Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (DV 28-II) Legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228
Riferimenti:
AC N. 5534/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 28    Progressivo: 2
Data: 14/02/2013

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

Legge di stabilità 2013

 

(legge 24 dicembre 2012, n. 228)

 

 

 

Volume II

Articolo 1, commi da 291 a 559

 

 

 

 

 

 

N. 28 – 14 febbraio 2013

 


 

 

 

 

 
 
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione dei partecipanti allo stage dell’Università LUISS-Guido Carli presso la Camera dei deputati.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, comma 291. 13

Incremento della dotazione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali 13

ARTICOLO 1, comma 292. 14

Riduzione della dotazione della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”  14

ARTICOLO 1, comma 293. 15

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 15

ARTICOLO 1, comma 294. 16

Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia   16

ARTICOLO 1, comma 295. 16

Finanziamenti per le minoranze italiane in Slovenia e in Croazia.. 16

ARTICOLO 1, comma 296. 17

Celebrazione della nascita di Giuseppe Verdi 17

ARTICOLO 1, comma 297. 18

Interventi a sostegno dell’editoria e dell’emittenza radio-televisiva.. 18

ARTICOLO 1, comma 298. 18

Castello di Udine. 18

ARTICOLO 1 commi 299 e 300. 19

Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate. 19

ARTICOLO 1, comma 301 e comma 452, lettera b) 22

Trasporto pubblico locale. 22

ARTICOLO 1, comma 302. 28

Obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti 28

ARTICOLO 1, commi 303-304. 29

Disposizione in materia di portafoglio attivo di titoli di Stato.. 29

ARTICOLO 1, comma 305. 31

Disposizione in materia di funzioni fondamentali dei comuni 31

ARTICOLO 1, comma 306. 32

Anagrafe nazionale della popolazione residente. 32

ARTICOLO 1, comma 307. 32

Avanzamento al grado superiore degli ufficiali generali della Guardia di finanza.. 32

ARTICOLO 1, comma 309. 33

Compensi ai Presidenti degli enti parco.. 33

ARTICOLO 1, comma 310. 33

Collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia.. 33

ARTICOLO 1, commi 311-313. 35

Continuità territoriale dei collegamenti marittimi 35

ARTICOLO 1, comma 314. 36

Proroghe di interventi nel settore della sanità privata.. 36

ARTICOLO 1, commi 315-316. 37

Semestre di presidenza italiana dell’Unione europea.. 37

ARTICOLO 1 comma 317. 38

Finanziamento dei Comuni che hanno in carico la gestione di Uffici giudiziari 38

ARTICOLO 1, comma 318. 39

Finanziamento in favore della ricerca sul genoma del pancreas. 39

ARTICOLO 1, commi da 319 a 322. 40

Istituzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani 40

ARTICOLO 1 comma 323. 40

Ricostruzione di Villa Taranto.. 40

ARTICOLO 1, commi da 324 a 335. 41

Disposizioni in materia di IVA (recepimento direttiva 2010/45/UE) 41

ARTICOLO 1, commi 336-338. 43

Parità tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma.. 43

ARTICOLO 1, comma 339. 45

Attuazione dell’accordo quadro in materia di congedo parentale. 45

ARTICOLO 1, commi 340-341. 46

Qualità e sicurezza degli organi destinati ai trapianti 46

ARTICOLO 1, commi 342-348. 48

Disposizioni in materia di farmacovigilanza.. 48

ARTICOLO 1, commi 349-350. 51

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini 51

ARTICOLO 1, commi 351-356. 52

Recupero di sgravi contributivi non dovuti 52

ARTICOLO 1, comma 357. 53

Emissione di strumenti finanziari da parte di Monte dei Paschi di Siena.. 53

ARTICOLO 1, commi 358-361. 54

Commissario per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Roma.. 54

ARTICOLO 1, comma 362. 56

Salvaguardia effetti del decreto legge n. 216/2012 non convertito in legge. 56

ARTICOLO 1, comma 363. 57

Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti 57

ARTICOLO 1, comma 364. 57

Energia elettrica da bioliquidi sostenibili 57

ARTICOLO 1, commi da 365 a 379. 59

Eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.. 59

ARTICOLO 1, commi  380 e 382-384. 66

Imposta municipale propria, Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo di solidarietà comunale  66

ARTICOLO 1, comma 381. 75

Termine per la delibera del bilancio di previsione degli enti locali 75

ARTICOLO 1, commi 385 e 386. 75

Finanziamento IFEL. 75

ARTICOLO 1, comma 387. 76

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 76

ARTICOLO 1, comma 388. 78

Proroga di termini 78

ARTICOLO 1, comma 388, n.1. 78

Filiera distributiva del farmaco.. 78

ARTICOLO 1, comma 388, n. 2. 79

Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori 79

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 3 e 4. 79

Patente di guida.. 79

ARTICOLO 1, comma 388, n. 5. 80

Esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. 80

ARTICOLO 1, comma 388, n. 6. 80

Brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico.. 80

ARTICOLO 1, comma 388, n. 7. 81

Tasse e diritti marittimi 81

ARTICOLO 1, comma 388, n.8. 82

Diritti aeroportuali 82

ARTICOLO 1, comma 388, n. 9. 82

Autocertificazione valutazioni rischi 82

ARTICOLO 1, comma 388, n. 10. 83

Consulenti in materia di investimenti 83

ARTICOLO 1, comma 388, n. 11. 83

Contratti di garanzia a favore della Banca d’Italia.. 83

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 12-18. 84

Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili 84

ARTICOLO 1, comma 388, n. 19. 85

Disposizioni per la produzione della “mozzarella di bufala campana DOP”. 85

ARTICOLO 1, comma 388, n. 20. 85

Personale del Corpo nazionale vigili del fuoco.. 85

ARTICOLO 1, comma 388, n. 21. 86

Assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati 86

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 22-23. 87

Proroga di termini in materia di assunzioni 87

ARTICOLO 1, comma 388, n. 24. 88

Proroga di efficacia delle graduatorie. 88

ARTICOLO 1, comma 388, n. 25. 88

Nuova disciplina in materia di importazione dei prodotti petroliferi 88

ARTICOLO 1, comma 388, n. 26. 89

Accise sui combustibili per cogenerazione di energia.. 89

ARTICOLO 1, comma 388, n. 27. 90

Disposizioni in materia di costituzione del Parco nazionale “Costa teatina”. 90

ARTICOLO 1, comma 388, n. 28. 90

Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani 90

ARTICOLO 1, comma 388, n. 29. 91

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga nel settore del credito.. 91

ARTICOLO 1, comma 388, n. 30. 91

Disposizioni in materia di istituzione di distretti turistico-alberghieri 91

ARTICOLO 1, comma 388, n. 31. 92

Disposizioni in materia contrasto alla pirateria.. 92

ARTICOLO 1, comma 388, n. 32. 92

Proroga del pay-back.. 92

ARTICOLO 1, comma 389. 93

Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. 93

ARTICOLO 1, comma 390. 93

Proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche. 93

ARTICOLO 1, comma 391. 94

Lotta alla ludopatia.. 94

ARTICOLO 1, comma 392. 94

Commissario straordinario per le quote-latte. 94

ARTICOLO 1, comma 394. 95

Autorizzazione alla proroga in via amministrativa.. 95

ARTICOLO 1, comma 395. 95

Proroga di magistrati onorari 95

ARTICOLO 1, comma 396. 96

Attività di sperimentazione in materia di registrazioni contabili 96

ARTICOLO 1, comma 397. 97

Approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 97

ARTICOLO 1, comma 398. 97

Operatività delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale. 97

ARTICOLO 1, comma 400. 98

Personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni 98

ARTICOLO 1, comma 401. 98

Reclutamento speciale nelle pubbliche amministrazioni 98

ARTICOLO 1, commi 402-403. 99

Proroga di termini per il riordino degli enti previdenziali 99

ARTICOLO 1, comma 404. 100

Proroga del termine per effettuare assunzioni nelle pubbliche amministrazioni 100

ARTICOLO 1, comma 405. 101

Proroga di interventi di sostegno del reddito.. 101

ARTICOLO 1, comma 406. 101

Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni 101

ARTICOLO 1, comma 408. 102

Attività informatica  delle pubbliche amministrazioni 102

ARTICOLO 1, comma 409. 103

Associazioni sportive iscritte al CONI 103

ARTICOLO 1, comma 410. 104

Sportelli unici per l'immigrazione. 104

ARTICOLO 1, comma 411. 105

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa.. 105

ARTICOLO 1, comma 412. 107

Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo.. 107

ARTICOLO 1, commi 413-414. 109

Assegnazione di personale nelle PP.AA. 109

ARTICOLO 1, comma 415. 109

Semplificazione procedure di collocamento fuori ruolo.. 109

ARTICOLO 1, Comma 416. 110

Commissari liquidatori 110

ARTICOLO 1, Comma 417. 111

Assunzioni a tempo determinato presso il Comune de L’Aquila.. 111

ARTICOLO 1, comma 418. 112

Pubblicazione dati sulle opere pubbliche. 112

ARTICOLO 1, comma 419. 113

Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.. 113

ARTICOLO 1,  comma 420. 113

Sicurezza delle dighe. 113

ARTICOLO 1, comma 421. 114

Verifiche antisismiche. 114

ARTICOLO 1, comma 422. 115

Incentivo all’acquisto degli autoveicoli 115

ARTICOLO 1, comma 423. 115

Proroga di termini in materia di riduzione delle spese per autovetture di servizio.. 115

ARTICOLO 1, comma 424. 116

Proroga organi degli Enti parco.. 116

ARTICOLO 1, Comma 425. 117

Impianti solari fotovoltaici 117

ARTICOLO 1, comma 426. 117

Differimento delle rate dei mutui concessi ai comuni ed alle province interessati dal sisma del maggio 2012. 117

ARTICOLO 1, comma 427. 119

Divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali 119

ARTICOLO 1 commi 428-431. 119

Redistribuzione della manovra fra enti territoriali 119

ARTICOLO 1, commi 432-438. 121

Patto di stabilità interno per gli enti locali 121

ARTICOLO 1, commi 439-440. 123

Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.. 123

ARTICOLO 1, commi 441-444. 124

Limite alle spese correnti degli enti locali 124

ARTICOLO 1, commi 445 e 446. 125

Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali 125

ARTICOLO 1, commi 448-472. 126

Patto di stabilità interno delle regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano   126

ARTICOLO 1 comma 473. 132

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni 132

ARTICOLO 1, comma 474. 135

Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane. 135

ARTICOLO 1, comma 475. 135

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.. 135

ARTICOLO 1, commi 476-478. 139

Contabilità speciali per la gestione dei giochi 139

ARTICOLO 1, comma 479. 141

Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento.. 141

ARTICOLO 1, comma 480. 143

Riduzione dell’aumento IVA previsto a legislazione vigente. 143

ARTICOLO 1, commi 481 e 482. 144

Detassazione dei salari di produttività.. 144

ARTICOLO 1, comma 483. 145

Detrazione IRPEF per figli a carico.. 145

ARTICOLO 1, commi 484-485. 146

Incremento deduzioni IRAP. 146

ARTICOLO 1, comma 486. 148

Imposta di bollo.. 148

ARTICOLO 1, comma 487. 149

Stabilizzazione aumenti accise carburanti 149

ARTICOLO 1, commi da 488 a 490. 151

Regime IVA delle cooperative. 151

ARTICOLO 1, commi da 491 a 500. 152

Imposta sulle transazioni finanziarie. 152

ARTICOLO 1, comma 501. 157

Deducibilità spese auto.. 157

ARTICOLO 1, commi da 502 a 505. 160

Riallineamento valori fiscali nelle operazioni straordinarie. 160

ARTICOLO 1, commi 506, 507 e 511. 163

Riserve tecniche delle imprese assicurative. 163

ARTICOLO 1, comma 508. 167

Tassazione delle polizze vita aziendali storiche. 167

ARTICOLO 1, comma 509. 169

Limite all’imposta di bollo per le persone non fisiche. 169

ARTICOLO 1, comma 512. 170

Rivalutazione redditi agrari 170

ARTICOLO 1, commi 513-514. 171

Società agricole. 171

ARTICOLO 1, comma 515. 174

Fondo IRAP. 174

ARTICOLO 1, commi 516 e 517. 175

Gasolio agricoltura.. 175

ARTICOLO 1, commi 518 e 519. 176

Imposta sugli immobili e attività finanziarie all’estero.. 176

ARTICOLO 1, commi 520 e 521. 181

Regime IVA gestione individuali di portafogli 181

ARTICOLO 1, comma 522. 182

Modifiche alla disciplina sanzionatoria recata dalla legge sul diritto di sciopero.. 182

ARTICOLO 1, comma 523. 183

Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti 183

ARTICOLO 1, comma 524. 183

Detrazione IRPEF/IRES delle erogazioni al Fondo ammortamento titoli 183

ARTICOLO 1, comma 525. 184

Riscossione del prelievo erariale sulle quote latte. 184

ARTICOLO 1, comma 526. 185

Detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti 185

ARTICOLO 1, commi da 527 a 536. 186

Disposizioni in materia di riscossione. 186

ARTICOLO 1, commi da 537 a 546. 188

Disposizioni in materia di riscossione. 188

ARTICOLO 1, comma 547. 192

Proroga concessioni demaniali 192

ARTICOLO 1, comma 548. 192

Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012  192

ARTICOLO 1, comma 549. 193

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 193

ARTICOLO 1, comma 555. 195

Differimento della decorrenza della modifica di addizionali regionali all’IRPEF e relative detrazioni 195

ARTICOLO 1, comma 556. 196

Misure in favore del comune di Marsciano.. 196

ARTICOLO 1, comma 557. 197

Incremento dell’autorizzazione di spesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali 197

ARTICOLO 1 comma 558. 197

Proroga della validità di una graduatoria di concorso.. 197

ARTICOLO 1, comma 559. 198

Fondo per l’erogazione degli incentivi auto.. 198

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI 201



 

ARTICOLO 1, comma 291

Incremento della dotazione del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali

La norma[1]  prevede l’incremento di 277 milioni di euro per l’anno 2013, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali[2].

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

277

 

 

277

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento in termini di sola cassa del Fondo per la compensazione degli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritto sul cap. 7593/MEF, è finalizzato ad adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze del fondo per l’anno 2013.

 

Al riguardo sono stati richiesti elementi in ordine alla natura vincolante delle risorse stanziate, rispetto alle esigenze per il 2013 connesse alla copertura degli effetti dei contributi pluriennali già autorizzati o in corso di autorizzazione. Infatti, sulla base di una verifica delle effettive necessità e del loro grado di cogenza, potrebbe ritenersi che le risorse appostate siano da considerare indisponibili per eventuali finalità di copertura di altri interventi.

Nella Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 è stato precisato che l’appostazione delle risorse operata dalla norma in esame è volta a fronteggiare i riflessi negativi che possono derivare da una corrispondente accelerazione dei pagamenti, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, sottesa all’attualizzazione dei relativi contributi pluriennali autorizzati da specifiche disposizioni. Pertanto, le maggiori risorse in esame possono essere di volta in volta utilizzate per consentire l’accensione di nuove o maggiori operazioni finanziarie per le suddette finalità. Attraverso tali utilizzi le suddette risorse sono rese corrispondentemente indisponibili ed in presenza di tale vincolo non potranno essere riutilizzate a compensazione degli effetti negativi sui saldi derivanti da eventuali future iniziative legislative che dovessero sopravvenire.

 

ARTICOLO 1, comma 292

Riduzione della dotazione della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”

La norma[3] opera una riduzione (per 3,2 miliardi nel 2013, 1,2 mld nel 2014 e 1 mld nel 2015) delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta” nell’ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

3.200

1.200

1.000

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF.

 

Al riguardo è stata evidenziata l’esigenza di chiarire se il programma di spesa indicato dalla relazione tecnica, relativo alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta, risulti strutturalmente sovradotato rispetto alle esigenze. In caso contrario, la riduzione delle relative dotazioni per finalità di copertura potrebbe determinare future necessità di rifinanziamento, facendo slittare, di fatto, agli esercizi futuri il reperimento delle risorse necessarie a coprire il provvedimento in esame.

Nella Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 il Governo ha chiarito che, fino ad oggi, sia le dotazioni di bilancio del programma in questione, sia le corrispondenti risorse affluite negli anni sulla menzionata contabilità speciale 1778, sono state utilizzate per finalità di copertura, sul solo saldo netto de finanziare, esclusivamente in quanto eccedentarie rispetto al fabbisogno derivante dalle compensazioni effettivamente fruite. La riduzione in parola si è resa quindi possibile in quanto è stata assicurata la neutralità sui saldi di competenza del bilancio statale, atteso che i livelli delle giacenze in tesoreria garantivano sufficienti margini disponibili in rapporto alle effettive esigenze di compensazioni di imposta. Infatti le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale rispetto alle effettive esigenze per compensazioni si sono accumulate nel corso del tempo e sono state verificate sulla base delle informazioni fornite tempestivamente dalla competente Agenzia delle entrate. Tale fenomeno è ascrivibile anche all’efficacia delle recenti misure di lotta all’evasione e all’elusione fiscale ed all’effetto deterrente sull’uso indebito delle compensazioni, che ne hanno limitato il tiraggio.

 

ARTICOLO 1, comma 293

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

La norma dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del Dl 282/2004) per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro per l'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

Anche per l’anno 2012, la riduzione del Fondo per 1 milione di euro è stata riportata sui tre saldi per l’identico importo (si fa riferimento al prospetto riepilogativo riferito alle modifiche approvate n seconda lettura dal Senato). 

 

La relazione tecnica non considera la norma nella sua attuale formulazione, che deriva dall’accorpamento di più riduzioni del Fondo previste a copertura di diverse spese autorizzate nel corso dell’esame parlamentare.

In particolare, con riferimento alla riduzione del Fondo in esame per l’anno 2012, la RT afferma che essa concorre alla copertura finanziaria delle norme[4] con le quali – in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 – è stato abrogato l'articolo 12, comma 10, del DL 78/2010 (in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici).

Per la restante parte (riduzione del Fondo per gli anni 2013 e 2014) la RT si limita a ribadire il testo della norma in esame. Da ciò si desume che tale riduzione del Fondo va a integrare le restanti coperture al fine di garantire gli effetti ascritti al provvedimento nel suo complesso.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 294

Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia

La norma autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (legge n. 72/2001).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento disposto dalla norma in esame è stato previsto in quanto il finanziamento previsto dalla legge n. 72/2001 termina il 31 dicembre 2012.

 

Nulla da osservare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 295

Finanziamenti per le minoranze italiane in Slovenia e in Croazia

La norma autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore delle minoranze italiane in Slovenia e in Croazia (legge n. 73/2001).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento disposto dalla norma in esame è stato previsto in quanto il finanziamento previsto dalla legge n. 73/2001 termina il 31 dicembre 2012.

