posti come condizione per l'attribuzione, a ciascuna regione, della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del S.S.N., di cui all'articolo 1, commi 164 e 173, della legge finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004), e alla conseguente Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 23 marzo 2005. In particolare, gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in oggetto consistono nella costituzione, nel proprio bilancio, degli accantonamenti relativi alla copertura degli oneri (quantificati sulla base dei documenti di finanza pubblica e concernenti il rispettivo ambito territoriale) derivanti, tra gli altri, dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio, a decorrere dal biennio 2006-2007.

 

Come sopra richiamato, analoghe disposizioni sono contenute nel recente D.P.R. n. 122/2013 al fine di conseguire l'obiettivo di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, in particolare attraverso la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

In particolare, il richiamato D.P.R. 122 ha disposto, per il personale delle pubbliche amministrazioni:

§      la proroga al 31 dicembre 2014 delle misure previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2010, e cioè il blocco dei trattamenti economici individuali di cui all’articolo 9, comma 1, nonché la riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e l'individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali, di cui all’articolo 9, comma 2; il limite massimo e la riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, di cui all’articolo 9, comma 2-bis ed i blocchi riguardanti i meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico – ad esclusione dei magistrati - , di cui all’articolo 9, comma 21 (articolo 1, comma 1, lettera a))[61];

§      la sterilizzazione degli effetti economici della contrattazione collettiva per il biennio 2013-2014 (potendo incidere solamente sulla parte normativa); inoltre, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 (articolo 1, comma 1, lettera c));

§      l'estensione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 2).


 

Articolo 1, commi 456 e 477
(Trattamento accessorio del personale)

 


456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


 

 

Il comma 456 proroga a tutto il 2014 la disposizione (di cui all’articolo articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010) in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione non può superare quello corrisposto nel 2010.

 

L’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente da ciascuna amministrazione al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio[62].

Successivamente, l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la proroga delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il regolamento di delegificazione adottato con il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale (tra cui quella prevista dall’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010).

 

Poiché analoga previsione è già contenuta all’articolo 1, lettera a), del regolamento di delegificazione approvato con D.P.R. n. 122/2013, si segnala che la disposizione in commento comporterebbe una rilegificazione della materia.

 

Si prevede, quindi, che dal 1° gennaio 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti sia decurtato di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, ossia in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Infine, il comma 477 dispone che, per gli enti nazionali pubblici previdenziali e assistenziali, i risparmi derivanti dall’applicazione del comma 456 siano destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti dalle norme vigenti.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 108, della L. n. 228/2012 (Stabilità 2013) prevede ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, in aggiunta a quelle già previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, il comma 108 prevede che i risparmi aggiuntivi di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali (pari a 300 milioni di euro annui) debbano essere conseguiti prioritariamente attraverso specifici interventi, quali:

§       la riduzione delle risorse destinate all’esternalizzazione dei servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e CAF, a convenzioni bancarie e postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà, anziché attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali;

§       la riduzione dei contratti di consulenza;

§       la riduzione eventuale, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

§       la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi, al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

§       la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati ai sensi del Codice degli appalti o delle norme di contabilità pubblica. In particolare, le sponsorizzazioni possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti internet degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. A tal fine gli enti si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal Codice degli appalti[63].


 

Articolo 1, comma 457
(Compensi professionali liquidati a seguito di
sentenze favorevoli per la P.A.)

 


457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.


 

 

Il comma 457 interviene in materia di compensi professionali liquidati in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

 

La norma, in particolare, prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alle P.A. ai sensi del R.D. (rectius: R.D.L.) 1578/1933[64] o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime (così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), incluso anche il personale dell’Avvocatura dello Stato, siano corrisposti (esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte[65]) nella misura del 75 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 152-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (introdotto dall’articolo 4, comma 42, della L. n. 183/2011 – Legge di Stabilità 2012) dispone che nella liquidazione degli onorari di difesa (di cui all'articolo 91 del c.p.c.[66]) a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti (ai sensi dell'articolo 417-bis del medesimo c.p.c.[67]), si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 , del D.L. n. 1/2012[68], con la riduzione del venti per cento (ossia in misura dell’80%) dell'importo complessivo ivi previsto quale compenso per gli avvocati.


 

Articolo 1, commi 458-459
(Soppressione assegni ad personam riassorbibili)

 


458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


 

 

I commi 458 e 459, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, intervengono sulla disciplina degli assegni personali in caso di passaggio tra diverse amministrazioni di dipendenti titolari di un trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

 

In particolare, il comma 458 sopprime in primo luogo le disposizioni di cui all’articolo 202 del D.P.R. n. 3/1957 e all’articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 (che prevedevano appunto, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l’attribuzione di un assegno ad personam, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica).

 

Contestualmente, lo stesso comma dispone che ai dipendenti cessati dal ruolo o dall’incarico (e che verosimilmente dovrebbero essere rientrati nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza) venga sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

 

Il successivo comma 459 stabilisce l’obbligo per le amministrazioni interessate di adeguare i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva al 1° gennaio 2014, secondo quanto disposto dal secondo periodo del precedente comma nonché dall’articolo 8, comma 5, della L. n. 370/1999[69].

Si ricorda che il richiamato comma 5 ha disposto la corresponsione, ai professori o ricercatori universitari rientrati nei ruoli, di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, e che in nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università possa conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni richiamate è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.

 


 

Articolo 1, commi 460, 462, 464 e 468
(Facoltà assunzionali delle P.A. (turn-over))

 


460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.


 

 

I commi 460, 462, 464 e 466 recano disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., in particolare riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (commi 460 e 462) e stabilendo specifiche disposizioni per il Comparto Sicurezza, Vigili del Fuoco e soccorso pubblico (commi 464 e 466).

 

Il comma 460, apportando alcune modifiche all’articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (più specificamente intervenendo sui commi 9, 13-bis e 14), rimodula la percentuale di assunzioni effettuabili dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

 

L’articolo 66, comma 9, del D.L. n. 112/2008 dispone la facoltà (per il 2015) per determinate amministrazioni pubbliche[70], di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

Il successivo comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Con il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297, è stata effettuata l’attribuzione dei contingenti per ogni Università.

Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§       hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. n. 296/2006[71].

§       possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel biennio 2014-2015 e nella misura del 100% a decorrere dal 2016.

Più specificamente:

§      si riduce al 40% (dal 50%) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente (relativo al 2015, ex comma 9 del richiamato articolo 66), in relazione al quale determinate pubbliche amministrazioni possono assumere contingenti di personale a tempo indeterminato (lettera a));

§      viene modificato il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e di ricercatori effettuabili nelle Università statali (di cui al comma 13-bis del richiamato articolo 66): tale limite (attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% a decorrere dal 2016), inalterato per il biennio 2014-2015, viene ridotto al 60% nel 2016, nell'80% nel 2017 e torna ad essere apri al 100% a decorrere dal 2018 (lettera b));

§      analoga riduzione viene disposta al limite percentuale delle entrate correnti complessive entro il quale gli enti di ricerca, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 66, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Tale limite, attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% dal 2016, risulta quindi essere rimodulato in misura pari al 60% nel 2016, all’80% nel 2017 e al 100% dal 2018 (restando inalterato al 50% per il biennio 2014-2015) (lettera c)).

 

Il comma 462 modifica i primi due periodi dell’articolo 9, comma 8, del D.L. n. 78/2010, concernente la limitazione (a decorrere dal 2016) delle assunzioni per specifiche pubbliche amministrazioni.

Tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2016, le amministrazioni[72] interessate dalle limitazioni al turn over possano procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (primo periodo). In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente (secondo periodo). In tal senso, l’effetto della disposizione in oggetto è il ritorno al reintegro del turn over (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverà applicazione solo nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco[73].

 

In particolare, per effetto delle modifiche apportate, tali amministrazioni - nel 2016 - potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è successivamente incrementata nella misura dell'80% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018.

I commi 464 e 468 recano norme relative al Comparto Sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In particolare, il comma 464, modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente[74], al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso.

Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[75].

A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Ai sensi del comma 468, infine, le richiamate assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con specifico D.P.C.M., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.


 

Articolo 1, comma 461
(Mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori)

 

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

 

 

Il comma 461 reintroduce la previsione, già recata dall’art. 7, co. 3, della L. n. 240/2010 e revocata dall’art. 49 del D.L. n. 5/2012 (L. n. 35/2012), relativa alla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria.

A tale scopo, novella l’art. 7, co. 3, citato.

 

Si ricorda che questa previsione era stata inserita nell’art. 7, co. 3, L. n. 240/2010 durante l’esame parlamentare come ulteriore misura di incentivazione della mobilità universitaria, in aggiunta alla previsione recata dal primo periodo dello stesso co. 3, ai sensi del quale possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.


 

Articolo 1, comma 463
(Istituzione di due posizioni dirigenziali presso
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 


463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.


 

 

Il comma 463, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, istituisce, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate.

La disposizione è un effetto consequenziale dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012.

Conseguentemente sono ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate (cap. 3890/Economia) e incrementate le dotazioni finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (cap. 3920/Economia).

La norma specifica che l'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 95 del 2012.

 

La norma richiamata riguarda un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, delle relative dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze, in misura tale che per le Agenzie fiscali, il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 

Articolo 1, comma 465
(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 465 reca una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,5 milioni per il 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015.

 

La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla estensione al Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico della possibilità di effettuare assunzioni aggiuntive nel 2014, in deroga alla normativa vigente, già previste per il Comparto Sicurezza.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 466
(Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 466 prevede un rifinanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2014, del Fondo perequativo, istituito dal comma 11-bis dell’art. 8 del D.L. n. 78/2010, destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dalle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico stabilite dalle disposizioni di cui all’articolo 9 del medesimo D.L. n. 78/2010.

 

In relazione alla citata normativa, si ricorda che l’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010.

L’articolo 9, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010 ha, infatti, bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Infine, il successivo comma 21 ha stabilito che, per il triennio 2011-2013, non trovino applicazione nei confronti del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001 i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, consistenti appunto nell’adeguamento annuale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi di determinate categorie non contrattualizzate, in ragione degli incrementi medi di specifiche voci retributive, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati - ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.

 

Tale intervento segue il rifinanziamento già operato mediante l’articolo 1 del D.L. n. 27/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 74/2011, che, ai commi 1 e 21 ha previsto che la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, fosse incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

Alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti, il Fondo sopracitato ha disposto per il triennio 2011-2013 e disporrà per il 2014 dei seguenti finanziamenti:

 

 

2011

2012

2013

2014

D.L. 78/2010

80

80

 

 

D.L. 27/2011

115

115

115

 

L. 147/2013

 

 

 

100

Totale
in milioni di euro

195

195

115

100

 

Si ricorda, peraltro, che il D.L. n. 27/2011 ha previsto la possibilità di una ulteriore integrazione del citato Fondo per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Nello specifico, l’art. 1, comma 2, nel precisare che tale integrazione potrà essere disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i ministri della difesa e dell’interno, contempla due diverse fonti di tale finanziamento aggiuntivo. In particolare:

a)    in favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

b)    in favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzando quota parte delle risorse del Fondo unico giustizia che già in base alla normativa vigente (art. 2, c. 7, lett. a), D.L. n. 143/2008 sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

Il comma 3 del stabilisce che il Fondo è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La copertura della spesa si rinviene mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa contenuta al comma 155, ultimo periodo, dell’art. 3 della legge finanziaria 2004. Si tratta della spesa di 73 milioni per l'anno 2004, 118 milioni per l'anno 2005 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.


 

Articolo 1, comma 467
(Risorse del Fondo unico giustizia per il
comparto sicurezza e soccorso pubblico)

 

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Il comma 467 dispone esclusivamente per l’anno 2014 un particolare vincolo di destinazione delle quote del Fondo unico Giustizia, che in base alla normativa vigente sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e la quota del predetto Fondo destinata al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. a) e b) del D.L. n. 143/2008.

 

In relazione alla destinazione delle risorse gestite dal Fondo unico giustizia, l’articolo 2 del D.L. 143/2008, convertito da L. n. 181/2008, ha previsto che spetti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo - fino ad una percentuale non superiore al 30 % delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo - disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, nel modo seguente:

a)    non meno di un terzo delle risorse dovrà essere destinato al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

b)    non meno di un ulteriore terzo delle risorse dovrà essere destinato al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c)    il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.

Le citate quote minime delle risorse da assegnare ai due ministeri possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità degli stessi ministeri, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali.

In relazione alle più recenti distribuzioni delle risorse del Fondo unico giustizia, con D.P.C.M. 30 novembre 2010 e D.P.C.M. 22 luglio 2011 le quote delle risorse intestate Fondo (rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2010) sono state destinate alla riassegnazione nelle stesse percentuali: 49% al Ministero della giustizia, 49 % al Ministero dell'interno e 2 % al bilancio dello Stato. Identiche percentuali sono state stabilite dal più recente D.P.C.M. 30 ottobre 2012 (per la quota delle risorse del Fondo al 31 dicembre 2011).

 

Solo per il 2014 tali somme sono destinate, in misura in ogni caso non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia, ad alimentare:

a)   i Fondi unici per l’efficienza dei servizi istituzionali previsti per le forze di polizia ad ordinamento civile e per quelle ad ordinamento militare;

b)   i Fondi per l’incentivazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

 

In relazione ai fondi da alimentare, si ricorda che il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha istituito per ogni forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Ai sensi degli articoli 14 e 15, 53 e 54 del citato D.P.R., i Fondi per le forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare sono utilizzati in particolare per attribuire compensi finalizzati a: incentivare l'impiego del personale nelle attività operative; fronteggiare particolari situazioni di servizio; compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi; compensare la presenza qualificata; compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Le somme destinate ai fondi e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


 

Articolo 1, commi 469-470
(Estensione dei benefici economici aggiuntivi
per causa di servizio ai Vigili del fuoco)

 


469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 469 estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’applicazione della disciplina dei benefici economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio attualmente prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ai sensi del comma 1-bis dell’art. 70 del D.L. n. 112/2008, nonché per quello delle Forze armate ai sensi dell’art. 1801 del Codice dell’ordinamento militare, adottato con D.Lgs. n. 66/2010.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 70 del D.L. n. 112/2008 ha soppresso l’erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi concessi per infermità derivante da causa di servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 ha previsto l’esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978[76], fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. Si tratta delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. Il successivo comma 1-bis aveva originariamente escluso dall’applicazione della soppressione il personale del comparto sicurezza e difesa.

Successivamente il Codice dell’ordinamento militare, adottato con D.Lgs. n. 66/2010, ha stabilito all’art. 1801 per il personale delle forze armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare) che, in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge, un beneficio stipendiale, in unica soluzione, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al 2,50 o al 1,25 per cento dello stipendio a seconda della categoria di infermità riconosciuta.

Il medesimo Codice, all’articolo 2159, ha modificato la disposizione contenuta nell’art. 70, co. 1-bis del D.L. n. 112/2008, prevedendo l’applicazione del beneficio di cui all’art. 1801 solo alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, escludendo in tal modo il personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

 

Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, che il comma 470 quantifica pari a euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relative al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del D.L. n. 39/2009. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.


 

Articolo 1, commi 471-475
(Estensione limite massimo retributivo personale P.A.)

 


471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).


 

 

I commi da 471 a 475 intervengono sulle disposizioni che disciplinano il limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione.

 

In particolare, si estendono, dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011, inerenti il trattamento retributivo massimo annuo omnicomprensivo fruibile da tutti i soggetti con rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[77], incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001[78]), anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti (comma 471) nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle richiamate amministrazioni pubbliche (comma 472).

 

Si nota che la formulazione del comma 472, che estende a componenti di organi di amministrazioni pubbliche la disciplina del tetto, esclude però dallo stesso tetto, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i componenti di organi che appartengano ad autorità indipendenti.

 

Si ricorda che l’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 ha disposto che, con apposito D.P.C.M., venisse definito, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le richiamate pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale), individuandolo nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2012, ai sensi della nota del ministero della giustizia n. 78084 del 7 luglio 2013, ad euro 301.320,29).

 

Il comma 473, nel ribadire che, ai fini della determinazione del limite retributivo in precedenza richiamato, sia considerata in modo cumulativo qualsivoglia somma erogata, esclude dal computo ai fini del raggiungimento del limite stesso i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

 

Il comma 474 determina la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti le nuove disposizioni sul limite massimo retributivo. In particolare, si stabilisce che, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ed il personale in regime di diritto pubblico, tali risparmi sono destinati all'ammortamento dei titoli di Stato, mentre per le autorità indipendenti e i componenti dei richiamati organismi i risparmi restino acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

Il comma 475, infine, prevede l’obbligo per le Regioni di adeguare, entro il 1° luglio 2014, i propri ordinamenti, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, alle disposizioni esaminate in precedenza.

Tale adempimento rientra tra le condizioni poste dall’articolo 2 del D.L. n. 174/2012 ai fini dell'erogazione di una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni stesse (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale).


 

Articolo 1, comma 476
(Retribuzione straordinaria delle Forze di Polizia
e delle Forze armate)

 

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 476, con una norma di interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva), precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014.

 

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007[79] e l’articolo 11, comma 8, del D.P.R. n. 163/2002[80] dispongono che, fermo restando il diritto al recupero delle ore, il personale interessato, se chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, ha diritto a ricevere un’indennità a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

 


 

Articolo 1, comma 478
(Dipendenti Buonitalia)

 

478.  All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

 

 

Il comma 478, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, modifica la normativa relativa alla soppressione di Buonitalia S.p.a. e al trasferimento delle relative funzioni all’ICE, prevedendo che l’inquadramento dei dipendenti possa avvenire anche in deroga alla possibilità di assumere da parte dell’ICE, con un inquadramento anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’ente, riassorbile con le successive vacanze.

 

La normativa di riferimento è contenuta nel comma 18-bis dell’articolo 12 del decreto-legge n.95/2012 che, come detto, ha disposto la soppressione della società Buonitalia S.p.a., costituita per la promozione e la valorizzazione della produzione agroalimentare italiana. Creata nel luglio 2003, ha avuto come soci il Dicastero agricolo, l’Ice (allora Istituto per il Commercio Estero), l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l’Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Al MIPAAF, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, è in ogni caso riservata la valutazione e approvazione delle iniziative e dei programmi della società Buonitalia

Le funzioni di Buonitalia sono state trasferite all’ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con lo stesso comma 18-bis veniva previsto che con due decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione venisse disposto il trasferimento da Buonitalia s.p.a. in liquidazione all’ICE:delle funzioni, delle risorse umane; delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue.

Per quanto concerne i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, la norma ha previsto che, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, essi siano inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Si ricorda, al riguardo, che per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia S.p.A. in liquidazione era stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società).

 


 

Articolo 1, commi 479-480
(Riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati)

 

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

 

 

Il comma 479, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[81] per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. La riduzione concerne l’istituto dell’indennità di servizio all’estero (cosiddetta ISE).

 

Si segnala che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

 

L’indennità di servizio all’estero è dettagliatamente regolata dall’art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, è stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause). Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all’art. 1, comma 37 aveva già disposto la riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’indennità di servizio all’estero, nella misura di 5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013.

 

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. n. 18/1967 medesimo. D’altra parte il decreto-legge n. 35/2013[82] all'art. 12, comma 3, lettera c-quinquies ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102[83] all'art. 15, comma 3, lett. b) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

 

Il comma 480 reca una novella all'art. 181, comma 2 del più volte citato D.P.R. n. 18 del 1967, che riduce dal 90 al 50% la misura del rimborso, per il personale del MAE in servizio all'estero e per i familiari a carico, delle spese di viaggio per congedo in Italia, per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede.

 

Si ricorda che nella formulazione vigente dell’art. 181 al personale del MAE in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico: la percentuale rimborsabile di tali spese è pari appunto al 90 per cento.

La relazione tecnica quantifica in circa 340.000 euro annui i risparmi che il comma 480 in commento comporterà a decorrere dal 2014.


 

Articolo 1, comma 481
(Finanziamento del SSN)

 


481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.


 

 

Il comma 481 opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai commi 452, 453, 454, 455 e 456, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). È pertanto confermato che le misure per l’indennità di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN[84].

La riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome, secondo criteri e modalità proposti dalle medesime, da definire entro il 30 giugno 2014 in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale. Qualora entro quest'ultimo termine non si sia avuta neanche la formulazione della proposta, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

 

Si ricorda che D.Lgs. n. 68/2011[85], all’articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere dal 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali, l’articolo 27, al comma 5, prevede che ai fini del riparto delle disponibilità finanziarie per la copertura del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2013, si dovrà procedere  al calcolo del costo medio standard, ottenuto come media ponderata dei costi delle 3 regioni benchmark per ciascuno dei tre livelli di assistenza (prevenzione, distrettuale ed ospedaliera).

Secondo il procedimento indicato dall’articolo 27, la Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2012[86] ha definito i criteri attraverso cui individuare le 5 Regioni eleggibili per definire costi e fabbisogni standard regionali nel settore sanitario. Nel luglio 2013 il Ministero della salute ha indicato le cinque regioni selezionate: Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Veneto. Tra le cinque regioni, la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha individuato le regioni Umbria, Emilia-Romagna e Veneto quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario. A seguito dell’individuazione delle regioni di riferimento, il Ministero della salute ha predisposto la proposta di deliberazione Cipe per il riparto delle disponibilità finanziarie del SSN per il 2013. In sede di determinazione, sono state distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

Il Livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2013 è stato così determinato in 107.004,50 milioni di euro.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 dicembre 2013  ha dato il via libera all’intesa sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione Cipe. L’intesa è collegata ad un accordo politico[87] contenuto in un documento che la Conferenza ha approvato lo stesso 19 dicembre. Nell’accordo, la Conferenza evidenzia:

§       la necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011 sulla “determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali”, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire entro il I trimestre del 2014, secondo i criteri relativi ai pesi da attribuire a: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie (criteri indicati dall’articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996[88]);

§       l’utilizzo delle risorse accantonate nei riparti per gli anni 2012 e 2013 relativi ai meccanismi premiali, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio nel riparto.

 

Le Regioni a statuto speciale - ad esclusione della regione Sicilia - e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla riduzione mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge n. 42/2009[89] sul federalismo fiscale, vale a dire in modo concordato, attraverso le norme di attuazione dello statuto previste dallo stesse articolo 27. Fino all’emanazione delle norme di attuazione, l’importo del concorso alla riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

Si ricorda che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato. Fa eccezione la Regione siciliana, sola regione tra le autonomie speciali, a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), articolo 1 comma 830, infatti, la regione a decorrere dal 2009, partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. Per la restante parte essa riceve i finanziamenti dallo Stato al pari delle regioni a statuto ordinario.

Per tale ragione, la regione Sicilia è esclusa dalla normativa concernente le regioni a statuto speciale.

 

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale prevede che attraverso le entrate fiscali che esse ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione) provvedono al finanziamento integrale dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione).

In particolare la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articoli 1, comma 144 della legge n. 662/1996, e la Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836 della legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana, invece, ai sensi della legge n. 296/2006 articolo 1 comma 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11%. Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

 

Si ricorda inoltre che, stante il diverso modo di finanziamento dei Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio e in ragione del principio di coordinamento della finanza pubblica, tutte le regioni e le province autonome sono tenute ad effettuare i tagli disposti dalle norme in esame, tutte infatti sono tenute a contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 482
(Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti
di basi militari soppresse)

 


482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.


 

 

Il comma 482 reca disposizioni riguardanti l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari adottati entro il 31 dicembre 2012, i quali, abbiano prestato servizio continuativo, come personale civile, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di richiamati organismi militari.

La norma precisa che tale assunzione avviene nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare e secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 15 gennaio 2009, recante “Individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse”.

Le assunzioni saranno finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, istituito per favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. La dotazione del Fondo è, a tal fine, incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni potranno essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

 

In relazione alla disposizione in oggetto si ricorda che il Parlamento, a seguito della sottoscrizione dei patti di intesa tra Governo italiano e Governo statunitense relativo alle infrastrutture in uso alle forze militari USA, ha approvato la legge 9 marzo 1971, n 98, in cui all'articolo 1 si prevede che: "I cittadini italiani che (...) prestavano (...) la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, (...) in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte" nelle amministrazioni dello Stato. Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, commi 100 e 101, ha esteso i benefici della legge n. 98 del 1971, consentendo a chi avesse maturato un anno di servizio al 31 dicembre 2006 di accedere, in soprannumero e sovra organico, all'interno della pubblica amministrazione, secondo uno speciale procedimento di accesso al pubblico impiego. Con l'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si è provveduto in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, alla soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, e al passaggio di consegne al Dipartimento della funzione pubblica. In data 15 gennaio 2009 è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico decreto (recante individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione di personale civile di basi militari soppresse) che trasferisce le competenze al Dipartimento della funzione pubblica e definisce le procedure per l'inquadramento e la ricognizione dei posti nonché i criteri e le procedure per l'assunzione del personale.


 

Articolo 1, comma 483
(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 


483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.


 

 

Il comma 483 reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

 

La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

 

L'articolo 69, comma 1, della legge n. 388/2000 prevede (a regime) che la perequazione automatica operi nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. n. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Da ultimo, l'articolo 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha abrogato l'articolo 18, comma 3, del D.L. n. 98/2011, disponendo che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012 e 2013, venga riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della L. n. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali::

§      100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS[90] (lettera a));

§      90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento (lettera b));

§      75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (lettera c));

§      50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (ferma restando, per il 2014, la norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo – vedi supra) (lettera d)).

 

La misura percentuale si applica all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto, anziché alle singole fasce di importo; inoltre in tutte le situazioni considerate è presente una clausola di salvaguardia, consistente nella garanzia che l’aumento della rivalutazione (per le pensioni di importo superiore al limite massimo considerato in ogni caso ma inferiori allo stesso limite incrementato della quota automatica comunque spettante) venga comunque attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato.

 

Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, si rinvia alla scheda relativa al comma 486.

 


 

Articolo 1, commi 484-485
(Modiche alla liquidazione dei TFS e TFR)

 


484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.


 

 

I commi 484 e 485 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

L’articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010 ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge finanziaria per il 2010 (L. n. 196/2009), il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

§       in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

§       in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

§       in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

È altresì stabilito che resti fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

 

Il comma 484, lettera a), in particolare, riduce l’importo oggetto della rateizzazione, autorizzando così:

§      l’erogazione in un’unica soluzione dei richiamati trattamenti nel caso in cui l’importo complessivo sia pari o inferiore a 50.000 euro (in luogo di 90.000);

§      l’erogazione in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 (in luogo di 90.000) euro ma inferiore a 100.000 euro (in luogo di 150.000). In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

§      in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro (in luogo di 150.000). In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo a 50.000 euro (in luogo di 60.000) ed il terzo all'ammontare residuo

Il comma 484, lettera b), modificando l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, prevede che l’erogazione dei richiamati trattamenti venga effettuata dall’ente erogatore, per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio entro dodici mesi (in luogo di sei) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997 ha stabilito che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

 

Ai sensi del comma 485, infine, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima del 1° gennaio 2014 per i soggetti che abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.


 

Articolo 1, commi 486-487
(Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e sulle pensioni degli Organi costituzionali, Regioni e Province autonome)

 


486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei princìpi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.


 

 

Il comma 486, modificato nel corso dell’esame parlamentare, introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (trattamento minimo pari, per il 2014, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 7 del 17 gennaio 2014, ad euro 501,38[91] lordi mensili per 13 mensilità, ossia 6.517,94 euro lordi annui).

 

Il nuovo testo prevede le seguenti aliquote:

§      6% per parte eccedente l’importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte[92] il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all'importo lordo annuo di venti volte[93] il medesimo trattamento minimo;

§      12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all’importo lordo annuo di trenta volte[94] il trattamento minimo);

§      18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo l.N.P.S..

 

A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto; con l’obbligo per l'INPS, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati, di fornire agli altri enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione delle trattenute (le quali, in caso di pluralità di trattamenti, sono operate secondo modalità proporzionali all'importo dei medesimi).

 

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie. La norma non definisce in modo puntuale la destinazione di tali risorse e si limita a prevedere che le stesse possano in parte essere utilizzate anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 191, concernente lo stanziamento di risorse a favore di specifiche categorie di lavoratori cd. esodati (alla cui scheda si rimanda).

 

Si ricorda che il recente progetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione di un istituto nazionale per il contrasto alla povertà e l’inclusione sociale degli immigrati legalmente residenti (cosiddetto SIA), prevede tra le forme di finanziamento aggiuntive anche il contributo di solidarietà da parte dei percettori di pensioni elevate.

 

Secondo il testo originario del disegno di legge (AS 1120), l'aliquota del contributo era pari al:

§       5% per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro;

§       10% per le fasce superiori a 200.000 euro lordi annui e fino a 250.000 euro;

§       15% per le fasce superiori a 250.000 euro lordi annui.

Precedenti interventi legislativi sui trattamenti previdenziali di importo elevato

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sui trattamenti previdenziali di importo più elevato. In particolare si segnalano le seguenti disposizioni:

§       articolo 3, commi 102-103, della legge n. 350/2003[95], che ha previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L n. 448/2001;

§       articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della legge n. 243/2004[96], che ha disposto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietà i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (BI-UIC, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

§       articolo 1, commi 222-223 della legge 296/2006[97], che hanno previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 mln €[98];

§       articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 2011, che ha introdotto un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013 (cfr. al riguardo, la scheda sul comma 180).

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dagli anni '90 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sull' articolo 36 Cost. e l'articolo 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta" (sentenza n. 176/1986).

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n. 180/1982 e n. 220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n. 73/1992, n. 485/1992 e n. 347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999).

Per quanto concerne, specificamente, la giurisprudenza costituzionale relativa ai contributi di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, si segnala, in primo luogo, la sentenza n.146 del 1972, con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n.369/1968, che introduceva un contributo di solidarietà progressivo (16% fino a 12 milioni; 32% da 12 a 18 milioni; 48% oltre 18 milioni), a carico dei trattamenti previdenziali superiori a 7.200.000 lire, finalizzato a contribuire all'istituzione delle pensioni sociali. In tale occasione la Corte osservava che la legittimità del contributo, di cui evidenziava il carattere tributario in forza della progressività delle aliquote e dall'assenza di limiti temporali, si legava al nesso teleologico tra il contributo medesimo e "la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale la collaborazione all'apprestamento dei mezzi per l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito dal primo comma dell'articolo 38 Cost., cui è appunto informata la istituzione delle pensioni sociali".

Chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa disposizione legislativa, con la sentenza n. 119/1981 la Corte, prendendo atto che nel frattempo il legislatore, dando attuazione all'articolo 53 Cost., aveva provveduto ad introdurre un'imposta personale progressiva (IRPEF, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1974), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1° gennaio 1974. La Corte osserva che "le pensioni assoggettate alla "ritenuta" sono state, nel biennio che intercorre tra il 1 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è assimilata), i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore".

Successivamente, la Corte (ordinanza n. 22/2003, confermata dall'ordinanza n.160/2007) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge n.488/1999, con cui era stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 2 per cento sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire). Le motivazioni della decisione si fondano sul fatto che le risorse derivanti dal contributo di solidarietà hanno "concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei" e, successivamente, sono state "acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie". La Corte osserva, in particolare, che "il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto". La Corte aggiunge, poi, che la scelta discrezionale del legislatore "è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale”.

 

La Corte costituzionale è tornata sul tema, da ultimo, con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, isoli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

 

Si segnala, infine, che il 12 novembre 2013 la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha avviato, in sede referente, l’esame di alcune proposte di legge (C.1253 e abb.) volte alla riduzione dei trattamenti previdenziali di importo elevato.

 

Il comma 487, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che i risparmi derivanti dall’introduzione, nell’esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, di un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 (alla cui scheda si rimanda).

 

Si fa presente che il comma 48 richiama sia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (lettera a)), sia il Fondo di garanzia per la prima casa (lettera c)); andrebbe pertanto chiarito a quale dei due fondi debbano essere destinati i risparmi.


 

Articolo 1, comma 488
(Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di
deliberazioni in materia previdenziale)

 

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

 

 

Il comma 488 reca una norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo, dell’articolo 1, comma 763, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato.

In particolare, si specifica che tale disposizione, volta a fare salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, deve interpretarsi nel senso che essa opera unicamente a condizione che essi siano intesi (coerentemente con le finalità complessive dell’intervento normativo) ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali.

 

L’articolo 1, comma 763, della L. n. 296/2006 ha modificato l’articolo 3, comma 12, della legge n. 335/1995, che detta disposizioni per garantire l’equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509/1994[99].

La norma, in particolare, ha esteso la disciplina di cui all’articolo 3, comma 12, della legge n.335/1995, anche alle forme di gestione previdenziale di cui al D.Lgs. 103/1996[100] e specificato che la medesima disciplina non riguarda le forme di previdenza sostitutive dell’AGO. Oltre a ciò, ha disposto che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti previdenziali dovesse ricondursi ad un arco temporale di 30 anni (rispetto a 15), introducendo altresì l’obbligo di redazione del bilancio tecnico secondo specifici criteri determinati con apposito decreto ministeriale. Inoltre, è stato previsto l’obbligo (per i medesimi enti) di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, e che tali provvedimenti debbano comunque considerare i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni, disponendo altresì alla nomina di un commissario straordinario, nel caso in cui l’ente ometta di affrontare le esigenze di riequilibrio, che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

Infine, con una norma di chiusura contestuale alle modifiche all’articolo 3, comma 12, della L. n. 335/1995, l’articolo 1, comma 763, della L. n. 29/2006, ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti in questione ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007.

 

Si fa presente che la relazione tecnica allegata al provvedimento originario chiarisce che la disposizione in commento è intesa a salvaguardare - di fronte ad alcune sentenze della Corte di cassazione - la legittimità di atti e delibere degli enti in esame, relativi, in particolare, a modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico senza l'applicazione del principio del pro-rata.


 

Articolo 1, comma 489
(Limiti ai trattamenti economici omnicomprensivi
nel settore pubblico)

 


489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.


 

 

Il comma 489, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che le amministrazioni pubbliche (inserite nell’elenco I.S.T.A.T.) non possano erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall’articolo 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (vale a dire, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione). Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso.

 

Si ricorda che l’articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 ha disposto che, con apposito D.P.C.M., venisse definito, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le richiamate pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale), individuandolo nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2012, ai sensi della nota del ministero della giustizia n. 78084 del 17 luglio 2013, ad euro 301.320,29).

 


 

Articolo 1, comma 490
(Indennizzo per cessazione attività commerciale)

 


490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».


 

 

Il comma 490, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga alcuni termini previsti per la disciplina transitoria dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età), di cui all’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2008.

Più specificamente:

§       si proroga il periodo durante il quale viene riconosciuto il richiamato indennizzo (previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. n. 207/1996 e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il triennio 2009-2011 dal richiamato articolo 19-ter, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2012) al 31 dicembre 2016; contestualmente viene prorogato anche il termine per la presentazione delle domande al 31 gennaio 2017 (lettera a));

§       si proroga ulteriormente il termine per il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, al 31 dicembre 2018 (in luogo dell’attuale 31 dicembre 2014) (lettera b));

§       si dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2008) degli analoghi indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della L. n. 311/2004 (in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia) (lettera c)).

 

L’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2008, nel testo originario, ha ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal D.Lgs. n. 207/1996, fruibile anche per anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 del medesimo D.Lgs. n. 207. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione della misura, la norma, inoltre, aveva disposto contestualmente la proroga fino al 2013 dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS. E’ stata prevista la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'INPS, ai fini della concessione del richiamato indennizzo, entro il 31 gennaio 2012. Infine, viene disposta l’erogazione del richiamato indennizzo fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Si ricorda, inoltre, che in materia erano precedentemente intervenuti l’articolo 72, comma 1, della L. n. 448/2001, che aveva provveduto ad estendere la concessione del beneficio anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004; e l’articolo 1, comma 272, della L. n. 311/2004, che aveva riaperto, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo, disponendo, inoltre, la proroga dell'applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,09% fino al 31 dicembre 2009.

 

Il D.Lgs. n. 207/1996, aveva concesso, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età.

Le condizioni e i requisiti per il godimento dell'indennizzo erano i seguenti (articolo 2):

§       età maggiore a 62 anni, se uomini, ovvero 57, se donne (tali limiti ovviamente devono essere ricalcolati sulla base di quanto previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011, che ha dettato la nuova normativa in materia dei requisiti di accesso al pensionamento);

§       iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni nella Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali;

§       cessazione definitiva dell'attività;

§       riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e di quella eventuale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

§       cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali (il quale è eguale a quello previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre fu disposto l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.


 

Articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492
(Esodati)

 

 

 

Si veda la relativa scheda nel tomo I.


 

Articolo 1, comma 493
(Computo a fini pensionistici dei permessi ex legge n. 104/1992)

 

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

 

 

Il comma 493, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, integra l’articolo 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011, al fine di prevedere che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/1992 vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

 

L’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216/2011, ha previsto che le disposizioni dell’ articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219 reca la disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. L’articolo 8, in particolare, prevede che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinati hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa e l’accredito dei contributi figurativi. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. I certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Si ricorda, infine, che recentemente l’articolo 4-bis del D.L. n. 101/2013 è intervenuto in materia, ampliando l’ambito soggettivo del richiamato articolo 6, comma 4-quater, al fine di prevedere che vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni anche le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti, nonché quelle relative congedi parentali di maternità e paternità previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

 


 

Articolo 1, commi 494-495
(Assegno vitalizio per familiari invalidi per terrorismo)

 


494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefìci di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.


 

 

I commi 494 e 495, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, introducono un assegno vitalizio a favore dei familiari del soggetto portatore di una invalidità derivante da atti di terrorismo.

 

Più specificamente, il comma 494, inserendo tre commi (da 3-bis a 3-quater) all’articolo 5 della L. n. 206/2004, introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso). L’assegno, non reversibile, è pari a 1.033 euro mensili, ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 502/1993 (adeguamento al costo della vita) (nuovo comma 3-bis del richiamato articolo 5 della L. n. 206/2004).

Il diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta (nuovo comma 3-ter dell’articolo 5 della L. n. 206/2004) qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Tali assegni, inoltre, non possono avere decorrenza anteriore ai 1° gennaio 2014.

Infine (nuovo comma 3-quater della L. n. 206/2004) le precedenti disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio per i soggetti che hanno subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (di cui all'articolo 2, comma 1 della L. n. 407/1998).

 

Il comma 495 dispone la copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di curo per l'anno 2015, di 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004. È altresì previsto il monitoraggio di tali oneri da parte del Ministero dell'Interno, in caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate a favore del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della L. n. 44/1999, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rinvia alla scheda di lettura del comma 230.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3, della L. n. 206/2004, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha disposto l’erogazione di una specifica elargizione a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992.


 

Articolo 1, commi 496-501, 505-506, 522-527
(Patto di stabilità interno delle Regioni e ulteriore
concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

 


496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

 

Regione

Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)

Anno 2014

Anni 2015-2017

Piemonte

1.928

1.901

Liguria

714

704

Lombardia

3.026

2.960

Veneto

1.515

1.485

Emilia-Romagna

1.514

1.485

Toscana

1.440

1.418

Umbria

548

543

Marche

637

628

Lazio

1.943

1.909

Abruzzo

673

666

Molise

261

259

Campania

2.327

2.304

Puglia

1.305

1.289

Basilicata

539

535

Calabria

1.022

1.013

Totale

19.390

19.099

».

498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

 

Regione o Provincia autonoma

Importo (in milioni di euro)

Anno 2014

Anni 2015-2017

Trentino-Alto Adige

2

3

Provincia autonoma Bolzano/

26

35

Bozen

 

 

Provincia autonoma Tremo

25

34

Friuli-Venezia Giulia

56

75

Valle d'Aosta

7

9

Sicilia

133

178

Sardegna

51

69

Totale RSS

300

403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

 

Regioni a statuto ordinario

Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)

Piemonte

51.178

Liguria

17.959

Lombardia

135.234

Veneto

59.979

Emilia-Romagna

57.156

Toscana

42.982

Umbria

8.834

Marche

16.794

Lazio

68.676

Abruzzo

12.026

Molise

2.615

Campania

39.295

Puglia

29.114

Basilicata

4.390

Totale

560.000

 

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

 

Regioni a statuto speciale

Accantonamenti anno 2014 (in migliaia di euro)

Valle d'Aosta

5.540

Provincia autonoma Bolzano

22.818

Provincia autonoma Trento

19.913

Friuli-Venezia Giulia

44.445

Sicilia

106.161

Sardegna

41.123

Totale

240.000

 

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Le norme in esame contengono disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome.

Nello specifico, le norme:

§      ridefiniscono gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per le regioni a statuto ordinario (commi 496-498) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 499-500), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono, inoltre, l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012, articolo 1, commi 448-472). Viene altresì eliminata, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, anche ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno (commi 498 e 501);

§      apportano modifiche alla disciplina delle forme di flessibilità del patto (commi 505-506). In particolare, l'avvio del c.d. "patto regionale integrato" è posticipato al 2015 e, conseguentemente, è estesa al 2014 e al 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto;

§      stabiliscono per il 2014 un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario pari complessivamente a 560 milioni di euro (commi 522-525) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 526-527).

Ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità (commi 496-501)

Le norme in esame inseriscono l'esercizio 2017 nel periodo di validità del patto di stabilità e aumentano il risparmio richiesto alle regioni. Complessivamente la relazione tecnica stima gli effetti di queste disposizioni, in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni per il 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e in 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Regioni a statuto ordinario

Per le regioni a statuto ordinario, i commi 496-498 fissano i nuovi limiti di spesa per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, modificando la normativa vigente, recata, come ricordato dalla legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, commi 449-451 e 468, 470).

In particolare, il comma 496 - modificando il comma 449 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013 - ridefinisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto delle regioni a statuto ordinario nel suo complesso, abbassandolo rispetto a quanto indicato dalla normativa previgente.

 

Si ricorda che il comma 449 della legge di stabilità 2013 fissava tale tetto pari a:

§       20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§       20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016[101].

Si segnala, inoltre, che con la legge di stabilità per il 2013 è stata introdotta una diversa modalità di calcolo dell'insieme di spese da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile), costituito dalle seguenti voci:

a)    impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b)    pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c)    pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

 

Il comma 496 in esame stabilisce, per il comparto, che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile non può essere superiore:

§      per l’anno 2014 a 19.390 milioni di euro, determinando così, rispetto alla legislazione previgente, un risparmio di 700 milioni di euro;

§      per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a 19.099 milioni di euro, determinando un risparmio di 941 milioni di euro.

