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Interrogazione parlamentare - E-007223/2017(ASW)Interrogazione parlamentare
E-007223/2017(ASW)

Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione

La Commissione non è stata informata dalle autorità nazionali degli Stati membri di analisi eseguite su campioni di grano canadese che rivelino livelli di pesticidi (in questo caso, di glifosato) superiori ai livelli massimi di residui consentiti nell’UE. Tuttavia, qualora ciò venga riscontrato durante i controlli all’importazione, le autorità nazionali competenti sono tenute ad adottare le misure necessarie a vietare l’immissione sul mercato interno dei prodotti in questione, e ad informare la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, se del caso.

Il capo sulla cooperazione regolamentare[1] nell’accordo economico e commerciale globale (CETA) non prevede l’obbligo per le parti di adottare misure regolamentari o legislative simili, come ad esempio nel caso della determinazione dei livelli massimi di residui concernenti i pesticidi. Inoltre, la cooperazione regolamentare nell’ambito del CETA è sempre su base volontaria.

La Commissione desidera inoltre ribadire che l’accesso di merci canadesi nell’ambito del CETA non implica la libertà di ignorare le leggi e i regolamenti dell’UE, ma solo il diritto per beni e servizi canadesi di essere ammessi sul mercato dell’UE alle stesse condizioni dei beni e dei servizi dell’UE. Né il CETA, né qualsiasi altro accordo commerciale, cambia il fatto che tutti i prodotti importati nell’UE devono conformarsi alla normativa e ai requisiti dell’UE in vigore al momento dell’importazione.

Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2018
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