 

Nulla da osservare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 296

Celebrazione della nascita di Giuseppe Verdi

La norma dispone la concessione di un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2013, a favore della Fondazione Arena di Verona per la realizzazione di iniziative nell’ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. La norma dispone altresì la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, della L. n 163/1985[5], come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge in esame, nella misura di euro 2,3 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazioni verdiane

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo unico spettacolo (tabella C)

2,3

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 297

Interventi a sostegno dell’editoria e dell’emittenza radio-televisiva

La norma autorizza l’incremento di 45 milioni di euro per l’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67/1987 (Provvidenze per l’editoria), come determinata dalla Tabella C. Autorizza altresì la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 per interventi ed incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoria (tabella C)

45

 

 

45

 

 

45

 

 

Emittenze televisive

15

 

 

15

 

 

15

 

 

 

La relazione tecnica ricorda che la norma prevede l’integrazione di 45 milioni di euro per l’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge in esame , concernente interventi in favore dell’editoria e di 15 milioni di euro per l’anno 2013 per  incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 298      

Castello di Udine

Le norme dispongono che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, sia istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato “Castello di Udine”.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, si rileva che l’onere, pur essendo configurato come limite massimo di spesa, non esplicita i criteri sottostanti la quantificazione e la proiezione temporale del medesimo, in relazione alla finalità del trasferimento alla regione dell’immobile indicato, anche in considerazione del carattere permanente ad esso attribuito.

Non è stato altresì chiarito se le risorse in questione affluiscano al bilancio regionale o costituiscano spese dello Stato. Nel primo caso, infatti, si segnalano possibili profili critici in ordine alla spendibilità della somma da parte della regione, non essendo modificati i vincoli del patto di stabilità interno.

 

ARTICOLO 1 commi 299 e 300

Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 36, del DL 138/2011 (primi due periodi) dispone che le maggiori entrate derivanti dal medesimo decreto siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con apposito decreto del Ministero dell'economia sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese (terzo e quarto periodo nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla norma in esame).

 

La norma novella l’articolo 2, comma 36, del DL 138/2011, in materia di destinazione di maggiori entrate (comma 299).

In particolare, sostituendo il terzo e il quarto periodo del suddetto comma 36, viene anticipata dal 2014 al 2013 l’applicazione delle norme relative al Fondo per la riduzione della pressione fiscale nel quale confluiscono le maggiori risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale da calcolare secondo quanto di seguito indicato.

Si dispone che, a decorrere dal 2013, il Documento di economia e finanza (DEF) dovrà contenere una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate strutturali effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione. Tali maggiori risorse dovranno essere ulteriormente nettizzate:

-          delle entrate necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito e PIL;

-          delle entrate derivanti a legislazione vigenti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;

-          dalle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali.

Il valore netto risultante dalle predette operazioni confluisce nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale ed è destinato al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese secondo le modalità indicate nel medesimo DEF (lettera a)).

Inoltre, viene aggiunto un comma 36.1 al richiamato articolo 2, con il quale si dispone che il Ministro dell’economia presenta ogni anno un allegato alla Nota di aggiornamento del DEF contenente un rapporto relativo ai risultati conseguiti nella lotta all’evasione. Il rapporto, tra l’altro, confronta i risultati ottenuti con gli obiettivi, evidenziando – ove possibile – il recupero del gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione dell’adempimento da parte dei contribuenti (lettera b)).

Viene infine abrogato l’articolo 1, comma 5, della legge 296/2006, relativo alla presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell’economia, di una relazione relativa ai risultati derivanti dalla lotta all'evasione, che quantifica le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale (comma 300).

La norma in esame è stata oggetto di riformulazione nel corso dell’iter parlamentare. La formulazione approvata in prima lettura alla Camera dei deputati prevedeva che le maggiori risorse individuate dovessero riguardare, oltre a quelle concernenti l’evasione fiscale, anche il contrasto alla evasione contributiva nonché la differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Inoltre, la norma non conteneva l’esplicito riferimento alle maggiori entrate effettivamente incassate.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che aveva inserito la norma non considerava la disposizione.

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha riformulato la disposizione illustra le motivazioni che hanno portato alla modifica della stessa. In particolare afferma che il requisito dell’effettivo incasso per le entrate destinate all’afflusso al predetto Fondo risponde all’esigenza di far sì che possano essere erogate, sotto forma di benefici fiscali alle famiglie ed alle imprese, soltanto risorse che effettivamente sono state introitate a bilancio, escludendo somme relative a partite accertate, ma che potrebbero non concretizzarsi in effettivi introiti.

L’esclusione dalla disciplina in esame delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione contributiva risiede nel fatto che tali entrate sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni (secondo il noto rapporto sinallagmatico). Infatti, tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo, in relazione al quale le relative entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo, dal quale viene determinata la pensione in ragione dell’età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporta, conseguentemente, una scopertura in termini di finanza pubblica.

Del pari, sono esclusi dall’afflusso al Fondo i risparmi di spese per interessi, a motivo del fatto che il risparmio di spesa si reputa che, più appropriatamente, debba andare a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.

L’esclusione dell’evasione  contributiva dalla previsione normativa di cui alla lettera b) si ricollega alle motivazioni esposte con riguardo alla lettera a), relativamente al gettito  da contrasto  a tale tipologia di evasione.

La norma in esame non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La Nota della RGS del 27 novembre 2012 con la quale veniva trasmessa la RT all'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze[6] chiarisce che la relazione tecnica è positivamente verificata nel presupposto che, tra le altre cose, la norma in esame sia riformulata. In particolare, tale riformulazione riguardava l’esigenza di:

1. specificare che le maggiori entrate strutturali siano effettivamente incassate;

2. escludere la possibilità di far affluire al fondo suddetto la differenza tra la spesa per interessi sul debito prevista e quella effettivamente erogata;

3. espungere il riferimento ad evasione ed entrate contributive;

4. escludere anche le entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale delle province dal complesso di risorse da destinare al fondo[7].

Le motivazioni di tale richiesta di riformulazione fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato possono essere sintetizzate come segue:

1. soltanto il riferimento alle entrate effettivamente incassate permette di avere un quadro veritiero dell'incremento di gettito che si realizzerà dall'attività di contrasto dell'evasione. In mancanza di tale precisazione, la determinazione del maggior gettito potrebbe riferirsi a somme non incassate, che vanno a confluire nella massa di residui attivi che non saranno mai realizzati, con una conseguente sopravvalutazione del citato maggior gettito destinato ad affluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e, quindi, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

2. Con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla minore spesa per interessi rispetto alla previsione, si evidenzia la difficoltà a valutare l'entità dei risparmi aventi carattere strutturale.

3. Le entrate derivanti dal contrasto dell'evasione contributiva sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni previdenziali. Infatti tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo, in base al quale le entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo dal quale viene determinata la pensione in ragione dell'età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporterebbe maggiori oneri per la finanza  pubblica.

4. Con riferimento all'esclusione delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale delle province dal complesso di risorse da destinare al fondo, la RGS rileva che la disposizione in esame non considera quanto previsto dall'art 10 del decreto legislativo n. 149 del 2011 in materia di recupero dell'evasione fiscale da parte delle province.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1, comma 301 e comma 452, lettera b)

Trasporto pubblico locale

Normativa vigente. L’articolo 21, comma 3, del DL 95/2011 ha istituito a decorrere dal 2011 il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. Successivamente l’articolo 30, comma 3, del DL. 201/2011, ha previsto un incremento della dotazione di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Il medesimo articolo 30, comma 3, ha stabilito inoltre che dal 2013 il Fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti, stabilita entro il 30 settembre 2012, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Da ultimo l’articolo 16-bis del DL 95/2012 ha demandato a un DPCM, da emanare entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

 

Le norme sostituiscono l’articolo 16-bis del DL 95/2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituiscono il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito, derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante dal pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

·        465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

·        risorse derivanti, per l’anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione (articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244/2007) e al gettito dell’accisa sulla benzina (articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995), al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale. Le citate disposizioni vengono corrispondentemente abrogate;

·        risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011. Le citate disposizioni sono corrispondentemente abrogate.

Si dettano inoltre disposizioni per la ripartizione del fondo, prevedendo criteri finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

Tra l'altro, si stabilisce che i contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, saranno oggetto di revisione per tener conto delle riprogrammazioni, rimodulazioni e sostituzioni dei servizi di trasporto da parte delle regioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 si crea una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore dei trasporti presso l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e, inoltre, si attribuisce all'Osservatorio medesimo il monitoraggio sui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione.

Il comma 452, lettera b), precisa che le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni entro il limite di importo di 1.600 mln.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni  di euro)

 

 

 Quantificazione testo iniziale (all. 3)

2013

2014

2015

art.

co.

Maggiori spese correnti

 

 

 

9

1

Fondo finanziamento TPL

465,0

443,4

506,7

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

(Fondo finanziamento TPL)

 

4.929,3

4.929,3

4.929,3

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Minori spese in conto corrente

(Soppressione capp. 2817 e 2802 del MEF)

 

2.883,4

2.905,0

2.841,6

1.135,1

1.156,6

1.093,3

1.135,1

1.156,6

1.093,3

Maggiori spese in conto corrente

(Quota compartecipazione accise destinata a SSN)

 

50

50

50

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

1,630,9

1,630,9

1,630,9

 

 

 

 

 

 

 

L’effetto netto della disposizione nel testo approvato risulta pertanto identico a quello quantificato con riferimento al testo iniziale.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le norme sostituiscono l’articolo 16–bis del D.L. 95/2012 (Revisione della spesa). In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2013, sia istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari all’ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, è stabilita con DPR, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dell’aliquota dovrà essere tale da assicurare l’equivalenza della dotazione del Fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

·        Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. 201/2011 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l’anno 2013, 1.157 milioni di euro per l’anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;

·        compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 1, commi 295–297, della L. 244/2007, pari a euro 1.748.340.405,16 annui;

·        compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 1, commi 298–299, della L. 244/2007. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26;

·        compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina, prevista dall’articolo 3, comma 12, della L. 549/1995 del 1995. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95. La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall’aumento della compartecipazione all’IVA.

·        l’incremento di risorse per il trasporto pubblico locale di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – che dovrà confluire nel Fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo Fondo sono già previste a legislazione vigente. Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

La suddetta RT afferma inoltre che i commi da 2 a 9 dell’articolo 16-bis, come sostituito dalle norme in esame, hanno natura procedimentale essendo volti a disciplinare i criteri di ripartizione del Fondo e l’attuazione della disposizione, anche al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e di garantire l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione del trasporto pubblico locale.

La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate alla Camera dei deputati in prima lettura, afferma che dette modifiche non determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sotto l'aspetto contabile, detta  RT rileva che gli effetti della norma sono stati colti per gli importi indicati nella stessa, ossia 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. A seguito di incontri successivi alla presentazione del DDL di stabilità, di intesa con le amministrazioni competenti, si è deciso di dare evidenza in bilancio all'intero Fondo, al fine anche di preservare la consistenza del Fondo stesso. Di conseguenza, le relative poste sono state iscritte al lordo e non al netto come riportato inizialmente nell'allegato 4 al disegno di legge.

Si è pertanto provveduto ad aumentare le entrate del bilancio dello Stato delle somme in precedenza contabilizzate solo in tesoreria. La variazione riguarda sia le entrate che le spese e ammonta a 1.631 milioni di euro e non altera i saldi complessivi della manovra. La RT mostra il seguente prospetto che riporta l'evidenza analitica delle variazioni apportate in bilancio:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Compartecipazione accisa su gasolio e benzina di competenza erariale

1,630,9

1,630,9

1,630,9

 

 

 

 

 

 

Soppressione capp. 2817 e 2802 del MEF

 

2.883,4

2.905,0

2.841,6

1.135,1

1.156,6

1.093,3

1.135,1

1.156,6

1.093,3

Fondo finanziamento TPL

 

-4.929,3

-4.929,3

-4.929,3

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

Quota compartecipazione accise destinata a SSN

-50

-50

-50

 

 

 

 

 

 

Totale risorse aggiuntive

465

443,4

506,7

464,9

443,4

506,7

464,9

443,4

506,7

 

In merito agli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, la RT segnala che, ai fini di una miglior rappresentazione, per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 3, si tiene conto che le relative spese sono escluse dal patto. Conseguentemente, anche per il nuovo fondo varrà l'esclusione dal patto per un importo massimo di 1.600 milioni di euro.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012, ribadita sostanzialmente con analoga documentazione presentata durante l’esame al Senato, ha affermato che:

·          la quota di compartecipazione al gettito va riferita soltanto al gasolio usato come carburante, in coerenza con la disciplina recata dalle precedenti compartecipazioni all’accise sul gasolio;

·          con riferimento alle modalità di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la quota di accisa sulla benzina destinata a detto finanziamento verrà sostituita da un incremento della compartecipazione IVA di corrispondente ammontare (circa 50 milioni di euro). Tale modifica non implica alcun mutamento nel meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

·          le risorse che confluiscono nel nuovo fondo nazionale per il trasporto pubblico locale dovrebbero mantenere il trattamento giuridico/contabile già previsto a legislazione vigente. Inoltre, si conferma che le spese a valere sul Fondo di nuova istituzione sono escluse dal patto di stabilità nei limiti di 1.600 milioni di euro, che corrisponde all’importo di cui all’articolo 21, comma 3, del DL 98/2011, essendo tale importo già scontato nei tendenziali di finanza pubblica anche in termini di saldo netto da finanziare, per cui le relative spese devono avvenire nel rispetto del patto di stabilità interno;

·          relativamente all’introduzione di un’aliquota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise su gasolio per autotrazione e benzina, la norma in esame risulta coerente con la logica federalista che prevede la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e comporta un allineamento in tempo reale  alla dinamica del gettito delle accise, garantendo l’obiettivo della fiscalizzazione. Inoltre, la norma è in linea con lo spirito della riforma del 2007 che, a decorrere dal 2008, ha previsto l’applicazione della compartecipazione all’accisa sul gasolio per sganciare gran parte della spese sul trasporto pubblico locale dalla logica dei trasferimenti dal bilancio dello Stato e correlarle a un sistema di autonoma acquisizione delle entrate derivanti dalla fiscalità. Attribuire alle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale una dinamica legata al gettito delle accise sui carburanti è, poi, coerente con i principi dell’articolo 119 della Costituzione, di attribuzione di risorse autonome agli enti territoriali in relazione alle rispettive competenze e di tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio. Infatti, anche qualora il gettito delle accise registrasse una riduzione, ciò implicherebbe un maggior utilizzo di mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini con conseguente aumento delle entrate proprie per le regioni;

·          Per quanto attiene alle nuove funzioni attribuite all’Osservatorio nazionale  sulle politiche del trasporto pubblico le stesse verranno realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come già evidenziato nel decreto interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011, che ha disciplinato tali attività.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Finanziamento del fondo con compartecipazione al gettito delle accise

Si segnala che l’attribuzione di una compartecipazione fissa al gettito di un tributo, in luogo di un trasferimento in cifra fissa, comporta il trasferimento alle regioni, in via automatica, della dinamica del gettito dei tributi in questione. Nella nota del Governo non viene specificato in proposito se le previsioni tendenziali relative alla quota erariale del gettito delle accise tengano conto della destinazione alle regioni, per finalità di spesa, di una quota maggiore della predetta dinamica.

Si segnala inoltre che in caso di eventuali provvedimenti erariali di aumento o riduzione delle aliquote di accisa, si determinerà la necessità di modulare, di volta in volta, l’aliquota di compartecipazione regionale, al fine di tenere conto delle variazioni di gettito conseguenti ai provvedimenti stessi.

Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e procedure in caso di dissesto

Nulla da osservare con riferimento alla creazione di una banca dati presso l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e in merito alla nomina di commissari ad acta in caso di dissesto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Rimodulazione dei contratti di servizio in corso

Si rilevano infine eventuali profili di criticità relativamente ai contratti di servizi in vigore, qualora, in relazione alla rimodulazione degli stessi, da effettuarsi in virtù della norma in esame, possano determinarsi penalizzazioni nei confronti del committente regionale.

Nulla da osservare, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno a seguito dell’inserimento di una disposizione (comma 452, lett. b) che sancisce normativamente quanto affermato dal Governo, in merito all’esclusione dal patto di stabilità interno alle somme stanziate nel nuovo fondo, nel limite di 1.600 milioni di euro, che corrisponde all’importo di cui all’articolo 21, comma 3, del DL 98/2011[8]. Riguardo ai criteri di riparto del predetto importo tra le singole regioni, si rinvia all’apposita scheda.

 

ARTICOLO 1, comma 302

Obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti

La norma[9] autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

 

La relazione tecnica afferma che, nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A., Trenitalia ha continuato, nell’anno in corso, a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Si prevede, quindi, l'autorizzazione al versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, considerando l’entrata in vigore della disposizione nell’esercizio 2013, non è chiaro se essa riguardi la corresponsione di somme dovute per il 2012 e non ancora erogate per la mancata sottoscrizione dei nuovi contratti, ovvero di somme dovute per il 2013, da determinarsi in via provvisoria con riferimento a quanto dovuto per l’esercizio 2012. Nel primo caso potrebbero determinarsi profili di disallineamento temporale della spesa rispetto agli andamenti iscritti nelle previsioni, con possibili effetti di maggiore spesa per il 2013 non compensati.

 

ARTICOLO 1, commi 303-304

Disposizione in materia di portafoglio attivo di titoli di Stato

La norma[10] prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre l'emissione di tranche di prestiti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. Tali titoli concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica  afferma che la disposizione di cui al comma 303, lettera a), propone un’integrazione all’art. 3 del Testo Unico delle disposizione legislative regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, volto ad ampliare le possibilità di gestione del debito pubblico attraverso l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato.

Tali operazioni sarebbero già permesse dall’articolo 3 comma 1 lett. b), ma soltanto facendo ricorso ad emissioni temporanee. Tale soluzione non è pienamente rispondente alle esigenze di favorire l’efficienza dei mercati finanziari, per cui si propone di inserire una nuova previsione con la quale si permetta al Tesoro di costituire un portafoglio attivo di titoli emessi in via non temporanea, bensì stabile. Avendo a disposizione un set di titoli di Stato, già emessi e da collocare al momento opportuno, sarebbe possibile intervenire attivamente nel mercato mediante operazioni, per lo più temporanee, volte a correggere i disallineamenti che talvolta si verificano per avvantaggiarsi economicamente degli stessi.

La norma è ampliativa delle possibilità di gestione del debito pubblico e non determina riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica ma, viceversa potrebbe determinare vantaggi economici con influssi positivi sulla spesa per interessi. Per quanto riguarda i riflessi sul debito pubblico, l’operazione appare neutrale, in quanto i titoli destinati a detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni.

In merito alle disposizioni di cui ai commi 303, lett. b), e 304, la relazione afferma che tali disposizioni intendono semplificare gli adempimenti relativi al residuo debito pubblico non dematerializzato (cartaceo) che coinvolgono le ex Direzioni Provinciali del Tesoro, poi divenute Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, le cui competenze, al momento della loro soppressione, sono state trasferite alle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Gli adempimenti sono quelli prescritti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con il D.M. del 20/11/1963 che riguardano il servizio per il pagamento di interessi e capitale sui titoli di Stato che residuano in forma cartacea. A fronte di un’attività sul debito pubblico a livello periferico al momento inesistente, residuano alcuni adempimenti ormai desueti e privi di concreta utilità. In particolare ogni anno, entro il 10 luglio, sono presentati alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro, da parte delle Ragionerie Territoriali dell’Economia e delle Finanze, i conti giudiziali mod. 281 relativi alla rendicontazione delle operazioni riguardanti i titoli di Debito Pubblico non dematerializzati, con riferimento al precedente anno. In questi conti si dà atto della movimentazione annuale dei bollettari mod. 241, ossia delle ricevute consegnate al possessore di un titolo di Stato al portatore a fronte del ritiro del titolo che viene poi trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione II.  Va fatto presente che ultimi 7 anni i detti conti giudiziali provenienti da tutte le province italiane non sono stati movimentati, tranne che in un caso nell’anno 2007; inoltre l’ammontare dei titoli cartacei in circolazione, per i quali non sono spirati i termini di prescrizione, si è molto ridotta. I risparmiatori comunque preferiscono rivolgersi alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d’Italia e non all’organizzazione periferica del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il conto giudiziale mod. 281 deve però essere reso comunque, anche se non ci sono state richieste di pagamento e quindi alcuna movimentazione di tali bollettari.