 

La norma modifica, inoltre, il comma 449 della legge n. 228/2012 nella parte relativa alla procedura per la ripartizione del limite di spesa per ciascuna regione, limitando al solo anno 2013 la procedura ivi prevista (accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, da concludersi entro il 31 gennaio, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze).

Più in dettaglio, si ricorda che il comma 449 stabilisce che in sede di Conferenza Stato-Regioni si provvede alla ripartizione dell’obiettivo complessivo tra le regioni. L'accordo, che deve essere concluso entro il 31 gennaio, deve poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013 ed, in tale eventualità, il criterio di ripartizione è l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla COPAFF nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011. Per il 2013, l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto il 24 gennaio 2013. Esso reca la ripartizione tra le regioni sia dell'obiettivo del patto (recepito, poi, con D.M. Economa 20 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013) sia dell'ammontare dei tagli disposti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 pari a 1.000 milioni di euro.

 

In sostanza, la modifica suesposta è volta a far venir meno l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del limite di spesa di ciascuna regione per gli anni 2014 e successivi.

Questo, a partire dall'esercizio 2014, è infatti fissato direttamente dalla legge, nello specifico dalla tabella recata dal comma 449-bis, inserito nella legge di stabilità per il 2013 dal successivo comma 497.

 

Le ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente dal comma 498, sono volte ad eliminare, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria.

Pertanto, a partire dal 2014, il calcolo del tetto di spesa dovrà quindi essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile.

 

Si ricorda, sul punto, che la legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, commi 448-472) ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza eurocompatibile, mantenendo comunque in vigore anche il calcolo del complesso delle spese in termini di competenza finanziaria. I limiti posti alle spese calcolate in questi due modi differenti, erano gli stessi. Si tratta di una nuova modalità di calcolo, definita in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95, l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto. Per quanto concerne le indicazioni delle voci che costituiscono la competenza euro compatibile, si rinvia a quanto sopra detto con riferimento al comma 496.

 

A tal fine, si dispone la cessazione dell’efficacia, a decorrere dall’esercizio 2014, delle disposizioni recate dai commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013).

 

Le due citate disposizioni recano, rispettivamente, la definizione del tetto delle spese finali in termini di competenza finanziaria che deve essere raggiunto dalle regioni a statuto ordinario in ciascuno degli anni 2013-2016 (comma 450) e la previsione che le regioni in sperimentazione concorrano agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo, in termini di patto di stabilità interno, espresso in soli termini di competenza euro compatibile (comma 450-bis), come ormai previsto, in via generale, per tutte le regioni, ai sensi del comma 498 in esame.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

Le disposizioni recate dai commi 499-501, modificano la disciplina vigente (L. n. 228/2012, articolo 1, commi 454-455) al fine di inserire l'esercizio 2017 nel periodo di applicazione del patto di stabilità ed aumentare il contributo di questi enti alla finanza pubblica.

In particolare, il comma 499 modifica il comma 454 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e il comma 500 modifica il comma 455 per la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda, infatti, che per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio – calcolati in riferimento alla spesa complessiva - sono definiti dal comma 454 della legge di stabilità 2013. Il successivo comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, in quanto a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 dello statuto[102] gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile. Per il resto la disciplina è analoga.

 

Il comma 499 – modificando il comma 454 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 - estende all’anno 2017 l’efficacia del vincolo finanziario imposto alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dalla normativa del patto di stabilità (prima fissato al 2016), come peraltro previsto anche per le regioni ordinarie.

Le modifiche apportate dal comma 499 - confermando la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo specifico ad esse assegnato – stabiliscono inoltre che l’obiettivo di risparmio è espresso - al pari di quanto disposto dai precedenti commi 496-498 per le regioni a statuto ordinario - in soli termini di competenza eurocompatibile.

La modifica è finalizzata, dunque, ad eliminare, per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, come già sopra detto per le ordinarie, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, e precisamente quella in termini di competenza finanziaria.

 

Il comma 500 - modificando il comma 455 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 - estende all’anno 2017 l’efficacia del vincolo finanziario imposto alla Regione Trentino Alto-Adige, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Restano ferme, però, per tali enti, le modalità di determinazione degli obiettivi di risparmio, calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza euro compatibile, come previsto per le altre regioni.

 

Resta ferma, inoltre, la disciplina vigente per il calcolo dell’obiettivo specifico del patto. Questo verrà calcolato, per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna sottraendo alle spese finali 2011, calcolate in termini di competenza eurocompatibile le voci espressamente elencate nella norma. Per la Regione Trentino Alto-Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'obiettivo è calcolato aumentando il saldo programmatico, sempre in termini di competenza eurocompatibile, delle medesime voci:

§      gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;

§      il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. n. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28 .

§      gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. n. 95/2012 in tema di spending review. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Si ricorda che per il 2013 ha disposto il decreto 23 settembre 2013[103].

§      gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

 

All'elenco di voci sopra elencate è aggiunta una ulteriore quota di risparmio, indicata per ciascun ente, nella apposita tabella inserita dal comma 499.

Il risparmio complessivo è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 403 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (nuova lettera d) dei commi 454 e 455 della legge di stabilità 2013).

Modifiche alla disciplina del patto di stabilità (commi 501, 505-506)

In conseguenza della soppressione della modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva in termini di competenza finanziaria, disposta dai commi precedenti, il comma 501 interviene ad eliminare i riferimenti alla competenza finanziaria anche ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, viene modificato il comma 460 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013, che reca appunto le disposizioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

In particolare, in base al comma 460 come modificato, le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, con cadenza trimestrale, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, utilizzando il sistema web appositamente previsto.

Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obiettivo di risparmio (comma 461).

 

Il comma 505 – modificando in più punti il comma 17 dell’articolo 32 della legge n. 182/2011 - posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto.

 

Il patto regionale integrato è stato introdotto come evoluzione del patto regionalizzato con l’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 98/2011. La norma, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali apre la prospettiva ad un "patto regionale integrato", prevedendo la possibilità, per ciascuna regione di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Tale patto regionalizzato è stato ulteriormente ridefinito dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011). Sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

La legge di stabilità per il 2013 ne ha posticipato l’applicazione al 2014 e, conseguentemente, esteso al 2013 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto.

 

In particolare, la norma in esame, oltre a posticipare al 2015 l’avvio del patto regionale integrato, reca ulteriori modifiche al citato comma 17, prevedendo:

§      la soppressione della disposizione che assegnava alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[104], con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale[105], il compito di monitorare l'applicazione del patto regionale integrato;

§      l’estensione agli anni 2014 e 2015 dell’applicazione delle misure di flessibilità del patto di stabilità a livello regionale, il c.d. patto regionale verticale e orizzontale, disciplinati dall’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, definite normativamente nel 2009 ed attivate dal 2010, si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l’effettuazione di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto. L’applicazione di tali misure di flessibilità a livello regionale (applicate con successo da molte regioni, specialmente la flessibilità orizzontale) è stata via via confermata negli anni successivi[106]

 

Il comma 506 modifica il comma 138 dell’art. 1 della legge n. 220/2010, che reca la disciplina del “patto regionale verticale”, al fine di estendere l'applicazione di tale forma di flessibilità agli esercizi 2014 e 2015. A tal fine, la norma aggiunge un periodo in tal senso alla fine del comma 138 dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, che reca le modalità di applicazione di questa forma di flessibilità del patto per gli anni 2014 e 2015.

La norma ricalca, in sostanza, quella attualmente vigente, consentendo alle regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati.

La norma introdotta dal comma in esame è volta tuttavia a precisare, che negli anni 2014 e 2015 l’obiettivo da rideterminare per le regioni è quello programmatico eurocompatibile, in linea con le modifiche apportate - dai precedenti commi - alla disciplina generale del patto di stabilità, che hanno definito in soli termini di competenza eurocompatibile l’obiettivo di risparmio delle regioni.

 

Si segnala, con riferimento alla disciplina in oggetto, che il comma 543 della legge in esame, al cui commento si rinvia, reca modifiche alle procedure per l'attivazione del patto regionale verticale.

In particolare, è anticipato al 1° marzo di ciascun anno (rispetto al 15 settembre) il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno e al 15 marzo (in luogo del 31 ottobre) il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

Si segnala, infine, che è l’estensione agli anni 2014 e 2015 dell’applicazione del patto regionale verticale è già contenuta nel precedente comma 505, lettera d), il quale, infatti, posticipando al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", estende, contestualmente, al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto disciplinate dall’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge n. 220/2010 – sia il “patto regionale verticale” che il “patto regionale orizzontale” - con una modifica all’articolo 32, comma 17, della legge n. 183/2011.

Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni e le province autonome (commi 522-527)

I commi da 522 a 525 determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare.

In particolare, gli importi relativi a ciascuna regione sono indicati nella tabella inserita nel testo (comma 522) e possono essere modificati, ovviamente ad invarianza del totale, con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'accordo dovrà poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014 (comma 523).

Secondo quanto disposto dal comma 524, ciascuna regione è tenuta a versare, entro il 31 marzo 2014, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, la somma indicata nella citata tabella. Le somme versate, specifica la norma, non sono considerate ai fini del patto di stabilità.

In caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, entro il termine del 30 aprile 2014.

Non possono essere soggette a riduzione le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

La norma dispone inoltre che la regione può indicare alla Ragioneria Generale dello Stato quali risorse assoggettare a riduzione, entro il 15 aprile 2014 (comma 525).

 

I commi 526-527 determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro.

In ragione della particolare autonomia riconosciuta dagli statuti alle autonomie speciali, le modalità con cui tali enti sono tenuti ad assicurare l'ulteriore risparmio devono essere concordate tra lo Stato e ciascuna regione e provincia autonoma. In tal senso è inserito nel testo il riferimento all'articolo 27 della legge n. 42/2009, norma che disciplina le procedure concordatarie per l'attuazione dei principi di perequazione e di solidarietà recati del federalismo fiscale.

Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al suddetto articolo 27, le autonomie speciali contribuiscono con un accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati (per un totale, come detto, di 240 milioni) nella tabella inserita nel testo del comma 526.

Come per le regioni a statuto ordinario, gli importi di ciascuna regione e provincia autonoma possono essere modificati, ad invarianza del totale, con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 in sede di Conferenza Stato-Regioni; accordo che dovrà poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 527).


 

Articolo 1, commi 502-504 e 507
(Disciplina sanzionatoria per alcuni casi di inosservanza del
patto di stabilità interno da parte delle regioni)

 


502.  Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».

503.  Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;

b)  le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;

c)  le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

504.  Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

507.  I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.


 

 

I commi da 502 a 504 e il comma 507 operano un intervento di necessaria manutenzione normativa sulle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto da parte delle regioni e province autonome del patto di stabilità interno, atteso che le sanzioni in questione sono contenute in più norme di legge; inoltre, vengono adeguati i criteri stabiliti dalla legge di stabilità 2013 per determinare il mancato conseguimento degli obiettivi del patto alle modifiche introdotte dalla presente legge di stabilità.

 

In particolare, il comma 502 reca una modifica testuale all’articolo 1, comma 461, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) concernente la sanzione del divieto di assunzione di personale applicabile in caso di inosservanza del termine del 31 marzo, previsto nel comma 461 medesimo, per l'invio della documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del patto.

Nello specifico, tale comma stabilisce che ai fini della verifica del Patto di stabilità interno da parte delle regioni e le province autonome, queste hanno l’obbligo di inviare alla Ragioneria generale dello Stato una apposita certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obietto di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Poiché la sanzione in questione risulta altresì disciplinata, in termini identici, anche nel comma 462, lettera d) della legge di stabilità 2013 medesima, il comma 502, operando un opportuno coordinamento normativo, elimina il riferimento al comma 1 dell’articolo 7 D.Lgs. n. 149/2011 e rinvia invece al suddetto comma 462, anche in considerazione del fatto che l’intera disciplina sanzionatoria del patto di stabilità recata dall’articolo 7, commi 1-4, del citato decreto legislativo, viene abrogata dal successivo comma 507.

Il comma 507, infatti, abroga le disposizioni concernenti le sanzioni da applicare alle regioni e agli enti locali in caso di inosservanza degli obiettivi del patto di stabilità contenute nel D.Lgs. n. 149/2011, articolo 7, commi da 1 a 4.

L'abrogazione costituisce un intervento di semplificazione e 'manutenzione' normativa, in quanto le norme abrogate, applicabili alle sole regioni a statuto ordinario e agli enti locali, sono già contenute in altre disposizioni normative, ed in particolare al comma 462 dell'unico articolo della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), per quanto concerne le sanzioni relative alle regioni e Province autonome inadempienti al patto, e al comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, come sostituito dal comma 439 dell’articolo unico della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), per quanto concerne gli enti locali.

Il comma 507 abroga altresì la disposizione che prevedeva che le sanzioni potessero essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, le norme recate dal citato comma 462, ripetono – nel medesimo testo, con la sola aggiunta delle specificazioni necessarie per il cambiamento del sistema di calcolo delle spese finali - le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2011. Il comma prevede, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, che la regione o la provincia autonoma:

a)       sia tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale;

b)      non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c)       non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del Patto di stabilità per l’anno precedente;

d)       non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

e)       è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

 

Per quanto concerne gli enti locali, il sistema sanzionatorio recato dall'articolo 31 della legge 183/2011 recepisce integralmente il testo del comma 2 dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011. Esso prevede per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)       l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tale sanzione, quale riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata, si applica anche agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che tale sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b)      il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)       il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Mutui e obbligazione devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente;

d)       il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione.

e)       l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 

Il comma 503 reca modifiche al comma 462 della legge di stabilità 2013, concernenti la sanzione per le regioni e le Province autonome del versamento all'erario dell'importo corrispondente allo scostamento dall'obiettivo del patto, adeguando il testo alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità in esame alla disciplina generale del patto.

In particolare, si modifica la lettera a) del comma 462 citato:

§       stabilendo che il versamento all’erario sia determinato esclusivamente in base alla differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico predeterminato, eliminando la fattispecie, contenuta nel secondo periodo di tale lettera, che prevedeva per gli enti per i quali il patto è riferito al livello della spesa, che l’importo da versare venisse individuato nel “maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza”, atteso, ora, il riferimento alla sola competenza eurocompatibile nella disciplina del patto. Tale fattispecie, relativa agli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, resta ferma soltanto con riferimento al patto di stabilità interno dell’anno 2013, assumendo quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria, stanti le modalità di calcolo dei tetti di spesa del patto per tale anno sia in termini di competenza finanziaria che in termini di competenza eurocompatibile;

§       precisando che la sanzione in questione non si applica, a decorre dal 2014, nel caso in cui il superamento dell’obiettivo di patto sia determinato dalla maggiore spesa per quote di finanziamento nazionale correlate ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto allacorrispondente spesa per il 2011”, anziché rispetto alla media della spesa triennale – corretta da vari fattori che qui non si dettagliano – stabilita nella lettera a) ora oggetto della modifica in commento. Resta ferma per il solo anno 2013 l’esenzione dalla sanzione qualora il superamento dell’obiettivo sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

 

Il comma 504 abroga la particolare disciplina prevista dal comma 463 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) in caso di superamento degli obiettivi del patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie nel caso in cui la regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario.

Più in particolare, il comma 463 della legge di stabilità 2013 riguardava le regioni e le province autonome in cui il superamento degli obiettivi del patto fosse determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale.

In questi casi, l'ente si considerava adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedeva ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

§       non impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

§       non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

§       non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.


 

Articolo 1, commi 508, 510-521
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome)

 


508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura a carico del bilancio regionale del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».

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* Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

 

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


 

 

I commi 508 e da 510 a 521 contengono disposizioni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le autonomie speciali. Nello specifico sono disciplinate:

§      la riserva all'erario di entrate spettanti alle autonomie speciali, che la norma 'riscrive' a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2012 (commi 508 e 510-511);

§      l'esclusione di spese dal patto di stabilità per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’incremento dell'aliquota della compartecipazione della regione, a fronte di una riduzione di taluni finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione (commi 512-513);

§      la previsione di una maggiore manovrabilità della leva fiscale per la Regione Sardegna (comma 514);

§      l'assunzione di funzioni dello Stato da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta (comma 515);

§      la possibilità di concordare la ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 516);

§      la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, (comma 517);

§      vengono apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti (commi 518-520);

§      le modalità di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato (tra cui l'IMU), in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 521).

 

Riserva all'erario (commi 508 e 510-511)

Le disposizioni recate dai commi 508 e 510-511 dispongono in merito alla riserva all'erario delle maggiori entrate delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti-leggi n. 138/2011 e n. 201/2011.

In sostanza, vengono riscritte le norme sulla riserva all'erario, in quanto quelle già presenti nello stesso D.L. n. 138/2011, sono state censurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. La Corte ha considerato come l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale preveda la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale solo per far fronte a specifiche esigenze. Proprio la destinazione del gettito alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» è una delle condizioni – previste dalle norme statutarie affinché sia legittima la riserva all'erario, insieme alla delimitazione temporale ed alla quantificabilità del gettito – che la Corte ha trovato carente. Nella maggioranza dei casi l'esame della Corte ha avuto un esito favorevole alle regioni, per cui sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.

 

L'articolo 2, comma 36, del D.L. n. 138/2011[107] dispone la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni. Le risorse dovranno essere destinate alle «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale». La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. La norma dispone inoltre che, a partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione, che, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Analogamente, l'articolo 48 del D.L. n. 201/2011[108], cosiddetto 'salva Italia', ha disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni, indicando la medesima finalizzazione prioritaria della riserva all'erario recata dall'articolo 2, comma 36, del D.L. n. 138/2011.

 

Si ricorda infine che in attuazione delle due norme sopra descritte è stato emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 20 luglio 2012. Nella tabella allegata al Decreto sono quantificate le previsioni degli incrementi di gettito derivanti dalle norme recate dai due decreti legge 138/2011 e 201/2011, distinte per ciascun capitolo del bilancio dello Stato, in relazione all'anno 2012. Tali incrementi sono messi a confronto con le previsioni di competenza, al fine di determinare le percentuali di incremento rispetto al gettito complessivo ed individuare i capitoli di bilancio sui quali devono essere contabilizzate separatamente le maggiori entrate.


 

Sulle disposizioni del decreto legge n. 138/2011 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 241 dell'ottobre 2012, in relazione ai sui ricorsi delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, le cui questioni sono state dichiarate tutte infondate, con la sola eccezione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi dello statuto. Anche nel caso di dichiarazione di infondatezza della questione, tuttavia, l'analisi della Corte su ciascuna disposizione, al fine di verificare se essa sia o meno conforme alle norme statutarie, ha esiti opposti quanto alla spettanza del maggior gettito: nei casi in cui la norma denunciata è applicabile in quanto conforme alle norme statutarie, infatti, il maggiore gettito è di spettanza dello Stato; nei casi in cui, proprio per effetto della clausola di salvaguardia, sia inapplicabile perché non conforme allo statuto, il maggior gettito è, invece, di spettanza della regione.

Nella maggioranza dei casi il gettito non è di spettanza dello Stato, in quanto le norme non sono conformi alle disposizioni statutarie che – pur con delle differenze tra le regioni – pongono delle condizioni affinché la riserva all'erario sia considerata legittima:

§       deve avvenire un periodo di tempo determinato;

§       il gettito deve essere quantificabile e deve avere distinta contabilizzazione nel bilancio statale (e la quantificazione deve avvenire in accordo con la regione interessata);

§       il gettito deve essere destinato alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo». La Corte ha rilevato in più occasioni la carenza di questa ultima condizione.

 

La 'nuova' riserva all'erario dettata dal comma 508 costituisce - come nella norma precedente - una modalità per le regioni a statuto speciale di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica ed è delimitata nel tempo per un periodo di 5 anni.

Tra le motivazioni viene inserito il riferimento al nuovo art. 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del quale: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

Oggetto della riserva sono le nuove e maggiori entrate derivanti dalle norme recate dei già citati decreti leggi 138/2011 e 201/2011.

Le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità.

Le modalità di individuazione del maggior gettito sono stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare sentiti i presidenti delle regioni interessate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il comma 510 dispone – in accordo con quanto stabilito dalla norma statutaria[109] che disciplina la riserva all'erario - che tale maggior gettito sia individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun esercizio finanziario, d'intesa con il Presidente della Giunta. La norma in esame dispone inoltre che, fino alla definizione dell'intesa, si procede come per le altre autonomie, sentito il Presidente.

Il successivo comma 511 prevede la possibilità che con specifica intesa tra Stato e regione a statuto speciale o provincia autonoma da siglarsi entro il 30 giugno 2014, si possano individuare altre modalità di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica che, comunque, debbono essere di misura equivalenti.

L'accordo con la singola regione potrebbe in sostanza far venir meno la riserva all'erario disposta dai commi 508 e 510, nonché l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto speciale e le province autonome, stabilito in complessivi 240 milioni di euro dal comma 526 (vedi infra).

 

Esclusione di spese dal patto per la regione Friuli-Venezia Giulia (comma 512)

Il comma 512 esclude dal computo delle spese finali ai fini della verifica degli obiettivi del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese per la realizzazione degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988.

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità delle regioni a statuto speciale prevede la definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dell'obiettivo specifico del patto per ciascun esercizio finanziario. Nei singoli accordi sono specificate le spese escluse dal computo complessivo. Si tratta in parte delle esclusioni comuni a tutte le regioni (elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012), in parte dovute a specificità del singolo ente, inerenti le spese relative alle funzioni le cui competenze sono direttamente esercitate dalla regione in applicazione di specifiche norme di attuazione dello statuto di autonomia.

 

Rapporti finanziari con la regione Friuli-Venezia Giulia (comma 513)

Il comma 513 incrementa l'aliquota della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell’accisa sui tabacchi – stabilita all'articolo 49 dello statuto di autonomia (D.Lgs. n. 1 del 1963) dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi.

Contestualmente dispone una riduzione, a decorrere dal 2014, dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione nella misura complessiva di 2.535.977 euro, che sono posti a valere sulle risorse della sanità penitenziaria, nella misura di 2.375.977 euro annui (in riferimento all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244 del 2007) e di 160.000 euro annui (in relazione al decreto legislativo n. 230 del 1999).

 

Manovrabilità della leva fiscale per la Regione Sardegna (comma 514)

Il comma 514, nel rispetto delle procedure per la modifica delle disposizioni finanziarie dello statuto[110], sostituisce l'articolo 10 dello statuto della Regione Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) al fine di consentire alla Regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale.

 

Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10 dello statuto, infatti la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura a carico del bilancio regionale[111] del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, disporre:

§      agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta;

§      modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione fino ad azzerarle.

 

La previgente versione dell’articolo 10 stabiliva che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, potesse disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

 

Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 515)

Il comma 515 dispone sull'assunzione di talune funzioni dello Stato e dei relativi oneri da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La norma dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari.

Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.

Per tutti e tre gli enti, le funzioni da trasferire riguardano:

§      le agenzie fiscali dello Stato;

§      le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura.

Inoltre alla Regione Valle d’Aosta saranno trasferite le funzioni relative ai servizi ferroviari di interesse locale, mentre per le Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio.

 

La norma in esame specifica che l'assunzione degli oneri avviene "in luogo e nei limiti" delle riserve di cui al comma 508 - vale a dire le riserve all'erario del maggior gettito derivante dalle norme dei decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011 - e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma.

 

Con i predetti accordi vengono individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri.

 

Con riguardo alle funzioni inerenti le Agenzie fiscali, la norma dispone che deve comunque essere garantito il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti e che in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario, sia con riferimento a:

§      le disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

§      i contribuenti di grandi dimensioni;

§      le attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

§      le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe tributaria.

La disposizione prevede, infine che sia assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti.

 

Il trasferimento alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale[112], come previsto dal decreto legislativo n. 194/2010[113] e dell'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2011 (220/2010).

L’art. 2 del D.Lgs. n. 194/2010 ha attribuito alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale ed ha previsto che entro dodici mesi (dal 9 dicembre 2010), con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione, dovessero essere individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi almeno pari a quello delle regioni viciniori e che tra le risorse finanziarie dovessero essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI).

Inoltre, il comma 160 della legge di stabilità 2011 ha disposto che la regione Valle d'Aosta concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

§       con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;

§       con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

§       con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

 

Da ultimo, l’articolo 3, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (in corso di conversione in legge) prevede che a decorrere dall'anno 2014 la Regione Valle d'Aosta possa stipulare per i servizi di trasporto ferroviario locale apposita convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d’Aosta negli anni 2014 e successivi vengono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

 

Ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 516)

Il comma 516 riguarda il concorso alla finanza pubblica della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma dispone che i tre enti possono concordare la ripartizione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, mediante intesa che deve essere comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.

In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

 

La norma, in sostanza, consente ai tre enti di trovare un diverso accordo una diversa distribuzione del contributo richiesto complessivamente ad essi.

 

Patto orizzontale tra le regioni (comma 517)

Il comma 517 introduce la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente.

La norma dispone che con accordo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2014, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno o le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2012, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari a favore di quelle a statuto speciale.

Le somme dovute alle regioni a statuto speciale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2012, sono le somme del gettito delle maggiori entrate derivanti dalle norme del D.L. n. 138/2011, per le quali la Corte ha dichiarato la non spettanza allo Stato. Con riguardo alla sentenza della Corte si rinvia a quanto già detto in commento ai commi 335-337.

La norma sembra introdurre una sorta di 'patto tra le regioni', analogo al patto nazionale orizzontale, previsto per i soli comuni a partire dal 2012[114], con la differenza che le regioni non si scambierebbero spazi finanziari indifferentemente tra regione e regione, ma – sembrerebbe – mantenendo separate la categoria delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario.

 

Disposizioni concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente ai comuni confinanti (commi 518-520)

I commi da 518 a 520 recano modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti; sono inoltre dettate disposizioni riguardo la riserva all'erario di quote di tributi locali.

 

Come esplicitamente dichiarato dal comma 520, la disciplina introdotta dai commi 518 e 519 costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due Province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia (D.P.R. n. 670/1972[115]), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

Benché l'accordo sottostante le modifiche in oggetto non venga esplicitamente citato, notizie di stampa danno conto dell'intesa intervenuta sulle due modifiche apportate all'ordinamento finanziario delle province dalle norme in esame. Il comunicato della Giunta della provincia di Trento, relativo alla riunione del 25 novembre 2013, rende noto che l’Organo “ha accordato il suo assenso all'intesa con il Governo per la modifica di alcune norme statutarie in materia di tributi locali e di finanziamento di interventi nei territori di confine”.

Inoltre la Giunta “ha espresso parere positivo alle proposte di modifica dell'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge 191 del 2009, che ha recepito l'Accordo di Milano. Queste disposizioni riguardano la disciplina dei finanziamenti per i progetti e le iniziative riguardanti i comuni di confine. In particolare si prevede uno snellimento delle procedure di gestione delle risorse finanziarie, che vedono le due Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto protagoniste nella gestione del fondo apposito, sulla base di un'apposita intesa”.

 

Si ricorda che le norme che vengono modificate dalle disposizioni in esame sono state introdotte e modificate dalla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125), in recepimento dell'Accordo di Milano del novembre 2009, con cui lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato l'attuazione da parte delle stesse dei principi del federalismo fiscale.

 

Si segnala inoltre che il successivo comma 570 della legge di stabilità 2014 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il comma 518 modifica l'articolo 80 dello statuto di autonomia (D.P.R. n. 670/1972) al fine di ampliare ulteriormente la competenza delle due province in materia di finanza locale, rispetto a quanto già fatto con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2010.

 

Il nuovo testo dell’articolo 80 (comma 1 e comma 4) conferisce infatti alle due province competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale.

Al comma 1 viene meno il riferimento all'articolo 5 dello statuto che connotava la competenza legislativa concorrente, in quanto essa si esplicava nei limiti "dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato".

Il comma 4 del nuovo testo specifica che la competenza legislativa delle province si esplica ai sensi dell'articolo 4 dello statuto (articolo che connota appunto la competenza, cosiddetta esclusiva in quanto si esplica nei limiti in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica).

Il comma 2 specifica che ciascuna provincia può istituire nuovi tributi – che disciplina con propria legge; può disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Rispetto al previgente articolo 80, comma 1-bis, in accordo con la competenza legislativa esclusiva, viene meno il limite della disciplina statale; per cui sarà la provincia a disciplinare 'i tributi locali di natura immobiliare' (specificazione aggiunta nel nuovo testo) istituiti con legge dello Stato. Nel testo vigente, invece, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

Il comma 3, ripropone nel medesimo testo il comma 1-ter introdotto dalla legge finanziaria 2010:

§      per il rispettivo territorio le province sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali;

§      esse possono disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato.

 

Il comma 519 modifica le disposizioni recate dalla citata legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, articolo 2, commi 117-121), concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti, con riguardo alle procedure per la individuazione dei progetti da finanziare.

 

Il sostegno ai comuni confinanti è una delle misure definite nell'Accordo di Milano del 2009 ed inserite nello statuto dalla legge finanziaria per il 2010.

L’articolo 79 dello statuto, come modificato dall’articolo 2, comma 107, lettera h), della legge n. 191/2009, infatti, quantifica in 100 milioni di euro annui il contributo di ciascuna provincia agli obiettivi di perequazione e solidarietà dettati dalla legge n. 42 del 2009.

Di questi, 40 milioni di euro, sono espressamente (comma 117) destinati al finanziamento dei progetti per i comuni di Lombardia e Veneto confinanti con le due province.

Per la realizzazione di questi interventi, il comma 118 ha previsto l’istituzione di un apposito Organismo di indirizzo (ODI), con il compito di approvare gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti; lo stesso comma 118 ne stabilisce la composizione:

a)    due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b)    un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

c)    un rappresentante del Ministro dell’interno;

d)    un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

e)    un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f)      un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

 

I commi 119-120 ne hanno quindi disciplinato compiti e funzioni.

Il comma 121, infine, stabilisce che i componenti dell'ODI non percepiscono alcun compenso comunque denominato. Successive modifiche (articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 225/2010 e articolo 4, comma 1, D.L. n. 216/2011) hanno stabilito che, per gli anni 2011 e 2012, una quota dello 0,6% dei 40 milioni, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, è "riservato per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti"[116].

 

Il comma 519 in commento, con quanto disposto alla lettera a), modifica l'ultimo periodo del comma 117, nel quale inserisce la specificazione che ciascuna provincia istituisce apposite postazioni nel bilancio pluriennale al fine di assicurare l'intervento finanziario di 40 milioni di euro annui (la versione previgente si limitava alla previsione che ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicurasse annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro).

 

La successiva lettera b) del comma 519 inserisce il comma 117-bis, con il quale viene dettata la nuova procedura per la individuazione dei progetti da finanziare e per le modalità di finanziamento e, conseguentemente, abroga i commi da 118 a 121 che contenevano la precedente disciplina.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 117-bis con una intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per gli affari regionali dovranno essere definiti:

§      i criteri di individuazione dei progetti da finanziare; una quota di finanziamento deve essere comunque riservata ai progetti sovra regionali;

§      le modalità di gestione delle risorse, al fine di garantire l'erogazione dei finanziamenti da parte delle province;

§      le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dall'ODI.

 

Recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato per i comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 521)

Il comma 521 concerne le modalità di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato, in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A decorrere dal 2014 le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire in modo concordato con ciascuna provincia autonoma.

La norma citata infatti dispone - in proposito al recupero della quota di gettito dell'IMU riservata allo Stato - che per con le procedure 'pattizie', previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Il citato comma 17 dispone inoltre che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo e definisce l’importo complessivo della riduzione del recupero per l’anno 2012, 2013 e per l’anno 2014 (questo pari a 2.162 milioni di euro).

Il comma 521 dispone, infine, che sino alla revisione della disciplina statale sui tributi locali immobiliari, resta acquisito al bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D per la quota riferita all'aliquota standard ai sensi del articolo 1, comma 380, lettera g) della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).


 

Articolo 1, comma 509
(Differimento di termini concernente i poteri regionali
sull'addizionale regionale all’IRPEF)

 

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

 

 

Il comma 509 differisce dal 2014 al 2015 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni di manovrare l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Tali disposizioni sono quelle contenute nell’articolo 6, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 68/2011 (cd. federalismo regionale e provinciale) che riguardano i limiti per l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di 0,5 punti percentuali; la possibilità di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; la possibilità di stabilire detrazioni fiscali.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 68 del 2011 (cd. federalismo regionale) ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, le richiamate norme hanno previsto:

§       la rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale, la cui misura di base è pari all’1,23% (ai sensi dell’articolo 28 del D.L. n. 201 del 2011);

§       la possibilità delle regioni di apportare maggiorazioni all’aliquota così rideterminata, nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013, dell’1,1 per cento per il 2014 e del 2,1 per cento dal 2015.

I commi da 3 a 6 del richiamato articolo 6 hanno disciplinato i poteri delle regioni nel manovrare la predetta addizionale, ivi compresa la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni fiscali.

Secondo quanto dispone il successivo comma 7, modificato dalla norma in commento, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno a decorrere dal 2015 in luogo del 2014[117].

 

In particolare, il comma 3 ha introdotto specifici limiti alla facoltà di modifica dell’addizionale IRPEF da parte delle regioni.

In caso di maggiorazione dell’aliquota:

§       le regioni che hanno disposto la riduzione dell’IRAP non possono deliberare incrementi dell’addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento;

§       le maggiorazioni superiori allo 0,5% - applicabili, ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2014 – non si applicano ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF, di cui all’art. 11 del TUIR.

Per effetto del rinvio all’articolo 11, il reddito indicato dalla norma è il reddito imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (quali, ad es., i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, alcune tipologie di erogazioni liberali, i contributi versati a forme pensionistiche complementari). Il medesimo articolo individua cinque scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote IRPEF da applicare a ciascuno scaglione. In particolare, il primo scaglione di reddito interessa i valori imponibili fino a 15.000 euro.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una riduzione dell’addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali effettuati in favore dei comuni dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Il comma 4 autorizza le regioni a stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Il comma 5 stabilisce che le misure delle detrazioni per carichi di famiglia fissate dall’articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell’addizionale regionale dovuta.

Nel caso di “incapienza”, ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest’ultima è superiore all’imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la detrazione dall’addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Il comma 6 stabilisce che, al fine di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre detrazioni fiscali in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.


 

Articolo 1, comma 528
(Modifiche alla base di calcolo del limite di
indebitamento delle regioni)

 

528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

 

 

Il comma 528 amplia il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20%, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

 

Il limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario è posto dall'articolo 10, comma 2, della legge 281 del 1970[118], il quale prevede che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può comunque superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

 

La norma in esame, come detto, include nell'ammontare complessivo delle entrate considerate ai fini del calcolo del 20%, le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, come sostituito dall’articolo 1, comma 301 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

 

Il citato fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Nel fondo confluiscono anche le risorse stanziate per il trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. L'importo complessivo del fondo ammonterà a decorrere dal 2013 a circa 4.929 milioni di euro. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

L’aliquota di compartecipazione è stata definita per l’anno 2013 con il D.P.C.M. 26 luglio 2013 nella misura del 19,7 per cento. Con il D.P.C.M. 11 marzo 2013 sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo. Il D.P.C.M. prevede che le risorse stanziate sul Fondo siano ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata. La ripartizione è effettuata per il 90% sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10% in base alle medesime percentuali ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di: a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre Il residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.


 

Articolo 1, comma 529
(Stabilizzazione del personale delle Regioni)

 


529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.


 

 

Il comma 529, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale (in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata) e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

 

Successivamente sulla materia è intervenuto l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 151/2013 (recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali) che ha posticipato l’applicazione della disposizione in esame al 1° luglio 2014.

 

Tale norma, prevedendo una stabilizzazione a domanda, deve essere valutata alla luce del principio costituzionale, di cui all’articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale “agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso” e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere.

 

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 disciplina la successione dei contratti a termine. In particolare, il comma 4-bis, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui allo stesso articolo 5 e fatte salve specifiche disposizioni di contrattazione collettiva, prevede la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato). In deroga a tale disciplina, è prevista la possibilità di stipulare un successivo contratto a termine in deroga fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto viene considerato a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, comma 530
(Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)

 

530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

 

 

Il comma 530 modifica il termine per il completamento dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

 

A tal fine il comma interviene sull’articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010[119] (comma introdotto dall’articolo 19, comma 1, lett. e) decreto-legge n.95 del 2012[120]) che, nel disporre la tempistica per l’attuazione (graduale) da parte dei comuni dell’esercizio associato di funzioni, prevede due fasi:

§      entro il 1° gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali indicate all’art. 14, comma 27 del citato decreto-legge n.78/2010;

§      entro il 1° gennaio 2014 l’obbligo di esercizio associato coinvolge anche le altre 7 funzioni.

I comuni interessati dalla disposizione sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con alcune esclusioni precisate nel comma 28 dell’articolo 14 medesimo.

Si rammenta che le funzioni oggetto dell’esercizio associato sono quelle definite quali funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

Si tratta, in sintesi, di quelle dell’organizzazione generale dell'amministrazione, dell’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, del catasto, della pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, della protezione civile in ambito comunale, dell’ organizzazione di raccolta dei rifiuti, con riscossione dei relativi tributi, dell’edilizia scolastica, della polizia municipale e amministrativa locale, dei registri di stato civile e dei servizi in materia statistica.

 

Con il comma 530 in commento, il secondo dei termini sopra indicati, vale a dire quello del 1° gennaio 2014 stabilito per il completamento dell’esercizio associato delle funzioni in questione, viene sostituito con due nuovi termini, il primo dei quali fissa al 30 giugno 2014 la data per l’esercizio associato di “ulteriori tre delle funzioni fondamentali” ed il secondo differisce al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per l’esercizio delle restanti funzioni.

 

Con riferimento ai lavori legislativi in corso, si consideri che sulla medesima materia interviene l’A.C. 1542-A (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), attualmente all’esame dell’Assemblea, il quale, all’articolo 1, co. 6-bis, introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014..

Si rammenta che al fine di dotare di una maggior vincolatività il rispetto dei suddetti termini, il successivo comma 31-quater, prevede che in caso di decorso degli stessi il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, trascorso il quale trova applicazione l’intervento sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2013[121].


 

Articolo 1, comma 531
(Tavolo per i passi carrai)

 

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 531 istituisce un tavolo tra funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS e rappresentanti dei comitati dei passi carrai per la soluzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (e quindi entro il 1° luglio 2014) della questione dei canoni dovuti dai titolari di passi carrabili su strade statali, ai sensi dell’articolo 55, comma 23 della legge n. 449/1997.

Si ricorda che il citato comma 23 ha previsto che le entrate proprie dell'ANAS (allora Ente nazionale per le strade), derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni, diversi dai mezzi finanziari dell’Ente, fossero adeguate ai criteri del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992, il cui articolo 27, comma 8 prevede che nella determinazione della somma da versare all'Anas si debba tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada statale, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso) ed aggiornate ogni anno e che in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non potesse superare il 150 per cento del canone o corrispettivo in precedenza dovuto.

La norma intende contribuire a risolvere il contenzioso esistente, in particolare in alcune regioni, in merito agli aumenti operati da parte della società ANAS SpA del canone sui passi carrai per le strade statali e dei relativi arretrati richiesti.

Il “Comitato passi carrai” si è infatti appositamente costituito nel 2008 in seguito alle numerose proteste per gli aumenti dei canoni, con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distorsivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza”. La questione è stata oggetto di alcuni ordini del giorno (n. 9/01865-A/134 e 9/01865-A/021 ) accolti dal Governo alla Camera nella seduta del 20 dicembre 2013 che hanno impegnato il Governo nell'ambito del tavolo di lavoro per la risoluzione dei problemi legati all'incremento dei canoni ANAS per i Passi carrai, a valutare l'opportunità di promuovere l'applicazione degli eventuali aumenti entro i limiti del tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente a quello di riferimento, sia per i canoni futuri che per quelli pregressi, sospendendo, fino alla rideterminazione dei nuovi importi dei canoni, tutte le attività di riscossione.


 

Articolo 1, commi 532-545
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

 


532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni.

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”» sono sostituite dalle seguenti: «“http://pattostabilitainterno.tesoro.it”».

539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it”»,

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».


 

 

I commi da 532 a 545 introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province (commi 532-534), nonché alle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo (commi 538-539). E’ inoltre disciplinata la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (comma 540).

Per l’anno 2014 è inoltre introdotta l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 535), di cui  10 milioni destinati specificamente a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (comma 536).

Una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario è disposta in favore del comune di Campione d’Italia per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (comma 537).

Sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l’attivazione delle procedure relative ai c.d. “Patti di solidarietà” tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (commi 541-544).

Il comma 545 interviene, infine, sul sistema di premialità, modificando la procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale si provvede alla riduzione degli obiettivi annuali di patto di tali enti, e delimitandone l’ambito di applicazione.

 

Si ricorda che il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato in via generale dall’articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), come successivamente modificato dall’articolo 1, commi 430-432, 436, 439, 445-446, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013). La disciplina del patto per gli enti locali è finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza mista. Il meccanismo di calcolo del saldo-obiettivo è ancorato alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, a decorrere dal 2013, il patto si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), come disposto dal comma 1 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011[122].

A partire dal 2014, il comma 3 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011 prevede l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno anche delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti[123].

Si segnala che, in base a quanto disposto dai successivi commi 557 e 560 della legge in esame, risultano abrogate le disposizioni che disponevano l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni (ex articolo 114, comma 5-bis, del testo unico delle legge degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) e delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche cosiddette ‘in house’, titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica (ex articolo 3-bis, comma 5, del D.L. n. 138/2011). Per tali enti, sono state introdotte apposite disposizioni finalizzate alla definizione del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2014. Su tale punto si vedano le disposizioni introdotte dai successivi commi 550-562 (cfr. relative schede di lettura).

Modifiche alla disciplina 532 patto di stabilità interno (commi 532-534)

In particolare, il comma 354 – novellando il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) - modifica la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2014-2017, determinato per ciascun ente applicando alla spesa corrente media sostenuta in un certo triennio di riferimento determinate percentuali stabilite puntualmente per ciascuna tipologia di ente.

Si ricorda che le regole vigenti del patto impongono agli enti locali di dover conseguire, in ciascuno degli anni considerati, un obiettivo di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista[124], non inferiore al valore individuato in base al suddetto meccanismo, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (articolo 31, comma 4), diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall’anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non operano, pertanto, alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

 

Con le novelle apportate dal comma:

§      si estende all’anno 2017 l’efficacia del vincolo finanziario imposto agli enti locali (prima fissato al 2016);

§      si aggiorna la base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2014-2017, precisando che esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 (anziché 2007-2009).