Ciò comporta una serie di adempimenti da parte di diverse articolazioni del Ministero, oltre che da parte della Corte dei Conti, che potrebbero essere eliminati mediante l’accentramento delle relative procedure presso la Direzione II del Dipartimento del Tesoro.

A tale scopo, si propone di modificare il suddetto art. 57 del T.U. delle leggi sul Debito Pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398), in particolare i due commi (il 3° ed il 5°) in cui si fa riferimento alla competenza in materia delle Direzioni Provinciali del Tesoro, sopprimendo appunto i relativi riferimenti. Di conseguenza sarebbero non più dovuti gli adempimenti susseguenti.

La normativa non comporta oneri ed anzi è preordinata a semplificare procedure.

 

Al riguardo non è stata acquisita conferma che i titoli in questione siano computati solo nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le operazioni finanziarie indicate dalla norma non solo ai fini del rispetto del limite del ricorso al mercato annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, bensì anche ai fini della determinazione dell’ammontare del debito pubblico considerato in sede europea. In caso contrario ne deriverebbero effetti di aumento dello stock di debito.

 

ARTICOLO 1, comma 305 

Disposizione in materia di funzioni fondamentali dei comuni

La norma[11] amplia l’ambito delle funzioni fondamentali dei comuni, includendovi quelle inerenti i compiti dei servizi statistici, precedentemente considerati solo nell’ambito dell’esercizio, da parte dei comuni, di funzioni di competenza statale.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la disposizione in esame.

 

La disposizione non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si segnala che l’estensione delle funzioni fondamentali dei comuni appare suscettibile di ampliare l’ambito di applicazione della garanzia erariale di integrale finanziamento dei relativi oneri.

 

ARTICOLO 1, comma 306

Anagrafe nazionale della popolazione residente

La norma[12] dispone che, per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, il Ministero dell’interno si avvale della SOGEI (Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della disposizione, afferma che essa non determina nuovi o maggiori oneri in quanto all’affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la realizzazione e gestione dell’Anagrafe.

 

Al riguardo, non essendo la norma corredata di clausola di invarianza finanziaria, non è chiaro se da essa possano eventualmente derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 307

Avanzamento al grado superiore degli ufficiali generali della Guardia di finanza

La norma incrementa di un anno, a partire dall’aliquota di valutazione da formare, successivamente al 1° ottobre 2013, il periodo minimo di permanenza nei gradi di generale di brigata e di divisione del ruolo normale degli ufficiali della Guardia di finanza ai fini dell’avanzamento ai gradi superiori.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di incidere né sugli organici del ruolo normale, né sul numero delle promozioni tabellari annuali e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni stante quanto affermato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 309

Compensi ai Presidenti degli enti parco

La norma prevede che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi dalle pubbliche finanze, non si applicano ai Presidenti degli enti parco nazionali. Ai  fini dell'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa annua pari ad un milione di euro  a decorrere dall'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, assume che lo stanziamento sia congruo considerato che il medesimo è finalizzato all’erogazione dei compensi in favore di ventitré Presidenti degli enti parco nazionali.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 310      

Collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che, per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si faccia fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani, nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238 (Legge finanziaria 2005), secondo periodo, della L. 311/2004, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 190/2002. A tal fine, la riassegnazione di cui all’articolo 1, comma 238, della Legge finanziaria 2005 è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 238, della L. 311/2004 ha disposto che incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è stata riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 190/2002. La riassegnazione di cui al precedente periodo è stata limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.

Si ricorda altresì che l’articolo 2, commi da 3 a 5, del D. Lgs. 190/2005, prevede attività, a carico del Ministero delle infrastrutture, volte alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera la norma.

 

Al riguardo, con riferimento alla quota di oneri posti a carico delle risorse disponibili presso l’ENAC, già finalizzate al trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che a valere sulle medesime non vi fossero programmi e interventi già avviati.

Per quanto attiene alla riassegnazione delle risorse provenienti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione al Ministero delle infrastrutture, limitata dell’importo occorrente alla parziale copertura degli oneri recati dalle norme in esame, non vi sono osservazioni nel presupposto che detta limitazione sia compatibile con le finalità di copertura ad essa assegnate, relative alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che, in base all’articolo 2, commi 3-5, del D. Lgs. 190/2002, sono previsti da parte del Ministero interventi quali:

-         assunzione di personale di alta specializzazione e professionalità con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

-         avvalimento di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati;

-         collaborazione con regioni o province autonome, con oneri a carico del Ministero;

-         avvalimento, con apposita convenzione, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;

-         nomina di commissari straordinari per seguire l'andamento delle opere.

 

ARTICOLO 1, commi 311-313 

Continuità territoriale dei collegamenti marittimi

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che, al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, sia autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.

La corresponsione di dette risorse, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del DL 135/2009, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9 e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A, Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del DL 135/2009.

Si ricorda che l’articolo 19-ter, comma 16, del DL 135/2009, ha disposto che le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, siano ripartiti, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a)  Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

b)  Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895

c)  Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;

d)  Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;

e)  Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

Il successivo comma 17 ha disposto altresì che, successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d’azienda per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino, le risorse di cui al comma 16, lettera e), siano così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che vi sia la sussistenza in bilancio delle risorse indicate a copertura degli oneri.

 

ARTICOLO 1, comma 314

Proroghe di interventi nel settore della sanità privata

La norma dispone le seguenti misure in favore degli enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate[13] nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale:

­       l’ulteriore proroga al 2015 delle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da tali enti[14];

­       l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 della sospensione dei termini di pagamento relativi a imposte e contributi a qualunque titolo dovuti per gli anni 2008-2015.

Per l’attuazione di tali norme è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro nel 2014 e di 10 milioni di euro  nel 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si segnala che la proroga degli interventi in esame all’anno 2012 è stata disposta dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 95/2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostegno del reddito

0

8

10

0

8

10

0

8

10

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione fondo occupazione

0

8

10

0

8

10

0

8

10

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

2014

2015

2016

2017

8

10

4

4

 

In particolare, gli oneri relativi alla proroga degli interventi di sostegno al reddito sono quantificati in 2 mln di euro sulla base della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100 ad ogni proroga annuale (pertanto 2 mln di euro annui nel 2014 e 4 mln di euro annui dal 2015[15]).

Per quanto concerne la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, le minori entrate sono stimabili in 6 mln di euro annui per l’anno 2014 e per l’anno 2015.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che i dati alla base delle quantificazioni e l’entità delle risorse autorizzate appaiono in linea con le precedenti proroghe.

 

ARTICOLO 1, commi 315-316

Semestre di presidenza italiana dell’Unione europea

La norma autorizza la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2013, per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell’Unione europea del 2014, nonché per il funzionamento dell’apposita “Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE” (comma 315). Il comma 316 reca, altresì, la disciplina relativa all’istituzione[16] della suddetta Delegazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenza italiana UE

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che la somma autorizzata dalla disposizione in esame consente all’Italia di affrontare gli impegni connessi con il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea per l’anno 2014 nonché al funzionamento dell’apposita Delegazione italiana. La RT precisa che la determinazione di tale importo dipende in maniera preponderante dal numero e dal tipo di riunioni a livello politico (consigli informali) da realizzare in Italia. Nella formulazione della proposta di spesa, ispirata al criterio della massima economia, si è ipotizzata la soluzione meno onerosa di organizzazione in un unico luogo attrezzato di tutte o quasi le riunioni previste. E' stato anche previsto di dotare il Palazzo della Farnesina di infrastrutture rinnovate nonché interventi a Villa Madama in modo da renderla pienamente fruibile per conferenze ed eventi internazionali.

 

Al riguardo si evidenzia che, come precisato dalla RT, la spesa autorizzata è finalizzata, all’organizzazione di consigli informali da realizzare in Italia, presso il Palazzo della Farnesina e Villa Madama - strutture che, verranno a tale scopo rinnovate - nonché per il funzionamento dell’apposita “Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE”. Posto che gli interventi di rinnovamento infrastrutturale delle citate sedi verranno, presumibilmente, disposti e realizzati nel 2013, in linea con quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo che ascrive alla norma nel suo complesso effetti sul solo 2013, le spese per il funzionamento della Delegazione dovrebbero essere riferite al 2014 e, pertanto, avrebbero dovuto essere separatamente evidenziate nel prospetto riepilogativo con riferimento all’esercizio finanziario 2014. Ciò premesso, si evidenzia che non sono state, comunque, formulate osservazioni essendo il maggior onere, connesso ai suddetti previsti impegni, limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa a tal fine disposta.

 

ARTICOLO 1 comma 317

Finanziamento dei Comuni che hanno in carico la gestione di Uffici giudiziari

Le norme autorizzano il trasferimento di 3.500.000 euro per l’anno 2013, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, che disciplina il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari. Le somme sono destinate alla prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli Uffici giudiziari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione informatica tribunale di Milano

3,5

 

 

1,5

2,0

 

1,5

2,0

 

 

 

La relazione tecnica informa che le somme sono destinate alla prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le attività degli uffici giudiziari e di sicurezza connesse alla realizzazione degli interventi per l’Expo 2015.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 318

Finanziamento in favore della ricerca sul genoma del pancreas

La norma dispone la concessione di un contributo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 in favore della Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, commi da 319 a 322

Istituzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

La norma[17] dispone l’istituzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni interamente montani con dotazione pari a 1 mln di euro per il 2013 e 6 mln di euro a decorrere dal 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

1

6

6

1

6

6

1

6

6

 

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della disposizione.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1 comma 323

Ricostruzione di Villa Taranto

Le norme destina 2 milioni di euro per l’anno 2013 all’Ente giardini botanici Villa Taranto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Villa Taranto

2,0

 

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, commi da 324 a 335

Disposizioni in materia di IVA (recepimento direttiva 2010/45/UE)

La norma reca disposizioni in materia di IVA finalizzate al recepimento della direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione[18].

La norma recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge n. 216 dell’11 dicembre 2012 che non sarà convertito. La relazione illustrativa allegata a tale provvedimento segnala che l’urgenza dipende dall’imminente scadenza del termine di recepimento della direttiva (31 dicembre 2012) e dal fatto che la relativa delega legislativa, inserita nella legge comunitaria 2011 ancora in corso di approvazione, non entrerà in vigore entro le scadenze previste con il conseguente rischio di avvio di una procedura di infrazione per mancato recepimento. Il comma 12 del richiamato art. 1 fissa al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore delle disposizioni.

Tra le modifiche introdotte si evidenzia:

-          la possibilità di utilizzare il cambio stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni in valuta estera (comma 325, lettera a));

-          l’introduzione dell’obbligo di emettere fattura anche per le operazioni non soggette ad IVA se effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in uno Stato dell’UE ovvero se effettuate nei confronti di qualunque soggetto fuori dal territorio dell’UE (lettera b)). Tali operazioni (fuori campo IVA perché non territoriali) rilevano quindi anche ai fini della determinazione del volume d’affari (comma 325, lettera c)).

Qualora la fattura riguardi una cessione non territoriale emessa nei confronti di debitori d’imposta in un altro Paese UE, nel documento dovrà essere indicata la dicitura “inversione contabile” al fine di evidenziare che l’imposta è dovuta al Paese estero. Invece, la fattura emessa nei confronti di un soggetto extra-UE dovrà contenere la dicitura “operazione non soggetta ad IVA”;

-          viene definita e disciplinata la fattura elettronica con la finalità di equipararla a quella cartacea. Si precisa, tuttavia, che la fattura elettronica è valida solo se tale modalità è espressamente accettata dal cessionario; sono quindi disposti i termini per la conservazione della documentazione, anche in formato elettronico (comma 325, lettere c) ed f));

-          si interviene sui termini di fatturazione di specifiche tipologie di operazioni, quali ad es. le fatture periodiche (comma 2, lettera d)).

Pertanto, ad es., tutte le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, purchè individuabili attraverso idonea documentazione, possono essere incluse in un’unica fattura riepilogativa da emettere entro il giorno 15 del mese successivo;

-          viene introdotta e disciplinata la “fattura semplificata” ammessa per importi non superiori a 100 euro, fatta salva, comunque, la facoltà per il MEF di stabilire un limite più elevato (fino a 400 euro) ovvero individuare specifici settori di attività nei quali la fattura semplificata è ammessa indipendentemente dall’importo (comma 2, lettera e));

-          viene modificato il criterio per l’individuazione del momento in cui si ritiene effettuata un acquisto intracomunitario di un bene. In particolare, in luogo del criterio vigente in base al quale si considera il momento in cui è ritenuta effettuata una analoga cessione di beni interni, si introduce il criterio in base al quale il momento dell’acquisto coincide con il momento della consegna ovvero con il momento della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. In merito alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, inoltre, viene eliminato l’obbligo di emissione della fattura in caso di acconto. Si interviene inoltre sui tempi per la registrazione della fattura e i conseguenti termini di versamento (comma 3, lettera b));

-          viene estesa alle operazioni non soggette ad IVA la disciplina sanzionatoria già prevista perle operazioni non imponibili o esenti (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE, interviene in maniera esplicita e con maggior dettaglio sulla disciplina della fatturazione elettronica, sulle informazioni che devono essere indicate nelle fatture – siano esse cartacee o elettroniche – nonché sui tempi di conservazione.

Inoltre, viene inserito nel DPR n. 633/1972  l’articolo 21-bis riguardante la fattura semplificata.

Nelle modifiche riportate, afferma la RT, non si rilevano effetti di gettito in quanto trattasi di norme di carattere procedurale e chiarificatorie.

Le modifiche al DL n. 331/1993 sono dirette a chiarire il momento in cui si perfezionano le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni nonché esplicitano la tempistica per la registrazione delle fatture relative a tali operazione e dei versamenti IVA. La norma allunga di un mese la tempistica per gli adempimenti richiesti andando a compensare l’anticipazione dettata dalla Direttiva (al momento dell’arrivo della fattura non dei beni).

Tale intervento, pertanto, non comporterebbe sostanziali effetti in termini di gettito IVA per i soggetti che effettuano acquisti intracomunitari senza detrazione IVA sugli acquisti.

Le modifiche al d.lgs. n. 471/1997 sono dirette ad ampliare l’ambito di applicazione di sanzioni per violazioni di obblighi di registrazione e documentazione di operazioni non imponibili o esenti, anche ad operazioni non soggette ad IVA. In questo caso, si ravvede un possibile aumento delle entrate non fiscali dovuto all’ampliamento delle fattispecie a cui si applica la sanzione.

Le ulteriori modifiche non comportano effetti in quanto aventi carattere di riordino.

 

Al riguardo si evidenzia che l’affermazione contenuta nella relazione tecnica in merito alla complessiva neutralità finanziaria delle modifiche introdotte non è supportata da elementi di stima e di quantificazione degli effetti finanziari che ne consentano una verifica.

 

ARTICOLO 1, commi 336-338

Parità tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma

Le norme[19], volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE[20], modificando il decreto legislativo n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità), dispongono l’estensione alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne le provvidenze previste dal medesimo decreto legislativo in favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

In particolare, la norma estende a tale categoria di lavoratrici sia l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi[21], pari all’80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, sia il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico e previdenziale[22] limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (commi 336, lettere a e b, e 337).

La norma dispone, contestualmente, l’estensione a tutta la categoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne del contributo annuo di finanziamento dell’istituto in esame[23] (comma 336, lettera c).

Infine, la norma prevede modifiche al decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), di carattere ordinamentale (comma 338).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dall’applicazione delle disposizioni conseguono maggiori oneri annui stimati in 11.000 euro a fronte di maggiori entrate contributive annue stimate in 25.500 euro.

La stima degli effetti finanziari è condotta sulla base dei dati desunti dall’archivio dei lavoratori del settore in possesso dell’INPS.

L’onere per le prestazioni e la relativa copertura figurativa, con riferimento ai parti del 2009[24], è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi (concordate con la Direzione centrale per le prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS) e dei seguenti parametri:

­         numero medio mesi di interdizione anticipata dal lavoro: 1

­         numero mesi di astensione obbligatoria: 5

­         numero medio mesi di congedo parentale: 3

­         numero medio mesi di riposi giornalieri (2 ore al giorno): 6

­         retribuzione annua convenzionale (anno 2011): 7.620 euro

­         importo medio prestazione individuale: 4.456 euro

A corredo di tali parametri ed ipotesi, la relazione tecnica fornisce, inoltre, il numero delle donne in età feconda correlato alle età anagrafiche, il tasso di fecondità relativo al 2009[25], l’importo totale della prestazione correlato al tasso di fecondità nonché il numero medio di figli, anch’esso correlato al tasso di fecondità. Sulla base di quanto premesso, l’onere è calcolato in 11.000 euro per prestazioni riferite a 2,47 nascite.

Per quanto riguarda l’estensione del contributo obbligatorio di maternità, le maggiori entrate, pari a 25.500 euro annui, sono calcolate sulla base della platea degli assicurati (3.400 soggetti) e del contributo annuo 2012 (7,49 euro).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, le maggiori entrate contributive risultano ampiamente sufficienti a compensare il maggior onere. Si segnala tuttavia che l’importo ascritto all’estensione dell’obbligo contributivo sembrerebbe calcolato al lordo delle minori entrate fiscali, correlate alla deducibilità del contributo medesimo, in forza della sua obbligatorietà.

 

ARTICOLO 1, comma 339

Attuazione dell’accordo quadro in materia di congedo parentale

Le norme[26], volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE[27], modificando l’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo parentale, rinviano alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, prevedendo, inoltre, specifiche e diverse modalità di fruizione per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si limitano ad introdurre ulteriori modalità di fruizione del congedo parentale rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, senza incrementarne né il periodo di fruizione né il trattamento economico.

Le Amministrazioni interessate, pertanto, provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 340-341

Qualità e sicurezza degli organi destinati ai trapianti

Le norme, finalizzate al recepimento della direttiva 2010/53UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010[28], intervengono sulla disciplina prevista dalla legge 91/1999:

- attribuendo al Centro Nazionale Trapianti (articolo 8, comma 6, della legge 91) i seguenti compiti: manutenzione e cura del sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi; controllo dello scambio di organi con altri Stati, ivi incluse le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi; tenuta del registro dei donatori viventi;

- introducendo l’articolo 6-bis che ribadisce il principio che la cessione di organi non è effettuata ai fini di lucro e vieta ogni forma di mediazione o pubblicità che abbia come fine un profitto finanziario o analogo vantaggio; interviene sulla disciplina della tutela della privacy; rinvia ad un decreto del Ministro della Salute, su proposta del Centro e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dei criteri di qualità e di sicurezza che devono essere assicurati in tutte le fasi del processo;

- modificando l’articolo 22 e introducendo l’articolo 22-bis che inaspriscono o prevedono nuove sanzioni, anche di carattere pecuniario.

Dall’attuazione delle suddette norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili legislazione vigente (comma 340).

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni, con particolare riferimento al nuovo articolo 6-bis, commi 3-4, della legge 91 che demanda la disciplina sulla qualità e sicurezza degli organi a successivo decreto ministeriale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'attuazione delle medesime viene assicurato con le risorse strumentali e umane già presenti a disposizione vigente.

La R.T. rileva che le norme in esame ampliano l'ambito di applicazione della legge 91/1999 anche al prelievo e trapianto da donatore vivente, compatibilmente con quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Non sono tuttavia introdotti sostanziali elementi di novità nel sistema trapiantologico nazionale, ma piuttosto vengono anticipati con l’emanazione di un successivo decreto del Ministro della salute, il programma di intervento finalizzato a rimodulare il sistema, uniformandolo a quanto previsto dalla normativa europea, anche al fine di consentire e facilitare lo scambio di organi tra Paesi dell'Unione europea.

Al riguardo rileva che la legge 1 aprile 1999, n.91, regolamentando le attività di prelievo e trapianto di organi da donatore cadavere, ha previsto un assetto organizzativo costituito dal Centro nazionale trapianti, con funzioni di coordinamento della rete nazionale dei trapianti, della Consulta tecnica permanente per i trapianti, con funzioni consultive a favore del Centro nazionale, dai centri regionali e interregionali per i trapianti e dagli organismi di riferimento, dalle strutture per i trapianti e dai coordinatori ospedalieri. Tali organismi, ognuno per la rispettiva competenza, assolvono già le funzioni e i compiti relativi all'identificazione del donatore, al controllo della volontà dello stesso, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore e al trapianto, attuando di fatto i principi di qualità e sicurezza espressi dalla direttiva. Le attività descritte sono, infatti, supportate dal Sistema informativo dei trapianti (SIT) operante nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale gestito dal Centro nazionale trapianti, al fine di garantire la tracciabilità, la segnalazione e la gestione di eventi e reazioni avversi gravi.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni richiamate in tema di organizzazione del sistema trapiantologico, esse comportano iniziative e funzioni in capo alle amministrazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e alle autorità competenti deputate al coordinamento e alla sorveglianza sulla qualità e sicurezza del processo di donazione e trapianto, sostenute mediante le risorse specifiche stabilite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e le risorse del Fondo sanitario nazionale dedicato alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, senza quindi introdurre ulteriori nuovi e maggiori oneri.

 

Al riguardo, rilevato che alle relative spese si fa fronte attraverso le risorse specifiche della legge 91/1999 e, ove le prestazioni rientrino nei LEA, con quelle rese disponibili a legislazione vigente dal finanziamento del SSN, non vi sono rilievi da formulare tenuto conto che, come precisato dalla relazione tecnica, non sono introdotti sostanziali elementi innovativi nell’attuale sistema di trapianti e nell’attività che già ora svolgono il Centro trapianti e gli altri i soggetti pubblici.

 

ARTICOLO 1, commi 342-348

Disposizioni in materia di farmacovigilanza

Le norme, dirette a dare attuazione alla direttiva 20l0/34/UE, intervengono del D.Lgs. 219/2006, di cui viene conseguentemente disposta l’abrogazione del titolo IX (comma 345).

Si prevede che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci nomini nell’ambito della propria organizzazione un responsabile del sistema di farmacovigilanza, cui compete la predisposizione del fascicolo di riferimento, l’individuazione e implementazione delle soluzioni organizzative e procedurali per la gestione dei rischi di ogni medicinale, il monitoraggio dei risultati delle misure dirette alla riduzione dei rischi (commi 342-343). Sanzioni amministrative pecuniarie  a carico del titolare sono previste dai commi 345-346 per la violazione degli obblighi a suo carico.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti e d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sono individuate le procedure operative per un’efficace azione di farmacovigilanza di cui alle lettere di seguito elencate (comma 344):

a)      studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);

b)     obbligo di registrazione o comunicazione di reazione avverse ad un medicinale;

c)      rispetto delle condizioni per l’uso sicuro  ed efficace dei medicinali:;

d)     ulteriori obblighi del titolare dell’autorizzazione;

e)      i casi in cui è necessario adire il Comitato per i medicinali o il Comitato di valutazione dei rischi;

f)       le procedure ispettive degli stabilimenti e dei locali dove si effettua la produzione, l’importazione e il controllo dei medicinali e delle sostanze attive;

g)      il sistema nazionale di farmacovigilanza e il ruolo e i compiti dell’AIFA;

h)      le disposizioni concernenti il titolare dell’autorizzazione;

i)        la gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l)        il sistema delle comunicazioni;

m)   la registrazione delle reazioni avverse ai medicinali;

n)      rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza dei medicinali;

o)     obblighi a carico delle strutture e operatori sanitari;

p)     procedure di urgenza.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame, così come  il decreto di natura non regolamentare che verrà adottato ai sensi del comma 344, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento a tale comma, la R.T. specifica quanto segue:

lettera a) - gli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione" (PASS) e il relativo rimborso spese sono quelli relativi ad un medicinale autorizzato, effettuati allo scopo di individuare, caratterizzare o quantificare un rischio per la sicurezza, confermare il profilo di sicurezza del medicinale o misurare l'efficacia delle misure di gestione del rischio. Tali studi - avviati, gestiti e finanziati dall'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio - contemplano la raccolta di dati sulla sicurezza da pazienti o da professionisti del settore sanitario. In virtù della suddetta definizione del PASS si desume che la ratio della disposizione non è quella di attribuire oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, bensì quella di affermare il principio che all'operatore sanitario che partecipa allo studio non può conseguire, dal titolare dell'AIC, nessun pagamento salvo il mero rimborso delle spese sostenute e la compensazione del tempo impiegato;

lettera e) - il Comitato per i medicinali per uso umano e il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza svolgono le proprie funzioni in seno all'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) (agenzia dell'Unione europea per la valutazione dei medicinali istituita nel 1995 per armonizzare il lavoro degli organismi regolatori nazionali in tema di farmaci). In particolare il regolamento (CE) n. 726/2004 prevede che l’EMA sia composta, tra l'altro, dal Comitato per Medicinali per Uso umano (CHMP) e dal Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC);

lettere f) e g) - l'AlFA, quale autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza, della produzione dei farmaci, svolge, tra l'altro, accertamenti sulla produzione di medicinali e sull’osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici di medicinali;

In particolare l'AIFA:

-garantisce l'attività ispettiva di Buona Pratica Clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, il follow up delle ispezioni,la promozione di norme e linee guida di Buona Pratica Clinica; vigila e controlla le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (Good Manufacturing Practice. GMP);

-verifica l'applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapida e di gestione delle emergenze;

-assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Unione Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada;

-assicura l'osservanza delle disposizioni del titolo IX (Farmacovigilanza) del decreto legislativo n. 219 del 2006 attraverso l'ispezione dei locali le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di Farmacovigilanza;

lettera i) – la disposizione, concernente la gestione dei fondi di farmacovigilanza, costituisce recepimento del dettato europeo che afferma il principio secondo cui tutte le attività di farmacovigilanza, di funzionamento delle reti di comunicazione e di sorveglianza del mercato devono essere finanziate da fondi pubblici al fine di garantire l'indipendenza dell'autorità regolatoria nello svolgimento delle predette attività.

La vigente disciplina in materia di finanziamento delle attività dell'AIFA si rinviene nella norma istitutiva dell'agenzia di cui al comma 8 dell' articolo 48 del D.L. n. 269/2003 che sancisce che agli oneri relativi al personale alle spese di funzionamento dell'AIFA (e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte:

- mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

- mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e successive modificazioni;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza collaborazione, assistenza e ricerca;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato fina1izzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

La R.T. rileva che le disposizioni in esame non comportano modifiche rispetto alla normativa vigente per quanto riguarda i fondi da destinare all'attività di farmacovigilanza. Scopo della previsione è, piuttosto, quello di avvalorare il concetto che l'espletamento da parte dell'autorità competente delle attività di farmacovigilanza, in quanto dirette alla salvaguardia della salute pubblica, sia garantito da finanziamenti adeguati anche attraverso l'esercizio del potere di riscuotere tariffe dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

lettera l) - l'AIFA gestisce  il Portale web[29] allo scopo di favorire le comunicazioni verso i cittadini, gli operatori sanitari e le aziende, e di connotarsi quale principale fonte autorevole di notizie e aggiornamenti in materia farmaceutica, sia per quanto attiene alle attività più strettamente regolatorie sia per la promozione di una nuova cultura sul farmaco. Attraverso di esso saranno comunicate al pubblico le segnalazioni delle sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale;

lettera o) – la R.T. precisa che la disposizione, concernente gli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica. Infatti, nonostante tale principio risulti “apparentemente” introdotto dalla direttiva 2010/84/UE, non si prevede l'istituzione di una nuova figura all'interno delle strutture coinvolte nell'attività di farmacovigilanza, bensì si riprende la previsione attualmente in vigore nella direttiva 2001/83/CE, in attuazione della quale è stato previsto, dall'articolo 132 del decreto legislativo 219 del 2006, il responsabile in questione.

 

Al riguardo, preso atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, si rileva che solo con l’emanazione del decreto di cui al comma 344 sarà possibile valutare la portata innovativa della normativa e gli eventuali effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare le funzioni e i compiti dell’AIFA (lettere f- g), non è chiaro in quale misura la nuova regolamentazione possa incidere sull’assetto organizzativo dell’Agenzia, come di recente regolamentato dal DM n. 53/2012. Per quanto riguarda la gestione dei fondi (lett. i), dal testo del dispositivo non si evince quanto dichiarato dalla R.T. circa il fatto che non vi sarebbe alcuna modifica in merito alle risorse da destinare alla farmacovigilanza, ma che piuttosto le norme regolamentari avrebbero la funzione di “avvalorare” il concetto secondo cui il finanziamento dell’attività di farmacovigilanza deve essere garantito anche dalle tariffe a carico dei titolati dell’AIC.

Nulla da osservare, infine, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari (lett. o), tenuto conto che la normativa attuale, secondo quanto dichiarato dalla R.T., già corrisponde a quanto previsto dalla direttiva 2010/84/UE.

 

ARTICOLO 1, commi 349-350

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Le norme[30], volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE[31], modificano il decreto legislativo n. 225/2003 (Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini), prevedendo la facoltà del Ministero della salute di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, solo a seguito di una valutazione specifica del rischio, di concerto con il Centro nazionale delle malattie esotiche presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale” di Teramo, dopo avere preventivamente informato la Commissione europea (comma 349).

La norma prevede, inoltre, che dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle norme in esame ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 350).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività inerenti la valutazione del rischio e l’emanazione del piano vaccinale sono attività istituzionali già previste e coperte. Esse, infatti, rientrano nei compiti specifici del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale” di Teramo, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni e delle Province autonome.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 351-356

Recupero di sgravi contributivi non dovuti

Le norme[32], in esecuzione della decisione 2000/394/CE e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre 2011[33], dispongono che l’INPS proceda presso le imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia al recupero delle somme non versate nel triennio 1995-1997 a titolo di sgravi contributivi, qualora sia dimostrata, dalla documentazione fornita in via telematica dalla imprese medesime, l’idoneità dell’agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza ed a incidere sugli scambi intracomunitari.

Il recupero è comprensivo degli importi corrispondenti alle somme non versate per effetto del regime agevolativo nonché degli interessi maturati dalla data in cui si è fruito dell’agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

I processi pendenti si estinguono di diritto e le sentenze emesse, con eccezione di quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono volte al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 357

Emissione di strumenti finanziari da parte di Monte dei Paschi di Siena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La norma, inserita nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato, riproduce il contenuto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 216/2012, non convertito per la scadenza dei termini e i cui effetti sono fatti salvi dal successivo comma 362[34]. Essa modifica gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del DL n. 95 del 2012, relativi alla sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a seguito di una fase di interlocuzione intercorsa tra il Governo e la Commissione europea. Si prevede tra l’altro:

§        il differimento dal 31 dicembre 2012 al 1° marzo 2013 del termine entro il quale devono essere sottoscritti i nuovi strumenti finanziari;

§        l’autorizzazione al MEF a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione fino a concorrenza dell’importo degli interessi non corrisposti in forma monetaria in quanto eccedenti il risultato di esercizio. A seguito dei rilievi formulati in sede comunitaria, si dispone inoltre che le azioni di nuova emissione siano a tal fine valutate al valore di mercato anziché sulla base del patrimonio netto;

§        qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 216/2012[35] precisa che la disposizione riguarda in particolare il metodo di computo del numero di azioni da corrispondere, da parte di MPS, a titolo di interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati, alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nel corso dell’interlocuzione svolta con il Governo.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo è stato rilevato che con DPCM di dicembre 2012 è stata prevista l’emissione di titoli di debito pubblico al fine della sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi da MPS nella misura di 2 miliardi di euro. Le modifiche alla disciplina del DL n. 95/2012, sopra esaminate, autorizzano il Ministero dell’economia - in caso di mancata corresponsione in forma monetaria degli interessi da parte dell’emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio - a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite originariamente fissato dal DL n. 95/2012 e fino a concorrenza dell’importo degli interessi non pagati[36]. Qualora anche tale l’operazione fosse finanziata mediante l’emissione di titoli pubblici, si determinerebbero effetti aggiuntivi sul fabbisogno e sullo stock di debito. Inoltre, si rileva che l’economicità dell’operazione in termini di interessi è condizionata dal differenziale tra il costo del ricorso al mercato da parte dello Stato e la remunerazione degli strumenti finanziari da sottoscrivere.

 

ARTICOLO 1, commi 358-361

Commissario per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Roma

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che, in considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, con decreto del Ministro dell'ambiente, venga nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca (commi 358 e 359).

Il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a)      autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato;

b)     supporto alla regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c)      adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a trenta giorni, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti (comma 360);

Gli oneri sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti, secondo le modalità da stabilirsi con il suddetto decreto ministeriale (comma 361).

Si ricorda che, in attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il DM 3 gennaio 2013 del Ministero dell’ambiente (Nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma) dispone, tra l’altro, che il commissario si avvalga di:

a)  due esperti designati dalla direzione generale del Ministero;

b)  due esperti designati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

c)  di unità di personale e di esperti già operanti presso la struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3963/2011, relativa alla gestione dei rifiuti a seguito della chiusura dell’impianto di Malagrotta. Il Commissario è, altresì, autorizzato ad avvalersi del personale della regione Lazio (in particolare della Direzione attività produttive e rifiuti, della provincia di Roma e del comune di Roma Capitale).

Il Commissario è autorizzato inoltre, informandone il Ministro dell'ambiente, a richiedere, ove necessario, l'intervento del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente. Per gli adempimenti di propria competenza, si avvale infine della collaborazione degli uffici tecnici della regione Lazio, degli enti territoriali e non territoriali interessati, nonché delle altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'intervento sostitutivo è previsto in relazione ad attività che devono essere poste in essere dagli enti competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni e con le risorse già apprestate e stanziate a tal fine.

Per quanto riguarda la nomina del commissario, la RT specifica altresì che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari ad acta, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento.

 

Al riguardo, fermo restando che gli oneri relativi alla nomina del commissario ad acta e al personale di supporto sono posti a carico degli enti inadempienti, non è chiaro se possano emergere elementi di contenzioso in caso di opposizione delle amministrazioni cui è imputata l’inadempienza.

In ogni caso, qualora al commissario ad acta e al personale di supporto spettino compensi aggiuntivi, non è chiaro se sussistano risorse sufficienti al relativo pagamento nei bilanci delle amministrazioni inadempienti cui tali oneri sono posti a carico e se permangano comunque risorse adeguate a fronteggiare la situazione emergenziale nel settore dei rifiuti.

 

ARTICOLO 1, comma 362

Salvaguardia effetti del decreto legge n. 216/2012 non convertito in legge

La norma dispone la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto legge n. 216 dell’11 dicembre 2012 non convertito in legge. Il D.L. n. 216 del 2012 è entrato in vigore l’11 dicembre 2012. 

Il decreto legge n. 216/2012 non è stato convertito in quanto le disposizioni in esso contenute sono state recepite dalla legge di stabilità in commento. Si tratta in particolare:

-          recepimento della direttiva 2010/45/UE in materia di IVA (ora contenuto nei commi da 324 a 335). Il testo del decreto legge fissava al 1° gennaio 2013 la data di entrata in vigore delle disposizioni IVA;

-          recepimento della direttiva 2010/41/UE, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma (ora contenuto nei commi da 336 a 338);

-          recepimento della direttiva 2010/18/UE in materia di congedo parentale (ora contenuto nel comma 339);

-          recepimento della direttiva 2010/53UE in materia di trapianto di organi (ora contenuto nei commi 340 e 341);

-          recepimento della direttiva 20l0/34/UE in materia di farmacovigilanza (ora contenuto nei commi da 342 a 348);

-          recepimento della direttiva 2012/5/UE in materia di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (ora contenuto nei commi 349 e 350);

-          esecuzione della decisione 2000/394/CE e della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre 2011 in materia di recupero di sgravi contributivi non dovuti (ora contenuta nei commi da 351 a 356);

-          disposizioni concernenti l’emissione di strumenti finanziari da parte di Monte dei Paschi di Siena (ora contenute nel comma 357);

-          disposizioni in materia della gestione dei rifiuti nella provincia di Roma (ora contenute nei commi da 358 a 361).

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

Al riguardo si rinvia alle schede di commento dei rispettivi commi.

 

ARTICOLO 1, comma 363

Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti

La norma, integrando l’articolo 21, comma 10, del D. Lgs. 504 del 1995[37], amplia le tipologie di prodotti energetici relativamente alle quali si applicano i controlli intracomunitari previsti dal Testo unico sulle accise.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che agli adempimenti derivanti dalla norma (che estende il campo di applicazione dei controlli intracomunitari sulle accise) le competenti amministrazioni possano fare fronte nell’ambito delle risorse finanziarie ed umane già disponibili.

 

ARTICOLO 1, comma 364      

Energia elettrica da bioliquidi sostenibili

Le norme introducono - nell’articolo 25 del D. Lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) - i commi da 7-bis a 7-quater.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

         a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi[38] sostenibili entrati in esercizio tra il 31 dicembre 2007 e il 31 dicembre 2012 possono optare, di anno in anno, per l’applicazione di uno dei due regimi incentivanti indicati dal testo.

Si fa riferimento ai certificati verdi (titoli comprovanti la produzione di una certa quantità di energia da fonti rinnovabili). I certificati vengono rilasciati in funzione dell’energia netta prodotta dagli impianti, sulla base di percentuali variabili in rapporto ai diversi tipi di interventi impiantistici[39]. Dal 2008 tale meccanismo di incentivazione è stato arricchito[40] introducendo una ulteriore variabile: in base al nuovo meccanismo, il numero di certificati verdi riconosciuti dipende, oltre che dall’energia netta prodotta e dall’intervento realizzato, anche dal tipo di fonte rinnovabile che alimenta l’impianto. Viene quindi attribuito un numero di certificati verdi pari all’energia riconosciuta come incentivabile moltiplicata per un coefficiente differenziato a seconda della fonte rinnovabile utilizzata (per es. eolica on-shore 1.00, eolica off-shore 1.50, geotermica 0,90, rifiuti biodegradabili 1.30, biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli 1.80).