Come indicato nella Relazione illustrativa, tale aggiornamento risponde all’esigenza non solo di operare su dati più recenti ma anche di premiare, sia pure indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente ridotto, negli ultimi anni, la loro spesa corrente.

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell’obiettivo da conseguire nel 2014 rispetto a quello calcolato con riferimento alle spese del triennio 2007-2009, il successivo comma 533 introduce, per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a contenere la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità) entro un tetto massimo (cfr. ultra).

§      conseguentemente, si modificano le percentuali che ciascun ente deve applicare alla suddetta media triennale della spesa corrente per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017. La relazione tecnica evidenzia che le modifiche delle percentuali sono finalizzate ad ottenere, nel 2016 e nel 2017, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali per gli anni 2014-2017, come fissate per ciascuna tipologia di ente dal comma 2 dell’articolo 31 come novellato:

 

vecchie percentuali

Nuove
percentuali

 

2014-2016

2014

2015

2016

2017

Province

18,8

19,25

19,25

20,05

20,05

Comuni con più di 5.000 abitanti

14,8

14,07

14,07

14,62

14,62

Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti

14,8

14,07

14,07

14,62

14,62

 

Restano invariate le percentuali riferite all’anno 2013.

Per l’anno 2013, tuttavia, si ricorda che le percentuali per la determinazione dei saldi obiettivo sono state ridefinite dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120[125] (recante le misure correttive per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2013), il quale, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011, ha disposto - in deroga a quanto previsto dal vigente comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 - un aumento dello 0,81 per cento delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 di tutti gli enti locali, al fine di determinare un aumento della misura del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica dell’anno 2013, che ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro.

 

Il comma 533 modifica ulteriormente l’articolo 31 della legge n. 183/2001 al fine di introdurre nella disciplina del patto di stabilità interno disposizioni di interesse per i comuni, volte:

1)      a chiarire i criteri in base ai quali determinare la popolazione dei comuni ai fini del loro assoggettamento al patto di stabilità interno;

Si ricorda, infatti, come sopra già illustrato, che le modalità di calcolo dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno sono differenziate per i comuni che presentano popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

La norma – che novella l’articolo 31 della legge n. 183/2011 introducendovi il comma 2-quater – richiamando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 156 del Testo unico enti locali (TUEL) di cui al D.Lgs. n. 267/2000, chiarisce che, ai fini dell’assoggettamento al patto, la popolazione di riferimento è quella determinata sulla base del criterio di residenza (e non quella di fonte censuaria). Più precisamente, la popolazione che rileva è quella residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT. Per i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile[126].

2)      ad introdurre un meccanismo correttivo ai fini della determinazione del saldo-obiettivo dell’anno 2014 per i comuni, affidato al Ministro dell’economia, al fine di evitare che le nuove procedure di calcolo, introdotte dal precedente comma 532, possano generare un eccessivo peggioramento dell’obiettivo 2014 per i singoli enti, rispetto a quello che si sarebbe calcolato sulla spesa media del triennio 2007-2009 con le vecchie modalità.

In particolare, la norma - introducendo il comma 2-quinquies nell’articolo 31 della legge n. 183/2011 – prevede che il Ministro dell'economia, con decreto da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014, provveda a rideterminare l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni in modo tale da garantire, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

 

Il comma 534, alla lettera a) modificando il comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, aggiorna le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell’applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011.

Il meccanismo di virtuosità definito all’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, prevede la suddivisione degli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità in due classi, con appositi decreti del Ministro dell’interno per gli enti locali e del Ministro dell’economia per le regioni. La suddivisione degli enti nelle due classi è funzionale alla ripartizione tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto - fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto - degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Più in particolare, agli enti locali collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, si richiede un saldo obiettivo pari a zero.

L’operatività del meccanismo della virtuosità comporta, pertanto, che l’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti collocati nella classe virtuosa sia interamente sostenuto dagli enti non virtuosi. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un azzeramento degli obiettivi finanziari, agli enti non virtuosi è applicata una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario attraverso l’incremento delle percentuali che essi devono applicare alla media triennale della spesa corrente per individuare il proprio obiettivo di saldo finanziario, fino ad un limite massimo espressamente indicato dal comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011. Il comma 6 affida al Ministro dell’interno[127] il compito di provvedere alla rideterminazione in aumento delle suddette percentuali ai fini della penalizzazione.

 

I limiti massimi delle percentuali di penalizzazione sono rivisti in aumento per gli anni 2014-2017, nella seguente misura massima:

a)  per le province (fermo restando il 19,8% previsto per l'anno 2013): 20,25% per gli anni 2014 e 2015 e 21,05% per gli anni 2016 e 2017 (in luogo del 19,8% per gli anni dal 2013 al 2016, previsto dalla normativa vigente);

b)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (fermo restando il 15,8% previsto per l'anno 2013): 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per gli anni 2016 e 2017 (invece del 15,8% per gli anni dal 2013 al 2016);

c)  per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (fermo restando il 13% previsto per l'anno 2013): 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per gli anni 2016 e 2017 (invece 15,8% per gli anni dal 2014 al 2016, previsto dalla normativa vigente).

 

In merito all’applicazione della norma in esame, va ricordato che l’operatività del suesposto meccanismo di virtuosità è stato sospeso sia per l’anno 2013 dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 120/2013, sia per l’anno 2014 dall’articolo 9, comma 6, lettera a) del D.L. n. 102/2013.

Per quanto concerne specificamente il 2014, si ricorda che la citata disposizione del D.L. n. 102, nel disporre un alleggerimento dei vincoli del patto 2014 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011, ha stabilito, a compensazione dei conseguenti effetti finanziari, la sospensione della virtuosità e la contestuale rideterminazione in aumento delle percentuali da applicare per il calcolo dei saldi obiettivo 2014, di cui all’articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011, per tutti gli enti locali (province e comuni) che non partecipano alla suddetta sperimentazione, da effettuarsi con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo quanto illustrato nella relazione tecnica relativa al citato articolo 9, comma 6, lettera a) del D.L. n. 102/2013, la rideterminazione delle percentuali di cui al comma 2 dell’articolo 31 da applicare a tutti gli enti locali che non partecipano alla sperimentazione dovrà essere tale da garantire risorse pari a 550 milioni di euro, quale parziale[128] copertura finanziaria degli oneri connessi alla riduzione degli obiettivi del patto in favore degli enti in sperimentazione. L’obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali non in sperimentazione, dovrebbe pertanto, secondo la relazione illustrativa, essere rideterminato attraverso un aumento dell’1 per cento delle percentuali di cui al suddetto comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011

 

Si ricorda, infine, che il meccanismo di virtuosità di cui all’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 ha finora trovato applicazione una sola volta, nell’anno 2012, con il D.M. Economia del 25 giugno 2012[129], il quale ha recato la individuazione, in apposite tabelle, delle province e dei comuni ritenuti virtuosi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011. Di conseguenza, il decreto ha stabilito, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti collocati nella tabella dei virtuosi dovessero conseguire nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero, mentre per le province e per i comuni non rientranti nella categoria dei virtuosi le percentuali sono state invece rideterminate in aumento. In linea con la disciplina recata dall’allora vigente comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (ora abrogato), la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali è stata commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, in termini di maggiorazione delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente ai fini del calcolo del saldo-obiettivo. Tali effetti finanziari sono stati quantificati, sulla base delle penalizzazioni inflitte agli enti locali che hanno violato il rispetto del patto (i c.d. “non virtuosi”), in 31,3 milioni di euro per le province e in 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

Il comma 534, alla lettera b) introduce il comma 6-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011, volto a disporre la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata.

Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, la norma prevede il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila.

A tal fine, la norma stabilisce che l’ANCI comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.

Si segnala che una norma di analogo contenuto è presente nel disegno di legge governativo recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, già approvato dalla Camera in data 21 dicembre 2013 ed attualmente all’esame della 1a Commissione del Senato (A.S. 1212), all’articolo 1, comma 5.

Esclusione delle spese in conto capitale dal patto di stabilità per il 2014 (commi 535-536)

Il comma 535 esclude dal computo del saldo finanziario, in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2014, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni in tale anno, al fine di incentivare gli investimenti. Tale esclusione è consentita nel limite di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province (nuovo comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183/2011).

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese, dunque, quelle in conto capitale, espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

 

Ai fini della distribuzione degli importi da escludere dal patto tra i singoli enti locali, il comma prevede l’assegnazione a ciascun ente di uno spazio finanziario calcolato in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato dal Ministro dell’economia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 31 - come introdotto dal comma 533 suesposto - fino a concorrenza dell’importo complessivamente messo a disposizione (1.000 milioni).

La norma precisa, altresì, che gli enti locali sono tenuti ad utilizzare tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.

Si ricorda, in merito, che ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 138/2011, gli enti locali sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista.

 

Il comma 536 stabilisce che una quota-parte dell’importo complessivo di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro, sia destinata specificamente a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013, demandandone il riparto tra i comuni medesimi ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013 per i primi interventi urgenti di protezione civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Sardegna, il Commissario Delegato ha individuato con l’ordinanza n. 3/2013, i Comuni interessati dagli eventi alluvionali, che per il territorio di Olbia-Arzachena risultano: Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Telti.

Esclusione di voci di spesa dal saldo per Campione d’Italia (comma 537)

Il comma 537 prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave, nel limite di 10 milioni di euro annui.

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione di 10 milioni nel triennio 2014-2016, in termini di sola cassa, del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Per una ricostruzione delle norme del provvedimento che variano la dotazione del Fondo, si rinvia alla scheda relativa al comma 318.

Informatizzazione delle procedure di monitoraggio (commi 538-539)

Il comma 538 - modificando quanto disposto dal comma 19 del più volte citato articolo 31 della legge n. 183/2011 - è volto ad aggiornare il riferimento al sito internet sul quale gli enti locali sono tenuti ad effettuare le comunicazioni inerenti le risultanze in termini di competenza mista per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, indicandolo nel seguente: http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

 

Si ricorda che, in base al citato comma 19, gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso l’indicato sistema web. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il patto, anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.

Le modalità di comunicazione delle informazioni richieste e il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali. La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento del patto.

Il comma 539 modifica in più punti il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo alla certificazione delle risultanze del patto, al fine di introdurre l'invio telematico, in luogo di quello cartaceo, della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali, attraverso l’utilizzo del sistema web già previsto per il patto nel suindicato sito, nonché sostituire la sottoscrizione della certificazione con la firma digitale del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria.

La novella precisa altresì che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" disciplina, all'articolo 24, la firma digitale, stabilendo che essa deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. Inoltre, l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. L'articolo 45, che fa parte del Capo IV inerente la Trasmissione informatica dei documenti ed è dedicato al "Valore giuridico della trasmissione" - prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. In base al comma 2, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

 

Infine, non viene più richiesta la sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria laddove la certificazione venga presentata, oltre i termini previsti, dall’organo di l'organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario ad acta.

Patto di stabilità per gli enti di nuova istituzione (comma 540)

Il comma 540 - che reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 – disciplina la decorrenza dell’assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, considerando come tali quelli istituiti a decorrere dal 2011.

In particolare, per tali enti è prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Con la novella si provvede, altresì, ad aggiornare la base di riferimento per la determinazione degli obiettivi di saldo per gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 – che, dunque, sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2012 e dal 2013 – prevedendo che essi adottino come base di calcolo cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

I patti di solidarietà tra enti territoriali (commi 541-544)

I commi da 541 a 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure relative ai c.d. "patti di solidarietà", al fine di consentire agli enti locali che partecipano al patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici.

 

I c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali sono stati introdotti nell’ordinamento al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli del patto di stabilità. Essi affiancano ed integrano la disciplina nazionale del patto, consentendo di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari a livello regionale e nazionale, finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali le quali - in applicazione del criterio di computo dei saldi obiettivo in termini di competenza mista - sono risultate fortemente compresse dai vincoli del patto, rappresentando uno dei maggiori punti di criticità del patto di stabilità interno.

A partire dal 2009, sono state individuate due forme di flessibilità a livello regionale: il patto regionale verticale e il patto regionale orizzontale. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - per garantire agli enti locali maggiori margini di spesa, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto. Dal 2012, il patto verticale è stato incentivato attraverso l’attribuzione alle regioni di un contributo finanziario (c.d. patto regionale verticale incentivato).  A tali forme di flessibilità di tipo regionale, si è aggiunta, più di recente, una forma di flessibilità a livello nazionale, limitata ai soli comuni: il patto orizzontale nazionale. Con il sistema di compensazioni orizzontali a livello nazionale, il Ministero dell'economia consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra comuni - fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente determinato per il comparto comunale – allo scopo di favorire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale dei comuni che siano in tal senso impossibilitati dai vincoli del patto, garantendo ad essi maggiori spazi finanziari di patto messi a disposizione dagli altri comuni.

 

In particolare, i commi 541 e 542 riguardano il c.d. “patto regionale verticale incentivato” per l’anno 2014[130].

Il comma 541 - con una novella al comma 125 della legge n. 228/2012 - anticipa al 15 marzo (rispetto al 31 maggio) il termine perentorio previsto per il 2014 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, in caso di attivazione del patto regionale verticale.

Il successivo comma 542 interviene sull’applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l’anno 2014, integrando a tal fine l’art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013, con riferimento alle modalità di distribuzione ai piccoli comuni della quota del 50 per cento degli spazi finanziari concessi dalle regioni.

Su tale punto, il comma prevede che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dalla norma citata (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10 aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

 

Si ricorda che il comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, che reca la disciplina del patto regionale verticale incentivato valida per gli anni 2013 e 2014, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale[131]. L’art. 1-bis del D.L. n. 35/2013 ha stabilito, con riferimento ai comuni, che almeno il 50 per cento degli spazi finanziari deve essere ceduto in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti.

Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito. La ripartizione del contributo finanziario tra le regioni - riportata nel testo di legge - può essere modificata mediante accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni (per la ripartizione del contributo per il 2013 e 2014 si vede l’Accordo dell’11 luglio 2013).

Il patto incentivato si innesta, dunque, nella disciplina del patto regionalizzato verticale, regolato dalla legge di stabilità 2011; gli spazi finanziari ceduti agli enti locali devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale: nello specifico, il comma 124 della legge n. 228/2012, come novellato dall’art. 1-bis del D.L. n. 35/2013, ne dispone l’utilizzo da parte degli enti esclusivamente per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Il successivo comma 125, che viene qui novellato, fissa i termini per la comunicazione al Ministero dell'economia, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (30 giugno per il 2013 e 31 maggio per il 2014, termine quest’ultimo qui anticipato al 15 marzo).

 

 

Il successivo comma 543 riguarda il “patto regionale verticale”, disciplinato dall’articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Secondo la disciplina generale del “patto regionale verticale”, recata dall’articolo 1, commi 138-140 della legge n. 220/21010 (legge di stabilità 2011), le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, al fine di consentire loro un aumento dei pagamenti in conto capitale procedendo, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati. Ciò al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Con una novella al comma 140, viene anticipato al 1° marzo di ciascun anno, rispetto al 15 settembre, il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno.

È altresì anticipato al 15 marzo (in luogo del 31 ottobre) il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si segnala che l’applicazione di tale misura di flessibilità - introdotta a partire dal 2009 ed annualmente confermata[132] - è estesa agli esercizi 2014 e 2015 ai sensi del comma 506 del provvedimento in esame.

 

Il comma 544 riguarda il c.d. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», introdotto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012[133].

Il meccanismo del “patto orizzontale nazionale”, introdotto a decorrere dal 2012, si basa sulla cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto previsto dalla normativa nazionale a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l’utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

La disciplina del patto orizzontale nazionale riconosce in favore dei comuni che cedono spazi finanziari un miglioramento degli obiettivi del patto nel biennio successivo, cui fa riscontro un corrispondente peggioramento dei saldi obiettivo per gli enti che, invece, si avvantaggiano di tale normativa, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia provvede, dunque, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento sia all'anno in corso che al biennio successivo.

L’applicazione di tale forma di flessibilità è stata sospesa nell’anno 2013 ai sensi del D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 6)[134].

 

Il comma, modificando in più parti il citato articolo 4-ter:

§       anticipa al 15 giugno (rispetto al 15 luglio[135] previsto dalla normativa vigente) il termine entro cui gli enti locali devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso ovvero di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (lett. a);

§       stabilisce l’invio delle predette comunicazioni esclusivamente per via telematica, mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it (appositamente predisposto per le comunicazioni inerenti il monitoraggio del patto), eliminando pertanto la previsione alternativa dell’invio della comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario;

§       anticipa al 10 luglio (rispetto al 10 settembre[136]) il termine entro cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia deve aggiornare il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il sistema di premialità (comma 545)

Il comma 545 interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, modificando la procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale si provvede alla riduzione degli obiettivi annuali di patto di tali enti, nonché delimitando i soggetti che possono beneficiare della riduzione del saldo obiettivo.

Il meccanismo della premialità autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto. L'importo della riduzione complessiva è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, ovvero, sui trasferimenti erariali nel caso dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna[137], comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo del patto di stabilità interno[138].

 

In particolare, il comma in esame - novellando in più punti il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010:

§      sopprime la previsione del concerto con il Ministro dell'interno per l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone la riduzione degli obiettivi annuali del patto per gli enti locali, nonché la previsione della trasmissione alle Camere del relativo schema;

§      precisa l’ambito di applicazione del sistema di premialità, limitandolo soltanto agli enti locali assoggettabili alla sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali, che opera nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto. In base alla novella, pertanto, la riduzione degli obiettivi annuali può essere autorizzata dal Ministro dell’economia non in favore di tutti gli enti locali soggetti ai vincoli del patto di stabilità e rispettosi del patto, bensì soltanto a quelli cui si applicherebbe la sanzione in caso di mancato rispetto del patto.

La modifica sembra da porre in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 19 luglio 2013, n. 219, la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, che reca le misure sanzionatorie applicabili agli enti locali in caso di inadempienza del patto, per la parte inerente alle Autonomie speciali.

Gli enti locali appartenenti al territorio delle Autonomie locali, infatti, in quanto non sanzionabili, non partecipano alla determinazione dell’importo complessivo (derivante dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio) in relazione al quale è commisurata, in base al sistema di premialità, la riduzione degli obiettivi del patto (cfr. sul punto quanto indicato nella premessa del D.M. Economia 30 ottobre 2013, che applica la premialità per l’anno 2013[139]).

 

Si ricorda che il sistema di premialità è stato attuato nel 2011 con il D.M. Economia 24 febbraio 2012, il quale ha determinato una riduzione degli obiettivi programmatici per l’anno 2011 dei comuni e delle province rispettosi del patto 2010, in considerazione dell'importo complessivo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, pari, rispettivamente, a circa 1,4 milioni di euro per le province e a 10 milioni per i comuni. Per l’anno 2012, la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali in base alla premialità è stata attuata nei confronti dei soli enti adempienti al patto di stabilità interno del 2011 (con esclusione di quelli collocati nella classe virtuosa, ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011) con il D.M. economia 22 gennaio 2013, per un importo complessivo pari a 1,171 milioni per le province e a 71,8 milioni per i comuni. Per le province, la riduzione degli obiettivi di saldo finanziario è stata applicata, per l’intero importo di 1,171 milioni di euro, alle sole province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, le cui popolazioni sono state colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Per l’anno 2013, si è proceduto alla riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti con il decreto 30 ottobre 2013, per importi complessivi pari a 2,152 milioni per i comuni e a 8,776 milioni per le province, corrispondenti all’importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nel 2012[140].


 

Articolo 1, commi 546-549
(Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali
dei pagamenti per debiti in conto capitale)

 


546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.


 

 

I commi da 546 a 549 disciplinano l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni.

Con le norme in esame si intende, dunque, estendere all’anno 2014 una deroga ai vincoli del patto di stabilità, del tutto analoga a quella già consentita, per i soli enti locali, nell’anno 2013, dal D.L. n. 35/2013 per le medesime tipologie di debiti, estendendola peraltro anche alle regioni.

Tale decreto, si ricorda, ha disposto un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2013 al fine di consentire agli enti nel corso del 2013 l’utilizzo di risorse proprie disponibili per il pagamento dei debiti di conto capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 5 miliardi di euro (articolo 1, commi 1-5, del D.L. n. 35/2013). Per una analisi dell’attuazione della citata disciplina si rinvia al riquadro riportato in calce alla scheda.

 

In particolare, il comma 546 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle province, dai comuni e dalle regioni nel corso del 2014 per il pagamento dei debiti in conto capitale:

§      che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012,

§      per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e quelli delle province in favore dei comuni,

§      riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

L’esclusione opera per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Ai sensi del comma 546, dunque, l’esclusione dal patto opera sia per i pagamenti di debiti in conto capitale iscritti nel bilancio degli enti territoriali sia per quelli fuori bilancio, purché si tratti di debiti che alla data del 31 dicembre 2012, pur non essendo ancora stati riconosciuti come tali, presentavano comunque i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

 

Si ricorda che per gli enti locali, il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato ai sensi dell’articolo 194 del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, a tal fine una apposita deliberazione consiliare da effettuarsi con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta l’anno entro il 30 settembre.

Con tale delibera, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive; copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi sanciti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL medesimo, relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina introdotta dal D.L. n. 35/2013, per il pagamento dei debiti maturati dagli enti locali al 31 dicembre 2012, include i debiti fuori bilancio (purché aventi i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) tra quelli per i quali è riconosciuta la deroga al patto di stabilità.

Per quanto riguarda le regioni, si ricorda che il D.L. n. 35/2013, all'articolo 1, comma 10-bis (inserito dall'art. 2, comma 7, lett. b), D.L. n. 120/2013), dispone che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

 

Il comma 547 fissa al 14 febbraio 2014 il termine perentorio entro cui i comuni, le province e le regioni devono comunicare - mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, appositamente predisposto per il patto di stabilità interno - gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti di debiti, ai fini del riparto tra gli enti della quota di spese da escludere dal patto.

Partecipano al riparto soltanto gli enti le cui comunicazioni risultano pervenute entro il predetto termine.

 

Il comma 548 dispone che sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati prioritariamente per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

A valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali sono individuati, con le medesime modalità – e dunque su base proporzionale - gli importi dei pagamenti da escludere dal patto per ciascuna regione.

La deroga ai vincoli del patto è, dunque, concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni. Soltanto qualora residuassero spazi non utilizzati, infatti, questi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta.

 

Il comma 549 introduce una norma - analoga a quella contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 - che prevede l’esercizio dell’azione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, per l’accertamento di responsabilità nei casi di inadempimento da parte degli enti interessati.

Presupposto dell’intervento è la segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, di inadempimenti da parte degli enti, quali:

§      la mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 547;

§      la mancata effettuazione, entro l’esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

 

L’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, prevede che i consigli comunali degli enti locali eleggano un collegio di revisori composto da tre membri. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri.

Gli enti locali strutturalmente deficitari, dissestati o che si trovano nelle specifiche condizioni indicate dall’art. 243 TUEL sono soggetti a controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Per quelli di grandi dimensioni (province, città metropolitane, comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti) e per quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo, ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, la norma prevede che il rendiconto venga presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786. Per tali enti sono altresì trasmesse alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda. Tale attività della Corte è oggetto di comunicazione e relazione alle Camere. La Sezione Enti locali può richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali ai fini del referto di cui all’articolo 3 della legge n. 20/1994 e del consolidamento dei conti pubblici.

Le funzioni dei revisori sono disciplinate dall’art. 239 TUEL, anch’esso modificato dal citato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. A seguito delle modifiche introdotte le funzioni dei revisori dei conti sono significativamente ampliate, in particolare quanto all’ambito dei pareri. Sotto tale profilo le vigenti disposizioni non distinguono, quanto all’oggetto, tra competenze del consiglio, della giunta e dei dirigenti. Tuttavia, ferma restando la competenza degli enti locali in merito alle modalità di emanazione dei pareri, gli oggetti sono quelli fissati dall’art. 239.

Tra di essi, alla lett. b), n. 4, vi sono le proposte di indebitamento. Inoltre, la lett. e) stabilisce la funzione dei revisori di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, consentendo la tecnica del campionamento.

Per quel che concerne le regioni l’art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, al comma 1, lett. e) stabilisce che siano istituiti nelle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, collegi dei revisori dei conti, per la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Tali criteri sono stati definiti dalla Corte dei conti con Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR.

Tale previsione ha superato indenne lo scrutinio di costituzionalità contenuto nella sent. 198/2012 ed è stata ritenuta idonea a consentire alla Corte dei conti il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, un riesame diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile.

 

Il presupposto per l’attivazione del procedimento, costituito dalla segnalazione da parte dell’organo revisore, non è imprescindibile, tanto che la disposizione - come previsto dalla legislazione vigente per altre fattispecie, ad esempio art. 248 TUEL, ma a differenza da quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 – prevede, in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irroghino ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Va considerato, con riferimento al “collegio” dei revisori, che, negli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

 

L’accertamento che mette capo all’attività sanzionatoria ha ad oggetto una condizione di tipo positivo e una di tipo negativo:

§      deve sussistere una delle fattispecie di inadempimento delineate dal comma in esame e sopra descritte;

§      non deve sussistere un “giustificato motivo” per l’inadempimento. La disposizione non indica una casistica cui siano riconducibili i giustificati motivi.

Quando ricorrono entrambe le condizioni le sezioni giurisdizionali regionali irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e per gli eventuali corresponsabili per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell’ente.

Le sezioni giurisdizionali regionali hanno competenza in primo grado nei giudizi di responsabilità, di conto e pensionistici. Per i giudizi di responsabilità la legge individua le fattispecie oggetto di giudizio sotto il profilo della responsabilità amministrativa o erariale e stabilisce l’elemento soggettivo richiesto, in termini di dolo o colpa. Inoltre, l’art. 1 della legge 20/1994 limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Il comma in esame non qualifica gli inadempimenti indicati come fattispecie di responsabilità né contiene specificazioni in merito all’elemento soggettivo richiesto.

 

Il quarto periodo del comma prescrive la pubblicazione delle sentenze di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, sino a quando le stesse non siano state eseguite per l'intero importo.

 

La disposizione richiede il rispetto delle cautele previste dal Codice della privacy. Alle stesse rinvia, del resto, anche l'art. 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003".

 

La deroga al patto di stabilità per il pagamento dei debiti in conto capitale
ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 35/2013

 

L’articolo 1 del D.L. n. 35/2013 ha introdotto una deroga ai vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali per il pagamento dei debiti in conto capitale sostenuti dagli enti nel corso del 2013, nell’importo complessivo di 5 miliardi di euro.

La deroga opera per i soli pagamenti dei debiti in conto capitale:

§       che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

§       per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

§       riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, alla medesima data, i requisiti per il loro riconoscimento, quali debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il comma 1-bis esclude, altresì, dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con alcuni specifici contributi straordinari in conto capitale, autorizzati da specifiche norme di legge al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.

 

Dalle informazioni contenute nella documentazione depositata dal Ministro dell’economia e finanze nel corso dell’audizione tenutasi presso la V Commissione Bilancio della Camera in data 3 luglio 2013, dei 6.247 enti locali aventi la possibilità di richiedere spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno, 5.327 enti locali hanno inviato la richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame (di cui, 5.265 comuni e 107 province).

Le richieste di spazi finanziari pervenute per il pagamento di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 sono state pari a 3.248 milioni di euro e quelle relative agli analoghi debiti pagati prima del 9 aprile (dunque dal 1° gennaio 2013 all'8 aprile 2013) sono state pari a 2.010 milioni di euro.

In attuazione del comma 3 dell’articolo 1, con il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 14 maggio 2013, n. 41843 – predisposto in coerenza con l’Accordo sancito il 9 maggio 2013 in Conferenza Stato-città e autonomie locali – sono stati attribuiti spazi finanziari per un importo complessivo di 4.500 milioni di euro (90% dell’importo complessivo). In particolare, il decreto ha attribuito spazi per un ammontare pari a 3.248 milioni di euro per effettuare pagamenti di debiti non estinti all’8 aprile 2013 - soddisfacendo così integralmente le richieste in tal senso avanzate -, mentre ha attribuito spazi finanziari per effettuare richieste relative a debiti pagati prima del 9 aprile per un ammontare di 1.252 milioni di euro.

Con riferimento alle richieste di spazi finanziari da avanzare entro il 5 luglio, ai sensi del medesimo comma 3, a valere sulla quota residua del 10% e da concedere con successivo decreto entro il 15 luglio, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 luglio 2013 (D.M. n. 60196) sono stati individuati, per ciascun ente locale gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013 relativi alla seconda attribuzione di spazi finanziari. Rispetto alle richieste pervenute[141], il decreto ripartisce spazi finanziari per oltre 709,4 milioni di euro (di cui, 500 milioni quale somma residua ancora non assegnata del 10% dell’importo complessivo e 209,4 milioni di euro, quali ulteriori spazi per liberatisi in ragione di riduzioni e revoche di assegnazioni concesse con il precedente D.M. del 14 maggio 2013[142]).

 

Secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 28 ottobre 2013, a valere sui 5.000 milioni di spazi finanziari concessi agli enti locali in deroga al patto di stabilità interno, risultano effettuati pagamenti di debiti in favore dei creditori per complessivi 3.468 milioni di euro

In particolare, le province, su un complesso di spazi finanziari concessi sul patto pari a 1.168 milioni, hanno effettuato pagamenti alla data del 28 ottobre per 1.067 milioni, corrispondenti al 91% delle risorse. I comuni, sui 3.832 milioni di spazi finanziari a disposizione sul patto, hanno effettuato pagamenti per 2.401 milioni di euro, pari a circa il 72% delle risorse.


 

Articolo 1, commi 550-555 e 557-562
(Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate)

 


550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».

560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».


 

 

I commi in oggetto intervengono sulla materia dei rapporti finanziari tra ente locale ed organismi da esso partecipati, dettando nuove regole per la regolamentazione di tali rapporti, di fatto finalizzate ad un consolidamento dei conti strumentale alla realizzazione del concorso di tutti gli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ad una maggior trasparenza ed ad una precisa responsabilizzazione finanziaria delle amministrazioni locali partecipanti.

 

In questo quadro, i commi in esame contengono anche nuovi interventi volti a sanzionare gli amministratori di organismi a partecipazione maggioritaria locale in perdita, e a prevedere l’obbligo di messa in liquidazione di tali organismi reiteratamente in passivo, nonché intervengono con nuove norme di contenimento della spesa di personale, al fine di intenderla in termini consolidati tra ente ed organismo partecipato.

Parallelamente a tali innovazioni, si procede all’abrogazione di parte della disciplina pregressa sulla materia.

In particolare, i commi 550-552 sono volti a considerare i risultati delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate da pubbliche amministrazioni locali incluse nel conto economico della P.A. come risultati dell'ente locale di appartenenza e impongono pertanto a quest'ultimo specifici vincoli finalizzati al ripianamento delle perdite conseguite dai propri enti satelliti.

A tal fine, si prevede che l’ente locale accantoni un fondo vincolato di importo pari al risultato negativo conseguito (e non ripianato) dall'organismo partecipato. Tale accantonamento potrà essere svincolato solo attraverso il ripiano del disavanzo o attraverso la dismissione o messa in liquidazione dell'organismo stesso (comma 551). L’accantonamento, che si applica a decorrere dall’anno 2015, è conteggiato, negli anni 2015-2017, con specifiche modalità progressive (comma 552).

Inoltre, il comma 553 enuncia i principi di azione ai quali – a decorrere dall’anno 2014 – i soggetti satelliti delle pubbliche amministrazioni locali (società, aziende speciali e istituzioni a partecipazione maggioritaria locale) devono informarsi. In particolare, tali soggetti devono partecipare alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, che per i servizi pubblici locali sono individuati nella definizione di parametri standard di costi e rendimenti e per i servizi strumentali sono individuati nei prezzi di mercato.

Il nuovo meccanismo dei rapporti finanziari tra enti locali e loro enti satelliti di cui ai commi 550-552 e i principi del concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsti per tali enti dal comma 553 sostituiscono il pregresso impianto dei rapporti finanziari tra tali soggetti e gli enti di appartenenza – mai invero attuato e reso operativo - che ne prevedeva l’assoggettamento al patto di stabilità interno.

Il comma 557, il comma 559 e il comma 560 intervengono, infatti, eliminando le norme che disponevano l’assoggettamento al patto di stabilità interno:

§      delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero svolgenti funzioni di interesse generale o funzioni strumentali alla P.A. (comma 557 che riformula il comma 2-bis dell’articolo 18, del D.L. n. 112/2008);

§      delle società affidatarie di servizi pubblici locali in house (comma 559, lettera a) che abroga il comma 5 dell’articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011)

§      delle aziende speciali e delle istituzioni (comma 560 che abroga il comma 5-bis l’articolo 114);

Si osservi peraltro che l’assoggettamento doveva avvenire secondo modalità da fissarsi con atto secondario - decreti del Ministero dell’economia e finanze - mai adottati anche in considerazione propedeutica necessità di schemi contabili confrontabili e armonizzati, e nello specifico, di un bilancio consolidato tra ente locale detentore ed organismo partecipato[143], e della relativa difficoltà di procedere all’esatta individuazione della platea dei soggetti cui applicare il patto.

 

I commi 554-555 rafforzano poi gli strumenti di controllo e gestione sulle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione maggioritaria di pubbliche amministrazioni locali, titolari in prevalenza di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici, introducendo norme specificamente volte a sanzionare economicamente a decorrere dall’esercizio 2015, l’organo di amministrazione di tali organismi, in caso di conseguimento di risultati negativi ripetuti per tre anni, i quali, se reiterati per quattro anni, determinano, a decorrere dall’esercizio 2017, l’obbligo di messa in liquidazione degli organismi stessi.

 

Il già citato comma 557 introduce poi una nuova disciplina volta a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni i divieti e i limiti alle assunzioni pubbliche in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, limiti già operanti per taluni tipi di società a partecipazione pubblica locale totale e di controllo.

 

Inoltre, ai sensi del comma 558, le spese di personale delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali, vengono poi incluse nel calcolo consolidato delle spese di personale sostenute dall'ente locale.

Infatti, si interviene, con una modifica al comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 al fine di includere nel computo del tetto del 50 per cento oltre il quale opera per l'ente locale il divieto assoluto di assunzione, anche le spese di personale sostenute delle aziende ed istituzioni dell'ente locale, e non più solo le spese sostenute dalle società partecipate dall'ente stesso, come già previsto.

 

Proprio in considerazione della nuova normativa sopra descritta dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate, i commi 561 e 562 dispongono l’abrogazione della precedente disciplina sulla dismissione e/o messa in liquidazione di società a partecipazione locale e di società pubbliche strumentali. In particolare, è abrogata:

§      la normativa - contenuta nell'articolo 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010 - che imponeva ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società e di dismettere, entro il 15 settembre 2013, quelle esistenti (comma 561) ;

§      la disciplina - contenuta nell'articolo 4, commi da 1 a 3 e 3-sexies del D.L. n. 95/2012 - che imponeva alle amministrazioni pubbliche - e non già solo alle amministrazioni locali - di sciogliere ovvero di alienare, entro il 31 dicembre 2013, talune società strumentali da esse partecipate;

§      la disciplina che imponeva, alle medesime società pubbliche strumentali vincoli assunzionali e alla spesa di personale - contenuta nel citato articolo 4, commi 9-11 del D.L. n. 95 e quella relativa alla razionalizzazione e all'accorpamento di enti ed organismi di regioni, province e comuni, contenuta nei commi 1-7 dell'articolo 9 del citato D.L. n. 95.

 

 

La nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale ed enti “satelliti”

 

Passando ad una disamina più approfondita delle norme in commento, l’ambito applicativo della nuova disciplina (commi 551-562) è individuato dal comma 550 nelle aziende speciali, nelle istituzioni[144] e nelle società partecipate dalle amministrazioni locali indicate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’ISTAT.

Si ricorda che tale elenco, da ultimo pubblicato il 30 settembre 2013[145], indica come amministrazioni locali le amministrazioni regionali, locali, le aziende sanitarie, le Agenzie, i Consorzi tra amministrazioni locali e di altri enti ivi indicati.

Sono invece esclusi gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia (di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993[146]), nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati [147].

Con lo scopo di determinare un diretto coinvolgimento delle amministrazioni interessate in presenza di situazioni economiche negative degli enti controllati, il comma 551 prevede che in presenza dell’emersione di perdite in capo alla società o ente partecipato – vale a dire di un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo ovvero, per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica (compresa la gestione dei rifiuti), di un risultato negativo in termini di differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile[148] - l’amministrazione locale partecipante dovrà accantonare nell’anno successivo un fondo vincolato di pari ammontare.

Tale accantonamento, che, com’è evidente, determina un peggioramento dei risultati di bilancio dell’ente partecipante (vale a dire una sorta di indiretto consolidamento del risultato negativo della partecipate nel bilancio dell’ente medesimo) va determinato, rispetto all’ammontare del risultato negativo stesso, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

L’importo accantonato sarà tuttavia reso nuovamente disponibile (in misura proporzionale alla quota di partecipazione) qualora l’amministrazione locale partecipante:

a)   ripiani la perdita di esercizio;

b)   dismetta la partecipazione;

c)   la società o l’ente partecipati vengano poste in liquidazione.

Si prevede inoltre che qualora i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite dagli esercizi precedenti, l’importo accantonato viene reso disponibile per le amministrazioni partecipanti in misura corrispondente al ripiano medesimo.

Tali modalità di recupero dell’accantonamento appaiono avere la finalità di incentivare la messa in opera di operazioni di risanamento finanziario della società in perdita – atteso che al procedere del ripiano conseguono parziali recuperi dell’importo accantonato – ovvero a procedere alla dismissione delle partecipazioni strutturalmente deficitarie.

Si ricorda – come già sopra ricordato - che il consolidamento dei risultati dell’ente locale con quelli conseguiti dai suoi enti satelliti è uno dei punti qualificanti la disciplina sull’armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali (D.Lgs. n. 118/2011, articolo 11), la quale appunto prevede – ai fini di una rappresentazione della situazione finanziaria quanto più veritiera e competa possibile - l’adozione da parte degli enti territoriali di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, da adottarsi secondo un comune schema[149]. Tali esigenza ha trovato traduzione anche nella riforma dei controlli interni degli enti locali, operata dal D.L. n. 174/2012 attraverso talune novelle al TUEL.

Il D.L. ha in particolare introdotto, nei controlli interni degli enti locali, i controlli sugli equilibri finanziari complessivi dell’ente (nuovo articolo 147-quinquies del TUEL) e i controlli sulle società partecipate (nuovo articolo 147-quater del TUEL) prevedendo che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate devono essere rilevati, a decorrere dal 2015, mediante il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica[150].

Le nuove norme introdotte dai commi della legge di stabilità qui in esame sembrano pertanto muoversi, nonostante il mancato richiamo alle disposizioni di cui sopra, lungo questa linea direttrice.

In considerazione della necessità di evitare che la disciplina introdotta dal comma 551 determini immediati riflessi negativi nei confronti delle amministrazioni locali interessate, nonché per agevolare l’avvio di un possibile processo di risanamento, il comma 552 dispone un avvio graduale delle nuove regole per il primo triennio di applicazione, atteso che gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015. A tal fine si prevede che:

a)   per le società che abbiano conseguito un risultato medio negativo nel triennio 2011-2013 (ed abbiano conseguito un risultato di esercizio non peggiore del risultato medio del triennio) l’accantonamento sembra avvenire in misura progressivamente decrescente, sulla base dell’assunto e dunque con la presumibile finalità di incentivare, per tale via, un percorso di miglioramento dei bilanci dell’ente partecipato. L’accantonamento viene infatti determinato in un importo pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente (a quello in cui si dispone l’accantonamento medesimo, vale a dire il 2014 per l’accantonamento da disporre nel 2015, e così a seguire) ed il risultato medio del suddetto triennio 2011-2013, risultato che viene migliorato[151], rispettivamente, del 25, 50 e 75 per cento negli anni 2014, 2015 e 2016;

b)   per le società che nello stesso triennio 2011-2013 hanno registrato un risultato medio non negativo l’accantonamento ha invece un andamento crescente, prevedendosi pari, rispettivamente negli anni 2015, 2016 e 2017, al 25, 50 e 75 per cento del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente. Tale criterio si segue anche nell’ipotesi in cui, il risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente è peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013.

Con riguardo all’impianto complessivo delineato dai commi 551 e 552 si osserva che i commi testé citati introducono un complesso meccanismo normativo, le cui finalità, come si è fatto sopra cenno, sembrerebbero individuabili e coerenti con l’esigenza di un consolidamento dei conti pubblici strumentale alla realizzazione del concorso di tutti gli enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma le cui modalità applicative potrebbero presentare profili problematici, anche con riferimento all’entità e alla tipologia (presumibilmente di parte corrente) delle somme che gli enti locali a decorrere dall’anno 2015, sia pure con il meccanismo progressivo sopra delineato, sono costretti a vincolare a bilancio, in alternativa alla dismissione della partecipazione o alla messa in liquidazione.

Inoltre, in presenza di una disciplina così articolata, dettata dai commi 550-552, non viene previsto, neppure in relazione al successivo comma 553, alcun rinvio ad atti secondari attuativi, né individuati, eventualmente, i soggetti che dovrebbero presiedere all’implementazione ed al controllo della stessa, come invece sembrerebbe essere opportuno.

 

In proposito, si ricorda il “Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2011” presentato a dicembre 2013, dal Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento del Tesoro (ai sensi dell’articolo 2, commi 222 della legge n. 191/2009) il quale dà indicazione del numero di società partecipate dalle amministrazioni locali, indicando per esse quelle in perdita, nonché l’ammontare complessivo delle perdite stesse.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2011 sono state censite 7.065 società partecipate da amministrazioni locali[152]. Disponendosi dei dati di bilancio relativi ai 6.151 di tali società, i risultati di esercizio 2011 indicano che il 47% (2.879) di tali società è in utile, il 20% (1.249) è in pareggio, ed il restante 33% (2.023) è in perdita. Il valore delle perdite (calcolato in base alla quota di partecipazione dichiarata da ciascuna amministrazione) ammonta a complessivi 2,2 miliardi di euro circa.

La Relazione fa presente che oltre 1,5 miliardi su 2,2 miliardi di perdite pro quota è spiegato dalle partecipazioni in 23 società che hanno realizzato perdite superiori a 10 milioni di euro[153].

 

Si dispone poi, al comma 553, che a decorrere dal 2014 gli enti e società di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta delle pubbliche amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

Si prevede a tal fine che per i servizi pubblici locali siano individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati[154] delle Amministrazioni pubbliche, utilizzando le informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche.

Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Come già detto, il nuovo meccanismo dei rapporti finanziari tra enti locali e loro enti satelliti quali aziende, istituzioni e società partecipate, di cui ai commi 550-552 e i principi del concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsti per tali enti dal comma 553 sostituiscono il pregresso impianto dei rapporti tra tali soggetti e gli enti di appartenenza – mai invero attuato e reso operativo - che ne prevedeva l’assoggettamento al patto di stabilità interno[155].

Infatti, il comma 557 riformula il comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 112/2008, eliminando, tra l’altro, la previsione dell’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero svolgenti funzioni di interesse generale non industriale o commerciale, o funzioni strumentali alla P.A., secondo modalità da definirsi con decreto del Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 112/2008, prima che fosse riformulato dal citato comma 557 disponeva, in particolare, l’assoggettamento delle predette società al patto di stabilità interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, che ne definisse le modalità e la modulistica. Tale decreto (che doveva essere emanato entro il 30 settembre 2009) non è stato, come già sopra accennato, tuttavia mai adottato, con la conseguenza che il patto di stabilità interno non è stato mai applicato a tali soggetti.

 

Analogamente, il comma 559, alla lettera a), abroga la previsione, contenuta nel comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, circa l’assoggettamento al patto di stabilità, con il medesimo decreto ministeriale sopra descritto, delle società affidatarie di servizi pubblici locali in house.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, le società affidatarie in house erano assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dallo stesso decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino era chiamato a vigilare sull'osservanza da parte delle società dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

 

Infine, il comma 560 sostituisce il comma 5-bis dell’articolo 114 del TUEL - che rimetteva, a decorrere dall’anno 2013, ad un decreto ministeriale l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e le istituzioni - con una nuova formulazione, volta mantenere, della disciplina pregressa, la sola previsione secondo la quale le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

Viene meno la previsione dell’obbligo dell’Unioncamere di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

La ragione del venir meno di tale previsione sembra comunque risiedere nel fatto che su tale punto ha inciso il D.Lgs. n. 33/2013, il quale impone in capo all’ente locale un ampio obbligo di informazioni circa i propri enti partecipati[156].

Il comma 5-bis dell’articolo 114 del TUEL, come introdotto dal D.L. n. 1/2012 (art. 25, comma 2, lett. a)) e successivamente novellato dall’art. 12, comma 4, del D.L. n. 101/2013, disponeva, a decorrere dall'anno 2013, l’assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali secondo modalità da definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012. Tale decreto, come già detto, non è stato mai adottato.

Il comma, oltre a quanto sopra già descritto, disponeva altresì che alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicassero le disposizioni del codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali il divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali[157].

Viene meno la previsione, sopra descritta, circa l’applicazione ad aziende speciali ed istituzioni dei vincoli alla spesa di personale degli enti locali, in quanto essa trova ora collocazione e disciplina nel comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 112/2008, come sostituito dal comma 557 (cfr. infra).

 

Sanzioni economiche sugli amministratori di organismi a partecipazione maggioritaria locale in perdita e conseguente obbligo di liquidazione

I commi 554-555 rafforzano poi gli strumenti di controllo e gestione da parte degli enti locali detentori di partecipazioni nei confronti delle società ed enti strumentali a partecipazione maggioritaria di pubbliche amministrazioni locali, prevedendo meccanismi di riduzione del compenso degli amministratori ovvero di revoca degli stessi in presenza di ripetuti risultati negativi e l’obbligo della liquidazione di questi ultimi nel caso di perdite reiterate nel tempo.

In particolare il comma 554 dispone che a decorrere dal 2015, le aziende, istituzioni e società a partecipazione maggioritaria, diretta ed indiretta, da parte delle amministrazioni locali, che forniscono all’amministrazione stessa almeno l’80 % del valore della produzione, qualora nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Tali sanzioni non si applicano alle società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento approvato dagli enti controllanti.

Si ricorda, in proposito, che – ai sensi della normativa già vigente, contenuta nell’articolo 1, comma 734 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006 - non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Per “perdita” si deve intendere un “progressivo peggioramento dei conti” registrato per tre esercizi consecutivi per ragioni riferibili a scelte gestionali “non necessitate” (articolo 3, comma 32-bis, introdotto dall’articolo 71, comma 1, lett. f), della legge n. 69/2009).

Si segnala, inoltre, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2008, ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale di questo divieto nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano[158].

Inoltre, si ricorda che ulteriori vincoli sono stati introdotti dal legislatore, nella considerazione che l’ente socio non può tenere in vita, con trasferimenti di risorse proprie, società partecipate sistematicamente in perdita (art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010). Infatti, con l’espresso fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, si prevede che le amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della P.A., non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile[159] effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali[160].

 

Infine, il comma 555 dispone che, a decorrere dal 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende ed enti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali siano posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

 

Le nuove norme sul contenimento dei costi di personale tra amministrazioni locali e società partecipate

 

I commi 557 e 558 sono volti ad estendere alle aziende speciali e alle istituzioni i divieti e i limiti alle assunzioni nel pubblico impiego operanti per l’amministrazione controllante, limiti questi già estesi a taluni tipi di società a partecipazione pubblica locale totale e di controllo; nonché, ad includere le spese di personale sostenute dai predetti organismi satelliti nel computo delle spese di personale sostenute dall’ente locale di appartenenza ai fini della verifica del raggiungimento della soglia oltre la quale l’ente non può procedere ad assunzioni.

 

In particolare, comma 557, già parzialmente sopra commentato, sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 112/2008, al fine di disporre che alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano:

§       le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. sul pubblico impiego n. 165/2001), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante;

§       le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria[161]. A tal fine, l’ente controllante emana un atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, nel quale definisce anche le modalità di corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC)[162].

Si osservi che l’articolo 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008[163] già estendeva le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società, inserite nel conto economico consolidato della P.A. a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che:

§       siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara;

§       svolgenti funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale[164];

§       svolgenti attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Le predette società erano quindi già tenute a adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per gli enti locali controllanti di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

La nuova formulazione del comma 2-bis dunque, conferma per i predetti soggetti quanto sopra, esplicitando altresì l’estensione al personale della predette società della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria.

 

Per quanto attiene alle aziende speciali ed istituzioni, si ricorda altresì che il comma 5-bis dell’articolo 114 del TUEL - abrogato dal comma 560 anche in considerazione alla nuova disciplina introdotta dal comma 557 in esame - già prevedeva che alle aziende speciali ed alle istituzioni fossero applicate le disposizioni che stabilivano, a carico degli enti locali un divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Gli enti locali erano chiamati a vigilare sull'osservanza dei vincoli. Venivano escluse dall'applicazione delle disposizioni suddette aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.

Il medesimo comma 5-bis prevedeva, inoltre, che alle aziende speciali ed istituzioni venissero applicate le disposizioni del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

 

Si osservi che la nuova disciplina introdotta dal comma 557 dispone ora, circa le esclusioni, che è l’ente locale che, fermi restando i vincoli assunzionali disposti dalla disciplina vigente (articolo 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008, cfr. infra), può escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo delle assunzioni per singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, feri restando gli obblighi di contenimento della spesa di personale.

La nuova formulazione del comma 2-bis, introdotta dal comma 557 in esame, dispone altresì che alle società che gestiscono servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, le disposizioni suddetta non trovano diretta applicazione. L’ente controllante, tuttavia, nell’esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri di controllo, dovrà stabilire modalità applicative volte a garantire l’applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle retribuzioni delle predette società, che verranno adottate con propri provvedimenti.

 

Il comma 558 include le aziende speciali e le istituzioni tra i soggetti le cui spese devono essere considerate ai fini del computo della percentuale del 50% di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, che identifica la soglia oltre la quale gli enti locali partecipanti non possono procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, al fine di tenere conto che in alcuni casi aziende speciali e istituzioni (per ragioni intrinseche alla natura del servizio fornito) presentano un'alta incidenza di costi del lavoro, viene previsto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, d’intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014, sia modificata l’attuale percentuale del 50%.

 

L’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali. Specifici limiti sono poi previsti per il personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Ai fini del computo della richiamata percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (tali disposizioni non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati). Con apposito D.P.C.M. possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% in precedenza citato e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio di specifiche funzioni.

Infine, il comma 559, già parzialmente commentato sopra, modifica alcune disposizioni - contenute nell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 - che riguardano le società in house, sia (lettera a)) al fine di sopprimere la previsione dell’assoggettamento di tali società al patto di stabilità interno, in ragione del fatto che esse ora risultano assoggettate alla nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale ed enti “satelliti” già commentata ai commi 550-553 (cfr. sul punto, supra), sia sotto il profilo dei vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze di tali società (lettera b)).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la lettera b) del comma 559 modifica il secondo periodo del comma 6 dell’art. 3-bis del D.L. n. 138, al fine di introdurre – in luogo della generica previsione del rispetto delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori – un richiamo ai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18 comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008”, come modificato dal comma 557.

Rimane confermata la previsione secondo la quale le predette società in house, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, adottano provvedimenti che rispettino sia i principi per il reclutamento di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. sul pubblico impiego n. 165/2001[165].

L'espressione società in house si riferisce al caso in cui - per usare un'efficace sintesi utilizzata dalla Corte costituzionale (sentenza 325 del 2010) - l’affidatario costituisca la longa manus di un ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente. Più precisamente, ciò è possibile: a) quando l'ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) quando il soggetto affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con l'ente o con gli enti che la controllano. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 439 del 2008, ha fissato i parametri di rilievo costituzionale che deve rispettare la legislazione in tema di società in house, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La giurisprudenza costituzionale citata fa riferimento agli orientamenti comunitari in materia di appalti pubblici di servizi e in house providing. In merito può ricordarsi che la Corte di giustizia ha ritenuto coerente il modello in house con le direttive in materia di appalti di servizi con alcune pronunce, a partire dalla sentenza 18 novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal, con ulteriori approfondimenti per specifiche fattispecie, come quelli che emergono dalle sentenze 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea s.r.l., fino alla sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009 causa C‑480/0 Commissione c. Germania. La giurisprudenza comunitaria richiamata ritiene che “esulano dal campo di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici i contratti stipulati da un’amministrazione aggiudicatrice qualora, da un lato, l’ente pubblico eserciti sulla sua controparte contrattuale, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora, dall’altro, tale soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punti 49 e 50). Quindi rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).

Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza.

In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).

La materia dei servizi pubblici locali, nel corso della XVI legislatura, ha visto avvicendarsi diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

L’ultimo atto di tale successione è costituito dall’art. 34, commi 20-25, del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012 con modificazioni. Tali disposizioni hanno previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti già effettuati e tuttora in corso, che prevedono obblighi di conformazione e scadenze. Da tale disciplina sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali. È stato inoltre novellato l’art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza.

Ulteriore fonte intervenuta nella materia, a fini di contenimento e controllo della spesa pubblica, è costituita dal decreto-legge n. 174/2012: l’art. 3 ha previsto che “i contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime”; l’art. 1 ha stabilito che, in sede di controllo dei rendiconti delle regioni, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano che gli stessi rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione.

 

Abrogazione delle norme sull’obbligo di alienazione/liquidazione di società a partecipazione locale e di società pubbliche strumentali e delle norme sui vincoli assunzionali per tali società

 

In conseguenza delle disposizioni recate dai commi 551-553, nonché di quelle in materia di sanzioni per società a partecipazione maggioritaria locale in perdita di cui ai commi 554-555 e in materia di assunzioni assunzioni contenute nei successivi commi 557-558 e di società in house dei cui al comma 559, vengono abrogate, ai commi 561 e 562, talune disposizioni che disciplinavano la materia, vale a dire:

§       l’articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010, che imponeva ai comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le società partecipate, salvo che per alcune specifiche tipologie (comma 561);

L’articolo 14, comma 32 del D.L. n. 78/2010 imponeva il divieto ai comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società, obbligandoli altresì, entro il 30 settembre 2012 (termine da ultimo prorogato dal D.L. n. 216/2011) a mettere in liquidazione le società già costituite al 31 maggio 2010, ovvero a cederne le partecipazioni[166].

L’obbligo di liquidazione non trovava applicazione per le società “virtuose”, cioè aventi, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; senza riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, nei precedenti esercizi; non aventi nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune avesse avuto l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite[167].

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, ai sensi della predetta diciplina ora abrogata, potevano detenere la partecipazione di una sola società, dovendo mettere in liquidazione le altre.

Con riferimento all’operatività e alla cogenza della disciplina sopra descritta si è pronunciata la Corte dei Conti, da ultimo nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali per gli esercizi 2011-2012. In quella sede la Corte ha richiamato talune pronunce (C. conti, Sez. Lombardia, 30 maggio 2013, n. 224/2013/PRSE) che segnalavano le criticità derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni recate dall’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013 la Corte dei Conti rilevava che la previsione di processi liquidatori delle gestioni societarie, da tempo presente nell’ordinamento aveva incontrato una sostanziale inattività da parte degli enti locali, di fronte alla quale il legislatore ha reagito limitandosi a spostare in avanti le scadenze poste per la dismissione (pag. 240).

§       l’articolo 4, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, nei quali si disponeva lo scioglimento o, in alternativa, la privatizzazione entro il 31 dicembre 2013 (termine da ultimo prorogato dal D.L. n. 69/2013), di società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (dunque non solo le amministrazioni locali, oggetto della disciplina di cui ai precedenti commi). Doveva infatti trattarsi di società cd. strumentali cioè prestanti servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato nell’anno 2011, con esclusione di alcuni tipi di società (prestazione di servizi di interesse generale, funzioni di centrali di committenza ed altre). In mancanza dello scioglimento o privatizzazione, dal 1° gennaio 2014 le società interessate non potevano ricevere ulteriori affidamenti di servizi, né rinnovi (comma 562, lettera a)).

§       l’articolo 4, comma 3-sexies del medesimo D.L. n. 95/2012, che disponeva che le amministrazioni pubbliche tenute all’obbligo di liquidazione o dismissione delle società strumentali di cui sopra potessero predisporre piani di ristrutturazione delle società controllate, che prevedessero l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative proprie dell’ente locale, le quali potevano essere riorganizzate e accorpate attraverso società rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (comma 562, lettera a));

§       i commi da 9 a 11 dello stesso articolo 4 del D.L. n. 95/2012, che disponevano limitazioni delle assunzioni per le predette società pubbliche strumentali (quelle appunto di cui al comma 1 dell’articolo 4 del D.L. citato) (comma 562, lettera a));

In particolare, il comma 9 del richiamato articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, alle suddette società controllate si applicassero le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, del D.L. n. 112/2008[168].

Il comma 10 prevedeva, a decorrere dall'anno 2013, che le suddette società potessero avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Oltre a ciò si disponeva l’obbligo, per le stesse società, di applicare le norme sul conferimento degli incarichi di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il comma 11 prevedeva, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle suddette società, ivi compreso quello accessorio, non potesse superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011

§       l’articolo 9, commi da 1 a 7, del medesimo D.L. n. 95, che prescriveva a regioni province e comuni obblighi di soppressioni o accorpamenti per enti, agenzie e organismi, comunque denominati, così da ottenere una riduzione dei relativi oneri finanziari del 20 per cento (comma 562, lettera a)).

Si osserva che anche sulle misure sopra citate, contenute nel D.L. n. 95/2012, la Corte dei conti si è espressa nel già citato Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, osservando – relativamente agli enti locali da esse coinvolte – che esse avrebbero essere sostenute “da un più ampio e condiviso processo riformatore delle autonomie locali, sia ordinamentale che operativo, rischiando di risolversi in un’estemporanea risposta data con decretazione d’urgenza a problematiche stratificate, che avrebbero bisogno di soluzioni di sistema (pag. 241).

Viene, infine, modificato il comma 4 del richiamato articolo 4 del D.L. n. 95/2012, che fissa un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche strumentali come sopra definite dal comma 1 del D.L. n. 95/2011.

In ragione dell’abrogazione di tale comma, e dell’impossibilità dunque di mantenere un richiamo per relationem ad esso, la modifica è finalizzata ad esplicitare che il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95 è relativo ai consigli di amministrazione di società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse superiore al 90 per cento del fatturato stesso.

Tali CDA devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.

I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.


 

Articolo 1, comma 556
(Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale)

 


556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».


 

 

Il comma 556 interviene in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale. In particolare, attraverso una modifica dell’articolo 18, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 422/1997, il comma sopprime l’esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l’affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

 

In proposito, si ricorda che, per quanto concerne le modalità di affidamento dei contratti di servizio pubblico, il regolamento (CE) n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia) prevede, al termine del periodo transitorio nel dicembre 2019, sostanzialmente tre differenti modalità di affidamento del servizio, due delle quali possono essere vietate dalla legislazione nazionale, mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. Le due modalità facoltative sono quelle della gestione diretta e dell’affidamento diretto. La possibilità di affidamento diretto è subordinata alla presenza di determinati requisiti: l’affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house); non ci deve essere un divieto da parte del Legislatore nazionale; i contratti di servizio pubblico devono avere un valore annuo medio stimato inferiore a 1.000.000 euro oppure devono riguardare la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 km l’anno; tali soglie possono essere aumentate a un valore medio annuo stimato inferiore a 2.000.000 euro oppure inferiore a 600.000 km l’anno se l’affidamento diretto è a favore di una piccola o media impresa che opera con non più di ventitre veicoli. Possono essere inoltre aggiudicati direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per tram e metropolitane per i quali vale la disciplina generale.

In particolare:

§       l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che "a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 di euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno";

§       l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento prevede che "a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram";

§       l’articolo 8, paragrafo 3, prevede tra le altre cose che i contratti di servizio pubblico possano restare in vigore fino alla loro scadenza qualora la loro risoluzione comporti indebite conseguenze giuridiche o economiche e a condizione che la Commissione abbia dato il suo assenso.

 

In altre parole, la disposizione sembra volta a consentire la partecipazione a gare per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico anche a imprese in house che siano affidatarie di affidamenti diretti purché oggetto di gara siano affidamenti inferiori, per valore medio annuo stimato, a un milione di euro ovvero la fornitura di servizi per un numero di chilometri inferiore a 300.000 l’anno (o le soglie più elevate di 2.000.000 di euro e di 600.000 km per le piccole e medie imprese con non più di ventitre veicoli) o, infine, la fornitura di servizi su ferrovia (vale a dire i requisiti previsti dal regolamento n. 1370/2007 per gli affidamenti diretti, sopra richiamati).

Potranno inoltre partecipare alla gara le imprese attualmente affidatarie del servizio oggetto di gara.

 

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è stato oggetto di una trasposizione a livello normativo nazionale con l’articolo 61 della legge n. 99/2009. Tale disposizione ha infatti di fatto attenuato l'obbligo di affidamento con procedure concorsuali previsto dal decreto legislativo n. 422/1997, attraverso la facoltà, concessa alle autorità competenti, di aggiudicare i contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Al riguardo, nel corso dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale che la IX Commissione Trasporti della Camera sta svolgendo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’audizione del 3 dicembre 2013 ha rilevato un parziale disallineamento tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e l’articolo 61 della legge n. 99/2009, Il regolamento (CE) n. 1370/2007 intende infatti consentire, a determinate condizioni, l’affidamento diretto ove questo non sia vietato dalla legislazione nazionale; l’articolo 61 ha invece utilizzato le previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 per derogare alla vigente normativa italiana che, con il decreto legislativo n. 422/1997, prevede un più ampio obbligo di ricorso a modalità di affidamento tramite gara. In questo modo, ha osservato l’Autorità, si è realizzato “un processo di “armonizzazione a ritroso”, nel quale la previsione comunitaria è stata utilizzata per derogare alla regolamentazione nazionale più progredita dal punto di vista concorrenziale”.

 

Merita ricordare, infine, che la Commissione europea, nell’ambito del c.d. “quarto pacchetto ferroviario” (presentato il 30 gennaio 2013) ha elaborato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 (COM(2013)28). Tale proposta prevede, tra le altre cose:

§       l’obbligatorietà dello svolgimento della gara per l’aggiudicazione dei contratti di trasporto ferroviario entro il 2019;

§       i contratti di servizio pubblico aggiudicati in modo diretto tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 potranno restare in vigore fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne la durata dei contratti, il regolamento stabilisce che questa non possa essere superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia o comunque su rotaia, con possibilità di proroga al massimo per il 50% della durata qualora un operatore di servizio pubblico fornisca beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto ovvero se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche lo giustificano.


 

Articolo 1, commi 563-568
(Mobilità del personale tra società controllate
dalle pubbliche amministrazioni)

 


563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.


 

 

I commi da 563 a 568, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni relative alla mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[169].

 

In particolare, il comma 563 dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall‘articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001[170] possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate.

Il comma inoltre esclude che la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 564 dispone che gli enti controllanti le società di cui al precedente comma sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma.

 

Il comma 565 dispone che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell’informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

 

Il comma 566 dispone che entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

 

Il comma 567 dispone che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

 

Il comma 568, infine, dispone che le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.


 

Articolo 1, comma 569
(Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni
di partecipazioni vietate)

 

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

 

 

Il comma 569 dispone il differimento del termine – di cui all’art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007- per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

 

Tale termine - fissato dal predetto comma 29 in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 - viene prolungato di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, e dunque al 1° maggio 2014, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

 

Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, secondo comma cc.).

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007(legge finanziaria 2008) prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È comunque sempre ammessa la costituzione e l’assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.

Il comma 28 condiziona l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti all’autorizzazione dell’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, che deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Il comma 29 ha fissato al 1° gennaio 2011 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007) il termine entro il quale le partecipazioni vietate dall’ordinamento devono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, rimanendo ferma, per le società a partecipazione statale, la disciplina prevista dall’ordinamento in materia di alienazione di partecipazioni.

 

L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

L’articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile dispone che il valore di liquidazione delle azioni della società è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.


 

Articolo 1, comma 570
(Intese con le province di Trento e Bolzano)

 

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

 

Il comma 570 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. n. 670/1972 e successive modificazioni.

 

Il comma 1 dell’art. 80 attribuisce alle province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; con i commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla legge n. 191/2009, è stata prevista la facoltà delle province di istituire nuovi tributi locali e, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, di modificare aliquote e modalità di riscossione e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale; inoltre le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l’istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

La legge n. 191/2009, con l’articolo 2, commi 106-125, ha adeguato l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Le disposizioni, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (citato D.P.R. n. 670/1972), formalizzano l’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

Come espressamente previsto dal comma 106 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, la disciplina introdotta costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia, che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

 

La disposizione in esame non stabilisce un termine entro il quale promuovere l’intesa, né indica specifici temi della revisione delle competenze di finanza locale oggetto dell’intesa, che, quindi, può avere carattere generale.

Inoltre nella disposizione non vi sono clausole di coordinamento con le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 contenute nei commi da 342 a 344 che novellano l’art. 80 dello statuto di autonomia (D.P.R. n. 670/1972) nonché l'art. 117 della legge n. 191/2009.


 

Articolo 1, comma 571
(Forme e condizioni particolari di autonomia per
le regioni a statuto ordinario)

 

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 571, introdotto durante l’esame parlamentare, costituisce il primo intervento della legge ordinaria diretto a prevedere un procedimento per giungere all’attuazione all’art. 116, comma secondo, della Costituzione.

 

Tale comma prevede che forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia, diverse da quelle di cui godono le regioni a statuto speciale, concernenti le materie di legislazione concorrente cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie di legislazione esclusiva dello Stato, indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), cioè, rispettivamente, norme generali sull’istruzione e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119 in tema di autonomia finanziaria. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Tali disposizioni, introdotte con la riforma del titolo V della Costituzione contenuta nella legge n. 3/2001, non hanno finora trovato attuazione.

 

Da un punto di vista di sistematica della fonte in cui è inserito, va notato che esso segue il comma 570, in base al quale il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale.

Ciò conferisce al comma 571 un tenore significativo, in quanto, contestualmente ad un’ulteriore revisione dei contenuti di autonomie speciali, si prevede una procedura per tutte le regioni a statuto ordinario finalizzata all’attuazione una disposizione costituzionale finora non implementata nell’ordinamento giuridico ispirata ai principi di sussidiarietà e uguaglianza sostanziale che hanno orientato la riforma del 2001 del Titolo V.

La procedura in questione si articola sulla previsione di un termine di sessanta giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa. Il termine decorre dalla data del ricevimento delle iniziative e l’obbligo di attivazione si traduce nel dare seguito all’impulso conseguente all’iniziativa regionale finalizzata all’intesa.

Le disposizioni in esame si collocano quindi “a monte” del procedimento delineato dall’art. 116 terzo comma Cost. per l’introduzione di forme di autonomia differenziata, ferma restando, a tal fine, la fonte ivi prevista, costituita da una legge rinforzata, il cui contenuto è determinato in base ad un intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere.

Il riferimento al coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’inciso iniziale del comma sembra aggiungere una chiave di lettura delle disposizioni di esame ulteriore rispetto a quella dell’obiettivo dell’impulso procedurale rispetto ai procedimenti costituzionalmente previsti: in questa prospettiva l’autonomia differenziata risulterebbe funzionale anche al coordinamento della finanza pubblica.

Il termine di sessanta giorni trova applicazione anche per le iniziative di intesa presentate dalle regioni prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità. Inoltre il riferimento al principio di continuità degli organi e delle funzioni comporta l’applicazione del procedimento in esame anche a quelle iniziative che siano state deliberate da componenti di organi regionali che non ne siano più membri e, quindi, anche da maggioranze eventualmente non più attuali.

In tal caso, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 572
(Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali)

 


572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».


Il comma 572 modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge.

A tal fine è modificata la disciplina recata dall'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, come riformulato dall’articolo 3, comma 1, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008).

La questione inerente la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento. Gli enti (non solo quelli territoriali, in quanto il fenomeno ha avuto incidenza anche presso le amministrazioni centrali) hanno fatto ricorso a tale categoria di strumenti finanziari per gestire l’esposizione ai rischi di mercato o di credito che l’ente stesso assume in relazione alla propria attività. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come, ad esempio, il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, etc.).

Il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (articolo 1, commi 2 e 3) , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), fa una prima, ma non esaustiva elencazione delle forme in cui si possono presentare tali strumenti. La pratica internazionale ha tuttavia consentito lo sviluppo di numerose tipologie di contratti, ulteriori a quanto codificato dalla legge, che si possono ritenere appartenenti alla categoria dei derivati.

La particolare complessità di tali strumenti implica un elevato profilo di rischio collegato alla loro sottoscrizione.

La previgente disciplina dell’utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti territoriali

L’attenzione del legislatore alla problematica si è concretata – in particolar modo a cavallo tra la XV e la XVI legislatura – in una progressiva limitazione dell’accesso a tali strumenti. Come anche rilevato dalla Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 , numerosi enti territoriali, specie di grandi dimensioni, a partire dal 1996 (in virtù della legge 539 del 1995 che consentiva agli enti di effettuare operazioni di swap sui tassi di cambio) hanno iniziato a far ricorso a questo strumento per le suindicate finalità.

Le leggi finanziarie 2007 (legge 29 dicembre 2006, n. 296) e 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) hanno, rispettivamente, limitato l’utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza. La materia è stata da ultimo disciplinata dalla legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 3, che ha riscritto l'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, oggetto di modifica delle norme in esame), con lo scopo di contenere l’indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. In particolare è stato disposto il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, cui è stata demandata l’individuazione della tipologia dei contratti su derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Le norme dispongono la nullità dei contratti emessi in violazione delle norme del suddetto regolamento o privi di un’attestazione scritta dell’ente, nella quale si dichiari di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. La nullità è di tipo relativo, in quanto può essere fatta valere solo dall’ente stesso. Le norme hanno previsto stringenti requisiti di forma del contratto (ad esempio, esso deve recare tutte le informazioni in lingua italiana), che deve avere un contenuto tipico. Alle Regioni e agli enti locali è stato fatto obbligo di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Sono stati inoltre accentuati i controlli della Corte dei Conti e vengono ampiamente estesi gli obblighi informativi e di trasparenza.

Il regolamento del MEF previsto dalla finanziaria 2009 in materia di contratti derivati stipulati da Regioni ed enti locali non è stato adottato.

È stata comunque prevista una deroga a tale disciplina per i territori dell’Abruzzo colpiti dagli eventi calamitosi dell’aprile 2009. In particolare, il decreto-legge “Abruzzo” (articolo 4, comma 8 del 28 aprile 2009, n. 39) con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, ha autorizzato la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni colpiti dal sisma a rinegoziare con la controparte i prestiti, in qualsiasi forma contratti, in essere al 28 aprile 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge); si veda il tema relativo al terremoto in Abruzzo . La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

Il decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 (articolo 17, comma 32) ha autorizzato le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

Le modifiche apportate dalle norme in esame

Occorre preliminarmente ricordare che la lettera f) del comma in esame abroga il comma 6 dell’articolo 62 citato, ai sensi del quale il divieto di stipula di contratti su derivati era previsto solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme primarie e, comunque, fino al 25 giugno 2009.

 

A tale abrogazione è correlata la modifica di cui alla lettera b) del comma in commento, che sostituisce interamente il comma 3 di detto articolo 62; si vieta dunque in via permanente agli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, come definiti dal citato articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998). Si fa inoltre divieto di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate.

 

La lettera a) del comma 572 modifica il comma 2 dell’articolo 62 precisando che gli enti territoriali hanno il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera, con lo scopo di evitare rischi connessi al cambio.

Permane il divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

Come già visto supra, la vigente formulazione del comma 3 rimette a un regolamento l’individuazione dei contratti su derivati la cui stipula è consentita agli enti territoriali, nonché del loro contenuto. Tale decreto non risulta emanato.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 62 (aggiunto dalla lettera c), che introduce anche i commi 3-ter e 3-quater) prevede alcune deroghe al divieto di stipula predetto.

Gli enti dunque potranno:

§      estinguere totalmente, in via anticipata, i contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

§      stipulare “novazioni soggettive”, riassegnando i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, senza modifiche ai termini e alle condizioni finanziarie del contratto;

§      ristrutturare il contratto derivato, come conseguenza di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, ma solo nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

§      acquistare contratti di finanziamento con cd. cap (strumenti contrattuali volti a proteggere dall’eccessivo aumento dei tassi) da parte dell’ente.

 

Inoltre, sono esclusi dal divieto sia la cancellazione di clausole di risoluzione anticipata, sia l’eliminazione di componenti opzionali (diverse dall’opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti) mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del saldo (commi 3-ter e 3-quater).

La novella al comma 4 (lettera d)) reca una disposizione di coordinamento: i vigenti obblighi dei soggetti competenti alla sottoscrizione per conto dell’ente, consistenti nell’attestazione per iscritto di essere a conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto medesimo e delle variazioni nelle modalità di copertura dell’indebitamento, sono riferiti alle ipotesi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, ovvero alle eccezioni al divieto di sottoscrizione di contratti su strumenti derivati.

Anche le modifiche del comma 5, per opera della lettera e) del comma in esame, sono conseguenti alla nuova disciplina: si prevede infatti che la nullità relativa dei contratti riguardi i contratti relativi a derivati, ovvero di finanziamento con cap, se sottoscritti in violazione delle norme sopra ricordate.

La lettera g) apporta modifiche di coordinamento al comma 10.


 

Articolo 1, comma 573
(Riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali)

 


573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di novanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

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* Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151..


 

 

Il comma 573 integra, per l’anno 2014, le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.

 

Tale procedura è disciplinata dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui, limitatamente alle parti che rilevano ai fini del commento del comma 573 in esame:

§       gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 1). La deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (articolo 243-bis, comma 2);

§       entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della suddetta delibera, il consiglio dell’ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni (articolo 243-bis, comma 5);

§       entro 10 giorni dalla data della deliberazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro i successivi 30 giorni delibera sull'approvazione o sul diniego del piano (articolo 243-quater, commi 1 e 3). La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno (articolo 243-quater, comma 4);

§       la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso (articolo 243-quater, comma 5);

§       la mancata presentazione del piano entro il sopradetto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio, ovvero il diniego dell'approvazione del piano da parte della Corte (come pure l'accertamento da parte della Corte dei conti del mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano), comportano l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto (articolo 243-quater, comma 7).

 

In relazione a tale procedura, il comma 573 - come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2012, n.151[171] - introduce, per l’esercizio 2014, in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, come invece previsto dall’articolo 243-quater, comma 7, del TUEL, la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in commento (vale a dire, dal 1° gennaio 2014).

 

Si ricorda che il testo originario del comma 573 fissava la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, entro il quale avrebbe dovuto essere deliberato il piano di riequilibrio (termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare d ricorso alla procedura di riequilibrio).

Tale procedura - che può ritenersi di carattere speciale e presumibilmente relativa a specifiche fattispecie, al momento non individuabili – è limitata al solo anno 2014 ed a condizione che gli enti interessati dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del TUEL, sulla base dei relativi parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno 18 febbraio 2013.

 

L’articolo 242 del TUEL disciplina criteri e modalità di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e i relativi controlli. In base all’articolo sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali (comuni, province e comunità montane) che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, la quale contiene parametri obiettivi, dei quali almeno la metà devono presentare valori deficitari. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella. Per il triennio 2013-2015, l’individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali è stata effettuata con il citato D.M. Interno del 18 febbraio 2013.

 

Sulla base di quanto dispone l’ultimo periodo del comma 573 in esame, infine, in pendenza del termine di novanta giorni sopradetto – disposto dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 151/2013 - non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del TUEL, prevedendosi, pertanto, che la Corte dei conti possa intervenire per assegnare un termine per l’adozione di misure correttive all’ente locale interessato.

In tal caso, l’ente non potrebbe più procedere a riproporre l’attivazione della procedura di riequilibrio, come espressamente previsto dal comma 1 del medesimo articolo 243-bis.

 

L'articolo 243-bis, comma 3, del TUEL sospende, infatti, dal momento in cui si è deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, la possibilità per la Corte dei conti, prevista dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149[172], di assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si tratta delle misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), il quale stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto medesimo.

Si ricorda, peraltro, che il comma 1 dell’articolo 243-bis specifica che la procedura di riequilibrio finanziario non possa essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, ad assegnare un termine per l'adozione delle suddette misure correttive.


 

Articolo 1, comma 574
(Compensazione crediti di imposta)

 


574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.


 

 

Il comma 574 condiziona all’apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

 

La norma ricalca quanto già previsto in ambito IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 7) del decreto-legge n. 78 del 2009, che condiziona l’utilizzo in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, all'obbligo di richiedere l'apposizione di apposito visto di conformità (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 199, al comma 1, reca il principio generale secondo cui i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Più in dettaglio, il comma in esame prevede che i contribuenti utilizzano in compensazione i crediti relativi all’imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, siano obbligate a richiedere l'apposizione del già citato visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del1988), riguarda:

a)   la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b)   la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 39, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si tratta di una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta in una prima fase la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

 

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.


 

Articolo 1, commi 575-576
(Riordino agevolazioni tributarie)

 


[575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.]

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* Commi soppressi dall’art. 2, comma 1 lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.


 

 

I commi 575 e 576 - soppressi dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 2014 - recavano disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie: in particolare, entro il 31 gennaio 2014 dovevano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

 

Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame fosse la delega fiscale attualmente in approvazione in Parlamento. A tal fine, anche con l’obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo annunciava di voler provvedere ad abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni attualmente in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalla revisione della spesa aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575.

 

La proposta di legge delega in materia fiscale, approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 1058), è, tra l’altro, orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all’evasione fiscale, da redigere con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, e un rapporto sulle spese fiscali.

 

Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, reca quindi, al citato articolo 2, comma 1, lettera a), la soppressione dei commi 575 e 576; le successive lettere b), c) e d) recano le conseguenti modifiche ai commi 427 e 428 della legge in commento (alle cui schede di lettura si rinvia) per l’annunciato adeguamento della copertura finanziaria: si provvede quindi ad aggiornare gli importi relativi agli obiettivi di risparmio per le pubbliche amministrazioni da conseguire attraverso misure di revisione della spesa, disponendo altresì ulteriori accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, rispetto a quelli già disposti con i previgenti commi 427 e 428.

 

Si ricorda che l'articolo 15 del TUIR reca l'elenco degli oneri sostenuti dal contribuente per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento. Si tratta in particolare di:

§      interessi passivi e relativi oneri accessori su mutui agrari o mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi inclusi i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare;

§      spese sanitarie e veterinarie, spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, nonché spese funebri;

§      spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;

§      premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

§      spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

§      erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni di promozione sociale società e associazioni sportive dilettantistiche nonché fondazioni, associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, partiti e movimenti politici (nella misura del 26 per cento a decorrere dal 2014);

§      canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.

 

Si ricorda, da ultimo, che uno studio del Fondo Monetario Internazionale (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1406.pdf e http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1407.pdf) afferma che per l'Italia è fondamentale la revisione delle agevolazioni fiscali. Nel documento si legge che in Italia le agevolazioni fiscali sono particolarmente elevate, pari a circa l'8% del Pil, e dovrebbero essere sottoposte a un processo di revisione, a partire dai regimi agevolati sull'Iva. Anche se in alcuni casi possono essere giustificate, le agevolazioni rischiano di creare distorsioni e sfuggire allo scrutinio pubblico.


 

Articolo 1, commi 577-580
(Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta)

 


577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.


 

 

I commi da 577 a 580 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e crediti d’imposta. Le norme prevedono che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (che si allega di seguito), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. Dall’attuazione di tali norme devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015). Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull’andamento della fruizione dei predetti crediti d’imposta e ridetermina le percentuali di fruizione qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati.

 

In particolare, il comma 577 prevede l'emanazione - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in cui per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (allegato al testo in esame) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta,

La definizione delle percentuali di fruizione - adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all’effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti - deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

§      a 214 milioni di euro per l’anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;

§      a 87 milioni di euro per l’anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti individuati sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a seguito dell’adozione del predetto D.P.C.M. (comma 578).

 

Il comma 579 esclude, per l’anno 2014, la riduzione dello stanziamento per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

 

Il comma 580 prescrive il monitoraggio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sull’andamento della fruizione dei crediti d’imposta citati.

Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, si procede (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) a rideterminare le percentuali di fruizione.


 

Elenco 2
(articolo 1,
comma 577)

 

Norma

Credito

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39

Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287

Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari

Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1

Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2: decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4

Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modifica/ioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1

Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1

Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12

Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504

Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1

Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1

Credito d'imposta per l'offerta on-Iine di opere dell'ingegno

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1

Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13

Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13

Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica

Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8

Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088

Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075

Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56

Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

 


 

Articolo 1, comma 581
(Aumento imposta di bollo su conto titoli)

 


581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».


 

 

Il comma 581 - a decorrere dal 2014 - incrementa (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; aumenta da 4.500 a 14.000 euro la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi da persona fisica, mentre elimina la misura minima, pari a 34,20 euro.

 

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 581 modifica il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), al fine di incrementare l'aliquota dell’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

La tariffa, attualmente pari all'1,5 per mille, viene pertanto fissata nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014.

Analogamente, il comma 582 incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE).

 

Si ricorda che il comma 2-ter citato, introdotto dall'articolo 23, comma 7, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato successivamente sostituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Tale disposizione assoggetta ad imposta le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Successivamente l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 16 del 2012 è intervenuto al fine di assoggettare all’imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi della disciplina vigente, gli atti suddetti sono soggetti ad imposta proporzionale dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari; è dovuta per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso).

 

La nota 3-ter precisa che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

 

La lettera b) del comma in commento modifica quest’ultimo periodo, prevedendo che a decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

 

Viene pertanto aumentata da 4.500 a 14.000 euro la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi da persona fisica, mentre è eliminata la misura minima, pari a 34,20 euro.

 

Restano esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

 


 

Articolo 1, comma 582
(Aumento IVAFE)

 

582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

 

 

Il comma 582 incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE).

 

Più in dettaglio, il comma 582 modifica il comma 20 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di incrementare, a decorrere dal 2014, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE). La tariffa, attualmente pari all'1,5 per mille, viene pertanto fissata nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014.

 

Tale comma armonizza l’aliquota dell’IVAFE all’incremento disposto dal precedente comma 581 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia.

 

IVAFE

Il D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), disciplinata dai commi da 18 a 21 dell’articolo 19. Dalla formulazione delle norme introdotte, tale forma di tassazione sembra riferirsi al solo valore delle attività finanziarie, non colpendo dunque i dividendi percepiti in virtù del loro possesso, né le plusvalenze realizzate dalla loro cessione ma aggiungendosi a tali forme di prelievo, ove applicabili.

Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall’imposta si deduce, per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie. Per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso la normativa rimanda alla disciplina in materia di IRPEF.

La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 518-519) ha previsto il differimento dell'istituzione dell'IVAFE dal 2011 al 2012; i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.

 


 

Articolo 1, comma 583
(Soppressione di crediti di imposta e di agevolazioni fiscali)

 


583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


 

 

Il comma 583 dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, dei seguenti crediti di imposta ed agevolazioni fiscali:

§      la possibilità, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intraprendano in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, di applicazione, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea (lettera a));

L’articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010 (qui abrogato) consente alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all’interno della Unione per un periodo pari a tre anni. A tal fine, le imprese devono interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. L'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 (ruling internazionale) prevede che le imprese con attività internazionale abbiano accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Il ruling fiscale è una pratica che permette di negoziare e concludere con l’Amministrazione fiscale accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Questo enunciato generale può applicarsi ad accordi che coprono situazioni interne al singolo Stato oppure estendersi a fattispecie transnazionali. La procedura prevista dal citato art. 8 si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente. Il regime fiscale che l’impresa sceglie di sostituire con quello estero è quello riferito alla “normativa tributaria statale italiana”; in altre parole, la disciplina estera non si intende alternativa anche ai tributi diversi da quelli erariali.

§      alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura (lettere b) e c));

Ai sensi dell’articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005, che viene ora abrogato, i distretti produttivi possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tale disciplina è stata successivamente estesa alle reti di imprese e alle dall’articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008. Ulteriori norme erano state introdotte dall’articolo 3, commi 1-4, del decreto-legge n. 5 del 2009, anch’esso qui abrogato.

Restano invece confermate le agevolazioni amministrative e finanziarie.

§      il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (lettera d));

L’articolo 5 della legge n. 449 del 1997, anch’esso abrogato dalle norme in commento, aveva concesso alle piccole e medie imprese, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuova assunzione a tempo pieno, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca.

§      le esclusioni dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze (lettera e)).

I commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 68 del TUIR (qui abrogati) escludono le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, dalla formazione del reddito imponibile qualora, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.


 

Articolo 1, commi 584-585
(Servizi di pagamento)

 


584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.


 

 

I commi 584 e 585 consentono il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro.

Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle . Si tratta della cd direttiva PSD (Payment Services Directive), la cui delega al recepimento è recata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). In ambito UE è stata infatti istituita la SEPA, ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi.