In particolare si prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica possano optare fra il coefficiente moltiplicativo corrispondente alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas (1.80) e quello corrispondente all’energia prodotta da rifiuti biodegradabili (1,30). In caso di esercizio della prima opzione, il coefficiente sarà applicato ad un quantitativo massimo di energia definito in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l’assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinabili in base alla seconda opzione. All’energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo, sarà applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero (cpv. comma 7-bis).

   

         a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, di potenza inferiore a 1MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, un incremento del 15 per cento della tariffa onnicomprensiva con la determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all’incentivo corrisposto a ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l’assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica (cpv. comma 7-ter).

Il testo fa riferimento ad un meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili alternativo ai certificati verdi e utilizzabile esclusivamente dagli impianti aventi potenza nominale non superiore a 1 MW: si tratta delle tariffe di ritiro dell’energia immessa in rete, differenziate per fonte. Tali tariffe sono definite “onnicomprensive” in quanto il loro valore include sia la componente incentivante sia la remunerazione della vendita dell’energia immessa nella rete elettrica. Mentre i certificati verdi sono riconosciuti sulla base dell’energia netta prodotta e quindi premiano anche l’eventuale quota di produzione autoconsumata, le tariffe onnicomprensive sono riconosciute in funzione della sola energia netta immessa in rete. Anche nel caso delle tariffe onnicomprensive, così come per i certificati verdi, l’entità dell’incentivazione cambia in base al tipo di intervento impiantistico eseguito. In particolare, nel sistema delle tariffe onnicomprensive, a seconda della categoria di intervento, cambia la quota di energia netta immessa in rete che può essere incentivata (su tale quota di energia vengono erogate le tariffe).

         il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la determinazione del quantitativo di energia incentivabile e del tetto unico dell’incentivo di cui commi precedenti (cpv. comma 7-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti sulla finanza pubblica, essendo gli incentivi a carico delle componenti della tariffa elettrica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che gli eventuali oneri correlati al riconoscimento degli incentivi previsti dal testo siano posti a carico della generalità dell’utenza mediante apposite componenti tariffarie.

 

ARTICOLO 1, commi da 365 a 379

Eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Normativa vigente.  A seguito del sisma verificatosi nel maggio del 2012 in Emilia Romagna sono state introdotte, e parzialmente modificate, diverse disposizioni in favore dei soggetti danneggiati. Si segnalano di seguito, nell’ambito delle disposizioni vigenti, quelle che sono interessate dalla norma in esame, distinguendo quelle che prevedono l’erogazione di contributi a fondo perduto da quelle che introducono una sospensione dei termini di versamenti tributari e contributivi.

1. Erogazioni di contributi per la ricostruzione edilizia - L’art. 3 del DL n. 74/2012 ha disposto, tra l’altro, la erogazione di contributi diretti a favorire la ricostruzione edilizia nei territori danneggiati dal sisma. In merito al profilo finanziario, la norma stabilisce che i contributi sono concessi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

L’art. 3-bis del DL n. 95/2012 ha introdotto una modalità alternativa per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 3 del DL n. 74/2012. In particolare, il soggetto beneficiario in possesso dei requisiti necessari, può ottenere il contributo mediante un finanziamento bancario erogato da un istituto di credito. Ai fini del rimborso del finanziamento, il beneficiario (che risulta debitore nei confronti dell’istituto di credito) matura un credito d’imposta, fruibile in compensazione, di ammontare corrispondente alla quota capitale e alla quota interessi di ciascuna scadenza di rimborso.

I soggetti finanziatori possono, a loro volta, contrarre un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti; tali finanziamenti sono stipulati sulla base di apposita convenzione con l’ABI e sono garantiti dallo Stato fino ad un massimo complessivo di 6 miliardi di euro.   

L’art. 10, comma 14, del DL n. 83/2012 introduce la possibilità che, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il MEF, la società Fintecna (o altra società sua controllata) assicuri il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche utili per la ricostruzione, con un onere stimato non superiore a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, posto a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

2. Sospensione dei termini di versamenti tributari e contributivi - L’art. 11, commi da 7 a 7-quater, del DL n. 174/2012[41] ha introdotto un finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti colpiti dal sisma da utilizzare per il versamento dei tributi e contributi dovuti fino al 30 giugno 2013. Il finanziamento è assistito da garanzia dello Stato e deve essere rimborsato dal beneficiario entro due anni a decorrere dal 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi.

Gli interessi sul finanziamento (e relative spese di gestione) sono a carico dello Stato che li riconosce ai soggetti finanziatori sotto forma di credito d’imposta fruibile in compensazione.

Gli stessi soggetti finanziatori, inoltre, possono contrarre a loro volta un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti garantito dallo Stato entro il limite massimo complessivo di 6 miliardi di euro.

L’ambito dei soggetti beneficiari, che nella versione iniziale nel DL comprendeva le sole imprese, è stato esteso nel corso dell’esame del DL n. 174 al fine di includervi anche i lavoratori autonomi, gli esercenti attività agricole e i titolari di reddito di lavoro dipendente con abitazione principale inagibile.

Gli effetti finanziari ascritti alla disposizione (non modificati nel corso dell’esame parlamentare, nonostante l’ampliamento dei soggetti beneficiari) sono relativi agli interessi sul finanziamento e sono valutati in misura pari a 145 mln per il 2013 e a 70 milioni per il 2014.

Il valore della garanzia offerta è iscritta nell’apposito allegato allo stato di previsione del MEF di cui all’art. 31 della legge n. 196/2006.

 

Le norme introducono un beneficio, consistente nella possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, in favore degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che, a seguito del sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, hanno subito conseguenze sull’attività svolta. L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata alla previa verifica di compatibilità da parte dei competenti organi comunitari (commi da 365 a 373).

I commi successivi modificano le disposizioni vigenti che hanno introdotto benefici in favore dei soggetti danneggiati dal sisma (commi da 374 a 379).

Finanziamento erogato dagli istituti di credito al beneficiario

Rientrano tra i beneficiari i soggetti che hanno sede operativa, domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento in uno dei comuni indicati nel DM 1 giugno 2012[42] e che non fruiscono dei contributi disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e dall’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 (comma 365).

Sono ammessi al beneficio coloro che dimostrano di aver subito un danno economico diretto, causato dagli eventi sismici del maggio 2012, e rappresentato da almeno due delle seguenti condizioni (comma 365):

a)      contrazione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011. L’entità della contrazione deve risultare superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice di fatturazione del settore di appartenenza, ovvero delle vendite, ovvero della produzione lorda vendibile;

b)     utilizzo di strumenti di sostegno al reddito ovvero riduzione del personale rispetto al 30 aprile 2012, per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO, CIGS e deroghe);

c)      riduzione dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011. L’entità della contrazione deve risultare superiore di almeno il 20% della riduzione a livello nazionale rilevata dal MISE;

d)     contrazione dei costi variabili (materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita) registrata nel periodo giugno-novembre 2012 superiore del 20% di quella registrata nello stesso periodo del 2011. 

Il finanziamento può essere richiesto per un ammontare corrispondente al totale dei pagamenti – senza applicazione di sanzioni - dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (comma 366).

Il beneficio introdotto consiste in un finanziamento, erogato da un istituto di credito ai soggetti beneficiari, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall’art.11, c. 7, del decreto legge n. 74/2012[43] (comma 367).

Il rimborso del finanziamento avviene in base alle seguenti modalità:

- la quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (comma 370);

- gli interessi e le spese sono a carico dello Stato; a tal fine è riconosciuto in favore degli istituti finanziatori un credito d’imposta utilizzabile, direttamente o mediante cessione infragruppo, in compensazione del pagamento di altri tributi e contributi. Tale credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del tetto massimo di fruizione annua stabilito ai sensi dell’art. 34 della legge n. 388/2000 (comma 370).

I soggetti interessati al beneficio devono presentare apposita documentazione, tra cui un’autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti (da presentare ai Presidenti delle regioni interessate) e il modello (da presentare all’Agenzia delle entrate) dal quale risulta l’ammontare dei versamenti dovuti per i quali si chiede il finanziamento agevolato (commi 368 e 371).

I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento del finanziamento agevolato concesso per l’iscrizione a ruolo delle somme da riscuotere con i relativi interessi di mora (comma 369).

Finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti all’istituto di credito

Un ulteriore finanziamento è previsto in favore degli istituti di credito eroganti i quali possono, a loro volta, contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e ABI di cui all’articolo 11 del decreto legge n.174/2012 nei limiti dell’importo in esso indicato (comma 367).

E’ previsto un monitoraggio degli effetti finanziari curato dal MEF al quale l’Agenzia delle entrate deve comunicare (comma 372):

-         i dati relativi ai pagamenti indicati dai soggetti che presentano la domanda per il finanziamento agevolato;

-         i dati relativi alle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta;

-         i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Altre disposizioni

Ulteriori disposizioni sono dirette a modificare la disciplina già vigente ed in particolare:

- l’ammontare del credito d’imposta previsto in favore dei soggetti finanziatori di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012 viene ampliato in quanto, oltre agli interessi sul finanziamento, vengono incluse anche le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi (comma 374);

- viene modificato l’art. 10, c. 14, del decreto legge n. 83/2012 prevedendo che la convenzione con Fintecna sia stipulata dai Commissari delegati ai quali sono trasferite le somme previste dalla norma, pari a 2 milioni annui (comma 375);

- in caso di risoluzione del contratto di finanziamento di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012, qualora il beneficiario non restituisca tempestivamente il capitale, gli interessi ed ogni altro onere dovuto, l’ente finanziatore può recuperare le somme spettanti mediante un credito d’imposta fruibile in compensazione comunicando al Presidente della Regione i dati del debitore e l’ammontare dovuto ai fini della successiva iscrizione a ruolo (comma 376);

- si prevede l’emanazione di un decreto non regolamentare del MEF per l’adozione di linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma ai fini dell’accesso al credito nell’ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) (comma 377);

- con norma interpretativa si dispone che il finanziamento agevolato di cui all’art. 11, commi da 7 a 7-quater, si applica, per i soggetti passivi IRPEF titolari di reddito d’impresa e per i lavoratori autonomi, esclusivamente in favore dei soggetti che hanno i requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti, ai contributi di cui all’art. 3 del decreto legge n. 74/2012 ovvero all’art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012 (comma 378);

- con norma interpretativa si dispone che le ritenute di cui all’art. 11, c. 5, del decreto legge n. 174/2012 includono anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore[44] (comma 379).

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Finanziamento per pagamento tributi e contributi in caso di danno economico diretto, causalmente conseguente al sisma

Dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni interessate, la relazione tecnica,  relativamente agli effetti finanziari, afferma che la disposizione di cui al comma 366 può comportare un differimento dei versamenti nell’ambito dell’anno 2013 (dal primo al secondo semestre di tale anno) per i soggetti aventi i requisiti richiesti, considerata la decorrenza dal 1◦ gennaio 2013 del provvedimento in esame.

In ogni caso, per l’anno 2013 non si registrano minori entrate attesa l’acquisizione dei relativi versamenti nella stessa annualità.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri per interessi, correlati al credito d’imposta secondo il meccanismo di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, si fa presente che tali oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse di cui al comma 13 dello stesso articolo 11. Infatti, il plafond disponibile ai sensi del citato articolo 11, comma 7,  in relazione al quale è calcolato l’onere per interessi, non viene incrementato; ciò in considerazione del carattere prudenziale delle stime originarie e delle condizioni stringenti poste per l’accesso al finanziamento agevolato. Per le nuove fattispecie, è prevista l’integrazione della convenzione fra Cassa depositi e prestiti e ABI, di cui al citato articolo 11, comma 7. Valgono, pertanto, i termini della stessa Convenzione, con particolare riguardo alla data di scadenza finale del finanziamento, fissata al 31 dicembre 2014.

 

Comma 374: adeguamento tecnico per finanziamento ricostruzione

La disposizione modifica il comma 2 dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedendo che il credito d’imposta che matura in capo al beneficiario è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla parte capitale e agli interessi dovuti anche le spese strettamente necessarie alla gestione dei relativi finanziamenti. Ciò in coerenza con quanto previsto dal comma 10 dell’art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, che disciplina un meccanismo analogo. Resta fermo il plafond di 6 miliardi di euro per la concessione dei contributi e la necessità che i provvedimenti attuativi prevedano modalità che consentono il rispetto di tale limite oltre che dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dello stesso articolo 3-bis.

 

Comma 375: convenzione Fintecna

Viene modificato il comma 14 dell’art. 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che la convenzione che consente il supporto di Fintecna, o di società da questa interamente controllata, alle regioni interessate dal sisma del maggio 2012 per le attività tecnico-ingegneristiche, sia stipulato non con il Ministero dell’economia e delle finanze, ma con i Presidenti delle regioni interessate. Conseguentemente, si prevede il trasferimento delle occorrenti risorse sulle rispettive contabilità speciali, sulla base di quanto sarà stabilito nella convenzione, fermo restando il limite massimo di spesa già previsto dal comma 14, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

Comma 376: recupero di somme dovute

Tenuto conto del meccanismo operativo proprio del regime di finanziamento agevolato di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, la disposizione reca la puntuale disciplina del recupero di capitale, interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti e di ogni altro onere dovuto, in caso di mancato tempestivo pagamento spontaneo da parte del beneficiario a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, consentendo la restituzione al bilancio dello Stato delle somme indebitamente introitate, ai fini della riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

 

Comma 377: accesso al credito CEB

La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 ai fini dell’accesso al credito nell’ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB). La disposizione non comporta effetti.

 

Commi 378: disposizioni sull’accesso al finanziamento agevolato

Le disposizioni non determinano effetti, in quanto non vi è un ampliamento della platea dei beneficiari, ma la precisazione dell'ambito applicativo delle misure agevolative di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, chiarendo maggiormente la necessaria connessione dell'agevolazione con il danno materiale subito.

 

Comma 379: contributi previdenziali e assicurazione obbligatoria

La disposizione è diretta a disciplinare, in via eccezionale, la regolazione di rapporti tra datore di lavoro e lavoratore con riferimento a quote di contribuzione previdenziale ancorché le stesse siano indisponibili per entrambi (operando tra l’altro il principio dell’automaticità delle prestazioni per il lavoratore) con riferimento a pregressi comportamenti adottati dal datore di lavoro.

Ciò fermo restando in ogni caso l’obbligo del versamento integrale agli enti previdenziali dei complessivi contributi da parte del datore di lavoro.

 

Al riguardo, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la complessiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame è assicurata dal rispetto del limite massimo del finanziamento indicato dalla norma e dai criteri di prudenzialità adottati in sede di quantificazione degli oneri per interessi dalla norma originariamente introdotta[45]. Per tali motivazioni, infatti, alle modifiche che hanno ampliato l’ambito soggettivo e/o l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio non sono stati ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la procedura di finanziamento individuata - che rappresenta, nella sostanza, una modalità per la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi – sono previsti oneri diretti a carico dello Stato (interessi sul finanziamento) per i quali si è provveduto[46] alla relativa compensazione finanziaria. La restituzione della quota capitale, invece, è a carico del debitore; è prevista tuttavia la garanzia erariale che assiste sia il contratto di finanziamento tra la banca e il beneficiario sia l’ulteriore finanziamento che l’istituto finanziatore può chiedere alla Cassa depositi e prestiti.

In caso di insolvenza, la garanzia opera immediatamente in quanto l’istituto di credito recupera le somme non riscosse attraverso il meccanismo del credito d’imposta. L’Istituto, inoltre, comunica gli estremi del debitore all’Agenzia delle entrate la quale dovrà procedere, con utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, al recupero di quanto dovuto mediante iscrizione a ruolo.

 

ARTICOLO 1, commi  380 e 382-384

Imposta municipale propria, Fondo sperimentale di riequilibrio e Fondo di solidarietà comunale

Normativa vigente Il d.lgs. n. 23 del 2011 ha istituito, con decorrenza inizialmente fissata al 2014, l’imposta municipale sugli immobili (IMU). La nuova imposta è introdotta in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché dell’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi degli immobili non locati.

Sul piano della finanza pubblica, nell’ottica di procedere all’attuazione del federalismo fiscale, il medesimo decreto ha soppresso i trasferimenti erariali, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito (o da una quota del gettito) di tributi tassativamente indicati dall’art. 2, comma 1. Inoltre, ha attribuito ai comuni una quota di compartecipazione al gettito IVA (comma 6).

Le risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio sono destinate a finalità perequative tra i comuni e, pertanto, viene ripartito tra gli stessi sulla base di specifici criteri indicati dall’ordinamento.

Il DL n. 201/2011 è intervenuto sulla disciplina IMU (art. 13) disponendo, tra l’altro:

-          l’anticipo, in via sperimentale, dell’applicazione dell’IMU al 2012;

-          l’applicazione dell’imposta anche alle abitazioni principali e relative pertinenze;

-          l’attribuzione all’Erario di una quota pari al 50% del gettito IMU relativo agli immobili diversi dalle abitazioni principali e sue pertinenze e diversi dai fabbricati rurali.

Inoltre, lo stesso decreto (art. 14) ha introdotto, in sostituzione di quelli vigenti comunque denominati, un Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) con decorrenza 2013.

Sul piano della finanza pubblica, si è provveduto alla riduzione delle risorse spettanti ai comuni (a titolo di trasferimenti perequativi o di altro genere) in misura corrispondente al maggior gettito stimato in virtù delle modifiche introdotte alla disciplina IMU e TARES. In particolare, con riferimento alle stime IMU, il fondo è stato ridotto di 1.627,4 mln nel 2012, 1.762,4 mln nel 2013 e 2.162 mln nel 2014 (art. 13, comma 17). Rispetto alla TARES, invece, la riduzione delle risorse per i comuni è stata quantificata in misura pari a 1.000 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Infine, lo stesso decreto (art. 28) ha apportato una ulteriore riduzione di 1.510 mln (comprese le RSS) alle risorse spettanti ai comuni per l’anno 2012 a titolo di concorso alla manovra complessiva.

Il DL n. 16/2012 ha apportato alcune modifiche dirette, ad esempio, ad assimilare alla definizione di abitazione principale la casa assegnata al coniuge a seguito di separazione, o l’unica casa posseduta dai soggetti ricoverati in lungodegenza.

A fronte delle modifiche introdotte alla disciplina IMU, la RT e il prospetto riepilogativo hanno ascritto gli effetti indicando, distintamente, la variazione per l’Erario (uguale per i tre saldi), per il Comune (fabbisogno e indebitamento) e per il Fondo sperimentale di riequilibrio (SNF).

Ulteriori provvedimenti sono intervenuti sul Fondo sperimentale di riequilibrio a seguito di modifiche all’ordinamento non direttamente collegate alla disciplina IMU.

Il provvedimento in esame, nel testo iniziale[47], conteneva una riformulazione della clausola di salvaguardia relativa alla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio al fine di:

- riferirla agli esercizi 2013 e 2014, in luogo degli esercizi 2011 e 2012;

- eliminare il riferimento all’eventuale rideterminazione dell’aliquota della cedolare secca quale meccanismo di salvaguardia, prevedendo in suo luogo che il Fondo sia determinato sulla base dei trasferimenti spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente.

Tali disposizioni sono state soppresse nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento che ha altresì previsto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio cui le predette disposizioni facevano riferimento.

 

La norma interviene sulla disciplina dell’imposta municipale sugli immobili (IMU) recando alcune modifiche applicabili negli anni 2013 e 2014 (comma 380).

In riferimento alle modifiche introdotte e di seguito illustrate si segnala che la norma prevede la possibilità di modificare, a seguito della verifica del gettito IMU 2012, gli importi indicati nel comma 380, lettere a), c), e) ed f) (comma 380 lettera i)). Sul punto, peraltro, si dispone che tale verifica debba avvenire anche utilizzando i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolati deliberati dai singoli comuni e raccolti dall’IFEL (comma 383).

Per quanto riguarda la spettanza del gettito IMU si stabilisce che, a decorrere dal 2013, - in luogo del 50% del gettito relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze dai fabbricati rurali ad uso strumentale[48] - spetta all’Erario la quota di imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76 per cento (comma 380 lettere a) e f)). In relazione a tali immobili, i comuni possono deliberare esclusivamente un aumento[49] dell’aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. (comma 380 lettera g)).

Contestualmente, per i due anni considerati, non si applicano le disposizioni che attribuiscono ai comuni una quota del gettito di alcuni tributi erariali[50]. Le disposizioni in materia di recupero all’erario del maggior gettito IMU di cui all’art. 13, c. 17, del decreto legge n. 201/2011 si applicano solamente per le regioni Friuli Venezia Giulia  e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano (comma 380 lettera h))

Inoltre, viene istituito un Fondo di solidarietà comunale provvedendo alla contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Sicilia e della Sardegna (comma 380 lettere b) e e)). Nel biennio considerato si applicano al Fondo di solidarietà comunale le disposizioni in materia di sanzioni previste per il fondo sperimentale di riequilibrio e per i trasferimenti ai comuni della Sicilia e della Sardegna (comma 384)

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota parte dell’IMU la cui misura è stabilita, distintamente per ciascuna annualità, con apposito DPCM. Fino alla definizione della suddetta misura, al fondo è attribuita una dotazione iniziale pari a 4.717,9 mln nel 2013 e a 4.145,9 mln nel 2014. A tal fine in ciascun esercizio una quota del gettito IMU viene versata all’entrata del bilancio dello Stato, per poter essere riassegnata al fondo. Qualora la quota successivamente definita con DPCM risulti superiore, la differenza positiva è versata al bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo medesimo (comma 380 lettera b)).

La dotazione del Fondo è incrementata di ulteriori risorse pari, rispettivamente, a 890,5 mln e a 318,5 mln (comma 380 lettera c)). I predetti importi considerano quanto previsto dal “comma 381”.

Non è chiaro se il riferimento a tale comma, che concerne la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto nulla ha a che vedere con le dotazioni di risorse spettanti agli enti locali, sia frutto di un refuso. Si ricorda in proposito che altre disposizioni inerenti le dotazioni del fondo in questione sono contenute nei commi 119 e 120 dell’articolo unico del provvedimento in esame.

Con DPCM sono stabiliti anche i criteri di formazione e di riparto del Fondo che dovranno tenere conto degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, della definizione dei costi e dei fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito IMU ad aliquota di base di spettanza del comune, della diversa incidenza delle risorse soppresse (Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a favore dei comuni della Sicilia e della Sardegna) sulle risorse complessive per l’anno 2012, delle riduzioni disposte dal D.L. n. 16 del 2012, dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l’introduzione di un’apposita clausola di salvaguardia (comma 380 lettera d)).

Infine, si stabilisce che entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell’interno eroga ai comuni delle RSO e ai comuni della Sicilia e Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante nel 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’acconto è determinato in misura pari al 20% della quota spettante per il 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio (per le regioni a statuto ordinario) ovvero al 20% dei trasferimenti erariali spettanti per il 2012 (per la Sicilia e Sardegna). A tal fine sono considerati validi gli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2012 (comma 382).

 

Il Senato ha inoltre previsto la soppressione delle disposizioni, contenute nel testo iniziale[51], relative alla clausola di salvaguardia finalizzata ad assicurare, per gli anni 2013 e 2014, un ammontare di risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio compensative dei trasferimenti soppressi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 (milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Comma

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. a)

Soppressione quota IMU erario

8.734,0

8.735,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. f)

Quota Erario immobili classe D (RSO+RSS)

4.732,6

4.733,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. b)

Versamento entrata per Fondo Solidar. Comunale

4.717,9

4.145,9

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. h)

Recupero Friuli Trento Bolzano

156,9

156,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. e)

Soppressione FSR e trasferimenti comuni Sicilia e Sardegna

4.467,6

4.145,6

 

 

 

 

 

 

 

380

Recupero Valle d’Aosta su IMU comunale

17,1

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Riduzione federalismo amministrativo e trasporti

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. b)

Fondo solidarietà comunale – dotazione iniziale

4.717,9

4.145,9

 

 

 

 

 

 

 

380

lett. c)

Integrazione Fondo solidarietà comunale

640,5

318,5

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica[52] illustra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare recati dalle norme in esame.

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti attribuiti alle lettere a), c), e) ed f) le quali, complessivamente, comportano una neutralità finanziaria.

milioni di euro

 

2013

2014

Mancata applicazione della riserva erariale (50% IMU su immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze e su fabbricati rurali) lettera a)

-8.310

-8.310,9

Attribuzione all’Erario del gettito IMU relativo agli immobili accatastati nella categoria D (il gettito è calcolato ad aliquota base 0,76%[53]) lettera f)

+4.482,6

+4.483,5

Soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti a Sicilia e Sardegna lettera e)

+4.717,9

+4.145,9

Saldo (maggiori risorse)

+890,5

+318,5

Maggiori risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale lettera c)

-890,5

-318,5

 

In merito alle altre disposizioni del comma 380, la relazione tecnica afferma che la lettera b) non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto la dotazione iniziale del Fondo di solidarietà comunale è assicurata da una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni. In altri termini, prosegue la RT, il fondo di solidarietà comunale rappresenta esclusivamente un diverso sistema di attribuzione di una quota del gettito IMU ai comuni, con finalità di riequilibrio in base ai criteri indicati nella lettera d).

La RT chiarisce, inoltre, che lo stanziamento indicato (4.717,9 mln nel 2013 e 4.145,9 mln nel 2014) tiene conto, tra l’altro, della riduzione, rispettivamente per il 2013 e 2014, di 27,7 mln e 27,8 mln per coprire gli oneri a carico del Ministero dell’interno connessi alla gestione delle EX AGES (Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali) e SSPAL (Scuola Superiore per la formazione dei segretari comunali e del personale degli enti locali).

Alla dotazione iniziale del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b), si aggiungono le ulteriori risorse (v. precedente tabella) ai sensi della lettera c) di ammontare pari a 890,5 mln nel 2013 e 318,5 mln nel 2014.

Alla lettera g) non si ascrivono effetti in quanto, ove i comuni decidessero di aumentare l’aliquota IMU per i fabbricati di classe D, il maggior gettito sarebbe compensato dall’effetto negativo derivante dai corrispondenti maggiori spazi di spesa per i comuni interessati.

La lettera h), disponendo l’abrogazione e la sospensione degli effetti di talune disposizioni di legge, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i comuni del Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige le disposizioni sono neutrali, in quanto i relativi rapporti finanziari sono regolati nell’ambito dell’articolo 27 della legge 42/2009 e, nelle more, con le modalità di cui al comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

La lettera i) appare neutrale in quanto le eventuali modifiche apportate a seguito della verifica del gettito IMU 2012 non possono che avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 382 non comporta effetti in quanto l’erogazione delle risorse a favore dei comuni avviene a titolo di acconto e nell’ambito dello stanziamento iniziale del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 384 risulta neutrale in quanto consente esclusivamente di applicare al fondo di solidarietà comunale le sanzioni che attualmente prendono a riferimento i soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali.

 

Al riguardo si considera, in via preliminare, che le norme, nella loro impostazione generale, appaiono dirette a correggere, parzialmente, il sistema previgente di “compartecipazioni incrociate” tra Stato centrale e Comuni che vedeva, da un lato, l’attribuzione all’erario di una quota rilevante del gettito di un’imposta comunale (IMU) e, dall’altro lato, l’attribuzione ai comuni di una quota del gettito di imposte erariali sugli immobili (imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, IRPEF, cedolare secca), destinata a finanziare il Fondo sperimentale di riequilibrio, da assegnare ai singoli comuni in base a criteri perequativi.

Il sistema configurato dalla norma in esame, prevede invece:

-          la riduzione della misura della compartecipazione statale al gettito IMU, che viene concentrata sui soli cespiti di categoria D[54];

-          il finanziamento del nuovo fondo perequativo (Fondo di solidarietà comunale) direttamente da parte dei comuni - che, a tal fine, riversano all’erario una quota del gettito IMU da destinare al predetto fondo[55] – con la conseguente eliminazione delle previgenti compartecipazioni ai tributi erariali. Il residuo apporto statale al fondo di solidarietà appare finalizzato a mantenere l’invarianza delle risorse complessivamente spettanti ai comuni rispetto alla normativa previgente.

L’impianto complessivo delle disposizioni in esame non mira pertanto a determinare una variazione nelle risorse spettanti al comparto dei comuni, ma solo un loro riordino e una ricomposizione della relativa natura, con un aumento delle risorse di natura perequativa e una riduzione del gettito direttamente attribuito su base territoriale: le risorse del Fondo di solidarietà risultano infatti aumentate, rispetto alla previgente dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio, in misura pari all’apporto statale[56]. Corrispondentemente, risulta ridotta la quota di gettito IMU direttamente trattenuta sul territorio.

 

Ai fini della verifica dell’effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si segnala quanto segue.

Si osserva in primo luogo che, confrontando i dati della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo, emergono alcune differenze rispetto alle quali non sono stati forniti elementi esplicativi, - i cui effetti – tuttavia - risultano apparentemente compensativi sotto il profilo contabile.

Nella seguente tabella si riportano le voci di dettaglio indicate nella RT iniziale e nel prospetto finale, aventi effetti unicamente sul saldo netto da finanziare.

milioni di euro(*)

 

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo finale

2013

2014

2013

2014

1) Mancata applicazione riserva erariale (50% IMU immobili diversi da ab.princ, pertinenze, e fabbr.rurali)

-8.310,0

-8.310,9

-8.734,0

-8.735

2) Attribuzione all’Erario del gettito IMU su immobili iscritti al catasto alla categoria D

4.482,6

4.483,5

4.732,6

4.733,6

3) Soppressione Fondo sperimentale riequilibrio e trasferimenti Sicilia e Sardegna

4.717,9

4.145,9

4.467,6

4.145,6

4) Incremento dotazione iniziale Fondo solidarietà comunale

-890,5

-318,5

-640,5

-318,5

5) Versamento entrata dello Stato per Fondo solidarietà comunale

 

 

4.717,9

4.145,9

6) Dotazione iniziale Fondo solidarietà comunale

 

 

-4.717,9

-4.145,9

7) Recupero da Friuli, Trento e Bolzano

 

 

156,9

156,9

8) Recupero IMU da Valle d’Aosta

 

 

17,10

17,10

9) Riduzione federalismo amministrativo e trasporti

 

 

0,3

0,3

SALDO COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

(*)  Il segno “+” o “–” rappresenta, rispettivamente, un effetto positivo  o negativo per l’Erario (maggiori entrate o minori spese).  

 

In assenza di elementi informativi, si può ipotizzare la seguente ricostruzione delle differenze riscontrate.

Le differenze evidenziate nelle voci indicate nei punti 1) e 2) (effetto netto: + 175 mln annui) sembrerebbero apparentemente imputabili alla inclusione, nelle stime indicate, del gettito relativo ai comuni delle regioni a Statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano, precedentemente omesso[57]; tali differenze, infatti, sono algebricamente compensate dalle voci 7) e 8) (- 175 mln annui), presenti solo nel prospetto riepilogativo finale, relative al corrispondente recupero, a valere su trasferimenti nel caso dei comuni della Valle d’Aosta e su riversamento di entrate nel caso del Friuli e di Trento e Bolzano[58], del maggior gettito IMU attribuito ai predetti territori. Peraltro non è stata fornita conferma di tale ricostruzione, che non risulterebbe valida qualora le stime di gettito IMU fornite dalla relazione tecnica fossero invece già comprensive del gettito relativo ai menzionati territori a statuto speciale.

I punti 3) e 4), al pari dei punti 2) e 1), evidenziano, per il solo anno 2013, differenze positive e negative, di 250 milioni di euro, con effetto netto compensativo. Tali differenze sono forse da porre in relazione con altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame, aventi rilievo sulle dotazioni di risorse degli enti locali.

Si ricorda l’effetto della riduzione di 250 mln dell’importo della manovra inizialmente prevista a carico dei comuni, di cui al comma 119, come modificato nel corso dell’esame parlamentare. Si ricorda inoltre l’aumento della dotazione del Fondo di solidarietà disposta dal comma 120, in misura pari a 150 mln.

L’effetto di tali disposizioni risulta peraltro separatamente indicato nell’Allegato 3.

A tale proposito, si osserva che non sono stati forniti elementi informativi che consentano di ricostruire le determinanti alla base della quantificazione sia del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso sia della dotazione iniziale del Fondo di solidarietà comunale di nuova istituzione, anche alla luce delle numerose modifiche apportate all’importo dei due fondi da altre disposizioni del provvedimento in esame (cfr. in particolare i commi 119 e 120, cui si rinvia).

Non è stata in particolare fornita idonea illustrazione dell’ammontare delle risorse effettivamente attribuite ai comuni a seguito del complesso delle disposizioni del provvedimento in esame, indipendentemente delle registrazioni contabili di carattere compensativo formulate dall’allegato 3: si osserva infatti che quest’ultimo formula delle quantificazioni talora espressamente difformi dal dettato della norma: cfr. in particolare l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà fissata dal comma 380, lettera c), in misura pari a 890,5 mln per il 2013 e registrata dal predetto allegato in misura pari a 640,5 mln.

Il bilancio di previsione per il 2013 indica la dotazione del Fondo di solidarietà per il predetto esercizio in misura pari a 5.748 mln[59]. Tale importo risulta sostanzialmente conforme[60] agli importi indicati dall’allegato 3 (4.717,90 + 640,5 + 250 + 150, rispettivamente riferiti ai commi 380, lettere b) e c), e ai commi 119 e 120), che tuttavia, come precedentemente sottolineato, presentano una discrasia significativa[61] rispetto al dettato normativo con riferimento all’incremento della dotazione iniziale del Fondo di solidarietà (al comma 380, lettera c)).

In merito ai profili applicativi della disposizione, si evidenzia che, poiché la lettera b) del comma 380 prevede esclusivamente una eventuale differenza positiva tra la quota IMU destinata al Fondo di solidarietà comunale (come determinata con DPCM) e la quota già assegnata, si ritiene che, anche se non espressamente previsto dalla norma, la quota da determinare con DPCM dovrà essere fissata in misura tale da assicurare almeno le risorse già stanziate per il Fondo. Tale aspetto va considerato in relazione all’impatto sulla finanza locale, tenuto conto che a fronte del predetto limite minimo di quota IMU da destinare al Fondo non viene indicato alcun limite massimo.

 

ARTICOLO 1, comma 381

Termine per la delibera del bilancio di previsione degli enti locali

La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo al 2013.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 385 e 386

Finanziamento IFEL

Le norme dispongono:

-         la non applicabilità all’IFEL (ex ANCI) della disposizione[62] che esclude la erogazione di contributi pubblici in favore di enti di diritti privato che forniscono servizi a favore dell’amministrazione statale, anche se a titolo gratuito (comma 385);

-         la misura del contributo annuo dovuto dai comuni a favore dell’IFEL. Tale misura è fissata, per gli anni 2013 e 2014, in misura pari allo 0,6 per mille del gettito IMU di spettanza dei comuni relativo ad immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze (comma 386).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a chiarire l’intenzione del legislatore di mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell’IFEL, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito IMU tra Erario e Comuni per gli anni 2013 e 2014.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni nel presupposto che la disposizione consideri le modifiche alla disciplina IMU introdotte dal comma 380 e seguenti del presente articolo che prevedono, tra l’altro, una attribuzione ai comuni diversa da quella spettante nel 2012.

 

ARTICOLO 1, comma 387

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Normativa vigente L’art. 14 del DL 201/2011 ha introdotto, con decorrenza 2013, il riordino della tassazione comunale sui rifiuti[63] e l’istituzione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (quali, ad es. l’illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade)[64]. A fronte di tale maggiorazione sono ridotte le risorse assegnate ai comuni a titolo di fondi perequativi per i comuni delle regioni a statuto ordinario, a titolo di trasferimento per i comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie speciali è previsto un accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Alla disposizione relativa al nuovo tributo sono stati ascritti effetti di maggior gettito stimati, su base annua, in 1.000 milioni a decorrere dal 2013.

 

La norma interviene sulla disciplina TARES modificando l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011. Si dispone, tra l’altro:

-          il tributo (TARES) sarà svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (lettera a));

Viene sostituita la precedente formulazione in base alla quale si prevedeva lo svolgimento mediante attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui all’art.4, c. 1, DL n. 138/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzione del richiamato art. 4 del DL n. 138/2011;

-          la modifica dei criteri per la determinazione del tributi, stabilendo che essa dovrà tenere conto della superficie calpestabile e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell’accertamento, tuttavia, il comune può adottare il criterio già previsto dal DL n. 201 (l’80% della superficie catastale) (lettera b));

-          si introduce un comma 9-bis al fine di assicurare un’attività e una procedura finalizzata ad attivare l’allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica. Lo stesso comma, inoltre, attribuisce ai comuni il compito di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili (lettera c));

-          viene concessa ai comuni la facoltà di affidare la gestione del tributo o della tariffa[65] ai concessionari della riscossione che già svolgono, alla data del 31 dicembre 2012, la gestione del medesimo servizio (TARSU, TIA1 o TIA2) (lettera f));

-          in merito alle modalità di pagamento da parte dei contribuenti, dopo aver confermato le quattro scadenze annuali già previste dalla disciplina vigente (gennaio, aprile, luglio e ottobre), si introduce la facoltà per i comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento e viene introdotta la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica rata con scadenza a giugno. La scadenza della prima rata, per il solo anno 2013, era stata prorogata, dalla norma in esame, dal mese di gennaio al mese di aprile (lettera f)); tale termine è stato ulteriormente da aprile a luglio del 2013 dal decreto legge n. 1 del 2013.

 

La relazione tecnica illustra alcuni aspetti della modifica precisando, tra l’altro, che la lettera b) introduce significative novità in materia di determinazione della superficie tassabile. Infatti, la norma rinvia l’applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, ad un momento successivo, ossia quando sarà effettuato – nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto – l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civiche di ciascun comune. Fino all’attuazione di tali nuovi criteri, la superficie considerata è quella calpestabile o quella suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati.