Il menzionato D.Lgs. n. 11/2010 (successivamente modificato nel tempo), apportando sostanziali modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter), ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura degli Istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento e la cui disciplina è contenuta nei Titoli V-bis e Titolo V-ter del TUB.

 

Occorre ricordare che l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce servizi di pagamento le seguenti attività:

§      servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

§      servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

§      esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

§      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

§      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

§      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

§      esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

§      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

§      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

§      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

§      emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

§      rimessa di denaro;

§      esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

 

La lettera l) del comma 1 definisce “conto di pagamento” un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento.

 

Si tratta in sostanza di attività riferibili al tradizionale servizio di conto corrente bancario. Il riferimento ai “conti di pagamento consente di applicare tali norme anche ai prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi.

 

Il comma 584 dispone che, fermo restando il rapporto di conto istituito presso l’originario prestatore di servizi di pagamento, il cliente potrà trasferire il servizio di pagamento presso un diverso prestatore.

Il trasferimento avverrà, senza spese aggiuntive, utilizzando i comuni protocolli tecnici interbancari italiani.

Si precisa che al trasferimento dei servizi consegue il subentro, da parte del prestatore di servizi di pagamento di destinazione, nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente.

Si prescrive che detto trasferimento si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

 

In materia di “portabilità” dei rapporti bancari, la ratio delle disposizioni in commento sembra ricalcare quanto già previsto per i mutui dal vigente articolo 120-quater del TUB, che consente al debitore di esercitare la facoltà di surrogazione del mutui anche se il credito non è esigibile o se è stato pattuito un termine a favore del creditore.

Rispetto alle norme in esame, la surrogazione implica il trasferimento del contratto, di finanziamento alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Al cliente non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. Resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di rinegoziare il finanziamento in essere, senza spese, mediante scrittura privata anche non autenticata. Inoltre, è espressamente prevista la sanzione della nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione. Si tratta di una nullità relativa, che non si estende – per espressa previsione di legge – al contratto.

Il D. L. 78/2009 (articolo 2, comma 3; il relativo contenuto è stato trasfuso nel comma 7 dell’articolo 120-quater del Testo Unico Bancario) ha altresì introdotto la possibilità di risarcimento del danno da ritardo per il caso di intempestivo perfezionamento della surrogazione.

 

Il comma 585 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle norme così introdotte.

La norma in esame prescrive che l’attuazione avvenga “in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento".

La norma in esame sembra fare riferimento alla proposta di direttiva COM (2013) 266 (su cui si veda più diffusamente infra) che ha per oggetto tre settori: la comparabilità delle spese dei conti di pagamento, al fine di rendere più facile per i consumatori confrontare le spese applicate ai conti di pagamento dalle banche e da altri prestatori di servizi di pagamento nell’UE; il trasferimento del conto di pagamento, con lo scopo di istituire una procedura semplice e rapida per i consumatori che desiderano trasferire il proprio conto di pagamento da una banca a un’altra banca o a un altro prestatore di servizi di pagamento; l’accesso ai conti di pagamento, per consentire ai consumatori dell’UE di aprire un conto di pagamento senza avere la residenza nel paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento.


 

Articolo 1, commi 586-589
(Rimborsi indebiti di imposta)

 


586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.


 

 

I commi da 586 a 589 prevedono lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. Il controllo viene effettuato prima dell’erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.

 

Più in dettaglio, il comma 586 stabilisce che - al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale - l’Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

 

Il D.M. n. 164 del 1999 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) disciplina all'articolo 16 l'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti che, ai sensi del comma 1, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative.

L'articolo 17, concernente l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, prevede al comma 1 che questi ultimi trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione e consegnino le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

La disposizione si applica nell'ambito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 n. 69 del 2013 (norma con cui è stata estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche a quei soggetti che nell’anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell’anno successivo, non risultando più tali, non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF).

 

Ai sensi del comma 587, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle entrate. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo.

 

Si osserva che la norma non prevede un termine certo di erogazione del rimborso.

 

Si ricorda al riguardo la disciplina vigente (articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999) prevede che le somme risultanti a credito sono rimborsate da CAF e sostituti d'imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

 

In sostanza per le dichiarazioni che prevedono un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il rimborso non viene più effettuato dal CAF nel mese di luglio, ma viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate al termine dei controlli citati.

 

Il comma 588 rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Infine il comma 589 prevede l'applicazione di tali disposizioni alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.


 

Articolo 1, comma 590
(Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente
il reddito complessivo di 300.000 euro)

 

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

 

 

Il comma 590, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.

 

Il comma 2 dell'articolo 2 citato ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell’articolo 8 del TUIR di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo.

 

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite di 300.000 euro concorrono anche i redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici di cui, rispettivamente, all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 e all’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, ancorché al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo ivi previsti.

Ai fini del superamento della soglia, i redditi dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici già assoggettati a riduzione ai sensi del D.L. n. 78/2010 e del D.L. n. 98/2011 sono valutati nel computo al lordo delle riduzioni. Tuttavia, le norme in esame precisano che il contributo di solidarietà in commento non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, le disposizioni rimandano alle vigenti norme in materia di imposte sui redditi.

 

Si rammenta che con il D.M. 21 novembre 2011 sono state individuate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni recate dal comma citato.

Un analogo contributo di solidarietà era stato introdotto, in una prima fase, dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, il quale aveva previsto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, una decurtazione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti (anche di qualifica dirigenziale) delle amministrazioni pubbliche. Tale taglio colpiva le retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi, con decurtazione del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, fino a 150.000 euro; per le retribuzioni superiori a 150.000 euro lordi, era prevista un’ulteriore decurtazione del 10 per cento (per la parte eccedente il citato ammontare di 150.000 euro). Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato illegittima la richiamata disciplina, in quanto ha riconosciuto che essa ha introdotto un vero e proprio prelievo tributario risultante in una imposta speciale nei confronti dei soli pubblici dipendenti. Come tale, la disposizione appare in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. e, in particolare, col principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante.

 

La norma in esame specifica che - ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro - rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325 del testo in esame (soggetti al contributo di solidarietà per il periodo 2014-2016), fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non è dovuto.

 


 

Articolo 1, commi 591-597
(Imposta di bollo forfetaria sulle istanze
trasmesse per via telematica)

 


591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1 -quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis è abrogato.

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».


 

 

I commi da 591 a 596 apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Il comma 597 riguarda gli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata con modalità virtuali: ai fini della dichiarazione di tali atti dovrà essere utilizzato un modello conforme a quello approvato con Provvedimento direttoriale.

 

Più in dettaglio, il comma 591 interviene sull'articolo 3 della richiamata tariffa inserendovi un comma 1-bis, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

 

Il successivo comma 592 inserisce nella tariffa la nota 5 all’articolo 3, che precisa che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

 

Analogamente il comma 593 interviene sull'articolo 4 della tariffa, inserendovi il comma 1-quater, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unita sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

 

Il correlato comma 594 (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-quater, la nota 5) precisa che anche in tal caso l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

 

Si evidenzia che nell'articolo 4 della tariffa non è presente una nota 1-quater.

 

Il comma 595 conseguentemente abroga l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che affidava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

 

Infine, il comma 596 rimanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate - d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro il 30 giugno 2014 - per l'individuazione delle modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

 

Il comma 597 novella l’articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo.

Il comma 5 dell'articolo citato prevede attualmente che il contribuente debba presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

La norma in esame specifica anzitutto che la predetta dichiarazione deve recare anche l'indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell’imposta. In secondo luogo viene introdotto l'obbligo di redigere detta dichiarazione, a pena di nullità, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La norma non individua alcun termine entro cui provvedere all’emanazione del provvedimento.

 


 

Articolo 1, commi 598-599
(Contributo unificato nel processo tributario)

 


598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.


 

 

Il comma 598 modifica la disciplina del contributo unificato nellambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

 

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a) vengono chiarite con specifico riferimento all'ambito del processo tributario le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

 

Con la modifica di cui alle lettera b) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.

La lettera c), in particolare, precisa che tale esenzione dai diritti di copia riguarda anche il processo tributario telematico

In tal modo si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

 

Con il comma 599 si prevede che anche nel processo tributario, il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia avvenga di regola, con le modalità telematiche di cui all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 193/2009 (L. n. 24/2010) cioè con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica. Il pagamento andrà, quindi, fatto all’intermediario abilitato che provvederà poi al riversamento presso la tesoreria dello Stato.

È affidata ad un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (sentita l’Agenzia per l’Italia digitale[173]), da adottare entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di stabilità, la determinazione delle modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché del modello di convenzione che l'intermediario deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, comunque, le convenzioni relative al servizio senza oneri per il bilancio dello Stato.


 

Articolo 1, commi 600-605
(Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura e ai concorsi per notariato e magistratura ordinaria)

 


600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.


 

 

I commi da 600 a 605 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario.

In particolare, il comma 600 aggiunge due commi all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, disponendo che le spese per l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico dei candidati, nella misura forfetaria di 50 euro per ciascun candidato. La somma dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda.

 

Il successivo comma 601 interviene sull'articolo 5 della legge n. 1003 del 1936[174], recante norme per l’iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, stabilendo che le spese per la sessione d’esame sono poste a carico degli aspiranti, nella misura forfetaria di 75 euro, anche in questo caso da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

 

Il comma 602 modifica invece l'articolo 1 della legge n. 358 del 1970[175], in tema di ammissione al concorso notarile, disponendo che gli aspiranti debbano versare, al momento della presentazione della domanda, 50 euro ciascuno.

 

Il comma 603 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico dei candidati, che dovranno versare all’atto della presentazione della domanda 50 euro ciascuno.

 

Tutte e quattro le novelle precisano che:

§      la somma andrà versata al momento della presentazione della domanda in base a modalità che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);

§      l'importo del contributo dovrà essere aggiornato ogni tre anni in base all’inflazione.

 

Infine, i commi 604 e 605 precisano che i contributi per i concorsi e le sessioni di esame sono dovuti per sessioni d’esame (avvocato) e concorsi (notariato e magistratura) banditi in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale che ne determina le modalità di versamento.


 

Articolo 1, commi 606-607
(Riduzione di compensi per spese di giustizia)

 


606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 606 e 607 apportano modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, Testo Unico sulle spese di giustizia.

La prima novità, prevista dal comma 606, riguarda l’articolo 30 del D.P.R. che attualmente stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di 8 euro (eccetto che nei giudizi di lavoro).

La novella all’art. 30 aumenta tale anticipazione forfetaria da 8 a 27 euro (lett. a).

Il diritto forfettizzato viene riscosso con le medesime modalità con cui viene assolto il contributo unificato, e cioè con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi). Secondo la Relazione tecnica di accompagnamento - considerando che i procedimenti su cui si pagherebbe il diritto forfettizzato sarebbero 2.300.00 su base annua - la previsione di maggior gettito derivante dall’aumento da 8 a 27 euro del diritto stesso dovrebbe essere quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all’assunzione - oggetto della previsione di cui all’art. 1 comma 181 del d.d.l. in esame - del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.

La Relazione tecnica rileva altresì che - considerato che il contingente di personale, per il quale risulta già autorizzata l’assunzione secondo le disposizioni vigenti in tema di turn over e la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento delle unità di personale che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013) - la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali). I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base delle predette 331 unità, e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per lanno 2014, ad euro 25,26 milioni per lanno 2015 e ad euro 31,19 milioni per lanno 2016. La Relazione contiene anche una proiezione decennale dell'evoluzione del trattamento stipendiali dei nuovi magistrati di cui verrà disposta l'assunzione.

Una seconda modifica (lett. b) introdotta dal comma 606 aggiunge un nuovo articolo (art. 106-bis) al T.U. spese di giustizia con cui è previsto che – nel gratuito patrocinio - per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al beneficio, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo unico (art. 83 e 104, T.U.).

Attraverso l’abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, dovrebbe essere possibile conseguire – secondo il Governo - un risparmio annuo di circa euro 10 milioni sul capitolo delle spese di giustizia (Cap. 1360) del Ministero della giustizia.

 

Il comma 607 prevede una disciplina transitoria secondo cui:

§      l’aumento da 8 a 27 euro del diritto forfetizzato di cui al comma 606, lettera a), si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame;

§      la riduzione dei compensi di cui al comma 606, lett. b) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.


 

Articolo 1, commi 608-609
(Agevolazioni per la piccola proprietà contadina)

 


608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».


 

 

Il comma 608 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

 

Il comma 609 integra l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

 

Più in dettaglio, il comma 608 modifica l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), con il quale è stata dettata la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In sintesi, il comma 1 dell'articolo 10 (intervenendo sull’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura fissa del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento. Il comma 2 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.

Il comma 4 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

 

Il comma 608, modificando il comma 4 dell'articolo 10 citato, eccettua dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

 

Il comma 4-bis del D.L. n. 194 del 2009 dispone in particolare che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

 

Si ricorda che sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 è recentemente intervenuto l’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 104 del 2013, (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito con la legge n. 128 dell’8 novembre 2013.

La norma, modificando il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato ha confermato l’esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di registro nella misura del 9 per cento (2 per cento per le prime case), compresi tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall’altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l’esenzione totale).

Il comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 104 del 2013 ha inoltre stabilito che l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato a 200 euro. Tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

 

Il comma 609 integra l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

 

Più in dettaglio, il comma 609 novella l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in cui sono individuati gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungendo alla norma citata un periodo diretto a specificare che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.


 

Articolo 1, comma 610
(Proroga attività riscossione enti locali)

 

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

 

 

Il comma 610 proroga al 31 dicembre 2014 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali.

 

La norma interviene modificando il comma 2-ter dell’articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consentiva quindi - solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il citato decreto-legge n. 174 del 2012 conteneva anche la proroga - sempre al 30 giugno 2013 - dell’operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, riguardanti le società concessionarie diverse da Equitalia. Tale termine non è stato peraltro prorogato dal D.L. n. 35 del 2013, restando confermata la scadenza, per le predette società, al 30 giugno 2013.

 

Successivamente, l’articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 aveva allineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

 

La disciplina dei consorzi tra enti locali è contenuta nell’articolo 31 TUEL ed è stata integrata dal comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

L'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

Infine, l’art. 19, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali elencate nel medesimo articolo 19, ad esclusione di quelle relative allo stato civile.

 

Per quanto riguarda il riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, si ricorda che l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge nn. 282-950-1122-1339-A, col quale si conferisce una delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate, ovvero avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia s.p.a.; i soggetti operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Sul tema della riscossione, il 22 maggio 2013 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione 8-00002, che impegna il governo a fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali; a ricercare soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente.


 

Articolo 1, comma 611
(Riscossione)

 


611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Controlli sull'attività di riscossione). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.


 

 

Il comma 611, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca una serie di norme con il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative.

In particolare sono apportate modifiche in tema di:

§      reclamo e mediazione nel processo tributario;

§      Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo;

§      rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati;

§      applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale;

§      misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali.

Reclamo e Mediazione nel processo tributario

La lettera a) del comma 611 modifica l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di reclamo e mediazione nel processo tributario (norma introdotta dal D.L. n. 98 del 2011).

Si ricorda che nel solco degli interventi volti ad avvicinare la disciplina del processo tributario a quella civile, l’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011 ha introdotto l’istituto del reclamo e della mediazione, una procedura da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro.

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia.

La mediazione può riguardare le controversie relative a:

§       avviso di accertamento;

§       avviso di liquidazione;

§       provvedimento che irroga le sanzioni;

§       ruolo;

§       rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

§       diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

§       ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992).

 

Con la sostituzione del comma 2 si prevede che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità del ricorso (in luogo della previgente condizione di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio). Di conseguenza il contribuente che non presenta il reclamo non decade definitivamente dal diritto all’azione. Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Con la modifica del comma 8 si prevede la rilevanza della mediazione anche ai fini contributivi: gli effetti dell’esito del procedimento di mediazione sono estesi anche ai contributi previdenziali e assistenziali, laddove presentino la medesima base imponibile delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Con la modifica del comma 9 si interviene sul computo del termine dei novanta giorni decorsi i quali, senza che il reclamo sia stato accolto ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In particolare si prevede che per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali. Deve intendersi, pertanto, che si applica la sospensione feriale dei termini, di cui al D.Lgs. n. 742 del 1969.

Sono pertanto abrogati i periodi ai sensi dei quali, ove l'Agenzia delle entrate respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego e che, in caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

È infine inserito un nuovo comma 9-bis con il quale si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso: articolo 22), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità dovuta alla mancata presentazione del reclamo (comma 2 modificato).

La lettera b) del comma in esame prevede, inoltre, che le modifiche sopra riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2014).

Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo

La lettera c) del comma 611 apporta delle modifiche alle norme della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che hanno previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare:

§      criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo;

§      linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione;

§      criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.

La norma in esame, aggiungendo la lettera b-bis) al comma 533 dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012, introduce un’ulteriore funzione di elaborazione del Comitato relativa a:

§      criteri per l’individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.

Inoltre, nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti (nuovo comma 533-bis).

Si ricorda che i criteri elaborati dal Comitati devono essere approvati con D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, con operatività dall’anno successivo a quello in cui sono stati approvati (così dispone l’articolo 1, comma 534, della legge n. 228 del 2012).

 

Si segnala che il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo è stato recentemente istituito presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il decreto 16 novembre 2013, il quale ha disciplinato le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali soggetti e la durata dell’incarico.

Il Comitato è composto da:

a)    un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente;

b)    due componenti designati tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, del Ministero dell'economia e delle finanze;

c)    un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, dell'Agenzia delle entrate;

d)    un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

e)    due componenti, designati a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia, scelti tra i soggetti di comprovata esperienza nel settore della riscossione.

Per ciascun rappresentante è designato anche un supplente che, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori a rotazione che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia, deve avere qualifica o incarico di dirigente non generale.

Gli enti creditori rappresentati a rotazione nel Comitato sono individuati tenendo conto dell’importo dei carichi affidati alle società del Gruppo Equitalia nel triennio che precede la nomina.

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori soggetti a rotazione, possono essere confermati. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, ai componenti ed ai supplenti dello stesso non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La lettera d) del comma in esame sostituisce l’articolo 17 del D.Lgs. n. 123 del 2011, inserendo il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo nell’ambito del procedimento relativo ai controlli sull'attività di riscossione.

In particolare il nuovo articolo 17 dispone che il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione effettuato dalle Ragionerie territoriali dello Stato, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, è effettuato sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (mentre la norma vigente prevede che i criteri selettivi e le linee guida sono individuati con direttive impartite d’intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e il Direttore dell’Agenzia delle entrate).

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti (in luogo del vigente documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione). Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il limite di 500.000 euro può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rimborso della spesa per fermo di beni mobili registrati

La lettera e) del comma in esame dispone che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.

La voce 16 della tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 (Tabella dei rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive) prevede per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati il rimborso di 60.000 lire (31 euro).

Si ricorda che l’articolo 52, comma 1, lettera m-bis) del D.L. n. 69 del 2013 ha modificato la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, prevedendo la necessaria notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione. L’iscrizione del fermo nei registri immobiliari non avviene se il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrano all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Qualora la procedura sia antecedente al 20 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69 del 2013) ai fini della maturazione del diritto al rimborso della spesa la norma in esame prevede il preavviso di fermo amministrativo.

La formulazione previgente prevedeva che il fermo si eseguisse mediante iscrizione del provvedimento relativo nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne avrebbe dato altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede

Applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale

La lettera f) del comma in esame prevede che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, c.d. testo unico sulla trasparenza) si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività.

Per individuare le amministrazioni parzialmente esentate dagli obblighi di trasparenza la norma fa riferimento all’articolo 66 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 (trattamento di dati sensibili) e 21 (trattamento di dati giudiziari) le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali

La lettera g) del comma in esame estende fino al 2015 l’applicazione delle misure (attualmente efficaci fino al 2013) sul contenimento della spesa dell'apparato amministrativo da parte delle Agenzie fiscali.

La modifica incide sull’articolo 6, comma 21-sexies, del D.L. n. 78 del 2010, il quale ha disciplinato il concorso delle Agenzie fiscali agli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dallo stesso provvedimento. A tal fine, con norma avente carattere generale, il comma ha disposto che esse per il triennio 2011-2013 debbano effettuare il riversamento all’entrate del bilancio dello Stato, dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge di bilancio per il 2010 (L. n. 192/2009).

Inoltre il comma 21-sexies elenca alcune disposizioni in materia di risparmi di spesa che debbono in ogni caso trovare applicazione nei confronti delle Agenzie, vale a dire:

§       il comma 3 dell’articolo 6, concernente la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi collegiali;

§       l’articolo 1, comma 22, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), recante l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri, per l’acquisto di beni e servizi;

§       l’articolo 2, comma 589 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), in tema di spese per corrispondenza e telefonia;

§       l’articolo 3, commi 18, 54 e 59 della legge n. 244/2007 medesima, in tema, rispettivamente, di consulenze, pubblicità web dei nomi e compensi dei collaboratori esterni, nullità dei contratti dell’ente pubblico con i propri amministratori;

§       gli articoli 27, comma 2 e 48, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, concernenti, rispettivamente, l’abbonamento telematico alla G.U. e l’obbligo di alcuni approvvigionamenti mediante convenzioni Consip.

Il comma 21-sexies ha previsto inoltre che le Agenzie fiscali debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 , comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiarità nonché alla necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.

La disposizione prevede infine la possibilità, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

La lettera h), relativamente alla facoltà per le agenzie fiscali di contribuire ai risparmi di spesa effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, dispone che il riversamento è effettuato per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.


 

Articolo 1, commi 612-615
(Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi
per l’isola di Lampedusa)

 


612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.


 

 

I commi 612-615 prorogano al 31 dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell’isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorati degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

Sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità relative ai tributi sospesi già inviate ai contribuenti alla data del 1° gennaio 2014.

 

Il comma 612 differisce dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L’articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza . Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

L’articolo 23, comma 44, del D.L. n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine.

 

Il comma 613 prevede che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

La misura del tasso di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, è stata fissata dal decreto 12 dicembre 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 12 dicembre 2013) all’1 per cento in ragione d’anno.

 

Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

 

L'articolo 52 del D.L. n. 69 del 2013 ha previsto, nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte in 120 rate mensili. Inoltre è stato ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributari. In precedenza, l'articolo 1 del D.L. n. 16 del 2012 ha consentito di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione. La possibilità di rateizzare i debiti si applica anche nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Il decreto del MEF 6 novembre 2013, in attuazione del richiamato articolo 52 D.L. n. 69/2013, ha individuato quattro tipi di piani di rateizzazione: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Per accedervi, coloro che beneficiano di regimi semplificati devono avere un rapporto tra la rata e il reddito superiore al 20%. Le altre imprese, invece, devono avere un rapporto superiore al 10% tra rata e valore della produzione; inoltre, l'indice di liquidità dell'impresa deve essere compreso tra 0,50 e 1. Al decreto sono allegate due tabelle che specificano il numero di rate concedibili all'aumentare del rapporto tra rata e reddito. La proroga è possibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Gli interessati possono optare per la richiesta di un piano ordinario (72 rate) o straordinario (fino a 120). In questo caso, però, devono ricorrere le stesse condizioni richieste per ottenere la prima rateazione straordinaria. E' possibile chiedere rate variabili di importo crescente solo per i piani di rateazione o di proroga ordinari. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

Il tassi d’interesse di dilazione è di 4,5% per i debiti erariali e di 6,5% per quelli previdenziali.

Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le rateazioni di importi fino a 50.000 euro, è sufficiente un’autocertificazione. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. In ogni caso, non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria eccetera).

Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Inoltre, Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti.

 

Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.

La norma fa riferimento alle comunicazioni di irregolarità inviate a seguito delle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), a seguito della liquidazione dell’Iva in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) e a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).


 

Articolo 1, commi 616-617
(Disposizioni in materia di assistenza fiscale)

 


616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».


 

 

I commi 616 e 617 recano - attraverso una serie di novelle al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, - disposizioni in materia di assistenza fiscale.

 

In particolare, il comma 616 reca modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La lettera a) del comma 616, modificando l’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, estende l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni prevista nel caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti anche ad altri soggetti.

Si tratta, in particolare, degli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.

La lettera b) prevede poi, con una modifica all’articolo 34 del D.Lgs. n. 241 del 1997, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale.

Infine la lettera c), sostituisce il comma 4 dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997 in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti. Inoltre aggiunge il comma 4-bis all’articolo 39 stabilendo che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca, mentre il successivo nuovo comma 4-ter prevede una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

Il comma 617 reca modifiche a diversi articoli del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

Viene anzitutto modificata la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (articolo 7 del D.M. n. 164 del 1999).

Si prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva (articolo 8).

Si prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24 (articolo 13).

Riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 16).

Infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (articolo 26).

 

Si segnala, infine, che ulteriori interventi sulla disciplina dei Centri di assistenza fiscale sono contenuti al comma 406, il quale dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai CAF.


 

Articolo 1, commi 618-624
(Definizione agevolata somme iscritte a ruolo)

 


618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.


 

 

I commi da 628 a 624, introdotti nel corso dell’esame al Senato, consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore pagherà entro il 28 febbraio 2014 una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora).

 

In particolare (comma 618), si tratta di carichi (derivanti dunque anche da entrate non tributarie) inclusi in ruoli emessi da:

§       uffici statali;

§       agenzie fiscali;

§       enti territoriali (regioni, province e comuni).

 

Per accedere alla definizione agevolata, i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 

La disposizione fa riferimento ai ruoli emessi da “uffici statali”; dal tenore letterale della disposizione, sembrano esclusi dal novero i ruoli emessi da enti pubblici, tra cui quelli previdenziali.

 

La definizione agevolata implica il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esplicita esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora; dovranno essere anche versate anche le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, come prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1997.

L’agevolazione consiste dunque nella non applicazione di interessi maturati sulle somme dovute.

 

L’attuale sistema di remunerazione (ai sensi del citato articolo 17) prevede il pagamento di un “aggio”, ovvero la corresponsione all’agente della riscossione di una percentuale dell’ammontare riscosso. Tale aggio è ripartito tra debitore e creditore sulla base di alcuni elementi, tra cui la tempestività del pagamento. Attualmente, per effetto della riduzione di un punto percentuale operata dal del decreto-legge n. 95 del 2012, (articolo 5, comma 1) l’aggio è passato dal 9 all’8 per cento, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013.

Durante la passata legislatura è stata più volte modificata la disciplina della remunerazione della loro attività (società Equitalia Spa e partecipate). In futuro si prevede (secondo quanto disposto dall’articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011) la sostituzione di tale sistema dell’aggio con un criterio basato, invece, sul rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato Il sistema entrerà in vigore a partire dall'emanazione della disciplina attuativa i cui termini - ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013 – sono stati anticipati dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013.

Accanto alla già menzionata riduzione di un punto percentuale dell’aggio (articolo 5, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012) tale previsione, è stata prevista un’ulteriore ed eventuale riduzione dello stesso, correlata alla presenza di maggiori risorse - rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica - tratte anche dal processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., fino a ulteriori quattro punti percentuali.

Con l’interrogazione in commissione 5-01434 Busin, conclusasi presso la VI Commissione – Finanze il 13 novembre 2013, è stato chiesto al governo lo stato dell’attuazione della riforma del meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione. In particolare, è stata sollecitata l’adozione dei decreti volti a disciplinare il suddetto nuovo sistema di remunerazione del servizio di riscossione gestito da Equitalia. Il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che presso i relativi Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle Entrate, della Ragioneria generale dello Stato e di Equitalia Spa, finalizzate ad esaminare le problematiche relative alla emanazione dei decreti in argomento, e che nel corso di tali riunioni sono emerse talune rilevanti criticità.

Con riferimento alla riduzione dell’aggio di cui al citato D.L. n. 95 del 2012, i rappresentanti di Equitalia hanno fatto presente che la Società non ha capacità di contenimento dei costi ulteriore rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review, evidenziando che la riduzione ex lege di un punto percentuale della misura dell'aggio decorrente dal 1° gennaio 2013 ha comportato un onere pari a 50 milioni di euro a carico della Società medesima. Né Equitalia sarebbe in condizione di procedere ad un efficientamento della riscossione dei tributi, né di conseguire risparmi di gestione tali da poter consentire il finanziamento di un'ulteriore riduzione dell'aggio, ai sensi della richiamata disposizione.

Con riguardo allo schema di decreto per la determinazione della remunerazione, previsto dalla norma in oggetto, Equitalia Spa ha effettuato ricognizione dei costi rilevabili dal bilancio 2012, al fine di evidenziarne la consistenza in funzione di quanto richiesto dalla norma. Dall'analisi del bilancio di Equitalia per l'anno 2012 emergono, dunque, costi fissi (costi, cioè, sostenuti dalla Società per assicurare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a realizzare i volumi di attività) per un importo pari a 733,3 milioni di euro e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro.   Sulla base di tali dati, la Società di cui trattasi non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i ricavi. Considerando che il costo della struttura risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si può prescindere dalla necessità di assicurare in maniera adeguata il presidio della funzione di deterrenza. Pertanto, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle altre amministrazioni cointeressate è apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione. Una ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività.

 

 

Il comma 619 precisa che rimangono dovute per intero le somme derivanti da sentenza di condanna della Corte dei Conti.

 

Il comma 620 disciplina la procedura per accedere alla suddetta definizione agevolata.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati dovranno versare entro il 28 febbraio 2014, in un'unica soluzione, le somme dovute.

 

Ai sensi del comma 621 il pagamento comporta l’automatico discarico dell'agente della riscossione dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

 

Il comma 622 dispone l’obbligo degli agenti della riscossione, entro il 30 giugno 2014 di informare i debitori che hanno effettuato il pagamento tempestivamente dell'avvenuta estinzione del debito, mediante posta ordinaria.

 

Il comma 623 prevede che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione

 

Infine il comma 624 precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, a partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA (e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni), relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono divenuti esecutivi.

Essi hanno un contenuto tipico (devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria). L’esecutività dell’avviso di accertamento opera dopo 60 giorni dalla notifica. E’ per legge disposta comunque la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Ove esista un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, le somme potranno essere affidate agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni. L’agente della riscossione dovrà attivare l’espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Lo scopo dell’istituto è quello di concentrare nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo, attribuita dalla disciplina generale della riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973) all’iscrizione a ruolo. Di conseguenza, per i suddetti atti la riscossione non prevede più tale iscrizione e l’emissione con notifica della cartella di pagamento.

Dal momento che la norma di legge ha delimitato delimita l’ambito oggettivo di applicazione del nuovo accertamento “esecutivo” agli avvisi emessi dopo una certa data e relativi a specifiche imposte, si evince che tale regime non si applica per i tributi diversi da quelli elencati, né per le entrate non tributarie, cui rimane applicabile la riscossione in base a ruolo.


 

Articolo 1, comma 625
(Differimento dei termini dell’aumento del prelievo fiscale
sui prodotti da fumo)

 

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

 

 

Il comma 625, novellando l’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

In particolare:

§      si differisce dal 30 novembre 2013 al 20 aprile 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà fissarne l’incremento;

§      tale incremento non avrà più decorrenza dal 1° gennaio 2014, ma dal 1° maggio 2014;

§      le maggiori entrate determinate dall’aumento del prelievo saranno pari a 33 milioni nel 2014 (in luogo dei 50 milioni attualmente previsti) e a 50 milioni a decorrere dal 2015.

 

Infine il comma 625 sopprime il secondo periodo del citato comma 3 dell’articolo 14, in base al quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito da prodotti da fumo previsto dal primo periodo.

Dalla soppressione sembrerebbe essere esclusa la previsione che in caso di scostamento, il Direttore della Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

 

L’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per i prodotti da fumo:

a)    sigari 23,00%;

b)    sigaretti 23,00%;

c)    sigarette 58,50%;

d)    tabacco da fumo:

1)    tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;

2)    altri tabacchi da fumo 56,00%;

e)    tabacco da fiuto 24,78%;

f)      tabacco da masticare 24,78%.

 

I fiammiferi sono soggetti invece ad imposta di fabbricazione e non sono classificati come prodotti da fumo, ma “prodotti per fumo”.

Inoltre la sigaretta elettronica è assoggettata ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (ai sensi dell’art. 11, comma 22, del D.L. n. 76 del 2013) ed é considerata come un prodotto da "vapore" e non da fumo.

 

Si ricorda che l'imposizione fiscale sui prodotti da fumo risulta assai complessa per il fatto che ad essa concorrono l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; in modo analogo si procede per i succedanei di tali prodotti, con la differenza che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo. La complessità è arricchita dal fatto che, relativamente all’imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento comprendono, oltre all’accisa, anche l’aggio per i distributori e il compenso dei produttori. Il prezzo di vendita al consumatore finale è articolato pertanto in quattro componenti: IVA, accisa, aggio, compenso del produttore.

La combinazione dei diversi fattori che interagiscono fra loro comporta che all’aumentare del prelievo a titolo IVA gli effetti, in termini di aumenti dei prezzi unitari finali, sono più che proporzionali; dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, si verificano effetti di tipo contrattivo, con conseguente riduzione dei gettiti erariali complessivi.

La forte reattività dei consumi complessivi al prezzo e il conseguente calo del gettito dipendono dal riposizionamento della domanda sui prezzi bassi, e dallo spostamento verso altri prodotti da fumo a minor prezzo (trinciati per sigarette), consumi alternativi (sigarette elettroniche) e consumi illegali (contrabbando e contraffazione).

 

Tali valutazioni sono state peraltro esposte dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, il 13 novembre 2013 nel corso dell’audizione informale presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, il quale ha sottolineato che un aumento percentuale dell’accisa calcolata sul prezzo medio delle sigarette si “spalmerebbe” in maniera proporzionalmente uniforme, determinando tuttavia l’effetto di penalizzare maggiormente le sigarette appartenenti ai segmenti di prezzo più basso, con conseguente ricorso da parte del consumatore al mercato illegale e minori entrate per l’erario.


 

Articolo 1, comma 626
(Accise su benzine e gasolio)

 


626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.


 

 

Il comma 626 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sia disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018.

Il provvedimento sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) all’articolo 1, comma 487, ha stabilizzato l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. Viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sia pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con la legge di stabilità 2013. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre
6 dicembre 2011

7 dicembre 2011
7 giugno 2012

8 giugno
10 agosto 2012

11 agosto
31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 


 

Articolo 1, commi 627-628
(Profili fiscali degli interventi di sostegno del
Fondo interbancario di tutela dei depositi)

 

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

 

I commi 627 e 628 stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi finalizzati al riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari.

L'efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Ai sensi dell’articolo 96 del TUB (Testo unico bancario, D.Lgs. n. 385/1993), le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti. Ai sensi del successivo articolo 96-bis, i sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. L’articolo 96-ter attribuisce alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.

 

A livello europeo, i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dalla Direttiva n. 94/19 CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell’11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso. Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n.659 e la Direttiva 2009/14/CE con il D.Lgs. 24 marzo 2011, n.49. Quest’ultimo dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

 

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

Aderiscono così al Fondo interbancario di tutela dei depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

Scopo della garanzia dei depositi è offrire tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

 


 

Articolo 1, comma 629
(Divieto di anatocismo bancario)

 


629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».


 

 

Il comma 629 prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, deve prevedere gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

 

La norma in esame integra il comma 2 dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), il quale attribuisce al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Come nella formulazione previgente, deve essere previsto che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

A questa previsione il comma in esame aggiunge che una disposizione volta a impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori. Nelle successive operazioni di capitalizzazione, gli ulteriori interessi potranno essere calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

 

Si segnala al riguardo che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418, dopo aver affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (articolo 1283 c.c.), hanno stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In questo modo è stata dichiarata illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito.


 

Articolo 1, comma 630
(Garanzia dei depositi – credito cooperativo)

 

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

 

 

Il comma 630 dispone che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame interviene aggiungendo un periodo all’articolo 96, comma 1 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993, TUB) ai sensi del quale tutte le banche sono tenute ad aderire a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; viene specificato l’obbligo delle banche di credito cooperativo di aderire a un proprio sistema di garanzia.

 

Si rammenta che in Italia operano il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e, per le banche di credito cooperativo, il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC). Entrambi i Fondi sono consorzi di diritto privato, riconosciuti dalla Banca d'Italia, che esercita una attività di supervisione. In particolare, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) aderiscono obbligatoriamente tutte le banche italiane (escluse le banche di credito cooperativo), nonché le banche extracomunitarie che non aderiscano a sistemi di garanzia equivalenti. Possono aderire le succursali di banche comunitarie per completare la protezione offerta dai propri sistemi di garanzia fino al livello di tutela del FITD (topping up). Entrambi i Fondi intervengono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di crisi delle banche (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria); essi proteggono i depositi fino a 100.000 euro per depositante. Il limite si calcola con riferimento alla somma dei depositi e dei fondi che uno stesso cliente detiene presso la banca e non ai singoli conti o rapporti. Il predetto limite massimo di rimborso, nel caso di rapporti congiunti, si applica con riferimento a ciascuno degli intestatari e i conti si presumono ripartiti in eguale proporzione tra i medesimi.

Sono coperti i depositanti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. I depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie sono tutelati dai sistemi dei Paesi di origine e, per le sole succursali che vi aderiscano volontariamente, dai sistemi italiani per la differenza tra l'importo assicurato da questi ultimi e l'ammontare offerto dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza (topping up). La copertura riguarda i fondi con obbligo di restituzione (ad es. conto corrente, deposito a risparmio, certificato di deposito), con esclusione, in particolare, dei depositi al portatore, delle obbligazioni, dei pronti contro termine e delle passività computate nei mezzi patrimoniali delle banche; non sono coperti dalla protezione i depositanti 'istituzionali' (altri intermediari o organismi pubblici).

Si rammenta che il sistema delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) ha esteso la tutela, attraverso l'istituzione di un nuovo fondo su base volontaria, anche alle obbligazioni.

A livello europeo, i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dalla Direttiva n. 94/19 CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell’11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso. Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n.659 e la Direttiva 2009/14/CE con il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49. Quest’ultimo dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

Nel disegno della Commissione europea, avallato dal Consiglio europeo di dicembre 2012, la futura unione bancaria dell’eurozona dovrà basarsi su una serie di pilastri normativi, tra cui l’approvazione della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010 (COM(2010)369) (gli altri strumenti sono la vigilanza unica sugli enti creditizi, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie nell’area euro e il quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi).


 

Articolo 1, commi 631-633
(IRPEF residenti Campione d’Italia)

 


631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


 

 

I commi da 631 a 633 prevedono, con decorrenza dal 2014, l’aumento dal 20 al 30 per cento della misura di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevedendo altresì un meccanismo di adeguamento periodico di detta percentuale.

 

In particolare il comma 631 modifica l’articolo 188-bis del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), relativo alla riduzione forfetaria della base imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.

La riduzione percentuale in oggetto - pari, in precedenza, al 20 per cento - concerne i redditi (delle suddette persone fisiche) prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia, limitatamente ad un importo massimo pari a 200.000 franchi svizzeri.

Il comma 1 dell’articolo 188-bis prevede che tali redditi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

Con la norma in esame si prevede un incremento della riduzione dal 20 al 30 per cento.

 

Per effetto del comma 632 si consente di aumentare o ridurre la predetta percentuale, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra l’euro e il franco svizzero, mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Essa non può comunque essere inferiore al 20 per cento.

 

La norma quantifica gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame in 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per quel che concerne il Fondo ISPE, si ricorda che esso, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 

Il comma 633 stabilisce che le disposizioni che aumentano la percentuale di riduzione si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 


 

Articolo 1, commi 634-635
(Accisa ridotta per talune emulsioni)

 


634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.


 

 

I commi 634 e 635 estendono alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

In particolare, il comma 634, sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, un’accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a)   emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: 374,67 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b)   emulsione di olio combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1)   usata come combustibile per riscaldamento: 99,32 euro per mille chilogrammi;

2)   2) per uso industriale: 41,69 euro per mille chilogrammi;

c)   emulsione di olio combustibile denso BTZ (basso tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1)   usata come combustibile per riscaldamento: 29,52 euro per mille chilogrammi;

2)   per uso industriale: 20,84 euro per mille chilogrammi.

 

Il comma 635 subordina l'efficacia della disposizione alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Rispetto alle aliquote di accisa attualmente vigenti si riscontra un aumento da 280,50 euro a 374,67 euro per mille litri della emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso usata come carburante, mentre per le altre emulsioni le aliquote sono confermate.

 

L’articolo 21-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a)    emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come carburante:

a)    fino al 31 dicembre 2009: 256,70 euro per mille litri;

b)    a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2.    usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b)    emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2.    per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c)    emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2.    per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Ai sensi del comma 2 l'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.


 

Articolo 1, commi 636-638
(Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

 


636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.


 

 

I commi da 636 a 638 autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014, attraverso procedure di selezione concorrenziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

a)   introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 200.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b)   durata delle concessioni pari a sei anni;

c)   versamento della somma di 2.800 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita (regime transitorio);

d)   versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo: la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e)   determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

Dall’esposizione del contenuto della norma appare evidente che essa è rivolta agli attuali concessionari in scadenza, sia per il riferimento al termine “riassegnazione” (che fa intendere una nuova assegnazione al medesimo concessionario), sia alla procedura di versamento della somma - anch’essa rivolta al concessionario in scadenza, ma soprattutto dalla disposizione contenuta al successivo comma 638, che fa riferimento a nuove concessioni.

Nello specifico il comma 638 stabilisce che per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del precedente comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

 

Infine il comma 637 rinvia all’adozione di un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, con cui stabilire le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per il 2020.

 

Dalla riattribuzione delle concessioni scadute o in scadenza nel 2014 per la gestione del gioco del Bingo sono previste entrate per 40 milioni nel 2014 (cap. 2340/Entrata).

 

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

E’ quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. È inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite.

 

Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, che riguardano, in particolare, i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27).


 

Articolo 1, commi 639-640
(Riordino della tassazione immobiliare comunale)

 


639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.


 

 

I commi da 639 a 721 recano il riordino della tassazione immobiliare comunale.

 

Secondo quanto affermato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, la nuova imposta dovrebbe consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull’immobile e introducendo una componente diretta a tassare i servizi indivisibili e la gestione dei rifiuti.

Si ricorda che l’originaria formulazione dell’articolo 19 del ddl stabilità (A.S. 1120) aveva previsto l’istituzione di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti: la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti denominata TARI; la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, che consentiva tassazione dei consumi oltre che del possesso e quindi veniva applicata non solo al proprietario ma anche al locatario.

 

Il comma 639 istituisce quindi l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

a)   un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b)   la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (in caso di aliquota ordinaria ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili, come precisato dal successivo comma 677). Per il 2014, l'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

 


 

Articolo 1, commi 641-668
(La tassa sui rifiuti – TARI)

 


641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Lino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.