In merito alle modifiche introdotte sui termini e modalità di versamento, ricorda che per l’anno 2013 l’importo versato nelle rate è calcolato in base alla tassa/tariffa relativa al 2012 ed è considerato in acconto di quanto dovuto nel 2013. Anche il pagamento della maggiorazione è effettuato, nelle prime tre rate, in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato.

Complessivamente la RT evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che trattasi di una necessaria proroga in attesa dell’allineamento tra i dati catastali e la toponomastica e la numerazione civica.

 

Al riguardo, tenuto conto che dalla disposizione si attende presumibilmente un incremento da parte dei comuni della misura del tributo in esame, andrebbero considerati i possibili effetti di riduzione di gettito fiscale conseguente alla deducibilità di maggiori oneri.

Si evidenzia inoltre la necessità di individuare la disciplina applicabile in materia di ricognizione, riscossione e accertamento assicurando l’assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la scadenza della prima rata TARES per l’anno 2013 (rinviata da gennaio ad aprile dalla norma in esame, e successivamente prorogata da aprile a luglio dal D.L. n. 1 del 2013) è stato osservato, da parte delle associazioni interessate nel corso dibattito parlamentare relativo al citato D.L. n. 1, che le società del settore realizzeranno l’incasso non prima di settembre del 2013 e che tale circostanza potrebbe determinare problemi nella gestione del servizio richiesto.

 

ARTICOLO 1, comma 388

Proroga di termini

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine di scadenza e dei regimi giuridici di cui alla tabella 2 allegata alla legge in esame, di cui si dà conto nelle successive schede.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n.1     

Filiera distributiva del farmaco

Le norme – introdotte al Senato - prorogano dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 il termine, di cui all’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del DL 95/2012 (Revisione della spesa), per la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere la norma, afferma che il differimento di sei mesi non comporta effetti finanziari.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al DL 95/2012, che da ultimo ha prorogato il termine  in esame, afferma che il nuovo metodo deve garantire in ogni caso l’invarianza dei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 2

Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che il riordino del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, già previsto per il 1° gennaio 2013 dall’articolo 12, comma 84, del DL 95/2012, sia differito al 30 giugno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione non comporta l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 3 e 4       

Patente di guida

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che il termine del 19 gennaio 2013, di cui al D. Lgs. 59/2011, a partire dal quale entrerebbe in vigore la modifica all’articolo 116 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), che impone alle autoscuole di formare conducenti per tutte le categorie di patenti, nonché la notifica alle specifiche dei veicoli da utilizzare negli esami di guida, sia prorogato al 30 giugno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse, a carattere ordinamentale, non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 5    

Esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - differiscono dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per l’adozione, di cui all’articolo 2, comma 3, del DL 40/2010, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto attuativo volto a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse, di carattere ordinamentale, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 6    

Brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la durata delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 15, comma 3-quinquies, del DL 216/2011..

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono a carattere ordinamentale e che non comportano effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 7    

Tasse e diritti marittimi

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la facoltà per le autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui all’articolo 5, comma 7-duodecies, del DL 194/2009, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 11, comma 1, del DL 216/2011 (Proroga termini), che da ultimo ha prorogato il termine in esame, afferma che ciascuna autorità può utilizzare tale facoltà fino a un massimo, pari al doppio della misura di dette tasse. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazioni di tali norme, le stesse autorità portuali dovranno dar seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo. La proroga in esame, pertanto, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, atteso che la proroga consente l’esercizio della facoltà in esame nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle autorità portuali interessate.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n.8     

Diritti aeroportuali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali, di cui all’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 248/2007. Correlativamente è prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 11, comma 3, del DL 216/2011 (Proroga termini), che da ultimo aveva prorogato le norme in esame, afferma che la proroga risulta necessaria al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di programma, che rappresentano, fino al recepimento della direttiva 2009/12/CE, l’unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti e che la stessa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 9    

Autocertificazione valutazioni rischi

La norma – introdotta durante l’esame al Senato - proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, di cui all’articolo 29, comma 5, del DL 81/2008, entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, anziché adottare le procedure standardizzate vigenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 10  

Consulenti in materia di investimenti

La norma – introdotta durante l’esame al Senato - proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, di cui all’articolo 23, comma 1, del DL 216/2011, entro cui è consentito, ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentata al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 11   

Contratti di garanzia a favore della Banca d’Italia

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine, di cui all’articolo 8, comma 30, del DL 201/2011, entro il quale ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia si applica la normativa derogatoria di cui all’articolo 8, comma 30, del DL 201/2011.

In particolare, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, le norme in esame derogano ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi e considerano a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, del RD 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono a carattere ordinamentale e che non comportano effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 12-18       

Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili

Le norme – presentate durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 taluni termini relativi al D. Lgs. 91/2011, recante l’attuazione dell'articolo 2 della L. 196/2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare, vengono prorogati al 30 giugno 2013:

-         l’adozione di uno più regolamenti relativi al piano dei conti integrato (articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 91/2011);

-         l’adozione del decreto di natura non regolamentare relativo alla definizione della transazione elementare e della sua codificazione (articolo 8, comma 7);

-         l’adozione di un DPCM per la definizione degli indirizzi relativi alle “missioni” e di una specifica regolamentazione interna delle amministrazioni pubbliche in materia di specificazione e classificazione delle spese (articolo 11, commi 3 e 4);

-         l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti dei decreti per la definizione delle modalità di vigilanza sulle unità locali delle amministrazioni pubbliche (articolo 12);

-         l’adozione del decreto di natura non regolamentare che definisce i criteri e le modalità di predisposizioni del budget economico, alla cui redazione sono tenuti le società e gli altri enti e organismi in regime di contabilità civilistica (articolo 16, comma 2);

-         l’adozione di un decreto ministeriale che individua lo schema-tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati (articolo 18, comma 1);

-         l’adozione di un decreto ministeriale relativo alla disciplina dell’attività di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza (articolo 25, comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato che, considerata la natura e l’oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto della proroga, le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 19  

Disposizioni per la produzione della “mozzarella di bufala campana DOP”

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 l’entrata in vigore  della disposizione, di cui all’articolo 4-quinquiesdecies del DL 171/2008, con il quale si prevede l’obbligo della produzione di mozzarella di bufala campana d.o.p. in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o di altri prodotti lattiero-caseari.

 

Il prospetto riepilogativo con ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono a carattere ordinamentale e non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 20  

Personale del Corpo nazionale vigili del fuoco

La norma – introdotta durante l’esame al Senato - dispone la proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 della disposizione di cui all’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 (Proroga termini 2007). Tale norma prevede che:

·        l’onere per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio, resti a carico del Corpo stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

·        non si applichi la disposizione che stabilisce che non possono essere comandati contemporaneamente più di cinque unità di personale di livello dirigenziale appartenente al Corpo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascriva alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse operano nell’ambito delle risorse finanziari disponibili a legislazione vigente e che la loro ulteriore proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 15, comma 2, del DL 216/2011 (Proroga termini), che da ultimo ha prorogato il termine in esame, afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del D.L. n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, considerato che la proroga è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 21  

Assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati       

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 il termine, di cui all’articolo 17, comma 4-quater, del DL 5/2012, a partire dal quale acquista efficacia la norma che consente ai cittadini si Stati extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, senza alcuna altra prescrizione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono a carattere ordinamentale e che non comportano effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, nn. 22-23

Proroga di termini in materia di assunzioni

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 i termini entro i quali talune pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere all’assunzione di personale nell’ambito dei limiti previsti per il turn-over per gli anni 2008 e 2009.

Tali assunzioni operano, per l’anno 2008, nei limiti del 20 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (articolo 1, comma 523, della L. 296/2006); sempre nell’anno 2008 nei limiti di una spesa annua lorda di 75 milioni di euro dal 2009 (articolo 1, comma 527, della L. 296/2006) e, relativamente agli enti di ricerca, per gli anni 2008 e 2009, nel limite dell'80 per cento delle entrate proprie correnti, e comunque nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (articolo 1, comma 643, della L. 296/2006).

Viene altresì prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine previsto per l'effettuazione delle assunzioni dall’articolo 66, comma 3, del DL 112/2008, laddove si stabiliva che le amministrazioni centrali potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, limitatamente all'anno 2009, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, purché nel numero massimo del 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente (elenco n. 22).

Le disposizioni prorogano infine dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni (vedi supra) relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 30 giugno 2013 (elenco n. 23).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla legislazione vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, e che non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi 1-2, del DL 216/2011 (Proroga termini), che da ultimo ha prorogato il termine in esame, afferma che le norme si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non comportano, dunque, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, considerato che la proroga consente di utilizzare somme già iscritte nella spesa in base alla normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 24

Proroga di efficacia delle graduatorie

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 l’efficacia delle graduatorie utilizzate da pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1, comma 4, del DL 216/2011.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla legislazione vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, e che non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 25

Nuova disciplina in materia di importazione dei prodotti petroliferi

La norma differisce dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 l’entrata in vigore della disposizione che prevede che l’importazione di prodotti petroliferi da paesi non appartenenti all’Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 36, comma 6, del decreto-legge n. 83/2012).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Si segnala che la relazione tecnica al decreto-legge n. 83/2012 precisava che la misura prorogata dalla norma in esame ha il duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimenti ubicati all’interno dell’Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi hanno costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L’autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi a maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, dal momento che alla disposizione prorogata non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 26

Accise sui combustibili per cogenerazione di energia

La norma, modificando l’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il periodo nel corso del quale si applicano ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), i coefficienti dell’aliquota per uso combustione pari a quelli individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12%, anziché coefficienti, di durata quinquennale, determinati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche (il termine della cui emanazione era fissato al 30 novembre dell’anno precedente).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame non determina effetti sul gettito, in quanto i coefficienti ridotti indicati dalla norma garantiranno almeno lo stesso gettito a legislazione vigente.

In particolare, la relazione tecnica afferma che la proroga è disposta  sino alla rideterminazione dei nuovi coefficienti per la cogenerazione (prevista dall’art.3-bis, comma 1 del DL n. 16/2012 ), resasi necessaria a seguito dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

La disciplina transitoria in esame dispone che, in caso di produzione combinata di energia e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote per la produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2013, i coefficienti, individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998), ridotti nella misura del 12 per cento.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all’uso agevolato, viene estesa sino al 31 dicembre 2013.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 27

Disposizioni in materia di costituzione del Parco nazionale “Costa teatina”

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 31 dicembre 2012 per provvedere all’istituzione – prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 93/2001 - del Parco nazionale «Costa teatina».

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 28

Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 31 dicembre 2012 per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani (istituite nel 2004) delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

Infatti, tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati interamente assunti dai prefetti negli anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, i prefetti sono autorizzati all’utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine.

 

Al riguardo, anche sulla base della relazione tecnica che evidenzia che la norma determina effetti, sia pur “trascurabili”, sul fabbisogno della P.A., è stato rilevato che la conservazione delle risorse finanziarie in questione nelle contabilità speciali appare suscettibile di determinare un effetto peggiorativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 29

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga nel settore del credito

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 31 dicembre 2012 (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 216/2012), per la scadenza del termine per l'emanazione di norme in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri in quanto è volta a garantire, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà esistenti alla nuova disciplina recata dalla legge n. 92/2012, la prosecuzione dell’efficacia del DM 3 agosto 2012 per l’anno 2013, con riferimento al settore del credito.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 30

Disposizioni in materia di istituzione di distretti turistico-alberghieri

La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la delimitazione dei distretti turistico-alberghieri nei territori costieri (articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 70/2011).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

Al riguardo, sono stati formulati rilievi.

Si segnala che la relazione tecnica alla disposizione prorogata precisava che le imprese costituite in rete, che operano all’interno dei distretti possono godere delle agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria e fiscale, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1 comma 372 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 31

Disposizioni in materia contrasto alla pirateria

La norma, nell’ambito delle misure di contrasto alla pirateria (articolo 5 del decreto-legge n. 107/2011) proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per l’impiego, sulle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, anche delle guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli appositi corsi teorico-pratici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, dal momento che l’articolo 5 del decreto-legge n. 107/2011 prevede che gli oneri per l’imbarco del personale di protezione sono a carico degli armatori.

 

ARTICOLO 1, comma 388, n. 32

Proroga del pay-back

La norma[66] proroga dal 31 dicembre 2012[67] al 31 dicembre 2013 il regime di pay back sul prezzo dei farmaci, cioè la possibilità per le aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN, a fronte del versamento in favore delle regioni dell’importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali[68].

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è neutrale sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto la proroga della possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a carico del SSN), una somma equivalente al risparmio previsto su tali farmaci non incide sui vincoli derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Infatti alla disposizione prorogata non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 389

Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine del 25 febbraio 2013 per la conclusione

dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, già nominate o in corso di formazione ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 prevede,

altresì, che si possa modulare con decreto direttoriale il differimento dei termini in questione in relazione alla quantità del numero dei domande presentate dai candidati per

ciascun settore concorsuale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta oneri per la finanza pubblica,

poiché nessun compenso è previsto per i commissari nazionali, mentre il compenso per il

Commissario OCSE prescinde dalla durata dei lavori.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 390

Proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma prevede che i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni

lirico-sinfoniche possono essere prorogati fino al 30 giugno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che i commissari straordinari interessati dalle disposizioni

sono due e sono stati nominati a seguito dello scioglimento dei consigli di amministrazione delle fondazioni che operano nel settore musicale. La relazione tecnica

afferma, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che dalla proroga della durata in carica dei commissari straordinari non derivino oneri aggiuntivi per compensi o altri emolumenti e per le esigenze finanziarie connesse all’espletamento dell’incarico.

 

ARTICOLO 1, comma 391

Lotta alla ludopatia

La norma proroga al 30 giugno 2013 il termine[69] per l’emanazione del decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute che adotta le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non hanno effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 392

Commissario straordinario per le quote-latte

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 che prorogava i poteri del Commissario straordinario per le quote-latte. Si stabilisce, inoltre, che a tale Commissario straordinario non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

Si rammenta che la legislazione vigente prevedeva, fino alla proroga disposta dalla norma in esame, che al Commissario straordinario fosse attribuito un compenso, stabilito con DPCM, erogato a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per finanziare l’AGEA.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto al Commissario non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborsi spese.

Al riguardo non sono state formulate osservazioni nel presupposto che il Commissario possa continuare a svolgere le proprie funzioni nell’ambito delle risorse disponibile in base alle vigente normativa.

 

ARTICOLO 1, comma 394

Autorizzazione alla proroga in via amministrativa

Le norme prevedono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma considerandola procedimentale.

 

Al riguardo si rinvia alle osservazioni riferite ai commi da 388 a 392 dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 395

Proroga di magistrati onorari

Le norme dispongono la proroga al 31 dicembre 2013 del termine[70] entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Si stabilisce, altresì, che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma[71], siano prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni, a far data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la proroga avviene nei limiti del contingente e con l’utilizzo delle risorse previsti a legislazione vigente.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che le dotazioni di bilancio del 2013 rechino le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari.

 

ARTICOLO 1, comma 396

Attività di sperimentazione in materia di registrazioni contabili

Le norme modificano l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, stabilendo che l’attività di sperimentazione finalizzata a valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sia avviata a partire dal 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono prive di effetti finanziari.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 397

Approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali

La norma dispone la proroga per l’anno 2013 della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[72], che prevede l’intervento sostitutivo del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non reca alcuna indicazione riguardo eventuali effetti finanziari della disposizione.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 398

Operatività delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale

La norma modificare i termini per la conclusione dei lavori da parte delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lett. e) della legge n. 240/2010, facendo decorrere i cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, anziché dall’indizione delle procedure stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 400

Personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni

Le norme stabiliscono che le amministrazioni pubbliche[73] possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali sopra descritti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga avviene con l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo è stato rilevato che, considerato che la proroga dei contratti a tempo determinato può avvenire solo previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, sembrerebbe esclusa l’eventuale trasformazione di contratti in questione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e l’insorgenza dell’eventuale contenzioso. Sul punto è stata ravvisata l’opportunità di acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

ARTICOLO 1, comma 401

Reclutamento speciale nelle pubbliche amministrazioni

Le norme modificano l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che tratta del reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Introducendo in tale articolo il comma 3-bis, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

·        con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

·        per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano oneri per la finanza pubblica dal momento che i reclutamenti avverrebbero comunque nell'ambito delle facoltà assunzionali previste  dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme agiscono nell’ambito delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 402-403

Proroga di termini per il riordino degli enti previdenziali

La norma, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla vigente normativa[74], differisce al 30 aprile il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell’INPS e dell’INAIL, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria (comma 402).

La norma, infine, dispone l’incremento di 150.000 euro per il 2013 degli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell’INPS e dell’INAIL previste dall’articolo 4, comma 66, della legge n. 183/2011[75]. Tali disponibilità sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti, previsto dal comma precedente (comma 403).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica quantifica in 360.000 euro i minori risparmi derivanti dalla norma e afferma che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente incremento dell’obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento dei suddetti enti previdenziali fissato dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da destinare alle spese di funzionamento dei medesimi Comitati.

 

Al riguardo, si è segnalato che non vi è corrispondenza tra quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’ammontare dell’incremento dei risparmi da porre a copertura degli oneri (pari a 360.000 euro nel 2013) e il testo della disposizione che, al comma 403, fissa tale incremento a 150.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la mancata iscrizione degli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sembrerebbe dipendere dalla esiguità degli stessi.

 

ARTICOLO 1, comma 404

Proroga del termine per effettuare assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

La norma proroga al 31 dicembre 2012 il termine per concedere le autorizzazioni ad assumere personale a tempo indeterminato a valere sulle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, si limita ad affermare che le stesse non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 405

Proroga di interventi di sostegno del reddito

La norma dispone la proroga di interventi previsti dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008. In particolare, essa dispone la proroga al 2013 degli interventi in materia di benefici concessi in relazione alla stipula di contratti di solidarietà[76] nel limite di 35 milioni di euro, delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività[77], nella misura del 90 per cento, nonché il finanziamento di Italia Lavoro SpA.[78]. L’onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

 

Al riguardo, è stato osservato che la norma non definisce l’ammontare complessivo della spesa posta a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, fornendo tale indicazione solo per la proroga dei benefici legati ai contratti di solidarietà (35 milioni di euro).

 

ARTICOLO 1, comma 406

Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Le norme[79] prorogano dal 31 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 il termine per l’emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e delle Agenzie fiscali di cui all’articolo 2, comma 10-ter del D.L. 95/2012.

Normativa vigente - Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 dell’articolo 2 e dall'articolo 23-quinquies del D.L. 95/2012, la norma richiamata prevede che entro il 31 dicembre 2012 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 1- 3, della legge 20/1994.  Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 408

Attività informatica  delle pubbliche amministrazioni

Le norme[80] prorogano di tre esercizi il termine per il trasferimento dalla Consip S.p.A alla Sogei S.p.A delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle P.A. di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 95/2012. L’emendamento con il quale le norme di proroga sono state introdotte reca una parte consequenziale, in base alla quale viene ridotto di 2 milioni lo stanziamento di parte corrente  relativo al MEF iscritto in Tabella A.

Normativa vigente - Le norme richiamate prevedono che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.Lgs 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip siano trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.

Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza (ivi comprese quelle relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni e al Sistema pubblico di connettività) e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip. La Società svolge inoltre , sulla base di apposita convenzione, il ruolo di centrale di committenza per Sogei.