 

 

I commi da 641 a 668, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata dal comma 704). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 639 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

 

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Per l’evoluzione normativa dalle "tariffe rifiuti" alla TARES si rinvia ai relativi approfondimenti web:

http://www.camera.it/leg17/561?appro=100&Dalle+%22tariffe+rifiuti%22+alla+TARES#approList

http://www.camera.it/leg17/561?appro=497&Il+tributo+comunale+sui+rifiuti+e+sui+servizi+%28TARES%29#approList

 

Il comma 641 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un’area di accesso ai fabbricati civili.

 

Si ricorda che per l'articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell'edificio:

1)    le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (il suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, portici e cortili;

2)    le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all'uso comune;

3)    le opere destinate all'uso comune, come ascensori, pozzi, impianti idrici e fognari, per il gas, per l'energia elettrica, per il condizionamento, per la ricezione radiotelevisiva.

 

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il comma 642 ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

Il comma 643 esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

 

Il comma 644 indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Il comma 654 individua - in via provvisoria - la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 647, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

 

Il comma 646 conferma per l’applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri) all'Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. Con riferimento ai criteri generali si ricordano i seguenti punti:

1.    Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2.    La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3.    La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4.    La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Il comma 647 prevede un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

In attuazione di tale articolo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

 

Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 138 del 1998.

I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

 

Il comma 648 stabilisce che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla Tares, ai sensi del comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (ma si veda il successivo comma 661 per il quale la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero).

 

Ai sensi del comma 650 la tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

 

Il D.P.R. n. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell’inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L’art. 3 del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. n. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

 

In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

 

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

 

Ai sensi del comma 653, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

 

Il decreto legislativo sui fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216) dà attuazione ad alcune disposizioni della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che definisce il fabbisogno standard come l'indicatore che, coniugando efficienza ed efficacia, dovrà consentire la valutazione dell'azione pubblica. Nel d.lgs. n. 216 del 2010, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica e garantire il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

Si ricorda che allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualità nell’entrata a regime:

a.    entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno;

b.    entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca però una formulazione più generica – non del tutto precisa - riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Risulta inoltre trasmesso alla Camera, il 16 maggio 2013, un ulteriore schema di D.P.C.M., recante l’adozione delle note metodologiche (per complessive 6 note) e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, il cui esame parlamentare non è tuttavia ancora iniziato, non essendosi finora proceduto alla costituzione della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

 

La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 654), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

 

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che ha attuato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per determinato periodo.

 

Ai sensi del comma 655, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

 

I commi da 656 a 661 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall’eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall’articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. La TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente (comma 656). Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale (comma 657). Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658).

 

Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659), nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste (comma 660). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio (già introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l’anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Ai sensi del comma 661 la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tuttavia al precedente comma 649 si prevede una semplice riduzione e non un esonero.

 

I commi da 662 a 665 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 663). L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI (comma 664). Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 665 che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

 

Il comma 666 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

 

Il comma 667 demanda ad un regolamento da emanarsi - su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

§      sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

ovvero di

§      sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.

 

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (comma 668), anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.


 

Articolo 1, commi 669-681
(Tributo sui servizi indivisibili – TASI e norme sull’IMU)

 


669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione*.

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* Comma così modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. e), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

 

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.


 

I commi da 669 a 681, modificati durante l’esame parlamentare, istituiscono e disciplinano, nell’alveo dell’Imposta Comunale Unica - IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI. La componente Tasi è infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività.

Soggetto passivo di imposta è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU.

La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni.

L’aliquota della Tasi, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’Imu (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile).

Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille.

Si affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché di ripartire la quota di tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso.

 

Si rammenta che l’istituzione della IUC è recata al comma 639 del provvedimento in esame, e si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1)       un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2)       la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Il presupposto d’imposta per la TASI (comma 669) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

§      fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;

§      aree scoperte;

§      aree edificabili.

 

 

A fini IMU, il presupposto d’imposta (articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) è il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992); per tutto il 2012 è stata compresa in tale novero l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include anche i terreni incolti.

 

Il richiamato articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 intende come “abitazione principale” del contribuente l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l’immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciò innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l’abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica “salvo prova contraria”.

La richiamata circolare chiarisce anche che, nell’ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare. Ovviamene il genitore perde il diritto alla maggiorazione della detrazione. Inoltre, se nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

Viene altresì specificato che il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, la richiamata circolare chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

 

Il comma 670 reca alcune esclusioni dal tributo. In particolare sono escluse dalla TASI:

§      le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative. Per cd. “aree non operative” si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;

§      le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. appartamento condominiale locato).

Ai sensi del richiamato articolo 1117 c.c. sono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

a.    tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

b.    le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

c.    le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente, l’IMU colpisce sia le aree pertinenziali che le aree comuni condominiali.

Soggetto passivo di imposta (comma 671) è dunque il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle menzionate unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 

In caso di locazione finanziaria (comma 672) la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Si precisa che per “durata del contratto di locazione finanziaria” deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673).

Per effetto del rinvio all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, sono soggetti passivi IMU:

§       il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Ai soli fini MU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;

§       il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

§       il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

 

Rispetto all’IMU, dunque, il novero dei soggetti passivi è più ampio e ricomprende il mero detentore dell’immobile.

 

Il comma 674 individua nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TASI, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Il comma 675 individua la base imponibile in quella prevista per l'applicazione dell’IMU.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile.

In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI (articolo 5, commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992).

In particolare, l’articolo 5, comma 3 prevede che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti (da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011).

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, invece, secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011

In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 13, comma 4) il valore (base imponibile a cui applicare l’aliquota) è così determinato: rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutata del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) moltiplicata per un valore fisso (detto “moltiplicatore”) fissato dalla legge.

I valori del moltiplicatore sono i seguenti, distinti per gruppo catastale:

§       160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a)) ;

§       140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));

§       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis);

§       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c)) ;

§       60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (comma 4, lettera d)), con l’eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l’importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§       55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

Per i terreni agricoli (comma 5) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore pari 135.

È prevista una misura agevolata del moltiplicatore, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; il comma 707, lettera c) del provvedimento in esame abbassa da 110 a 75 la misura di detto moltiplicatore. Si ricorda che per l’anno 2013, i terreni agricoli non hanno pagato IMU (articolo 1 D.L. n. 102 del 2013 e articolo 1 del D.L. n. 133 del 2013, che fa però salva una quota di imposta a carico del contribuente).

 

Si rammenta che il comma 3 dell’articolo 13 prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione e per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi del Codice dei beni culturali.

 

Occorrerebbe chiarire se tale riduzione operi anche a fini TASI.

 

Il comma 676 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, consentendo al comune, con deliberazione del consiglio comunale (adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di tributi) ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero innalzarla.

 

Ove il Comune decida di innalzare l'aliquota, dovrà tuttavia rispettare di uno specifico vincolo quantitativo (comma 677).

La somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; tale aliquota massima IMU è convenzionalmente fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di immobile per cui la normativa IMU prevede aliquote agevolate (ad es. 4 per mille per le abitazioni principali).

Nel considerare l’aliquota della TASI, infatti, si deve tenere conto dell’aliquota di base dell’1 per mille.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 fissa l'aliquota di base IMU nel 7,6 per mille, innalzabile da parte dei comuni sino a 3 punti.

Vi sono ipotesi (commi 7 e 8 dell’articolo 13) di aliquota ridotta ex lege. In particolare, l’aliquota:

§       è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. Per l’abitazione principale è stata riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 un’ulteriore agevolazione, sotto forma di detrazione forfettaria, di ammontare variabile in relazione alla presenza di figli;

§       è ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

La disciplina IMU prevede altresì che l’aliquota possa essere ridotta dai comuni allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati.

È stata data facoltà ai comuni, nel 2012 e nel 2013, di ridurre l’aliquota sino allo 0,38 per cento con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (comma 9-bis dell’articolo 13). In ordine a tale tipologia immobiliare, si rammenta tuttavia che l’articolo 2 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha esentato tali immobili dalla seconda rata dell’IMU per l’anno 2013, e dal pagamento dell’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, fintantoché permanga la destinazione alla vendita ed essi non siano in ogni caso locati;

 

Per l’anno 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Nell’audizione preliminare all’esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre u.s. al Senato, la Banca d’Italia ha fatto presente che nel 2012 l’aliquota media dell’Imu è stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l’applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, l’aliquota media è stata pari al 9,5 per mille.

 

Il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011) l'aliquota massima della TASI non può oltrepassare l’1 per mille.

Detti immobili, ai sensi del comma 708 del provvedimento in esame, dal 2014 sono esenti da IMU.

 

Fino al 2013, la disciplina IMU ha assoggettato i fabbricati rurali ad imposta. I fabbricati ad uso abitativo hanno scontato l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque, ove ricorressero le condizioni di legge, anche secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale). Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 ha previsto un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Accanto alle suindicate misura, l'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Si tratta dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, ai sensi del quale ai fini fiscali è riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, per i fabbricati rurali strumentali è stata abolita la prima rata dell'IMU per l'anno 2013. Successivamente il D.L. n. 133 del 2013 ha abolito anche la seconda rata IMU 2013 per detti immobili.

Il comma 679 affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni, nelle ipotesi di:

§      abitazioni con unico occupante;

§      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

§      locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

§      abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anni, all'estero;

§      fabbricati rurali ad uso abitativo;

§      superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

 

Si ricorda che il comma 731 del provvedimento in esame concede ai comuni, per l’anno 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, la determinazione della quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

 

Il comma 680 differisce al 24 gennaio 2014 il versamento della cd. “mini-IMU” 2013 di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

L’articolo 1 del D.L. n. 133 del 2013 ha abolito la seconda rata dell’IMU 2013 per ad alcune tipologie di immobili (abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; fabbricati rurali ad uso strumentale).

Tuttavia è rimasta a carico del contribuente una quota di imposta, ovvero una percentuale (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la “prima casa” deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.

In altri termini, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del D.L. n. 133/2013, i contribuenti saranno tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune.

Si rammenta che nel testo originario del D.L. n. 133 del 2013 il termine di pagamento era fissato al 16 gennaio 2014; nel corso dell’esame parlamentare detto termine è stato differito al 24 gennaio, analogamente a quanto prevede la norma in commento.

 

Il comma in esame fissa alla stessa data del 24 gennaio 2014, il versamento della maggiorazione standard della TARES (di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

L’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (in corso di conversione) ha precisato che, nonostante il rinvio del pagamento della maggiorazione, resta fermo l'accertamento delle relative somme nel 2013.

 

Il comma 681 prevede che, ove l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Come si è visto sopra, il detentore dell’immobile non è soggetto passivo IMU.

Si ricorda in questa sede che riguardo alla TASI, il comma 682, lettera b), affida alla potestà regolamentare del comune:

§       le riduzioni di imposta, specificando che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§       l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al commento al comma 671.


 

Articolo 1, commi 682-706
(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)

 


682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


 

 

I commi da 682 a 706 individuano la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), che – come già chiarito dal comma 639 - si basa su due presupposti impositivi:

§      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1.    un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2.    la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Il comma 682 prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie).

Per quanto riguarda la TARI (lettera a)), il regolamento deve disciplinare tra l'altro:

§      i criteri di determinazione delle tariffe;

§      la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

§      le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§      l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

 

Riguardo alla TASI (lettera b)), il regolamento disciplina:

§      le riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§      l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

 

Non è previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.

 

Per quanto riguarda l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, si ricorda che l’articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l’introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, la ridefinizione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sullo schema di D.P.C.M. (regolamento) la Conferenza Unificata nella seduta del 13 giugno 2013 ha sancito l’intesa. Le Commissioni parlamentari competenti del Senato (6a Finanze e 11a Lavoro) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 1° agosto 2013.

 

Ai sensi del comma 683, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

 

Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).

Le aliquote della TASI devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

 

I commi 684 e 685 disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:

§      deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;

§      deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;

§      ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;

§      deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).

 

Restano ferme - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI - le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 686). Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI (comma 687).

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 - con una modifica al comma 12-ter dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ha stabilito un unico termine (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012. La dichiarazione, effettuata utilizzando l'apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 

Quanto al versamento della IUC, questo va effettuato (comma 688):

§      mediante il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

§      secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 689 rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 

L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 690).

Il comune può tuttavia affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione:

§      della TARI e della tariffa corrispettiva (per la quale il regolamento comunale disciplina le modalità di versamento), al soggetto affidatario nel 2013 del servizio di gestione dei rifiuti;

§      della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU (comma 691).

 

Ai sensi del comma 692, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

Il funzionario responsabile può inoltre:

§      inviare questionari al contribuente;

§      richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);

§      disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato (comma 693).

 

I commi da 694 a 700 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via, e le relative sanzioni, prevedendo in particolare che:

§      in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (comma 694);

In base all'articolo 2729 del codice civile, le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

§      in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 695).

L'articolo 13 citato prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

§      in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 696);

§      in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 697);

§      in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (comma 698);

§      le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della dichiarazione (co. 696), l’infedele dichiarazione (co. 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (co. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (comma 699);

§      viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale (comma 700).

 

Con una clausola di chiusura, il comma 701 rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, disposizioni per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza recate dall'articolo 1, commi da 161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che con tali disposizioni sono stati disciplinati modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza; requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali; termini per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali; termini per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti; misura degli interessi sui rimborsi di imposta; arrotondamento del versamento di tributi locali; modalità di compensazione di tributi locali; soglie minime per l'esigibilità di tributi locali; proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera; comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

 

Il comma 702 fa salva l’applicazione del già citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il comma 703 fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

 

Il comma 704 abroga l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); conseguentemente, il comma 705 ribadisce che le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell’attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

 

Infine, il comma 706 ribadisce la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di scopo.

 

L’imposta di scopo è stata regolata dall’articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che prevede la possibilità per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche. In particolare, la norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione dell’imposta (comma 145), che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche. Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del comune, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Su tal disciplina è intervenuto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale in modo tale da prevedere: a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto alle tipologie definite dalla normativa vigente; b) l’aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell’imposta; c) la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Si prevede l’obbligo di restituzione nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Il comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha quindi modificato ulteriormente la disciplina dell’imposta:

§       consentendo ai comuni di disciplinare con regolamento l’imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell’imposta da effettuarsi con regolamento governativo (D.P.R.);

§       disponendo che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU sperimentale (e cioè dal 2012), l’imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente. Il comune è quindi autorizzato ad adottare i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 sopra descritte.


 

Articolo 1, commi 707-721
(Disposizioni in materia di IMU)

 


707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 707 a 721 completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell’IMU.

Dal 2014 l’IMU a regime non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).

E’ posticipata al 2015 l'introduzione della cd. imposta municipale secondaria.

L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento.

Si dispone inoltre che - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 - il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Infine sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.

 

Si rammenta che il provvedimento in esame riforma la tassazione immobiliare prevedendo l’istituzione dell’Imposta Comunale Unica - IUC (comma 639 del provvedimento in esame) che si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1)    un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2)    la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Più in dettaglio, il comma 707 reca una serie di modifiche all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

 

In primo luogo, la lettera a) del comma 1 intende rendere applicabile a regime l'IMU come disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e, per rinvio, dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

A tal fine viene modificato il primo comma dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'applicazione dell'IMU “in via sperimentale” fino al 2014, nonché all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU , volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l’anno 2014. Tuttavia, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

 

La lettera b) novella in più punti l’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011.

In particolare, i numeri 1) e 2), specificano che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili cd. di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l’abitazione principale, ossia l’aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro.

Si rammenta che l’abitazione principale viene invece assoggettata a TASI (articolo 1, comma 669 e seguenti del provvedimento in esame) con aliquota dell’1 per mille, modificabile dai comuni (con il limite del 2,5 per mille per l’anno 2014).

 

Il comma 2 dell’articolo 13 fissava il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per “abitazione principale” del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sull’abitazione principale e sugli immobili assimilati, accanto all’aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; con misura minima possibile allo 0,2 per cento e massima allo 0,6 per cento) si prevede una detrazione pari a 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per effetto dell’articolo 2 del D.L. 102 del 2013, è prevista l’equiparazione alle abitazioni principali di alcuni immobili (quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014). Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica il provvedimento dispone l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale.

Per effetto del D.L. 102 e 133 del 2013, nel 2013 l’abitazione principale è stata esentata da IMU. Rimane salva la cd. “mini-imu” (articolo 1, comma 5 del D.L. n. 133 del 2013) ovvero la percentuale (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la “prima casa” deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, che il contribuente deve saldare entro il 24 gennaio 2014. In altri termini, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del D.L. n. 133/2013, i contribuenti saranno tenuti a versare il 40 per cento dell’eventuale differenza tra l’imposta ad aliquota base e quella deliberata dal singolo comune.

 

Il numero 3 reca sia le ipotesi di esclusione ex lege dall’IMU, sia i casi in cui il comune può disporre l’esenzione IMU per alcune categorie di immobili, tramite la potestà di assimilazione all’abitazione principale.

 

In particolare i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

§      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§      l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Tali previsioni sono attualmente contenute nel vigente articolo 13 (comma 10).

§      l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Si rammenta che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 concede ai comuni la facoltà di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

 

Sono invece esenti ex lege dall’IMU i seguenti immobili, per i quali il D.L. n. 133 del 2013 ha disposto l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2013 (cfr. infra):

§      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

§      i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008).

Per effetto dell’articolo 2 del D.L. n. 102 del 2013, è prevista l’equiparazione alle abitazioni principali per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (con una modifica apportata durante l'esame del provvedimento alla camera, l'equiparazione decorre dal 1° luglio 2013); analoga considerazione vale per gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica il provvedimento dispone l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale;

§      l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il richiamato articolo 2 del D.L. n. 102 del 2013 (comma 5) considera ex lege come abitazione principale dal 1° luglio 2013 l’unico immobile - non locato - anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia L’agevolazione si applica purché non si tratti di un immobile "di lusso";

§      la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 reca specificazioni, a fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale al coniuge. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l’attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU; la disposizione appare dunque volta a individuare univocamente il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi. La circolare 3/DF del MEF chiarisce in merito che:

§       accanto alla soggettività passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest’ultima per i figli di età non superiore a 26 anni per il 2012 e 2013);

§       tale innovazione tacitamente abroga quanto previsto dall’articolo 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 201 del 2011, che attribuiva le predette agevolazioni per l’abitazione principale anche per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504/1992, ovvero anche al soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale purché non proprietario o titolare di diritto reale su un immobile sito nel medesimo comune e destinato ad abitazione. Unico soggetto passivo è dunque il coniuge assegnatario della casa di famiglia;

§       conseguentemente, sull’IMU così versata non è computata la quota di imposta riservata allo Stato.

 

La lettera c) abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (necessario per calcolare il valore dell’immobile, che costituisce la base imponibile IMU, secondo quanto prescritto ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

La lettera d) novella il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, che viene in sostanza riscritto per tenere conto delle modifiche sopra descritte.

Il novellato comma 10 prevede pertanto che l’IMU continui ad applicarsi agli immobili, adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e che a tali immobili si applichi la detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Il regime IMU per gli IACP prevedeva che tali enti potessero beneficiare della sola detrazione di 200 euro, non dunque dell’aliquota ridotta. Tuttavia l’articolo 13, comma 9 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.

Il richiamato decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, non è più dovuta la seconda rata dell’IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

§       abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi gli immobili cd. “di lusso” (A/1, A/8, A/9);

§       unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

§       casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

§       l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduto (ma non locato) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

§       i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

§       i fabbricati rurali strumentali.

 

Il comma 708 esenta da IMU, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per una disamina di tali tipologie di fabbricati si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, comma 678 del provvedimento in esame.

Si rammenta che ai sensi di detto comma 678 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011) l'aliquota massima della TASI non può oltrepassare l’1 per mille.

 

Il comma 709 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’abbassamento del moltiplicatore IMU per i terreni agricoli (di cui al già commentato comma 707, lettera c)), e dall’esenzione IMU dei fabbricati rurali (di cui al comma 708).

A tali oneri, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

§      quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (per la cui disamina si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, comma 230 del provvedimento in esame);

§      quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del successivo comma 710, su provvede innalzando dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, disposta dalla legge di stabilità 2013. L’articolo 1, comma 517 di tale provvedimento aveva infatti disposto la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002. Limitatamente all’anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell’aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l’impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D.L. n. 375/2000).

A norma dell'art. 24, comma 4, della legge n. 388 del 2000, l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi agricoli, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Si rammenta che attualmente l’accisa per il gasolio da autotrazione ammonta a 617,40 euro per mille litri. La tabella A del D.Lgs. n. 504/1995 prevede una agevolazione nella misura del 22 per cento dell’aliquota dell’accisa.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 sono state definite le modalità applicative dell’agevolazione fiscale, mentre con il decreto del Ministero dell’agricoltura 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegate tabelle. Per il gasolio essi sono espressi in litro su ettaro (l/ha).

 

In merito si ricorda altresì che l’articolo 1, comma 292 del presente provvedimento dispone l’incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 2002).

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto inoltre che la quantificazione dell’onere determinato dall’accisa agevolata per le coltivazioni in serra (articolo 6) fosse coperto mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato, nella misura di 14,4 milioni per il 2013 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Inoltre, l’articolo 25 comma 2 del DDL europea (A.C. 1864) ne dispone una analoga riduzione a copertura degli oneri ivi recati.

 

Il comma 711 reca le modalità di ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni in materia di terreni agricoli (comma 707, lettera c)) e fabbricati rurali (comma 708).

In particolare, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si attribuisce un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, stabilendo altresì le procedure dei riparto (che avverrà in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF); per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione di detto minor gettito avverrà attraverso un minor accantonamento, per l'importo di 5,8 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

Il comma 712 reca ulteriori disposizioni concernenti il del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede in particolare che ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali (di cui al comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011) ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle norme così introdotte.

 

Il comma 17 dell’articolo 13 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La disposizione è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l’attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard.

 

I commi 713 e 714 intervengono sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

 

In particolare il comma 713 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dedicato all'imposta municipale propria.

Viene anzitutto soppresso il riferimento - contenuto al comma 1 - concernente l'istituzione dell'IMU propria a decorrere dall'anno 2014; vengono quindi soppressi i commi da 3 e 7, con cui vengono dettate le modalità applicative dell'imposta.

Analogamente, la lettera a) del comma 714 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione nell'ordinamento fiscale di una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria.

La lettera b) del comma 714 novella la disciplina concernente l'imposta municipale secondaria, al fine di posticiparne l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 (anziché dal 2014), a tal fine modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Si ricorda che l'imposta municipale secondaria verrà introdotta, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo.

Con regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base a specifici criteri. Presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; l'imposta è determinata in base ad alcuni elementi (durata dell'occupazione; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune).

Le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto per l'imposta municipale propria. L'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti. I comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

 

I commi 715 e 716 prevedono che l’IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, è deducibile dal reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Per il 2014 è possibile dedurre una quota di IMU pari al 30 per cento; successivamente la misura della deducibilità è fissata, a regime, nel 20 per cento.

 

Viene peraltro specificato che l'imposta è indeducibile ai fini IRAP.

 

Conseguentemente, si riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 237,9 milioni di euro per l’anno 2014, con un incremento per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

Il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, viene utilizzato, si ricorda, in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016. Per una ricognizione delle misure che rimodulano tale fondo, si veda la scheda di lettura del comma 230.

 

Il comma 717 sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 718).

A tal fine sono modificati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente (articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011), l’IMU sostituisce sia l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari derivanti da beni non locati.

I rapporti tra IMU e imposte sul reddito sono stati chiariti con la Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2013. In particolare, sono le stesse disposizioni che regolano l’IMU a elencare espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In particolare continuano ad applicarsi le imposte sui redditi per

§       il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;

§       i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la "cedolare secca";

§       i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR;

§       i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.

Enti non commerciali

I commi da 719 a 721 precisano la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell’IMU, in particolare per gli enti non commerciali.

 

Si rammenta che, stante il rimando della disciplina generale IMU (articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011) alle esenzioni in precedenza vigenti per l’ICI (in particolare all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

L’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 ha tuttavia specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3) dal 1° gennaio 2013. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

A seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (Parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con “modalità non commerciali”, al fine di applicare l’esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull’immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione).

In attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 reca, in primo luogo, le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell’utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.

Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l’applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

L’articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

 

Si ricorda che la risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione, che muove dalla richiesta di chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione concernente l'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali; si chiedeva all’Amministrazione se detto termine fosse quello del 4 febbraio 2013 oppure uno diverso in considerazione del fatto che per gli enti non commerciali il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 ha previsto la presentazione di un'apposita dichiarazione IMU.

In considerazione della normativa concernente gli adempimenti IMU degli enti non commerciali, contenuti nella sopra richiamata disciplina, ai sensi della quale – come si è visto - dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che rimandavano alla norma secondaria anche per le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione.

Il richiamato D.M. 19 novembre 2012, n. 200, prevede che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU anche a seguito dell'applicazione del citato articolo 91-bis, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012, in conformità al citato quadro normativo, al paragrafo 1.2, è stato previsto il rinvio all'approvazione di un apposito modello di dichiarazione per gli enti non commerciali e, al paragrafo successivo, dedicato ai casi per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo è stato chiarito che per gli enti in questione l'obbligo dichiarativo sussiste anche per gli immobili esenti, ai sensi della lett. i) comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Alla luce di ciò e sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, l’Amministrazione ha ritenuto che la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate, affermando dunque che tali enti non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa.

 

Il comma 719 dispone che i suddetti enti non commerciali presentino la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione per l'armo 2012.

Ai sensi del comma 720 tale modalità telematica potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

 

In ordine alle dichiarazioni IMU, il comma 12-ter dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce, a partire dall’anno 2013, un unico termine (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso) per la presentazione della dichiarazione IMU. Con il D.M. del 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, sono stati approvati il suddetto modello e le istruzioni per la compilazione. L’imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), con possibilità di versare l'imposta anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione; vi è l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente (articolo 1, comma 104 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006); restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

Il comma 721 dispone infine che il versamento dell'imposta municipale propria da parte degli enti non commerciali avvenga esclusivamente mediante modello F24 e, in deroga alle norme generali, sia effettuato in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'armo successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nel confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Le norme generali sull’IMU (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del D. L. n. 201 del 2011 il pagamento dell’imposta è effettuato secondo le modalità regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241) sul versamento unitario delle imposte (F24) ovvero mediante bollettino postale (da dicembre 2012).


 

Articolo 1, commi 722-728
(Versamenti IMU)

 


722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.


 

 

I commi da 722 a 728 disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) e recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l’erario nel caso di erronei versamenti dell’IMU.

Si dispone che non siano applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

 

Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l’applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Si rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.

 

Più in dettaglio, il comma 722 disciplina le conseguenze dell’erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il comma 723 specifica che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento, al fine delle successive regolazioni.

In particolare dette regolazioni, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale, istituito dell'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012); la disciplina di detto Fondo è stata modificata dal provvedimento in esame, per cui si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, commi 729-731.

Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (dunque in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011).

 

Il successivo comma 724 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007).

 

Il comma 725 disciplina, l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune.

 

Si ricorda che nell’anno 2012 (ai sensi del comma 11 dell’articolo 13, abrogato dall’articolo 1, comma 380 della legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012) il gettito dell’IMU è stato ripartito tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni): in particolare, è stata riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali; alla quota statale non si sono applicate le misure agevolative previste dalla legge e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Le norme hanno disposto il versamento contestuale, con il pagamento dell’IMU, della quota di imposta riservata allo Stato.

Il suddetto comma 380 ha soppresso la riserva di gettito in favore dello Stato, fatto salvo il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane all’erario.

 

Per l’anno di imposta 2012 il comune, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Per le somme relative al 2013 e successivi le regolazioni avverranno, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale, istituito dell'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012); la disciplina di detto Fondo è stata modificata dal provvedimento in esame, per cui si veda la scheda di lettura dell’articolo 1, commi 729-731.

Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (dunque in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011).

 

La procedura di rimborso di cui al comma 724 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune (comma 726) e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.

 

Infine il comma 727 dispone che, per l’anno 2012, ove sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.

L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni (che avverranno, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali).

 

Infine il comma 728 dispone che non siano applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.


 

Articolo 1, commi 729-731
(Fondo di solidarietà comunale)

 


729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.


 

 

Con i commi da 729 a 731 della legge di stabilità 2014 – che modificano, tra l’altro, il comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ed inseriscono in essa i nuovi commi 380-ter e 380-quater – si interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (istituito lo scorso anno in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria - IMU), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dal citato comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione.

In particolare, le disposizioni mirano:

§      a confermare a regime, a decorrere dal 2013, l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni ai fini della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU come definita dalla legge di stabilità dello scorso anno, nonché la disciplina di alimentazione del fondo di solidarietà, ai fini dell’assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza con finalità di riequilibrio, prima prevista con riferimento ai soli anni 2013 e 2014 (comma 729);

§      a definire la dotazione annuale del Fondo medesimo a partire dall’anno 2014 - quantificando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente - e i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo stesso (comma 730);

§      a disporre, per il solo anno 2014, una integrazione delle risorse del Fondo da destinare specificamente a detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (comma 731).

 

In particolare, il comma 729, modificando le disposizioni del comma 380 della legge n. 228/2012, conferma l’attribuzione ai comuni dell’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, come delineata dalla legge di stabilità per il 2013, prevedendo che tale disciplina si applichi a regime e non soltanto in via transitoria per il biennio 2013-2014, come originariamente previsto dal comma 380.

Di conseguenza, modificando la lettera h) del comma 380, sono inoltre abrogati, anziché sospesi nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, i commi da 1 a 5 e dal 7 a 9 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, relativi alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011 sul cd. federalismo municipale aveva introdotto la devoluzione ai comuni del gettito o delle quote di gettito derivanti da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare - imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro sulle locazioni, tasse ipotecarie e cedolare secca sugli affitti (commi 1, 2 e 8) nonché l’attribuzione ai comuni di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (comma 4). In linea con l’impianto della legge delega, a fronte di quanto riconosciuto ai comuni a titolo di devoluzione dei tributi e di compartecipazione IVA, venivano ridotti, in misura corrispondente, i trasferimenti erariali (comma 8). Al fine di garantire progressività ed equilibrio territoriale al processo di devoluzione, la norma prevedeva, in via transitoria, l’istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio fino alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall’art. 13 della legge delega n. 42 del 2009 (comma 3). Si ricorda, peraltro, che una parziale riforma delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari è stata recentemente introdotta dall’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

La sospensione di tale devoluzione era dovuta, nel testo previgente del comma 380, al carattere provvisorio della regolamentazione del gettito IMU tra Stato e comuni dettato dalla legge n. 228/2012, regolamentazione circoscritta al biennio 2012 -2014. Poiché il comma 729 in commento pone a regime la spettanza di tale gettito, a decorrere dal 2013, ne consegue la necessità di passare dalla sospensione (che comporterebbe l’efficacia dal 2015 delle norme sospese) alla abrogazione delle norme in questione.

 

Si ricorda che con i commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) si è profondamente innovato l’assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale si è disposta l’abrogazione di numerose disposizioni.

 

In estrema sintesi, con il comma 380 come modificato dal comma in esame:

§      si attribuisce ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane destinato allo Stato;

§      si sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;

§      viene soppressa (anziché sospesa per il biennio) la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

 

Le ulteriori modifiche apportate dal comma 729 al comma 380 della legge n. 228/2012 sono volte a limitare all’anno 2013 la disciplina del Fondo ivi contenuta, in quanto le disposizioni relative all’anno 2014 e successivi sono recate dal successivo comma 730, il quale, a tal fine, inserisce i nuovi commi 380-ter e 380-quater nell’articolo 1 della legge n. 228/2012.

 

In sintesi, per l’anno 2013, il comma 380 prevede che il Fondo sia alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013. L'ammontare iniziale del Fondo è stato quantificato in 4.717,9 milioni per l'anno 2013, quale quota del gettito IMU da riversare nel Fondo medesimo. A tal fine, si prevede il versamento all'entrata del bilancio statale della quota IMU nell’importo suddetto, di spettanza dei comuni; è previsto che tale importo possa essere rideterminato a seguito dell'emanazione del suddetto D.P.C.M..

Per quanto concerne la dotazione del Fondo di solidarietà, il medesimo comma 380, alla lettera b) ne prevede l’incremento di 890,5 milioni per l'anno 2013, quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi della successiva lett. f) del comma 380 medesimo, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato. Inoltre, il comma 120 della medesima legge di stabilità ha disposto l’incremento del Fondo di ulteriori 150 milioni per l’anno 2013.

Nella legge di bilancio per il 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia di riparto in capitoli dei programmi di spesa) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365/Interno) risultava dunque pari a 5.748,1 milioni per il 2013.

Le risorse del Fondo di solidarietà comunale sono state, in corso di esercizio, incrementate di ulteriori 943 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, lettera e) del D.L. n. 35/2013 (volto ad introdurre una disciplina transitoria in materia di Tares per l’anno 2013), che ha portato da 890,5 milioni a 1.833,5 milioni di euro l’incremento già previsto dalla legge di stabilità 2013 alla lettera c) del comma 380. Tale incremento va messo in relazione a quanto stabilito dal medesimo comma 2, alla lettera c), che ha disposto la riserva al bilancio dello Stato - e non più ai comuni - della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato della tariffa: la disposizione appare pertanto finalizzata a compensare, attraverso l’incremento del Fondo di solidarietà comunale, il minor gettito che ne consegue per i comuni nel 2013. Una ulteriore variazione in aumento è stata disposta con decreto del Ministro dell’economia per 62 milioni di euro, a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera i), della legge n. 228/2012.

La legge di assestamento del bilancio 2013 (legge 4 ottobre 2013, n. 117) ha successivamente ridotto la dotazione del Fondo di oltre 19 milioni di euro, quale variazione complessiva compensativa tra i vari fondi inerenti gli enti locali.

Da ultimo, il D.L. n. 120/2013, recante le misure correttive necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nell’anno 2013, ha incrementato la dotazione del Fondo di complessivi 13 milioni, quali risorse da attribuire ai comuni in quanto non più necessarie per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel complesso, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 si è determinata in 6.746,7 milioni, come risultante dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 31 dicembre 2013.

Si segnala, peraltro, che il medesimo D.L. n. 120/2013 ha autorizzato un contributo integrativo del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 di 125 milioni di euro, da ripartire tra i comuni in base ad un apposito allegato, che è stato appostato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1372/Interno).

 

Per quanto concerne i criteri di alimentazione e di riparto del Fondo, il comma 380 li affida al D.P.C.M. da emanare entro il 30 aprile 2013, tenendo conto di una serie di fattori per i singoli comuni.

Il suddetto D.P.C.M. è stato approvato in data 13 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014). Esso stabilisce in 6.974,3 milioni di euro l’importo complessivo del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013[176].

Nelle more della sua definizione, si è provveduto all’erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale nella forma di anticipi. Un primo acconto è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall’articolo 1, comma 382, della stessa legge 228/2012. L’importo complessivo di tale primo anticipo è stato pari a 1.566 milioni. Un secondo acconto è stato previsto dall’articolo 7 del D.L. n. 102/2013, il quale ha autorizzato il Ministero dell'interno ad erogare, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Il D.P.C.M. 13 novembre 2013 ha disposto il pagamento a saldo sul fondo di solidarietà comunale anno 2013. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’intero, il saldo è stato erogato fino ad un importo pari al 94,81 per cento dell’importo complessivo riportato in spettanza a favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna.

Il restante saldo, pari al 5,19 dell’importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale 2013, sarà pagato nel prossimo esercizio finanziario appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti da questa direzione centrale (cfr. Comunicato Ministero dell’interno 18 dicembre 2013).

 

Il comma 730 - introducendo i commi 381-ter e 380-quater all’articolo 1 della legge n. 228/2012 - reca le disposizioni che disciplinano la composizione del Fondo di solidarietà, la sua quantificazione annuale a decorrere dall’anno 2014 e i criteri di alimentazione e di riparto.

In particolare, l’ammontare annuale del Fondo è determinato nei seguenti importi (lettera a) del comma 381-ter):

§      6.647,1 milioni per l’anno 2014.

Si segnala che la dotazione del Fondo per il 2014 risulta decurtata di 30 milioni di euro rispetto a quanto sopra indicato, in quanto utilizzata a parziale copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2014 del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’art. 23, comma 11, del D.L. n. 95/2012. Nel bilancio per l’anno 2014, il Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365/Interno) risulta infatti dotato di 6.617,1 milioni di euro.

§      6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

Tali importi sono comprensivi della quota, pari a 943 milioni di euro annui, quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi del comma 380, lett. f), viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato.

Ai fini dell’alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Come precisato anche nel D.P.C.M. 13 novembre 2013, relativamente al Fondo di solidarietà per l’anno 2013, ai fini dell’alimentazione del Fondo l’Agenzia delle entrate versa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato una quota dell’IMU propria di spettanza dei comuni, pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l’anno relativo.

Tale quota è determinata direttamente dalla legge in commento, non richiedendosi dunque la sua determinazione nell’ambito del D.P.C.M. di alimentazione e riparto del Fondo, come invece previsto per il 2013 dal vigente comma 380 della legge n. 228/2012.

E’ tuttavia prevista, dalla lettera d) del nuovo comma 380-ter (cfr. ultra), la possibilità di incrementare, con lo stesso D.P.C.M. di riparto del Fondo, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso.

 

 

Innovando rispetto alla disciplina applicata nell’anno 2013, si rimanda al disegno di legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell’effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f).

In sostanza, non viene riproposto quanto previsto alla lettera i) del comma 380 della legge n. 228/2012 per l’anno 2013, che condiziona la modifica di specifici importi relativi al gettito IMU, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

 

Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, la lettera a) del nuovo comma 381-ter stabilisce la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà, non inferiore a complessivi 60 milioni nel triennio 2014-2016, al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni, distraendole pertanto dalle finalità di riequilibrio territoriale nel riparto del gettito IMU per le quali il Fondo medesimo è istituito.

In particolare, la norma assegna:

§      una quota, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

§      una quota non inferiore a 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review).

Non risulta chiaro dalla norma se anche per le fusioni il finanziamento di 30 milioni di euro sia da intendersi per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo a decorrere dal 2014, la lettera b) del nuovo comma 380-ter rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi (lettera c).

Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo a decorrere dal 2014, la lettera b) del nuovo comma 380-ter ribadisce i seguenti, per la gran parte già contenuti nel comma 380 alla lettera d):

1)    gli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (di cui al numero 1 della lettera d) del comma 380);

2)    della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale (di cui al numero 4 della lettera d) del comma 380);

3)    la diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera e) del comma 380 (di cui al numero 5 della lettera d) del comma 380);

4)    le riduzioni disposte dal comma 6 dell'articolo 16 del D.L. 26 luglio 2012, n. 95, (di cui al numero 6 della lettera d) del comma 380);

5)    la soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e l’istituzione della TASI (nuovo criterio);

6)    l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard (di cui al numero 7 della lettera d) del comma 380).

 

Non sono più considerati, tra i fattori da tenere in conto per il riparto del Fondo, rispetto al 2013, la dimensione demografica e territoriale degli enti e la definizione dei costi e dei fabbisogni standard.

Con riferimento a tale ultimo criterio, il comma 730 in esame introduce – nella parte in cui inserisce il comma 380-quater all’articolo 1 della legge n. 228/2012 – la previsione in base alla quale il 10 per cento dell’importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Si ricorda, al riguardo, che i fabbisogni standard rappresentavano soltanto uno dei vari fattori da tenere in considerazione ai fini del riparto del Fondo di solidarietà secondo quanto indicato dal comma 380. Peraltro, ai sensi del successivo comma 380-bis, introdotto dall’articolo 10-sexies del D.L. n. 35/2013, per l’anno 2013 i criteri di riparto del Fondo sono stati semplificati, stabilendo che il relativo D.P.C.M. di ripartizione tenga conto esclusivamente:

§       dei criteri (di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 della lettera d) del comma 380) che attengono agli effetti finanziari scaturenti dalla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni operata con il citato comma 380;

§       dei dati del gettito dell’IMU ad aliquota base spettante ai comuni per l’anno 2013, come stimata dal Ministero dell’economia e finanze.

 

La lettera d) del nuovo comma 380-ter introduce inoltre la possibilità di incrementare, con lo stesso D.P.C.M. di riparto del Fondo, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso.

In tale ipotesi, va rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo D.P.C.M. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

 

Per l’anno 2014, sono, altresì, assegnati al Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comma 731).

Tali risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all’AIRE.

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2014.

La norma precisa che la quota del contributo di spettanza di ciascun comune è stabilita tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

 

Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

 

Si segnala che né la disciplina della TASI (commi 669-681) né la disciplina generale della IUC (commi 682-706) prevedono espressamente la possibilità per i comuni di introdurre detrazioni per l’abitazione principale. Il comma 679 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non è menzionata l’abitazione principale.


 

Articolo 1, commi 732-734
(Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi)

 


732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.


 

 

I commi 732 e 733 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso a) il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014.

 

Si ricorda che in materia, da ultimo, è intervenuto il comma 5-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 69/2013 il quale ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. La sospensione ha effetto anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all’eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione le amministrazioni competenti dovranno trasmettere all’agente della riscossione i codici tributo interessati dalla sospensione.

In particolare, la disposizione precisa che si fa riferimento ai canoni demaniali di cui “all'articolo 3” (rectius: 03) del decreto-legge n. 400/1993, così come modificato dai commi 251 e 252 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

L’articolo 03 del decreto-legge n. 400/1993, come sostituito dal comma 251 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 ha ridefinito le modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi. In particolare si prevede una classificazione delle aree sottoposte, in base agli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, al pagamento dei canoni di concessione (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) in due aree: A (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica) e B (aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica).

Il comma 252 ha invece previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Per quanto concerne più in generale la materia dei canoni demaniali marittimi, si ricorda che da ultimo l’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

La disposizione interveniva sull’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009. Tale disposizione aveva prorogato la durata delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2015, nelle more del riordino complessivo della materia che doveva essere effettuato con il decreto legislativo attuativo dell’articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), al fine di superare il sistema del rinnovo automatico delle concessioni, oggetto della procedura di infrazione comunitaria 2008/4908. Il termine per l’esercizio della delega è scaduto il 17 aprile 2013, senza che il decreto legislativo sia stato adottato. Per ulteriori elementi si rinvia all’approfondimento Le concessioni demaniali marittime all’interno della sezione temi dell’attività parlamentare sul sito internet della Camera dei deputati.

 

Il comma 734 prevede che il Magistrato delle Acque di Venezia determina, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall’approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.


 

Articolo 1, comma 735
(Limiti all’indebitamento per gli enti locali)

 


735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».


 

 

Il comma 735, che novella l’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), interviene sui limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali, rendendoli meno stringenti a decorrere dall’anno 2014.

 

L’articolo 204 del TUEL, al primi comma, pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando l’entità della spesa per interessi ad una certa percentuale rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata.

Più in particolare, l’articolo prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell’articolo 16, comma 11, del D.L. 3 marzo 2012, n. 16, i suddetti limiti devono essere rispettati nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.

La disposizione di cui al primo comma dell’articolo 204 del TUEL intende, pertanto, fissare un limite al “peso” degli oneri finanziari rispetto alle entrate correnti dell’ente, stabilendo un livello superato il quale si ritiene possano essere pregiudicati gli equilibri di bilancio.

 

Rispetto ai limiti precedentemente fissati dall’articolo 204 del TUEL - pari all’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e al 6 per cento a decorrere dal 2014[177] - la novella introdotta dal presente comma li amplia a decorrere dal 2014, portando dal 6 all’8 per cento il valore del rapporto tra l’importo annuale degli interessi, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere e le spese correnti dell’ente.

Si segnala, altresì, che la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all’indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.

 

Per quanto concerne le modalità di indebitamento, si ricorda brevemente che gli enti locali possono assumere nuovi debiti soltanto nelle forme e nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia e solo per finalità di investimento, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione. Le condizioni necessarie affinché si possa ricorrere all’indebitamento sono stabilite all’art. 203 del TUEL (avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento e avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni).

Si ricorda, infine, per completezza, che la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la legge n. 243/2012 - ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall’articolo 119 della Costituzione e che andranno a restringere ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell’equilibrio complessivo dell’aggregato regionale.


 

Articolo 1, comma 736
(Riscossione tributi locali)

 

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

 

Il comma736 consente, in deroga alle norme generali, di procedere all’accertamento e alla riscossione di tributi locali anche ove l’ammontare dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi) sia pari o inferiore a 30 euro.

 

Più in dettaglio la disposizione in esame esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal novero delle entrate per le quali non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, (ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16).

 

Il richiamato articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16 del 2012 aveva infatti disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procedesse all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La norma in esame espunge il riferimento ai tributi locali.


 

Articolo 1, comma 737
(Imposte di registro, ipotecaria e catastale per
trasferimenti gratuiti di beni)

 

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

 

 

Il comma 737 stabilisce che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La nuova misura si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

 

Si ricorda che l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l’esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall’altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l’esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014. Sull'interpretazione delle nuove norme è intervenuto uno studio del notariato .

Ulteriori modifiche al regime dei trasferimenti immobiliari sono state introdotte dalla legge in commento:

il comma 109, in deroga al principio di alternatività Iva/registro, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali;

§       il comma 418 ripristina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà;

§       il comma 419 stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l'imposta si applica nella misura del 12 per cento;

§       il comma 729 sopprime la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre).

 


 

Articolo 1, comma 738
(Tabelle A e B)

 

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 738 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità.

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2014 presentato dal Governo (A.S. 1120), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 102,6 milioni per il 2014, a 96,5 milioni per il 2015 e a 96,5 milioni per il 2016.

Per effetto degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare (che hanno utilizzato le disponibilità della tabella a copertura degli oneri da essi recati) le risorse complessivamente iscritte in tabella A nella legge di stabilità 2014 ammontano a 69,2 milioni per il 2014, a 75 milioni per il 2015 e a 67,4 milioni per il 2016

 

(importi in migliaia )


Tabella A

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

7.560

1.506

1.506

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

102.560

96.506

96.506

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

73.315

78.761

72.761

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

69.215

74.961

67.361

 

 

Analogamente per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevedeva importi pari a 112 milioni per il 2014, 267,4 milioni per il 2015 e 462,4 per il 2016. La legge di stabilità 2014 indica 63 milioni per il 2014, 217,4 milioni per il 2015 e 392,4 per il 2016.

 

(importi in migliaia )

Tabella B

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

71.992

82.376

82.376

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

111.992

267.376

462.376

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

72.972

218.376

393.376

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

62.972

217.376

392.376

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.S. 1120), come modificate nel corso dell’esame al Senato (A.C. 1865) e alla Camera (legge n. 147/2013).

Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nel testo presentato dal Governo.

Si segnala che l’indicazione dell’attuazione dell’articolo 12, comma 4, del D.L. n. 35 del 2013, presente in molti stati di previsione, riguarda la clausola di salvaguardia prevista dalla norma stessa.

 


TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia )

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

524

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

42.524

50.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

24.779

34.755

28.755

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

20.679

30.955

23.355

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per il programma nazionale a supporto dell’istituzione delle città metropolitane e delle unioni dei comuni e della revisione dell’assetto provinciale nonché le risorse destinate per interventi diversi.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

224

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

224

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

224

-

-

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

224

-

-

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

6.219

1.497

1.497

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

46.219

41.497

41.497

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

39.719

39.997

39.997

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

39.719

39.997

39.997

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013” (A.S. 884); per la “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle anni, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013” (A.C. 1239 - A.S.1041); per l’accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

593

9

9

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

593

9

9

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

593

9

9

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

593

9

9

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nonché le risorse per le scuole non statali.

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

3.000

1.000

1.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

3.000

1.000

1.000

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

3.000

1.000

1.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi vari.

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

3.000

3.000

3.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

7.000

1.000

1.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

2.000

-

-

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

2.000

-

-

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato ad un ulteriore finanzimento per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia )

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

648

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

15.148

97.200

237.200

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

8.148

62.200

182.200

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

8.148

62.200

182.200

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nonché per interventi diversi.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

31.596

32.753

32.753

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

31.596

32.753

32.753

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

23.096

32.753

32.753

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

23.096

32.753

32.753

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per l’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

11.647

31.908

31.908

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

12.147

34.708

34.708

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

12.147

34.708

34.708

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

12.147

34.708

34.708

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la “Partecipazione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico”; inoltre comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

20.000

40.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

20.000

40.000

50.000

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

10.000

40.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per l’ammodernamento delle autovetture di servizio.

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

28.101

17.715

17.715

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

28.101

17.715

17.715

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

4.581

17.715

17.715

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

4.581

17.715

17.715

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell’art. 12, comma 4, dei D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

-

15.000

40.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

-

1.000

26.000

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

-

-

25.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per la realizzazione di interventi diversi.

 

 

MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 1120)

5.000

30.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

5.000

30.000

50.000

Testo approvato dalla Camera (legge n. 147/2013)

5.000

30.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi di tutela e restauro dei beni culturali.

 


 

Articolo 1, comma 739
(Tabella C)

 

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 739 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2014-2016 presentato dal Governo (A.S. 1120) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni per il 2014, a 3.752 milioni per il 2015 e a 3.710 milioni per il 2016.

 

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

§       Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690);

§       Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Legge n. 335 del 1995, art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332);

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 109 del 1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702);

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 297 del 2006: art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597);

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575).

 

§       Sono state invece inserite le seguenti nuove voci:

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: - art. 10. comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441);

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: - art. 5-bis, comma 1: Politiche per le pari opportunità (17.4 cap. 2108/P);

§       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) - art. 1, comma 290: integrazione Fondo protezione civile per alluvioni (cap.7446/p).

 

Si segnala, inoltre, che sono state modificate le voci relative alla missione "Turismo" in seguito alle nuove competenze attribuite dalla legge n. 71 del 2013 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione nella quale sono quindi ora presenti due voci attribuite al citato Ministero, relative alle azioni di rilancio del settore turistico (ex D.L. n. 35 del 2005, art. 12, comma 2) e sviluppo e competitività del turismo (ex D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 98).

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stata reinserita la voce “Ministero dell'interno - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. (5.1 - cap. 2309)”, presente nelle precedenti leggi di stabilità, ma non esposta nel testo iniziale.

 

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C, risultante dal testo presentato dal Governo e dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, determina le seguenti variazioni di bilancio:

§      incremento di 20 milioni nel 2014 del Fondo nazionale per il servizio civile;

§      determinazione in 2.560 milioni per il 2014 della quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (regolazioni debitorie);

§      incremento di 70 milioni per il 2014 e di 60 milioni per ciascuna annualità 2015-2016 delle risorse destinate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

§      incremento di 560.000 euro delle risorse per il 2014 in favore dell’Istituto italo - latino – americano;

§      incremento di 500.000 euro per ciascuna annualità 2014-2016 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa;

§      riduzione di 20 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 del Fondo di protezione civile;

§      determinazione in 70 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (istituito dal D.L. n. 93 del 2013 era stata prevista per la parte residuale del 2013 una dotazione di 5 milioni);

§      incremento di 1 milione per il 2014 e di 3 milioni sia per il 2015 che per il 2016 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;

§      incremento di 10 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle spese per il funzionamento dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

§      incremento di 28 milioni per il 2014 e di 29 milioni per ciascuna annualità 2015-2016 delle spese per il Fondo unico dello spettacolo;

§      incremento di 8,9 milioni per il 2014 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

§      incremento di 3 milioni nel 2014 del Fondo per le pari opportunità;

§      incremento di 300 milioni nel 2014 del Fondo per le politiche sociali;

§      incremento di 2 milioni per il 2014 del Fondo nazionale infanzia e adolescenza;

§      incremento di 10 milioni nel 2014 del Fondo per le politiche giovanili;

§      determinazione in 2 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno:

§      incremento di 1 milione per ciascuna annualità delle risorse in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (nell’ambito delle risorse di cui alla voce Turismo, legge n. 262/2006, art. 2, co. 98).

 

Conseguentemente gli importi esposti nella Tabella C della legge di stabilità 2014 ammontano a 6.723,5 milioni per il 2014, a 3.757,7 milioni per il 2015 e a 3.715,8 milioni per il 2016.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2014, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2013 iscritte nella Tabella C della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si segnala che in taluni casi la Nota di variazioni può esporre un importo maggiore, in quanto viene registrato un ulteriore finanziamento disposto dall’articolato della legge di stabilità., che non viene tuttavia considerato nella Tabella C.

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

 

 

 

2013

2014

 

Tab. C
Legge
228/2012
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
299/2012
Spese obbligatorie

Tab. C
Legge
228/2012
Spese non obbligatorie

BLV
Ddl
A.S. 1121
Spese non obbligatorie

Tab. C
Legge 147/2013 Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge 148/2013
Spese obbligatorie



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

71.214

 

76.251

85.277

105.277

 

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

37.780


300.423
(cap. 2120)

42.198

41.126

41.126

300.245

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)

5.396

 

5.639

5.571

5.571

 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

3.000.000

 

0

0

2.560.000

 

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

1.413

 

1.440

1.422

1.422

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

228.670

 

114.680

110.818

180.818

 

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

404

 

355

350

350

 

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

2.037

 

2.019

1.993

2.493

 

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

241

 

239

236

236

 

Integrazione europea

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.374

 

1.266

1.250

1.250

 

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

1.457

 

1.442

1.424

1.424

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 – cap. 1352)

259

 

257

254

754

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

65

 

65

64

64

 

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

3.800

 

3.000

2.962

2.962

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap. 1768)

184

 

260

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

417

 

460

454

454

 

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.076

 

1.076

1.062

1.062

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

73.247

 

78.976

77.977

57.977

 

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

2.358

 

2.592

7.559

7.559

 

Legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) - art. 1, co. 290: integrazione Fondo protezione civile per alluvioni (6.2 - cap. 7446/p)

 

 

 

7.989

7.989

 

DL n. 93 del 2013: - art. 10, co. 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)

 

 

 

0

70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

 

 

 

 

 

 

Ministero politiche agricole

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 454/1999: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (1.2 - cap. 2083)

9.333

91.030
(cap. 2084)

9.252

9.144

9.144

95.246

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

115.155


21.000
(cap. 1526)

121.277

120.298

120.298

21.608

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

 

 

Ministero politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 - capitoli vari)

6.122

 

6.079

5.311

5.311

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

639

 

622

614

614

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

 

Ministero sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

258

 

255

255

255

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

Ministero infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

8.505


3.296
(cap. 1725)

8.435

8.328

8.328

3.296

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

205

 

227

224

224

 

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

 

 

Ministero infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

61


490
(cap. 1851)

61

60

60

490

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

137.472

 

142.695

140.889

140.889

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

 

 

Ministero sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

12.257

 

12.160

12.006

13.006

 

Decreto legge n. 98 del 2011,- art. 14 comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi (4.2 - cap. 2535)

28.278

 

33.239

23.755

23.755

 

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

9.226


59.481
(cap. 2532)

9.125

8.079

18.079

59.053

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente

 

 

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

25.752


54.593
(cap. 3623)

25.546

25.546

25.546

60.553

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.447

 

1.125

1.125

1.125

 

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.540

 

4.509

4.505

4.505

 

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.768.497

 

1.766.228

1.771.328

1.771.328

 

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

 

 

Ministero sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630/p)

24.822


152.149
(comprende tab. C)

22.781

22.781

22.781


151.878
(comprende tab. C)

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 83/2012, art. 19: Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale (12.1 – cap. 1707)

1.423


7.094
(cap. 1716)

1.386

2.756

2.756

7.096

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.550

 

1.539

1.538

1.538

 

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

7.149

 

283

283

283

 

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

275.687

 

288.741

288.741

288.741

 

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

12.377


90.718
(cap. 3444)

12.256

12.256

12.256

90.718

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

3.363

 

3.333

3.333

3.333

 

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

556

 

550

550

550

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente

 

 

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

21.168

 

30.534

30.465

30.465

 

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

67

 

47

47

47

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

5.950


71.028
(cap. 1552)

5.901

5.826

5.826

71.958

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

332

 

329

325

325

 

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

1.966


23.679
(cap. 3461)

1.938

1.913

1.913

23.679

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

 

 

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

399.596

 

396.796

382.065

410.065

 

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

 

 

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

995

 

773

812

812

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.10 - cap. 3611)

1.159

 

902

891

891

 

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.182

 

937

925

925

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

9.694

 

7.101

6.212

15.112

 

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

 

 

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.723

 

1.397

1.379

1.379

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

324

 

322

270

270

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.323

 

5.287

5.219

5.216

 

Legge n. 338 del 2000: - art. 1 comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

18.505

 

18.378

18.145

18.145

 

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

71.522

 

61.100

72.445

72.445

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 - cap. 7256)

4.374



8.398
(comprende Tab. C)

5.068

5.004

5.004



8.891
(comprende Tab. C)

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

19.784

 

21.184

20.916

20.916

 

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

8.829

 

8.767

8.656

8.656

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili (17.4 - cap. 2108/p)

10.804

 

11.550

11.403

14.403

 

DL n. 93 del 2013: - art. 10, co. 1: Politiche pari opportunità (17.4 - cap. 2108/p)

 

 

 

7.000

7.000

 

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

44.178

 

43.915

17.013

317.013

 

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.592

 

39.355

28.688

30.688

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

810

 

805

795

795

 

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.216

 

9.115

9.000

9.000

 

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo spese di funzionamento Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.278

 

1.269

1.267

1.267

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 2309)

2.000

 

0

0

2.000

 

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

1.604

 

4.863

4.802

4.802

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

1.816


9.778
(cap. 3937)

1.776

1.754

1.754

9.867

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

402

 

392

387

387

 

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

80.902

 

79.099

78.085

78.085

 

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

12

 

14

14

14

 

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.542

 

1.602

1.590

1.590

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

 

 

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

6.208

 

6.858

6.772

16.772

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

 

 

Ministero dei beni e delle attività cultuarli e del turismo

 

 

 

 

 

 

DL n. 35 del 2005:, art. 12, co. 2: Rafforzamento e rilancio del settore turistico (6.1 - cap. 6821)

 

 

 

2.780

2.780

 

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (6.1 - cap. 6823/p)

8.570

 

9.126

9.019

10.019

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

 

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

35.867


146.965
(cap. 5218)

39.296

62.735

62.735

140.000

D.Lgs. 6/2010: Riordino del Centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

5.411


15.100
(cap. 1685)

5.928

5.851

5.851

15.100

D.P.R. 70/2013: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4 - cap. 5217)

1.142


11.656
(cap. 5201)

1.222

1.206

1.206

11.656

 

 

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

34.136

 

33.228

33.220

33.220

 

 


 

Articolo 1, comma 740
(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

 

Il comma 740 riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

La riduzione è posta a copertura finanziaria del finanziamento di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, recante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del Ministero dello sviluppo economico, esposto in Tabella C della legge in esame.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 


 

Articolo 1, commi 741-742
(Tabella E)

 


741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 741 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 742 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2014, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2014 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§       n. 1, indica le quote degli anni 2014 ed esercizi successivi non impegnabili;

§       n. 2, indica le quote degli anni 2014 e successivi impegnabili al 50%;

§       n. 3, indica le quote degli anni 2014 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità).

 

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontavano complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 22.017,5 milioni per il 2014, a 21.619,6 milioni per il 2015, a 14.705 milioni per il 2016 e a 57.991,8 milioni per il 2017 e anni successivi.

A seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell’esame parlamentare le autorizzazioni pluriennali di spesa indicate in Tabella E ammontano, in termini di competenza, a 21.866,5 milioni per il 2014, a 21.269,6 milioni per il 2015, a 14.505 milioni per il 2016 e a 57.942,8 milioni per il 2017 e anni successivi.

 

Nel complesso, la Tabella E determina:

§      definanziamenti per 200 milioni per il 2014, 450 milioni per il 2015 e 300 milioni per il 2016;

§      rifinanziamenti per 1.339 milioni nel 2014, 1.815 milioni nel 2015, 6.255 milioni nel 2016 e 19.700 milioni per il 2017 e successivi;

§      rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano complessivamente riduzioni per 683 milioni nel 2014 e per 1.853 milioni nel 2015 a fronte di aumenti per 2.061 milioni nel 2016 e per 476 milioni nel 2017 e anni successivi.

 

Il prospetto che segue espone gli importi dei rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni operati dalla Tabella E.

 

Tabella E

2014

2015

2016

2017 e ss

D.L. 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Completamento diga foranea di Molfetta (Interno)

+10.000

-

-

-

D.L. 148/1993, art. 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia)

+140.000

+140.000

+140.000

-

L. 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia) Rimodulazione

-500.000

-500.000

 

+1.000.000

L. 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia) Rifinanziamento

 

 

+4.500.000

+19.000.000

D.Lgs. 102/2004, art. 15, comma 2, punto 1- Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche agricole)

+120.000

-

-

-

L. 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo) Rimodulazione

+149.000

+135.000

+155.000

-439.000

L. 296/2006, art. 1, co. 883, punto A – Programmi industriali aeronautici (Economia) Rimodulazione

+2.860

+2.860

+1.430

-7.150

L. 296/2006, art. 1, co. 883, punto B – Programmi industriali aeronautici (Economia) Rimodulazione

+684

+456

+228

-1.368

L. 296/2006, art. 1, co. 883, punto C – Programmi industriali aeronautici (Economia) Rimodulazione

+3.912

+1.956

+978

-6.846

L. 244/2007, art, 2, co. 180 – Interventi settore aeronautico (Economia)

-

-100.000

-100.000

-

L. 220/2010, art. 1, co. 57 – Ricerca aerospaziale ed elettronica (Economia) Rimodulazione

+11.319

+6.280

+3.140

-20.739

D.L. 201/2011, art. 3, co. 4 – Fondo di garanzia PMI (Sviluppo economico) Riduzione

-200.000

-200.000

-200.000

-

D.L. 201/2011, art. 3, co. 4 – Fondo di garanzia PMI (Sviluppo economico) Rifinanziamento

+280.000

+750.000

+750.000

-

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

+100.000

+300.000

+100.000

+300.000

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)

+50.000

-

-

-

L. 448/1998, art. 50, comma 3, punto C - Edilizia sanitaria (Economia)

-

+100.000

+500.000

-

D.L. 69/2013, art. 18, co. 9 – Programma 6.000 campanili (Economia)

+50.000

-

-

-

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – punto 1- Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali Rimodulazione

-8.000

-

+8.000

-

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – punto 12 – Opere compensative linea ferroviaria Torino-Lione Rimodulazione

8.000

-

-8.000

-

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – punto 3 – Alta velocità Milano –Verona, tratta Treviglio Brescia II° lotto (Infrastrutture e trasporti)

+9.000

+10.000

+10.000

-

L. 228/2012, art. 1, co. 208 -
Linea ferroviaria Torino-Lione (Infrastrutture e Trasporti) Riduzione

-

-150.000

-

-

L. 228/2012, art. 1, co. 208 -
Linea ferroviaria Torino-Lione (Infrastrutture e Trasporti) Rifinanziamento

-

-

+140.000

+400.000

L. 228/2012, art. 1, co. 208 -
Linea ferroviaria Torino-Lione (Infrastrutture e Trasporti) Rimodulazione

49.000

-

-

-49.000

D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 3 – Programma ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti)

+150.000

+100.000

+100.000

-

D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 5 – Collegamento ferroviario Piemonte - Valle d'Aosta (Infrastrutture e trasporti)

+100.000

+100.000

-

-

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo sviluppo e coesione (Sviluppo economico) Rimodulazione

-400.000

-1.500.000

+1.900.000

-

D.L. 43/2013, art. 7-bis, co. 1 Ricostruzione sisma Abruzzo (Sviluppo economico)

+300.000

+300.000

-

-

L. 499/1999, art. 4 - Interventi in agricoltura (Politiche agricole)

+30.000

+15.000

+15.000

-

 


Sono di seguito illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

D.L. n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 – Rifinanziamento della diga foranea.

 

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
MINISTERO DELL’INTERNO (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

10.000

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

10.000

-

-

-

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 10 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005.

Il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, all’art. 11-quaterdecies, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della L. n. 174/2002 relativi ai lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che il citato art. 2 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle tre ultime leggi di stabilità (L. n. 220/2010, L. n. 183/2011 e L. n. 228/2012) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

 


Decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, comma 9 – Contributo alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7499)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

140.000

140.000

140.000

-

Importi esposti in Tabella E

140.000

140.000

140.000

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 140 milioni, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 148/1993, concernente un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con il menzionato art. 3 comma 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della L. n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria").

L’articolo 1 citato richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del D.L. n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

 

Nel corso degli anni diverse leggi finanziarie hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico. La tabella E della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto un rifinanziamento di 160 milioni di euro per il 2013.

 


Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

5.500.000

5.500.000

-

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

4.500.000

19.000.000

Rimodulazione Tab. E

-500.000

-500.000

 

+1.000.000

Importi esposti in Tabella E

5.000.000

5.000.000

4.500.000

20.000.000

 

 

Relativamente al Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie la Tabella E dispone:

§      un rifinanziamento pari a 4,5 miliardi nel 2016 e a 19 miliardi per le annualità 2017-2020, quale integrazione delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2014-2020 ;

§      una rimodulazione attraverso una riduzione di spesa pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, attribuiti agli anni 2017 e successivi.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le politiche di coesione) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;

§       la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013;

§       la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2014;

§       la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2015.

Si segnala che disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo e all’utilizzo delle risorse sono contenute all’articolo 1, commi da 13 a 17 e ai commi da 240 a 249.

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi

 

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7439)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

120.000

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

120.000

-

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2014 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

 

Si ricorda che la tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha disposto un finanziamento di pari importo, 120.000 milioni di euro, per il 2013 mentre la tabella D della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) stanziò allora 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati destinati agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in sede di ripartizione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009, ai sensi dell’articolo 2, comma 250 delle medesima legge n. 191/2009.

Nel BLV 2014 non sono presenti stanziamenti.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, prevede interventi volti ad incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e - per i rischi non inseriti in un piano assicurativo agricolo annuale - interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Con il D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità, decretandone l’abrogazione, il Fondo ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul cap. 7439 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come interventi di sostegno dell’economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il Ministero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che continua ad essere – in parte - annualmente determinato in tabella C.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

 

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

636.000

643.000

371.000

1.338.000

Rimodulazione Tab. E

149.000

135.000

155.000

-439.000

Importi esposti in Tabella E

785.000

778.000

526.000

899.000

 

La Tabella E dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni (+149 milioni nel 2014, +135 milioni nel 2015 e +155 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 439 milioni delle risorse relative al 2017 e anni successivi.

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperablità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni Difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

 

Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 883, - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

punto A (anno terminale 2021)

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

40.000

40.000

40.000

200.000

Rimodulazione Tab. E

2.860

2.860

1.430

-7.150

Importi esposti in Tabella E

42.860

42.860

41.430

192.850

 

punto B (anno terminale 2022)

 

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

40.000

40.000

40.000

240.000

Rimodulazione Tab. E

684

456

228

-1.368

Importi esposti in Tabella E

40.684

40.456

40.228

238.632

 

punto C (anno terminale 2023)

 

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

40.000

40.000

40.000

280.000

Rimodulazione Tab. E

3.912

1.956

978

-6.846

Importi esposti in Tabella E

43.912

41.956

40.978

273.154

La Tabella E dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative ai tre contributi pluriennali previsti dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2007-2021 vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+2,9 milioni nel 2014 e nel 2015, + 1,4 milioni nel 2016), con corrispondente riduzione di 7,1 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2008-2022 vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+684 mila euro nel 2014, + 456 mila euro nel 2015 e + 228 mila euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 1.368 nel 2017 e negli anni successivi.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2009-2023 vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+3,9 milioni nel 2014, + 2 milioni circa nel 2015 e + 1 milione di euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 6,8 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.

 

La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) autorizzava, all’articolo 1, comma 883, tre contributi quindicennali di 40 milioni per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Tali contributi riguardavano i periodi:

§       2007-2021;

§       2008-2022;

§       2009-2023.

 

La legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), prevede la concessione di finanziamenti per favorire la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale, in particolare per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”.

 


Legge 244/2007, articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

1.004.000

1.025.000

857.000

2.789.000

Riduzione Tab. E

-

-100.000

-100.000

-

Importi esposti in Tabella E

1.004.000

925.000

757.000

2.789.000

 

La tabella E dispone una riduzione delle autorizzazioni di spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[178]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 266/1997:

§       318 milioni di euro per l’ anno 2008;

§       468 milioni di euro per l’ anno 2009;

§       918 milioni di euro per il 2010;

§       1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 


Legge n. 220 del 2010, art. 1, co. 57 - Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

32.361

32.361

32.361

205.835

Rimodulazione Tab. E

11.319

6.280

3.140

-20.739

Importi esposti in Tabella E

43.680

38.641

35.501

185.096

 

La Tabella E dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative agli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni del triennio (+11,3 milioni nel 2014, +6,3 milioni nel 2015 e +3,1 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 20,7 milioni dal 2017.

 

L’articolo 1, comma 57, della legge di stabilità per il 2011 ridestinava, fino a un massimo di 400 milioni di euro, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 135/2009 agli interventi, previsti dalla legge 808/1985, per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

L’articolo 3-bis del D.L. n. 135/2009 ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze le cui risorse sono destinate in maniera paritaria alle seguenti finalità:

§       implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale volto all'ammodernamento e alla razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina;

§       l’implementazione degli interventi volti a sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca.

La legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”.

 

 

 

D.L. 201/2011, art. 3, comma 4 – Fondo di garanzia per piccole e medie imprese

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese

Programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Ministero dello sviluppo economico (cap. 7342)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

388.959

-

-

-

Riduzione Tab. E

-200.000

-200.000

-200.000

 

Rifinanziamento Tab. E

280.000

750.000

750.000

-

Importi esposti in Tabella E

468.959

550.000

550.000

-

 

La tabella E dispone un incremento delle autorizzazioni di spesa sul Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di 280 milioni per il 2014 e 750 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e una contestuale riduzione di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

 

L’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 201/2011 rifinanziava il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese con 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.

 

Si segnala che la riduzione di 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2020 è stata, tuttavia, compensata dal comma 53 della legge di stabilità che ha reintegrato le risorse del Fondo di garanzia PMI per i medesimi importi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Infatti, nel bilancio (DM 27.12.2013) sono indicate le risorse complessive del piano di gestione n. 20 (Fondo di garanzia PMI) - presente nell’ambito del capitolo 7342 (Fondo per la competitività e lo sviluppo) - in 668,9 milioni per il 2014, in 750 milioni per il 2015 e in 750 milioni per il 2016.

 


Legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

 

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

1.675.887

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

100.000

300.000

100.000

300.000

Importi esposti in Tabella E

1.775.887

300.000

100.000

300.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 100 milioni per il 2014, di 300 milioni per il 2015, di 100 milioni per il 2016 e di 300 milioni per le annualità 2017-2019 dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, come contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa. Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

In particolare le risorse di bilancio autorizzate dall’articolo 1, comma 84, della legge finanziaria 2006 sono esposte nell’apposito piano di gestione n. 2 (Fondo opere), per il quale il bilancio a legislazione vigente indicava soltanto 1.676 milioni per il 2014.

 

Considerando invece le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122 il bilancio a legislazione vigente indicava 1.875,9 milioni per il 2014, 161,9 milioni per il 2015 e 177,9 milioni per il 2016. A seguito delle numerose disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 di finanziamento degli interventi in specifiche tratte ferroviarie nonché del finanziamento di 500 milioni per il 2014 dei lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel contratto di servizio, il bilancio per il 2014 (D.M. 27.12.2013) espone risorse pari a 2.525,9 milioni nel 2014, a 781,9 milioni nel 2015 e a 597,9 milioni nel 2016.

 


Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Contributi ad ANAS

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

103.067

183.375

120.000

-

Rifinanziamento Tab. E

50.000

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

153.067

183.375

120.000

-

 

La tabella E dispone un incremento di 50 milioni per il 2014 delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviari e stradali istituito dall’art. 32, comma 1 del D.L. n. 98/2011, destinate al capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in cui sono allocate le somme da corrispondere all'Anas per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture.

 

Si ricorda che il citato articolo 32, comma 1, ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico[179] con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Tali importi sono stati ridotti da numerose disposizioni legislative (da ultimo si ricorda l’art. 18 del D.L. n. 69/2013) e rimodulati da una serie di delibere del CIPE, l’ultima delle quali adottata in data 18 febbraio 2013 (delibera CIPE n. 8/2013).

Il comma 1 dell’art. 32 prevede che le risorse del Fondo siano assegnate dal CIPE, su proposta del MIT, di concerto con il MEF, e vengano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali[180], nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.

 


Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, punto C – Edilizia sanitaria pubblica

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Opere pubbliche e infrastrutture
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7464)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

-

100.000

500.000

-

Importi esposti in Tabella E

-

100.000

500.000

-

 

La Tabella E reca un rifinanziamento di 100 milioni per il 2015 e di 500 milioni per il 2016 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - di attuazione di direttive comunitarie - riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Il programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria pubblica

L’articolo 50, comma 1, lettera c) della legge 448/1998 rifinanzia il programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge finanziaria 1988 (legge 67/1988). L’articolo 20 della finanziaria 1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie, dapprima a 34.000 miliardi di lire (circa 17,6 miliardi di euro) dall’articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), poi a 20 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 279, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, da ultimo, a 24 miliardi di euro dalla legge finanziaria per il 2010.

Dal punto di vista procedurale, il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229[181], modificando l’articolo 5-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[182], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge 67/1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[183].

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

I soggetti beneficiari del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, l’istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati[184] e gli istituti zooprofilattici sperimentali[185].

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fin. 2007

1.200,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2008

2.800,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2009

2.126,1

595,8

 

 

 

 

 

Fin. 2010

2.120,3

795,8

1.800,0

 

 

 

 

Stab. 2011

 

226,0

521,3

 

 

 

 

Stab. 2012

 

 

308,8

-

-

 

 

Stab. 2013

 

 

 

-

-

 

 

Stab. 2014

 

 

 

 

 

100,0

500,0

 

 

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 9 – Interventi diversi - Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
 Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e
per pubbliche calamità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7543)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

100.000

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

50.000

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

150.000

-

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 50 milioni per il 2014 per il c.d. Programma 6.000 campanili istituito dall’art. 18, comma 9, del D.L. n. 69/2013.

 

Il comma 9 dell’articolo 18 del D.L. n. 69/2013 destina contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

§       per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi gli interventi per l'adozione di misure antisismiche;

§       per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e di infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o di reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi;

§       per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

 

Alla realizzazione di tali interventi il comma 9 destina 100 milioni di euro per l’anno 2014. Lo stesso comma ha previsto la stipula di una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANCI volta a disciplinare i criteri per l’accesso ai finanziamenti. Tale convenzione è stata approvata con il decreto 30 agosto 2013[186].

 

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7514)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

154.103

13.448

69.125

-

RimodulazioneTab. E

-8.000

-

+8.000

-

Importi esposti in Tabella E

146.103

13.448

77.125

-

 

La tabella E reca una rimodulazione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui confluiscono le risorse destinate a diversi interventi. La rimodulazione è pari a 8 milioni e si traduce in un differimento di tali risorse dal 2014 al 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32 comma 1 ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico[187] con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Tali importi sono stati ridotti da numerose disposizioni legislative (da ultimo si ricorda l’art. 18 del D.L. 69/2013) e rimodulati da una serie di delibere del CIPE, l’ultima delle quali adottata in data 18 febbraio 2013 (delibera CIPE n. 8/2013). In tale delibera lo stanziamento per la strada statale 172 del Trulli, pari a 9 milioni, è riferito all’anno 2014.

Il CIPE, nella seduta del 31 maggio, ha rimodulato il finanziamento di 10 milioni previsto per le opere e le misure compensative dell’impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino Lione anticipando al 2014 l’assegnazione di 8 milioni precedentemente prevista per il 2016. Tale anticipazione ha comportato il posticipo al 2016 di parte dei finanziamenti stanziati per la S.S. 172 “dei Trulli”, già previsti nel 2014.

 

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7532P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

-

-

8.000

-

Rimodulazione Tab. E

+8.000

-

-8.000

-

Importi esposti in Tabella E

8.000

-

-

-

 

La tabella E reca una rimodulazione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo n. 7532 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti la realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione. La rimodulazione è pari a 8 milioni e si traduce in un’anticipazione al 2014 delle risorse destinate alle opere e alle misure compensative dell’impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione fa parte della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. e risulta inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi.

Con la delibera CIPE n. 57/2011 è stato approvato il progetto preliminare del collegamento internazionale Torino-Lione. Sono stati, inoltre, previsti interventi per 41,5 milioni di euro per opere compensative dell’impatto territoriale e sociale, strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Per questi interventi la successiva delibera CIPE n. 23/2012 ha previsto un primo stanziamento di 10 milioni.

Le risorse del Fondo assegnate alla "Nuova linea ferroviaria Torino – Lione" per le opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale, con delibera CIPE 23/2012, sono state confermate, da ultimo, con la delibera CIPE n. 8/2013, che ha riprogrammato la dotazione del Fondo prevedendo che l’importo di 8 milioni di euro sia stanziato nel 2016.

Il CIPE, nella seduta del 31 maggio 2013, ha rimodulato il finanziamento di 10 milioni anticipando al 2014 l’assegnazione di 8 milioni di euro precedentemente prevista per il 2016. Tale anticipazione ha comportato il posticipo al 2016 di parte dei finanziamenti stanziati per la S.S. 172 “dei Trulli”, già previsti nel 2014.

 

 

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, co. 1, punto 3 – Tratta Treviglio-Brescia

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7515)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

181.316

175.309

175.215

-

Rifinanziamento Tab. E

9.000

10.000

10.000

-

Importi esposti in Tabella E

190.316

185.309

185.215

-

 

La tabella E opera un rifinanziamento di 9 milioni per il 2014, e di 10 milioni per gli anni 2015 e 2015, dello stanziamento relativo alle somme da assegnare a RFI per la tratta Treviglio-Brescia della linea dell’Alta Velocità Milano-Verona, di cui all’articolo 32, comma 1, punto 3, del D.L. n. 98 del 2011.

Il capitolo interessato è il 7515, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti che fa parte del programma 14.11Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali” compreso nella missione 14 Infrastrutture e logistica.

Il capitolo reca uno stanziamento in termini di competenza per il 2014 di 181,316 milioni, con una variazione in diminuzione di 2,684 milioni rispetto all’assestamento 2013 che reca una previsione di spesa di 184 milioni.

Si ricorda che l’articolo 32, comma 1 del D.L. n. 98 del 2011 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali”, le cui risorse sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi. Gli interventi individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010 sono:

§       n. 83: Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero;

§       n. 84: Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi;

§       n. 85: Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio – Brescia.

 

 

Legge n. 228 del 2012, articolo 1, co. 208 – Linea ferroviaria Torino-Lione

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7532/P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

35

392.713

540

1.724.020

Riduzione

 

-150.000

 

 

Rifinanziamento Tab. E

-

-

140.000

400.000

Rimodulazione

49.000

 

 

-49.000

Importi esposti in Tabella E

49.035

242.713

140.540

2.075.020

 

La tabella E interviene sotto diverse modalità relativamente alle risorse stanziate per la linea ferroviaria Torino Lione dall’articolo 1, comma 208, della legge di stabilità 2013:

§      vengono ridotte di 150 milioni le risorse stanziate per il 2015;

§      viene disposto un rifinanziamento di 140 milioni per il 2016 e di 400 milioni per gli anni successivi (fino al 2019);

§      una rimodulazione anticipa dal 2117 e anni successivi 49 milioni al 2014.

 

Conseguentemente la tabella E espone risorse pari a 49 milioni per il 2014, a 242,7 milioni per il 2015, a 140,5 milioni per il 2016 e a 2.075 milioni per le annualità 2017-2029.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione fa parte della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. in particolare del corridoio 3 Mediterraneo della Rete centrale (core network): il corridoio va da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese e comprende, per la parte italiana, anche i collegamenti Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača.

Il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione risulta inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi.

 

 

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 2, punto 3 – Programma ponti e gallerie stradali

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7538)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

156.000

131.000

-

-

Rifinanziamento Tab. E

150.000

100.000

100.000

-

Importi esposti in Tabella E

306.000

231.000

100.000

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo di 350 milioni per il c.d. “Programma ponti e gallerie stradali”, previsto dall’articolo 18, commi 2 e 10, del D.L. n. 69/2013. Tale rifinanziamento risulta così articolato: 150 milioni per il 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si segnala che il comma 70 dell’art. 1 della legge di stabilità novella i commi 2 e 10 dell’articolo 18 del D.L. n. 69/2013 concernenti il finanziamento di un programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS, al fine di ricomprendervi anche l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria.

 

L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 69/2013, al fine di consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, per il periodo 2013-2017.

Il successivo comma 2 ha demandato ad uno o più decreti interministeriali (adottati dal MIT di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) l'individuazione degli specifici interventi da finanziare e l'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo. Lo stesso comma provvede altresì ad indicare gli interventi finanziabili, tra i quali figura il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Si segnala che il comma 10 del medesimo articolo 18 reca disposizioni in ordine alla definizione (con decreto del MIT) di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d’interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA. A tale programma è stato attribuito un finanziamento di 300 milioni di euro con il decreto interministeriale emanato ai sensi del predetto comma 2.

D.L. n. 69 del 2013, articolo 18, co. 2, punto 5 – Collegamento Piemonte-Valle d'Aosta

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7540)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

50.000

201.000

70.000

-

Rifinanziamento Tab. E

100.000

100.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

150.000

301.000

70.000

-

 

La tabella E provvede a rifinanziare per 100 milioni sia per il 2014 che per il 2015 le risorse allocate sul capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Si tratta di un capitolo di nuova istituzione in attuazione dell’art. 18, comma 2 del D.L. n. 69 del 2013 che ha previsto un Fondo per il finanziamento della continuità dei cantieri e l’avvio dei lavori di infrastrutture, sia inserite in Legge Obiettivo che non, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro da ripartire in cinque anni. Il capitolo reca gli stanziamenti per somme da assegnare a RFI Spa per interventi di miglioramento della rete ferroviaria.

 

La tabella E rifinanzia in particolare il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta che è elencato come specifico intervento da finanziare dal comma 2 dell’art. 18 del D.L. n. 69 del 2013.

Il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta dovrebbe essere costituito dal potenziamento ed elettrificazione della linea Chivasso-Aosta e dal collegamento diretto di tale linea Chivasso-Aosta con la linea Torino-Milano, opera inserita in origine nel Programma delle infrastrutture strategiche ma non presente né nel decimo (settembre 2012) né nell’undicesimo (aprile 2013) allegato infrastrutture. L’opera si trova allo stadio di progetto definitivo. Il costo stimato al 30 settembre 201 è di 73 milioni di euro con un fabbisogno ancora da coprire di 39 milioni di euro.

 


Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per lo sviluppo e la coesione

 

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CAP. 8425)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

5.433.427

8.264.794

-

-

Rimodulazione Tab. E

-400.000

-1.500.000

1.900.000

-

Importi esposti in Tabella E

5.033.427

6.764.794

1.900.000

-

 

La Tabella E dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al Fondo di sviluppo e coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS), attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono spostati nel 2016 (+1,9 miliardi).

 

Ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione". A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 determina la dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni.

Tuttavia la norma ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura dell’80 per cento (43.848 milioni), subordinando la restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Di tali risorse, peraltro, l’articolo 1, comma 6, ne dispone l’iscrizione in bilancio nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi la quota annuale sarà determinata della tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sulla restante quota di 42.298 milioni (che pertanto, ora non appare contabilizzata).

 

Ulteriori effetti contabili sono determinati dal comma 53 che pone a valere sulle risorse del FSC per 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 il reintegro del finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Ulteriori disposizioni della legge di stabilità dispongono la successiva destinazione di risorse del FSC a interventi diversi da parte del CIPE in sede di riparto del Fondo (vedi scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 6).

 

Nella successiva tabella viene evidenziata la determinazione dell’ammontare del Fondo nel bilancio a legislazione vigente come indicato nella legge di bilancio 2013 relativamente alle annualità 2014 e 2015, agli interventi di riduzione di tali disponibilità a seguito dell’emanazioni di specifici decreti di trasferimento delle risorse (in questo caso hanno riguardato la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto de L’Aquila) oppure a copertura di oneri legislativi.

Sono quindi contabilizzati gli effetti della legge di stabilità 2014 (rimodulazione ex Tabella E, rifinanziamento comma 6, riduzione comma 53).

 

Milioni di euro

2014

2015

2016

2017 e ss

Bilancio di previsione 2013

5.848,6

8.557,3

 

 

Somme da trasferire agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere nonché al comune dell'Aquila per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009

-407,1

-281,0

 

 

Copertura oneri legislativi

-8,1

-11,0

 

 

BLV 2014

5.433,4

8.264,8

-

 

Rimodulazione Tab. E

-400,0

-1.500,0

+1.900,0

 

Art. 1, co. 6 (rifinanziamento di 54.810 milioni per gli anni 2014-2020, con iscrizione in bilancio dell’80% (43.848 mln, di cui 42.298 mln saranno determinati dalla Tab. E delle successive leggi di stabilità).

+50,0

+500,0

+1.000,0

+42.298,0

 

Art. 1, co. 53, primo periodo: PMI

-200,0

-200,0

-200,0

 

BILANCIO 2014-2016 e succ.

4.883,4

7.064,8

2.700,0

42.298,0

 

 

D.L. n. 43 del 2013, articolo 7-bis, co. 1 – Ricostruzione sisma Abruzzo

 

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale
delle aree sottoutilizzate

SVILUPPO ECONOMICO (CAP. 8359/P)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

197.200

197.200

197.200

591.600

Rifinanziamento Tab. E

300.000

300.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

497.200

497.200

197.200

591.600

 

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo di 600 milioni per gli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 previsti dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 43/2013. Tale rifinanziamento risulta così articolato: 300 milioni per il 2014 e 300 milioni il 2015.

 

L’articolo 7–bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei predetti interventi, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per un importo totale pari a 1.183,200 milioni di euro.

La delibera CIPE n. 50/2013 ha assegnato ai comuni interessati 1.124,040 milioni di euro, con un accantonamento, a fini cautelativi, di un importo di 59,160 milioni di euro, pari al 5% dello stanziamento complessivo di 1.183,200 milioni di euro da assegnare con successiva delibera CIPE.

In particolare, la delibera 50/2013 del CIPE prevede l’assegnazione di 1.090.318.800 euro a favore del comune di L’Aquila e degli altri comuni del cratere sismico in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 7-bis del decreto legge n. 43/2013, sulla base delle effettive necessità di risorse da impegnare e delle residue disponibilità (686.900.844 euro per interventi di ricostruzione nel comune di L’Aquila e di 403.417.956 euro per interventi da realizzare nei restanti comuni del cratere) e l’assegnazione di 33.721.200 euro in favore degli interventi di ricostruzione degli immobili privati ricadenti al di fuori del cratere sismico.

 


Legge n. 499 del 1999, art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

 

MISSIONE: FONDI DA RIPARTIRE
Programma: Fondi da assegnare
 
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (cap. 7810)

(migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017 e ss

BLV

5.000

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

30.000

15.000

15.000

-

Importi esposti in Tabella E

35.000

15.000

15.000

-

 

La Tabella E rifinanzia l’articolo 4 della legge n. 499 del 1999, relativo alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L’importo stanziato è pari a 30 milioni per il 2014, a 15 milioni per il 2015 e a 15 milioni per il 2016.

 

Nel bilancio a legislazione vigente è previsto uno stanziamento pari a 5 mln di euro.

 

In particolare, l’articolo 4 della legge n.499/1999 autorizzava, per il periodo 1999-2002, la spesa di 250 miliardi per l’attività di competenza del MIPAAF, con particolare riguardo, alla ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Con l’art. 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 è stato previsto un rifinanziamento della legge n. 499/1999 per un importo pari a 5 milioni (importo che infatti è registrato nel bilancio a legislazione vigente) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all’evento Expo Milano 2015.

 


 

Articolo 1, comma 743
(Prospetto di copertura)

 

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 743 dispone in merito alla copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, degli oneri correnti recati dal disegno di legge di stabilità per il 2014 in esame, secondo le modalità indicate nell’apposito prospetto.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Il medesimo comma 6 consente di utilizzare, per la copertura degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’esercizio in corso al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità) per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché venga comunque assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

 

Il rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme illustrate è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge di stabilità in esame, che espone gli oneri correnti recati dal provvedimento stesso ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al rispettivo impatto sul bilancio dello Stato.

 

Dal prospetto di copertura allegato risultano oneri pari a 12.836 milioni per il 2014, 15.613 milioni per il 2015 e 17.094 milioni per il 2016, derivanti in massima parte da nuove o maggiori spese correnti disposte dall’articolato (9.354 milioni per il 2014, 10.564 milioni per il 2015 e 10.554 milioni per il 2016 di nuove o maggiori spese correnti e 2.934 milioni per il 2014, 4.852 milioni per il 2015 e 6.344 milioni per il 2016 di minori entrate). Dal fondo speciale di parte corrente (Tabella A) derivano oneri per 95 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016; dalla Tabella C discendono oneri per 453 milioni per il 2014, 102 milioni per il 2015 e 102 milioni per il 2016.

I mezzi di copertura, anch’essi forniti sostanzialmente da risorse determinate dall’articolato, sono indicati pari a 13.115 milioni per il 2014, 29.852 milioni per il 2015 e 34.439 milioni per il 2016.

In particolare, in base al prospetto, alla copertura degli oneri correnti concorrono nuove o maggiori entrate per 8.690 milioni per il 2014, 17.302 milioni per il 2015 e 20.538 milioni per il 2016, e risparmi di spesa per 4.392 milioni per il 2014, 12.529 milioni per il 2015 e 13.872 milioni per il 2016. Il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) concorre alla copertura per 33 milioni per il 2014, 21 milioni per il 2015 e 29 milioni per il 2016.

 

Il prospetto di copertura indica pertanto una differenza positiva, tra mezzi di copertura ed oneri, pari a 280 milioni per il 2014, 14.239 milioni per il 2015 e 17.345 milioni per il 2016, risultando, dunque, i mezzi di copertura eccedenti rispetto agli oneri da coprire.

 


 

Articolo 1, comma 744
(Aliquota contributiva lavoratori autonomi)

 

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 744, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riduce di un punto percentuale (al 27%), per l’anno 2014, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Più nel dettaglio, la norma dispone che, per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995[188]), non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva prevista dall'articolo 1, comma 79, della L..n. 247/2007 sia del 27% (in luogo del 28% attualmente previsto).

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 79, della L..n. 247/2007 prevede l’adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995. In particolare dispone:

§       l’incremento al 24% per il 2008, al 25% per il 2009, al 26% per gli anni 2010-201, al 27% per gli anni 2012-2013, al 28% per l'anno 2014, al 30% per l'anno 2015, al 31% per l'anno 2016, al 32% per l'anno 2017 e al 33% a decorrere dall'anno 2018 dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 dagli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’incremento al 17% per gli anni 2008-2011, al 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno 2013, al 21% per l'anno 2014, al 22% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016 dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 dai rimanenti iscritti rispetto a quelli di cui sopra (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).

 

A copertura degli oneri recati da tale disposizione, si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per il 2014 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato, si ricorda, in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, nel bilancio per il 2014-2016 (legge n. 148/2013 e relativo D.M. Economia 27 dicembre 2013 di ripartizione in capitoli), il Fondo risulta dotato di 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni per il 2015 e di 173,6 milioni nel 2016.

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo conseguenti alle norme contenute nel provvedimento in esame si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.

 


 

Articolo 1, comma 745
(Funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico
in provincia di Palermo)

 

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

 

 

Il comma 745 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. n. 124/1999), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2013), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

In base a notizie di stampa, la proroga riguarda 519 soggetti.

 

L’art. 8 della L. n. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui interessa, considerava:

§       che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. n. 124/1999;

§       che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§       che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).

In particolare, sempre per quanto qui interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

La proroga è disposta “nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla L. n. 191/2009” e in deroga alla previsione di acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni-quadro, previsto dall'art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006.

Per quanto concerne i limiti di spesa, si ricorda che nell’elenco 1 citato è stata prevista la destinazione di 370 milioni di euro complessivi per il 2010 (provenienti dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5/2009: v. art. 2, co. 250, della stessa L. n. 191/2009) per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Tra le altre, è stata citata la proroga delle attività di cui all’art. 78, co. 31, della L. n. 388/2000, relativo alla terziarizzazione di attività negli istituti scolastici ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli stessi istituti.

In seguito, l’art. 9, co. 15-bis, del D.L. n. 78/2010, ha autorizzato il MIUR a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (v. anche, scheda co. 746): il rifinanziamento è stato previsto dall’elenco 1 di cui alla L. n. 220/2010 per il 2011 e dall’elenco 2 della L. n. 183/2011 per il 2012. Con riferimento a quest’ultimo esercizio, si ricorda che l’art. 1, co. 3, del DPCM 1 marzo 2012 (GU 23 maggio 2012, n. 119) ha destinato alla suddetta finalità 19 milioni di euro (per il 2013, si veda scheda co. 746).

 

In virtù del rifinanziamento per il 2011 e il 2012 disposto con altre fonti normative, si intenderebbe che il riferimento all’elenco 1 allegato alla L. n. 191/2009 debba essere inteso solo come necessità di rispetto, nel 2014, del limite massimo di risorse da destinare alla finalità indicata.

 


 

Articolo 1, comma 746
(Estinzione debiti pregressi del MIUR)

 

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

 

 

Il comma 746 autorizza, per il 2014, la spesa di 12 milioni di euro per l’estinzione dei debiti del MIUR dovuti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con riferimento ai rapporti convenzionali attivati per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, di cui all’art. 9, comma 15-bis, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), maturati nel corso del 2013 e a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti.

 

Il co. 15-bis dell’art. 9 del citato D.L. n. 78/2010 ha autorizzato il MIUR a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali. Sul punto, si rimanda a quanto esposto nella scheda relativa al comma 745.

 

Si ricorda che per l’anno 2013, il finanziamento del rinnovo dei rapporti convenzionali in questione era previsto nell’ambito del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall’art. 1, co. 270, della legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012), come indicato nell’Elenco 3 allegato.

In sede di riparto, tuttavia, l’intero stanziamento del Fondo esigenze indifferibili è stata destinato ad una sola delle finalità indicate nell’Elenco 3, ossia al finanziamento delle misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.

 

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame è posta a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che viene a tal fine ridotto di 12 milioni di euro nel 2014.

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo conseguenti alle norme contenute nel provvedimento in esame si rimanda alla scheda di lettura del comma 230.


 

Articolo 1, comma 747
(Immobili della difesa nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio)


747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».


 

 

Il comma 747, modificando l'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del D.L. n. 98/2011 precisa che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A., sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società.

Alla società Difesa Servizi S.p.A. si applicano comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche di cui all'articolo 4 del D.L. n. 95 del 2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale, responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).


 

Articolo 1, comma 748
(Servizi di pulizia nelle scuole)

 


748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.


 

 

Il comma 748 dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni con la C.O.N.S.I.P[189].

Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione C.O.N.S.I.P. per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione, avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara C.O.N.S.I.P. fino al 28 febbraio 2014.

 

Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dall'art. 58, co. 5, del D.L. n. 69/2013 (ossia, la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche).

 

Infine, si prevede che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni C.O.N.S.I.P.

 

L’art. 58, co. 5[190], del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 119/2009[191]. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell’a.s. 2012/2013.

 


 

Articolo 1, comma 749
(Entrata in vigore)

 

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

 

Il comma 749 stabilisce l’entrata in vigore al 1°gennaio 2014 della legge di stabilità in oggetto.

 

Va segnalato che tale formulazione avrebbe dovuto indicare quella disposizione della legge di stabilità per la quale è prevista una diversa entrata in vigore.

Tale disposizione è costituita dal comma 356 (che differisce, all’anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012), per il quale si dispone l’entrata in vigore alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (27 dicembre 2013).

 



[1]     Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4013).

[2]     Emendamento 1.4010 del Relatore (Commissione bilancio Camera).

[3]     Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito dalla L. n. 122/2012.

[4]     Recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge n. 112/2012.

[5]     Si tratta di comuni ricompresi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

[6]     Decreto-legge 22 giugno 2013, n .83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge n.134 del 2012.

[7]     Decreto-legge 30 settembre 2003, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito dalla legge n.326/2003.

[8]     Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito dalla legge n. 122/2012.

[9]     I comuni danneggiati riportati nell’Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

[10]    Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

[11]    D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito dalla legge n. 134 del 2012.

[12]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

[13]    D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

[14]    Pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

[15]    Il termine originario era il 31 maggio 2013, poi prorogato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43.

[16]    Si tratta delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012, istituito dal medesimo articolo 6. Su tali contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

[17]    Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

[18]    Ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati.

[19]    I comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (art. 1, c. 1, D.L. n. 74/2012), nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-septies D.L. n. 83/2012).

[20]    L’articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. n. 311/2004 (che ha previsto criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007) e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della L. 266/2005 (ha posto un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del S.S.N. e delle autonomie territoriali i quali sono obbligati adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004), non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006. Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008, dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente.

L’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio.

[21]    Per un’elencazione di tali comuni si rinvia alla scheda di commento del comma 357.

[22]    Per una descrizione dettagliata dei contributi alla ricostruzione concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), si rinvia alla scheda di commento del comma 358.

[23]    Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999.

[24]    Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419.

[25]    La riduzione è stata disposta a titolo di parziale copertura del credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, disposto dal medesimo articolo 67-octies.

[26]    Per completezza, si ricorda che l'art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448/2001 ha dettato ulteriori disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, fra gli altri, culturali. In particolare, il co. 2, rinviando alla Tab. 1 l'individuazione degli enti destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi sono iscritti in un'unica UPB dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, con D.I., previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il co. 3 ha stabilito che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità.

In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Mibac un nuovo capitolo, ora 3670, nel quale, fino all'esercizio finanziario 2007, sono confluiti anche i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1, 7 e 8 della L. 534/1996. Ancora in seguito, l’art. 2, co. 396, della L. 244/2007 ha previsto, per i finanziamenti ai sensi della L. 534/1996, la costituzione, dal 1° gennaio 2008, di un apposito capitolo di bilancio e la disapplicazione di quanto previsto dall'art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001. E' stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.

[27]    Attualmente vige la circolare del MIBAC 4 febbraio 2002, n. 16 che - sostituendo le precedenti - ha precisato le condizioni e gli adempimenti richiesti per l’ammissione ai contributi.

[28]    L’art. 2 della L. 534/1996 prevede, quali ulteriori requisiti, i seguenti: sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; operare sulla base di una programmazione almeno triennale; documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati.

[29]    In base all’art. 3 della L. n. 534/1996, lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale, non è un requisito, ma costituisce uno degli elementi di cui occorre tenere conto prioritariamente ai fini della determinazione del contributo. Gli altri elementi sono costituiti da: consistenza del patrimonio librario storico e crescita di quello corrente, valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; consistenza e arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico.

[30]    Ai sensi dell’art. 6 della L. 534/1996, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.

[31]    Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013) reca disposizioni finalizzate a consentire l’operatività, presso il MIBACT, fra gli altri, di organismi collegiali con competenze tecniche che hanno cessato di operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. “spending review”, quali i 7 Comitati tecnico-scientifici di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 233/2007.

[32]   Nel sito web della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore si evidenzia che nell’anno finanziario 2013 i contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale non sono stati assegnati a causa del mancato finanziamento sul capitolo dedicato (cap. 3650 dello stato di previsione del MIBACT).

Nel Decreto n. 106303 del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, sul predetto capitolo sono allocate per il 2014 somme per 381.380 euro.

[33]    Invio da attuare mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definirsi ai sensi delle disposizioni sul controllo della spesa recate dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[34]    Anziché la facoltà, com'era nella analoga previsione già introdotta in precedenza dall'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011, il cui testo viene modificato da D.L. n. 95/2012 medesimo.

[35]    Tale norma riduceva, tra l’altro, per una somma pari a 5 milioni di euro per il 2014 la dotazione del richiamato Fondo a favore della concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della L. 443/2001.

[36]    Sulla base dell'interpretazione fornita dalla circolare, la CGIL ha ritenuto, quindi, di rivedere la propria posizione, con la sottoscrizione dell' Accordo del 24 aprile 2013 (Confindustria, CGIL, CISL e UIL), che rende operativa la detassazione per il 2013.

[37]    Si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 95/2012 ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Ad ogni modo si ricorda che la provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’ISVAP è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati; le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

[38]    Il finanziamento dell’AEEG è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.

[39]    Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva. Il finanziamento dell’attività dell’AGCOM avviene attraverso:

a)   un contributo statale annuale, quantificato in tabella C della legge finanziaria;

b)   un contributo, anch’esso annuale, a carico degli operatori del settore, la cui misura è fissata dalla stessa Autorità, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi di ciascun operatore;

c)   ulteriori contributi dovuti dagli operatori per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché canoni e contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

[40]    Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici.

[41]    Il sistema di finanziamento della COVIP risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato. In base alla legge 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), a partire dall’anno 2007, le spese di funzionamento, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato, vengono finanziate dagli organismi vigilati, con contribuzioni determinate dalla Commissione stessa.

[42]    I consumi intermedi, così come definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (Sec95)1, rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. La categoria economica in esame include diverse tipologie di spesa tra cui, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria, i servizi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale acquistati all'esterno.

[43]    L'elenco è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel comunicato ISTAT del 30 settembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno).

[44]    In base al D.Lgs. n. 18/2012, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d’ateneo di previsione triennale; bilancio unico d’ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società, o altri enti controllati, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. n. 196/2009 (ovvero, rientranti nel conto economico della P.A., redatto annualmente dall’ISTAT: da ultimo, v. elenco pubblicato nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2013, in base al quale risultano inserite nel conto economico consolidato le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici) sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Più ampiamente, si v. Dossier del Servizio Studi n. 356/0, XVI legislatura, relativo all’Atto del Governo n. 395.

[45]    Per completezza, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 642, della L. n. 296/2006 – la cui applicabilità al triennio 2013-2015 è stata parimenti estesa dal medesimo art. 1, co. 116, L. n. 228/2012 – il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

[46]    A.S 1120, pag. 32 (art. 10, comma 24).

[47]    Si veda, da ultimo, con riferimento all’anno 2012, il Doc. CCX, n. 1, trasmesso il 3 gennaio 2014.

[48]    Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

[49]    Le cui risorse sono appostate nel capitolo 3549 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[50]    D.L. 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001.

[51]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate: nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

[52]    Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

[53]    Recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione.

[54]    Sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento (Allegato 3), si tratta infatti di un importo annuo, per tutti gli anni indicati nella norma, benché tale circostanza non sia univocamente precisata in norma.

[55]    Vale a dire, è da ritenere, che tali importi devono essere conseguiti includendo, come concorso al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, il contributo di 344 milioni di euro richiesto dalla norma.

[56]    Tale disciplina sostituisce quella già disposta dagli articoli da 1 a 6 del D.L. n. 52/2012, che vengono conseguentemente abrogati.

[57]    L’attività è condotta con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

[58]    Si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento, l’entità delle riduzioni previste per l’anno 2014, inizialmente complessivamente pari a 60,2 milioni è stata abbassata a 45,2 milioni. Ciò in ragione del minor intervento riduttivo operato sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 53, comma 3 della legge n. 449/1997 (vedi supra).

[59]    L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede in via generale la privatizzazione dell'impiego pubblico. In deroga a tale disposizione, il successivo articolo 3 elenca invece il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, vale a dire sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato - quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato; personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari).

[60]    L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009 ha stabilito che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione in esame si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

[61]    Non è stata prevista la proroga della parte del comma 2 dello stesso articolo 9 che contemplava la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti, del 5 per cento se superiori a 90.000 euro lordi annui, del 10 per cento se superiori a 150.000 euro, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, ne ha dichiarato l'illegittimità.

[62]    Si ricorda che l’articolo 6, comma 2, del D.L. 93/2013 dispone che tale limitazione non si applica alle Forze di Polizia e alle Forze armate.

[63]    Per il riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 108, della L. 228/2012 si veda il D.M. 24 aprile 2013.

[64]    Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”.

[65]    Tale esclusione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

[66]    In tema di condanna alle spese, dispone che le stesse siano liquidate dal giudice con la sentenza che chiude il processo insieme con gli onorari di difesa

[67]    L’articolo 417-bis del codice di procedura civile prevede che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni, le stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti

[68]    L’articolo 9, comma 2, del D.L. n.1/2012, nell’abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. In attuazione di tale disposizione, per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia sono stati adottati il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e, per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, il D.M. 21 febbraio 2013, n. 46.

[69]    Come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del D.L. n. 95/2012)

[70]    Indicate all’articolo 1, comma 523, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui al D.lgs. 300/1999, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Sono invece esplicitamente esclusi (anche se rientranti nel richiamato comma 523) i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[71]    Tale comma ha disposto che per il biennio 2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[72]    Sono le stesse individuate ai sensi dell’articolo 66, comma 9, del D.L. n. 112/2008 (vedi sopra), cioè quelle individuate dall’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, compresi però i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[73]    Si ricorda che il comma 8 ha altresì abrogato l'articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il quale prevede che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

[74]    Al riguardo, l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito, per il biennio 2010-2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

L’articolo 1, comma 91, della L. n. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga alle percentuali del turn over stabilite dall’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, possano essere incrementate (con specifico decreto, v. al riguardo il D.P.C.M. 23 settembre 2013) fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015.

[75]    Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[76]    D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Si ricorda che la Tabella A allegata al richiamato D.P.R. è stata sostituita integralmente dalla corrispondente Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

[77]    L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[78]    Il personale non contrattualizzato è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

§       magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

§       personale militare e Forze di polizia di Stato;

§       personale della carriera diplomatica;

§       personale della carriera prefettizia;

§       personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§       personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

§       professori e ricercatori universitari.

[79]    Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

[80]    Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[81]    Recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri.

[82]    Recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

[83]    Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

[84]    Si ricorda, al riguardo, che il decreto-legge n. 101/2013, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, reca disposizioni specifiche per promuovere in tempi brevi la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale.

[85]    D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[86]    Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Il provvedimento considera eligibili le regioni che rispettino i seguenti criteri: aver garantito l'erogazione dei LEA; aver garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale; non essere assoggettate a piani di rientro; essere risultate adempienti alla valutazione del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria. Se risultano meno di 5 Regioni in equilibrio economico-finanziario, possono essere considerate anche le Regioni col disavanzo più basso. La seconda fase di valutazione, per la formazione della graduatoria, si basa sulle modalità applicative dei LEA e sull'incidenza percentuale tra avanzo/disavanzo e finanziamento. Infine è valutata la qualità dei servizi erogati sulla base di 15 indicatori fra i quali lo scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza collettiva sul totale della spesa, così come per l'assistenza distrettuale e per quella ospedaliera, le percentuali specifiche di dimessi dai reparti chirurgici e i costi per i ricoveri di 1 giorno (day hospital, day surgery), fino alla spesa specialistica, diagnostica, di base e farmaceutica. Conti e risultati sono riferiti all'esercizio 2011.

[87]    Il testo dell’accordo è visibile al seguente indirizzo:

      http://www.regioni.it/it/show-2420/newsletter.php?id=1910&art=12057

[88]    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[89]    L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

[90]    Al riguardo, la circolare INPS n. 149 del 28 dicembre 2012, ha fissato per il 2013 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 495,43 euro mensili (per 13 mensilità).

[91]    Con la perequazione provvisoria dell’1,2%.

[92]    Ossia 90.168,26 euro annui.

[93]    Ossia 128.811,80 euro annui.

[94]    Ossia 193.217,70 euro annui.

[95]    L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Con D.M. 1° aprile 2004 sono state definite le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.

[96]    L. 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

[97]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[98]    Tali contributi confluiscono al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con destinazione al 90% ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

[99]    Il D.Lgs. n. 509/1994 ha disposto dal 1° gennaio 1995 la trasformazione delle casse ed enti previdenziali indicati nell’allegato A dello stesso provvedimento (si tratta in sostanza delle gestioni previdenziali per i liberi professionisti iscritti ad albi) in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Si ricorda inoltre che il citato comma 12 dell’articolo 3 della L. n. 335/1995 prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalla L. 296/2006, che, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al medesimo D.Lgs. n. 509, allo scopo di garantire l’equilibrio finanziario degli enti privatizzati, la stabilità delle rispettive gestioni fosse da ricondursi ad un periodo non inferiore a 15 anni (primo periodo). Inoltre, per assicurare l’equilibrio finanziario, qualora necessario in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994 – secondo cui la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale – i medesimi enti privatizzati dovessero adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità contributive già maturate (secondo periodo).

[100]  Si ricorda che il D.Lgs. n. 103/1996 ha previsto per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti in appositi albi o elenchi che ancora ne fossero sprovvisti l’istituzione di forme di tutela previdenziale obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto, gli enti rappresentativi a livello nazionale delle categorie iscritte ad albi od elenchi avrebbero potuto scegliere alternativamente tra le seguenti forme di gestione previdenziale obbligatoria:

§       partecipazione ad un ente pluricategoriale avente configurazione di diritto privato secondo il modello di cui al D.Lgs. n. 509/1994;

§       costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato;

§       inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare comprese tra quelle di cui al D.Lgs. n. 509/1994;

§       inclusione della categoria nella gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Si prevedeva inoltre che, nel caso di mancata decisione da parte degli enti esponenziali a livello nazionale della categoria professionale entro un certo termine, i soggetti appartenenti alla medesima categoria venivano iscritti alla citata gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

[101]  Si ricorda che l'importo degli obiettivi era stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale- COPAFF - (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. n. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016. In essi risultavano, perciò, compresi i risparmi disposti dal D.L. n. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilità 2013, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

[102]  L'articolo 79 del D.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), reca la definizione delle modalità disciplina generale del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[103]  Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2013, n. 239).

[104]  La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - istituita ex art. 5 legge 42/2009 (”sul federalismo fiscale”) nell'ambito della Conferenza unificata - è un organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

[105]  La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) è stata istituita (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ex art. 4 della legge 42/2009) al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di attuazione della legge stessa ed è formata da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti locali.

[106]  Da ultimo, tale misure sono state confermate all'esercizio 2013, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 433, della legge n. 228/2012).

[107]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[108]  D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[109]  Art. 8 della legge 26 novembre 1981 n. 690, recante Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta è norma di attuazione dello statuto speciale (L. cost. 4/1948).

[110]  L’articolo 54 dello statuto della Regione Sardegna prevede che le disposizioni del Titolo III (articolo da 7 a 14) dello statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

[111]  La specificazione che la copertura sia posta a carico del bilancio regionale è contenuta all’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, in corso di conversione in legge.

[112]  L’infrastruttura ferroviaria di RFI in Valle d’Aosta si estende complessivamente per 81 km di linee convenzionali, classificate come linee complementari (cioè linee con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici principali), a semplice binario e non elettrificate (quindi diesel), con 16 stazioni con servizio viaggiatori.

[113]  Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario”.

[114]  Il c.d. "Patto orizzontale nazionale”, disciplinato dall'articolo 4-ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni non più a livello regionale ma a livello nazionale - fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale dalle regole del patto –, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale degli enti che sono sottoposti al patto

[115]  D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

[116]  Si ricorda inoltre che, con il D.P.C.M. 14 gennaio 2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2011, n. 66) ed espressamente emanato in attuazione dell’articolo 2, commi da 117 a 121, della legge 191/2009, sono stati individuati i soggetti beneficiari del finanziamento nei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto reca disposizioni sui criteri di ripartizione e sulle modalità di erogazione del finanziamento e stabilisce la composizione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo. L’ODI, sulla base delle indicazioni fornite dal D.P.C.M., dovrà definire annualmente la tipologia dei progetti ammessi al finanziamento, i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di verifica dell’attuazione dei progetti. A tal fine nell’ambito dell’ODI dovrà essere deliberata una commissione di approvazione dei progetti (CAP).

[117]  Già la precedente legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all’articolo 1, comma 555, ha differito tale termine dal 2013 al 2014.

[118]  Legge 16 maggio 1970 n. 281, Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

[119]  Recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

[120]  Recante misure urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché misure di rafforzamento patrimoniale del settore bancario, convertito dalla legge n. 135/2012.

[121]  Per effetto di quest’ultimo richiamo normativo, decorso inutilmente il termine assegnato dal prefetto, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento e la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

[122]  Compresi gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

[123]  Sul punto si ricorda che il disegno di legge governativo recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, già approvato dalla Camera in data 21 dicembre 2013 ed attualmente all’esame della 1a Commissione del Senato (A.S. 1212), prevede all’articolo 21, comma 1, l’abrogazione di tale disposizione.

[124]  Criterio contabile in base al quale le entrate e le spese per la parte corrente sono considerate in termini di competenza (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale in termini di cassa (incassi e pagamenti), al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

[125]  Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

[126]  Il citato comma 2 dell’articolo 156 del TUEL stabilisce che tutte le disposizioni del TUEL e di ogni altra legge e regolamento relativi all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

[127]  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

[128]  Ulteriori 120 milioni di euro sono reperiti a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

[129]  Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali effettuata in base alla virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[130]  Disciplinato dall’articolo 1, commi 122-125, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come successivamente novellato dall’articolo 1-bis del D.L. n. 35/2013.

[131]  La disciplina generale del “patto regionale verticale” è recata dall’articolo 1, commi 138-140 della legge n. 220/21010 (legge di stabilità 2011).

[132]  Si ricorda che il patto regionale verticale, introdotto a partire dal 20009, è stato annualmente confermato, da ultimo, al 2013, dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

[133]  Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[134]  Secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, nel 2012, 441 comuni hanno richiesto di poter beneficiare di rimodulazioni orizzontali degli obiettivi finanziari, per un importo complessivo pari a 985 milioni di euro, a fronte di spazi finanziari ceduti per soli 128 milioni.

[135]  Si segnala che tale termine, originariamente fissato al 30 giugno dall’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012, è stato più volte modificato: dapprima posticipato al 20 settembre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012 e poi, da ultimo, anticipato al 15 luglio dall’articolo 1, comma 437, della legge n. 228/2012.

[136]  Anche in questo caso si segnala che il termine, originariamente fissato al 30 luglio dall’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012, è stato più volte modificato: dapprima posticipato al 5 ottobre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012 e poi, da ultimo, anticipato all’attuale 10 settembre dall’articolo 1, comma 437, della legge n. 228/2012.

[137]  In quanto, si ricorda, che per tali comuni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[138]  Si ricorda che una delle misure sanzionatorie previste nelle ipotesi di mancato rispetto del patto dal comma 26 del’articolo 31 della legge n. 183/2011, consiste proprio nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tale sanzione si applica anche nei confronti degli enti locali della Regione Siciliana e della Sardegna, che ancora beneficiano di trasferimenti erariali.

[139]  In particolare, nel determinare l’importo complessivo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, la premessa al decreto esplicita che per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 per la parte inerente alle Autonomie speciali, dei 24 comuni risultati inadempienti al patto sono sanzionabili solo 7, in quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali.

[140]  In particolare, nell'anno 2012 risultano inadempienti al patto di stabilità interno 24 comuni e 3 province. Dei 24 comuni, tuttavia, soltanto 7 sono risultati sanzionabili, in quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011.

[141]  Nelle premesse del decreto risulta che le richieste di spazi finanziari pervenute in seconda istanza sono state pari a 279,5 milioni di euro per i pagamenti di debiti non estinti alla data dell’8 aprile, mentre le richieste di spazi per i pagamenti di debiti estinti prima del 9 aprile sono state pari a 560,8 milioni di euro.

[142]  In particolare, 209 milioni si sono liberati a fronte delle richieste, da parte di taluni enti locali, di riduzione degli spazi acquisiti con il precedente D.M. del 14 maggio e 0,4 milioni sono stati recuperati a seguito del non assoggettamento al patto di taluni comuni in precedenza invece considerati.

[143]  Si ricorda, infatti, in proposito, che le modalità di assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie di servizi pubblici locali in house (assoggettamento originariamente contenuto nell’articolo 23-bis co. 10 del D.L. n. 112/2008) dovevano essere definite in sede di attuazione della delega sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, con l’adozione del bilancio consolidato (vedi art. 5, D.P.R. n. 168/2010). Tale delega è stata esercitata, con il D.Lgs. n. 118/2011 ed è in corso la sperimentazione della disciplina sull’armonizzazione contabile. Parallelamente, l’esigenza di un bilancio consolidato è stata recepita anche nella normativa sui controlli interni degli enti locali, ed in particolare sullo specifico controllo, introdotto con il D.L. n. 174/2012, sulle società da esso partecipate (cfr. meglio, infra, nel testo).

Comunque, già prima degli interventi legislativi volti all’assoggettamento degli organismi strumentali dell’ente locale al patto di stabilità interno, che nel testo più diffusamente si esporranno, la Corte dei conti aveva evidenziato che la peculiare “forte correlazione” o addirittura “sostanziale assimilazione” esistente tra enti locali e società miste e in house giustificasse un loro concorso al rispetto degli obblighi di finanza pubblica. In questo senso si era espressa ad es. la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 17 gennaio 2007, n. 2, che aveva osservato che, considerata la natura di ente pubblico della società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, costituita da un ente territoriale per lo svolgimento di compiti e funzioni di propria competenza con uso prevalente di risorse pubbliche, a nulla rilevava ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la mera distinzione formale della società affidataria rispetto al Comune del quale assumerebbe la veste di ente strumentale allo stesso assimilato; pertanto, le spese sostenute per la società partecipata, pur in assenza di una specifica disciplina che prevedesse il consolidamento dei risultati gestionali delle predette società di quelli dell’ente costitutore, andavano considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.

Si ricorda, inoltre, quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 20 marzo 2013, n. 46, secondo la quale il legislatore “si preoccuperebbe di garantire che tali tipi di società”(e dunque anche di organismi pubblici quali aziende speciali ed istituzioni) rientrino nella disciplina della finanza pubblica allargata, ricomprendendoli nel patto di stabilità, in quanto mera “longa manus” dell’ente pubblico erogatore del servizio.

A supporto delle considerazioni di ordine sistematico esposte dalla Corte Costituzionale vi sono le osservazioni, più volte espresse dalla Corte dei conti, da ultimo nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013. In quella sede la Corte ha osservato la necessità di individuare strumenti efficaci di emersione e di contrasto delle forme di elusione del Patto di stabilità e dei vincoli di finanza pubblica che possono essere attuate utilizzando strumentalmente i rapporti finanziari intercorrenti tra ente e società partecipata.

Nel controllo dei rapporti finanziari ente locale/società partecipata la Corte ha, in particolar modo, rilevato “anomalie di varia gravità”, quali forme di irregolarità contabile (es.: utilizzo diverso da quello consentito dalla legge di plusvalenze da alienazioni create fittiziamente attraverso cessioni a società), forme di elusione dei vincoli all’indebitamento (es: alienazioni “infragruppo” in cui è la società che finanzia l’ente locale indebitandosi), situazioni che pongono a rischio l’equilibrio finanziario dell’ente (es.: inesigibilità dei crediti nei confronti di una società mantenuta in costante situazione di perdita), fino a patologie che possono provocarne il dissesto. Tra le più gravi patologie – afferma la Corte – vi è la mancata conciliazione tra poste debitorie e creditorie quando il disallineamento non dipenda dalla semplice sfasatura temporale causata dall’applicazione dei principi contabili, ma dalla presenza di una massa creditizia vantata dalla società in misura superiore ai debiti (residui passivi) dell’ente locale, ad esempio, in presenza di sottostima da parte dell’ente locale dei corrispettivi dei contratti di servizio.

La non conciliazione tra i crediti societari e i residui passivi dell’ente determina la formazione di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ex art. 194 del TUEL. L’impossibilità di procedere a ciò, per esempio per in capienza dell’ente, può incidere sugli equilibri dell’ente fino a generare situazioni di dissesto (pag.243 e ss. del Rapporto).

[144]  In base all’articolo 114 del TUEL, l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[145]  G.U. n. 229 del 30 settembre 2013.

[146]  Recante il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’articolo 106 dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

[147]  Vale a dire le società quotate, secondo la definizione delle stesse recata dall’articolo 34, comma 38, del decreto-legge n. 179/2012 (L. n. 221/2012), in base al quale si intendono per società quotate le società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche diversi dalle azioni.

[148]  Ai sensi di tale articolo, il conto economico delle società deve infatti ricomprendere: A) Valore della produzione e, B) Costi della produzione, entrambi da computarsi in riferimento agli elementi indicati nel medesimo articolo, nonché la differenza (A-B) degli stessi. Il risultato sarà negativo se A) è minore di B), e positivo nel caso inverso.

[149]  Già il D.L. n. 95/2011 era intervenuto sui rapporti tra ente territoriale e società da esso partecipata, prevedendo all’articolo 6, comma 4, l’obbligo per Comuni e province, a decorrere dall'esercizio 2012, di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tale caso, il Comune o la Provincia adottano, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

[150]  L’obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate da esso partecipate, previsto nel comma 4 dell’articolo 147-quater del TUEL, trova applicazione a decorrere dal 2015, secondo quanto recentemente disposto dall’articolo 9, comma 9-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

[151]  Riducendosi conseguentemente la differenza rispetto al risultato dell’anno di riferimento e, correlativamente, l’importo dell’accantonamento.

[152]  Per amministrazioni locali, il Rapporto intende le amministrazioni territoriali incluse nel settore S13, e dunque regioni, province, comuni, unioni di comuni e comunità montane, consorzi, enti locali del servizio sanitario, università e altre amministrazioni locali.

[153]  La gran parte delle società (14 su 23) che ha registrato perdite superiori a 10 milioni di euro appartiene ai comuni e registra perdite pari a 1,2 miliardi di euro.

[154]  Prevista dall’articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009.

[155]  Si osserva che il meccanismo dei rapporti finanziari tra enti locali

[156]  Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” dispone per le pubbliche amministrazioni specifici obblighi di obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Ciascuno degli Enti soggetti , dunque anche gli enti locali, sono tenuti a pubblicare “i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'Ente e il relativo trattamento economico complessivo” (art. 22, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013).

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli Enti partecipati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (art. 22, co. 4, d.lgs. n. 33/2013), ferme restando le sanzioni amministrative a carico dei responsabili di tali violazione (art. 47, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013).

[157]  Gli enti locali erano chiamati dalla norma a vigilare sull'osservanza di quanto in esso previsto. Venivano escluse dall'applicazione delle disposizioni le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie

[158]  In particolare, la Corte ha rilevato che è competenza del legislatore statale l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché l’ordinamento civile della Repubblica (art. 117, secondo comma, lettera g) ed l), Cost.); mentre, per ciò che concerne i profili di autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale non dispone in materia di una propria competenza, la quale appartiene, invece, alle stesse Regioni e Province autonome

[159]  L’articolo 2447 cc. dispone che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale della società, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

[160]  Il comma 20 dell’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 dispone altresì che le norme del medesimo articolo 6 non si applichino in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, ha comunque previsto che una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario sia accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato, quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 2/2010 in materia di contenimento delle spese delle regioni e che hanno aderito volontariamente alle regole previste dall’articolo 6.

[161]  Per un quadro della normativa vigente in materia trattamento economico individuale e accessorio del personale della P.A. (nonché degli interventi disposti, sulla medesima materia, dallo disegno di legge di stabilità in esame) si rinvia alle schede relative ai commi 471-475 (trattamento economico individuale) e al comma 456 (trattamento accessorio) del presente dossier.

[162]  Per un quadro della normativa vigente in materia di indennità di vacanza contrattuale (nonché degli interventi disposti, sulla medesima materia, dal disegno di legge di stabilità in esame) si rinvia alla scheda relativa ai commi 452-455 del presente dossier.

[163]  Come modificato dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 78/2009.

[164]  Secondo consolidato orientamento “la categoria dei servizi di interesse generale coincide con quella dei servizi pubblici locali”. Cfr. sul punto, Corte dei Conti, Sezione di controllo Lombardia, Parere n. 124/2011

[165]  D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[166]  L’articolo 16, comma 27 del D.L. n. 138/2011 aveva assegnato al Prefetto la competenza ad accertare che gli enti locali interessati adempissero al divieto di costituire società. Nel caso di rilevata mancata attuazione del divieto, il prefetto assegnava agli enti inadempienti un termine per provvedere e, laddove questi non avessero provveduto, avrebbe operato in via sostitutiva il Governo.

[167]  Parimenti, non rientravano nel divieto e nell’obbligo di liquidazione sopra descritto le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superava i 30.000 abitanti e la cui partecipazione fosse paritaria o proporzionale al numero degli stessi.

[168]  L’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 112/2008 stabilisce l’obbligo, per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo (ad esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica) di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

[169]  L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[170]  Il richiamato articolo 31 disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, disponendo che fatte salve le disposizioni speciali, in caso di trasferimento o conferimento di attività (svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati), per il personale che passa alle dipendenze di tali soggetti trovano applicazione l'articolo 2112c.c. (che regolamenta appunto il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) nonché le specifiche procedure di informazione e di consultazione obbligatorie per il cedente ed il cessionario in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori, di cui all'articolo 47, commi 1-4, della L. n. 428/1990.

[171]  Recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Il relativo d.d.l. di conversione in legge (A.S. 1215) è in corso di esame parlamentare al momento della redazione del presente dossier.

[172]  D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 25 della legge 5 maggio 2009, n.42”.

[173]  Si tratta dell’Agenzia governativa istituita col D.L. n. 83/2012 (cd. decreto sviluppo).

[174]  L. 28 maggio 1936, n. 1003, Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

[175]  Legge 25 maggio 1970, n. 358, Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio.

[176]  Si fa presente che l’importo stabilito dall’articolo 3 del D.P.C.M. risulta superiore alla dotazione del Fondo iscritta sul relativo capitolo di bilancio, come risultante dall’interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato alla data del 31 dicembre 2013 (pari a 6.746,7 milioni), in quanto il D.P.C.M. considera, nell’importo complessivo, ulteriori somme, tra cui quelle (169,3 milioni) derivanti dalla ulteriore quota dell’IMU propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari degli enti di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M., che hanno avuto una stima della quota IMU di propria spettanza da versare al Fondo superiore alla base di riferimento.

[177]  Si ricorda che tali limiti sono stati fissati nei suddetti importi ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

[178]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[179]  L’art. 1, comma 187, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha cambiato la denominazione del fondo in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

[180]  Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’art. 2, comma 232, della L. 191/2009, per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

[181]  Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[182]  Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[183]  . L’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

[184]  Cfr. L’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[185]  Per maggiori informazioni circa i Programmi di edilizia sanitaria e lo Stato di attuazione dei diversi Accordi regionali si può accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute:

      http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=investimenti&menu=programma

 

[186]  Il testo della convenzione è disponibile al link www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2855.

[187]  L’art. 1, comma 187, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha cambiato la denominazione del fondo in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

[188]  A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (comma 1 dell'articolo 49 del TUIR), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del TUIR) e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 426/1971. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

[189]  Sulla gara Consip e sul suo stato di attuazione, si veda la risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-01947, 5-01949, 5-01952, del 23 gennaio 2014.

[190]  Si ricorda che l’art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

[191]  In relazione all’esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l’art. 4 del D.P.R. n. 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale. La relazione tecnica allegata all’A.C. 1248 stimava il limite di spesa annuale in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell’a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa di 390 milioni di euro. Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal co. 5 ammontava, in base alla stessa relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e a 36,6 milioni di euro già nel 2013.