 

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

 

La relazione tecnica, rilevato che con la disposizione si prevede il mantenimento per almeno cinque anni del precedente modello di relazione della società strumentale dedicata all’IT con il Ministero dell’economia, precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, ricordato che alla disposizione di cui al D.L. 95/2012 non erano imputati effetti nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento, si rileva che il rinvio di tre anni del trasferimento di alcune attività da Consip a Sogei potrebbe incidere sui risultati di efficientamento e sui connessi risparmi (ancorché non quantificati) attesi dal processo di riordino.

 

ARTICOLO 1, comma 409

Associazioni sportive iscritte al CONI

Le norme[81] prorogano dal 1° gennaio 2013[82] al 1° gennaio 2014 l’applicazione dell’articolo 6 del D.L. 78/ 2010, riguardante le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente alle federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

Al riguardo, si rileva che la norma, limitatamente alle Federazioni sportive e nel limite massimo di un onere pari a 2 milioni di euro quale mancato risparmio di spesa, opera il differimento al 2014 del termine previsto per l'attuazione di una serie di norme previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e rivolte alla realizzazione di economie e riduzioni di spesa degli apparati amministrativi delle PA. A tali misure, relativamente alla generalità degli enti coinvolti, non erano associati - a fini "prudenziali" - effetti finanziari correttivi della spesa certi e quantificati. La R.T. non fornisce   gli elementi di dettaglio idonei a confermare la congruità dell'onere indicato dalla norma, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2013 per effetto dell'assoggettamento alle norme di cui all'articolo 6 del D.L n. 78 del 2010, anche da parte degli enti interessati alla deroga.

 

ARTICOLO 1, comma 410

Sportelli unici per l'immigrazione

Le norme[83], per assicurare l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, dispongono la proroga dal 31 dicembre 2012[84] al 30 giugno 2013 del termine di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012. Con tale proroga si autorizza, in deroga alla normativa vigente, il rinnovo per sei mesi di contratti di lavoro a tempo determinato previsti all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576.

Come precisato dalla relazione tecnica al D.L. 79/2012, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2012, si tratta di si tratta delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l’immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

A tale fine, con le medesime procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 citato, si assegna una quota ulteriore di euro 10.078.154 per l’anno 2013 ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell’interno.

Secondo le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 79/2012, le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura[85] che si rendono disponibili al termine di ogni esercizio finanziario sono accertate con decreto del Ministro dell’interno[86] e riassegnate a capitoli di spesa previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

10,1

 

 

5,1

 

 

5,1

 

 

 

La relazione tecnica precisa che l’onere pari a 10.078.154 euro per il 2013 è stato determinato tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore[87]. A tale quantificazione sono stati applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell’Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria.

 

Al riguardo, si è osservato che la proroga dell’utilizzo del personale in questione potrebbe determinare, in base alla vigente normativa in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso con conseguenti oneri di carattere permanente.

E’ stato osservato, inoltre, che la RT non fornisce dati circa la disponibilità del Fondo per le vittime dei reati di mafia né elementi volti a suffragare che l’utilizzo delle somme resesi disponibili annualmente non pregiudichi i diritti soggettivi delle vittime.

Si rileva, infine, che il meccanismo di riversamento delle disponibilità del Fondo all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a capitoli di spesa, mentre configura un’idonea modalità di compensazione ai fini del saldo netto da finanziare, è suscettibile in linea di principio di determinare effetti di maggiore spesa sui saldi di cassa negli esercizi in cui tali somme sono effettivamente spese. Tali effetti non appaiono dotati di compensazione in base alle norme in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 411

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

La norma apporta al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) le seguenti modifiche:

·        all’art. 2223, comma 1, laddove è previsto l’obbligo di disporre la riduzione dei quadri in presenza di eccedenze organiche nei ruoli tecnico-logistici dei colonnelli e dei generali dell’Arma dei Carabinieri[88], viene previsto che a tale obbligo si ottemperi a decorrere dal 2014 (anziché dal 2013). Sino al 2013 troverà applicazione la generale disposizione[89] di deroga all’obbligo di riduzione dei quadri delle FF.AA. in presenza di esuberi nei gradi dirigenziali[90] (ARQ), nel caso in cui tali eccedenze siano assorbibili nelle vacanze esistenti in altri ruoli  (lettera a);

·        all’articolo 2214, comma 1 - in relazione alla prevista possibilità di alimentazione,  in una prima fase della sua istituzione, del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, mediante trasferimento al medesimo di ufficiali già in servizio nelle FFAA, nei ruoli che risultino in esubero - viene estesa tale possibilità anche al 2013, nel limite di 149 unità già previsto a legislazione vigente (lettera b).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare:

1.      l’intervento di cui alla lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi a rinviare il termine entro cui procedere ad immissioni già autorizzate nel ruolo tecnico logistico dell’ Arma dei Carabinieri  degli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate completando le procedure concorsuali già avviate;

2.      l’intervento di cui alla lettera b) mira a prorogare per tutto il 2013 il periodo in cui l’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché questo non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione; opera nell’ambito del volume organico complessivo che resta invariato.

 

Al riguardo, pur considerato che le disposizioni appaiono compatibili con gli effetti finanziari già scontati sui saldi, sono stati chiesti chiarimenti sui potenziali effetti indiretti che sembrerebbero discendere dalla lettera a) del comma in esame.

In particolare, con riguardo alla proroga di un anno (fino al 2014) della disciplina – già prevista a regime e senza distinzione di ruoli per le altre Forze armate – che, relativamente all’Arma dei carabinieri, consente di evitare il collocamento obbligatorio in aspettativa per riduzioni quadri (ARQ), nel caso in cui l’eccedenza nel grado di colonnello e di generale in un determinato ruolo dell'Arma possa essere compensata da una carenza di organico in un altro ruolo, è stato chiesto di chiarire le eventuali ripercussioni che la proroga di un altro anno di tale deroga potrebbe determinare sulla funzionalità operativa dell’Arma; ciò per effetto dell’eventuale riduzione dei posti in altri ruoli e – a causa della limitazione all’accesso ai gradi iniziali delle carriere di questi - nei gradi non dirigenziali della medesima Arma.

Non sono state formulate osservazioni con riguardo alla lettera b), considerato che la possibilità di alimentare, anche per il 2013, il ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, con ufficiali già in servizio nelle FFAA, in ruoli che risultino in esubero, viene disposta nel limite di 149 unità già previsto a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 412

Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo

Normativa vigente - L'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2012 (termine così da ultimo prorogato dall’art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011), dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 158/2008 per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori, limitatamente al comuni indicati all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 86/2005[91], si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 23/2006, in base al quale il reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle perone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

 

La norma[92] dispone la proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 del termine di cui all’art. 1, comma 1°, della legge n. 9 del 2007 per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore di particolari categorie sociali.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 158/2004 la sospensione in esame determina anche la proroga dei benefici fiscali in favore dei conduttori disciplinata dal comma 1 dell’articolo 2, del decreto legge n. 23/2006.

 

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate Irpef

 

3,2

 

 

3,2

 

 

3,2

 

Maggiori spese correnti Addizionale regionale

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti Addizionale comunale

 

0,04

 

 

0,04

 

 

0,04

 

Minori entrate Addizionale regionale

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

Minori entrate Addizionale

comunale

 

 

 

 

0,04

 

 

0,04

 

Totale maggiori oneri

 

3,4

 

 

3,4

 

 

3,4

 

 

La relazione tecnica, afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta che hanno effettivamente beneficiato della proroga 2.130 soggetti. Il canone medio annuo dichiarato, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, estrapolato al 2013, è stimato pari a circa 2.671 euro. Per tener conto del numero di società che possono beneficiare dell’agevolazione stessa,  il numero dei soggetti interessati è aumentato a 2.500 e il valore medio suindicato a 4.000 euro.

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2013, pari a circa 3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 150 mila euro e 40 mila euro.

La R.T. specifica inoltre che la disposizione non rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2014.

In virtù dell’analoga disposizione di proroga contenuta nell’art. 29, comma 16, del decreto legge n. 216/2011, l’agevolazione non rileva neppure in sede di acconto d’imposte 2013 e, pertanto, reca effetti in termini di cassa nel 2014.

Nella tabella che segue, tratta dalla R.T. si indicano gli effetti finanziari, considerando il mancato effetto sull’acconto per l’anno 2014.

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Minori entrate correnti

 

3,39

 

Di cui:

 

 

 

IRPEF

 

3,2

 

Add.le reg.IRPEF

 

0,15

 

 Add.le com.IRPEF

 

0,04

 

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame.

Dai dati esposti nella RT non si evince se l’aliquota marginale media IRPEF considerata tenga conto anche della più bassa aliquota applicata ai soggetti che optino per la cedolare secca.

 

ARTICOLO 1, commi 413-414

Assegnazione di personale nelle PP.AA.

Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti relativi alle assegnazioni temporanee del personale tra pubbliche amministrazioni nonché, per gli enti pubblici,  quelli di comando, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessate.

 

Il prospetto riepilogativo non assegna alle norme effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che entrambe le disposizioni intendono operare uno snellimento dell’iter procedurale. In particolare, viene eliminata la necessità di acquisire, per ogni provvedimento di comando, l’intesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Afferma che, pertanto, le disposizione non determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 415

Semplificazione procedure di collocamento fuori ruolo

La norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo del personale statale chiamato ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, sia adottato previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri  - dipartimento della Funzione Pubblica, dell’amministrazione interessata, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non assegna alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta ad introdurre una semplificazione della procedura  autorizzatoria in materia di collocamento fuori ruolo del personale statale chiamato ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare  funzioni presso Stati esteri, ai semi della legge n. 1114/62.

La RT ricorda che in base all'articolo 1 della suddetta legge il provvedimento viene adottato dall’amministrazione interessata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione Pubblica. Ai sensi del medesimo articolo 1 il contingente di personale collocato in posizione di fuori ruolo non può superare le cinquecento unità ed il controllo relativo alla capienza del limite viene svolto dalle strutture del predetto Dipartimento.

La relazione specifica che la disposizione intende operare uno snellimento dell'iter procedurale - che attualmente vede il coinvolgimento di quattro amministrazioni – eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, anche l’intesa del Ministero dell’Economia e delle finanze, tenuto anche conto che dalla data di collocamento fuori ruolo cessa  il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Secondo la RT, la disposizione elimina un aggravio della procedura, consentendo un’abbreviazione dei termini di conclusione e, conseguentemente, una maggiore celerità della stessa. Afferma, inoltre, che le esigenze di controllo della spesa vengono comunque  assicurate dall'introduzione dell’obbligo di comunicare, in via successiva e al di fuori del procedimento autorizzatorio, al predetto Ministero i provvedimenti adottati. ai fini del monitoraggio della relativa spesa e degli effetti finanziari.

La RT conclude affermando che trattandosi di una previsione di semplificazione procedimentale, la stessa risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, Comma 416

Commissari liquidatori

La norma,  in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato, prevede la possibilità di prorogare per un periodo non superiore a sei mesi la durata dell’incarico del commissario in carica da più di cinque anni.

 

Il prospetto riepilogativo non assegna alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma che è invece volta a favorire una più efficiente ed economica gestione della fase finale della procedura liquidatoria consentendo all’amministrazione vigilante di optare per una limitata proroga dell’incarico del commissario liquidatore in presenza di una procedura prossima alla sua conclusione naturale. La disposizione sarebbe volta ad evitare la dilatazione dei tempi di ultimazione dell’attività liquidatoria e di sostenere maggiori oneri amministrativi dovuti all’assunzione ex novo da parte del ministero vigilante di una nuova attività destinata ad esaurirsi in breve tempo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, Comma 417

Assunzioni a tempo determinato presso il Comune de L’Aquila

La norma proroga fino al 30 giugno 2013  la scadenza dei contratti del personale a tempo determinato impiegato nel Comune de L’Aquila per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell’identità sociale e culturale cittadina. A tal fine la norma autorizza la spesa di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui all’art. 14 del DL n. 39/2009[93].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga contratti L’Aquila

1,5

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo sviluppo e coesione – quota Abruzzo

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a prorogare i contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori politiche sociali e urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell’identità sociale e culturale del Comune de L’Aquila per attività strettamente connesse al definitivo superamento del contesto emergenziale. Tale proroga è concessa fino e non oltre il 30 giungo 2013. A tal fine è consentito di derogare alle norme vigenti che impongono limiti assunzioni nel settore del pubblico impiego. La copertura è a carico delle risorse di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 39 del 2009.

 

Al riguardo, pur considerando che l’onere è configurato come limite di spesa, è stato rilevato che non sono noti i dati concernenti il numero di soggetti interessati dalla proroga né le rispettive retribuzioni. Non è risultato pertanto possibile, in assenza di una relazione tecnica, effettuare una valutazione della spesa autorizzata.

Si rileva, inoltre, che la copertura di spese correnti viene effettuata a valere su risorse in conto capitale, con una conseguente dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 418

Pubblicazione dati sulle opere pubbliche

La norma proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2013 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito web le informazioni relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti effettuate nell’anno precedente. Viene, inoltre, prorogato dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro il quale l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare le suddette informazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le proroghe oggetto della disposizione costituiscono adempimenti procedimentali e, pertanto, non determinano effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 419

Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera

Le norme[94] prorogano dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine fissato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, per procedere all’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Si ricorda che l’articolo 26, comma 1, è corredato di una clausola di neutralità finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

 

La relazione tecnica precisa che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica[95].

 

Al riguardo, si rileva che il differimento si iscrive nell'ambito della dotazione finanziaria già scontata a legislazione vigente. Pertanto non sono state formulate osservazioni nel presupposto che il riordino avvenga nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria previsto dall’articolo 26, comma 1, oggetto della presente proroga.

 

ARTICOLO 1,  comma 420

Sicurezza delle dighe

La norma differisce al 31 marzo 2013 i termini di cui ai commi 7, 10, 11 e 15 del decreto legge n. 201/2011. In particolare il comma 7 del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. Il comma 10 del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga. Il comma 11 del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile. Infine il comma 15 del decreto legge n. 201/2011 stabilisce che per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro 28 dicembre 2012, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli interventi che si renderanno necessari saranno realizzati dai concessionari.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 421

Verifiche antisismiche

La norma proroga al 31 marzo 2013 il termine per l’effettuazione delle verifiche sismiche previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché il termine per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri per le verifiche sono a carico dei privati.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 422

Incentivo all’acquisto degli autoveicoli

La norma modifica l’articolo 17-decies del decreto legge n. 83 /2012 che prevede incentivi in favore di coloro che acquistano veicoli nuovi a basse emissioni complessive. In particolare è stabilito che l’incentivo spetta non più per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, bensì a quelli acquistati tra la data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17-undecies, comma 4, del medesimo decreto legge n. 83/2012 ed il 31 dicembre 2105. Il decreto in questione, di natura non regolamentare, è emanato dal Ministro dello sviluppo economico al fine di stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione degli incentivi all’acquisto. Si rammenta che gli incentivi sono finanziati con una norma che definisce un limite di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni considerato che il decreto di disciplina degli incentivi non risulta ancora emanato e che dunque il periodo di fruizione dei medesimi non risulta ampliato dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 423

Proroga di termini in materia di riduzione delle spese per autovetture di servizio

La norma proroga al 2014, per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, che stabilisce che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione differisce al 2014 l’applicazione dell’art. 5, comma 2, DL n. 95/2012, relativa alla riduzione delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per le società che gestiscono servizi di interesse generale.  La relazione tecnica non rileva effetti finanziari negativi in quanto per il predetto art. 5, comma 2, d.l. 95/2012 non sono state scontate minori spese sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, pur considerato che alla disposizione originaria, il cui termine iniziale di operatività è oggetto di proroga da parte della norma in esame, non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, si ricorda che la RT relativa al medesimo provvedimento precisava che i connessi effetti di risparmio erano inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato[96] e degli enti e organismi pubblici[97] e degli enti territoriali[98]. La norma appare, pertanto, suscettibile di determinare minori risparmi, rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica. Sul punto è stato chiesto un chiarimento al Governo.

 

ARTICOLO 1, comma 424

Proroga organi degli Enti parco

La norma  proroga al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati dei  Presidenti o dei consigli direttivi ricadenti nel 2013, qualora le stesse non risultino tra loro coincidenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione, al fine di allineare la durata delle cariche, proroga al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati dei Presidenti o dei Consigli direttivi degli Enti Parco Nazionali ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti.

La RT afferma che trattasi di proroghe di breve durata, che non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, Comma 425

Impianti solari fotovoltaici

La norma proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2013 il termine entro il quale gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche devono entrare in esercizio per beneficiare dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici disposta dal DM 5 luglio 2012.

La norma dispone, inoltre, che detto termine viene prorogato a non oltre il 30 giugno 2013 per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale che hanno ottenuto l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero al 30 ottobre 2013 qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata successivamente al 31 marzo 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le agevolazioni in questione sono finanziate a valere su una componente tariffaria della bolletta elettrica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che le agevolazioni in questione trovino comunque copertura a valere sulla specifica componente della tariffa elettrica e senza oneri quindi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 426

Differimento delle rate dei mutui concessi ai comuni ed alle province interessati dal sisma del maggio 2012

La norma stabilisce che il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nonché alle Province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Si rammenta che l'articolo 5, comma 1,  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Il successivo comma 3 ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura fossero determinati, fra l’altro, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differimento rate dei mutui

14,0

 

 

14,0

 

 

14,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la disposizione. 

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che non appare evidente l’esatta portata normativa del testo in esame con particolare riferimento alla espressione “trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269”. Premesso che tali norme sembrano già avere dispiegato il loro effetto nel passato, sembrerebbe intendersi che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti siano trasferiti al Ministero. Su tale questione è stata ravvisata l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo.

Si osserva, inoltre, che la  relazione tecnica non definisce puntualmente la misura degli oneri determinati dalla norma in esame con riferimento sia al differimento del pagamento delle rate sia alla mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni per il ritardato pagamento delle rate già scadute. Non è stata parimenti definita dalla relazione tecnica l’articolazione nel tempo del medesimo onere e, pertanto, non è risultato possibile verificare la congruità della copertura disposta.

 

ARTICOLO 1, comma 427

Divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali

La norma  stabilisce che i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico non possono, prima del 31 dicembre 2013, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1 commi 428-431

Redistribuzione della manovra fra enti territoriali

Ai sensi della normativa vigente[99], i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti virtuosi risultano agevolati nei limiti dello spazio consentito dalla penalizzazione prevista a carico degli enti non virtuosi per la quale la norma fissa un tetto massimo (pari a quattro decimi di punto percentuale delle spese di ciascun ente). Pertanto per gli enti virtuosi, pur essendo programmaticamente dichiarato l’obiettivo del pareggio di bilancio, potrebbe potenzialmente essere prevista l’esposizione di avanzi di bilancio, laddove la predetta penalizzazione a carico degli enti non virtuosi non garantisse spazi finanziari sufficienti al mero pareggio.

Il DM 25 giugno 2012 ha individuato un numero limitato di enti virtuosi (4 province e 143 comuni) ai quali è stato richiesto, per il 2012, il mero rispetto del vincolo del pareggio di bilancio. E’ stata corrispondentemente disposta la massima penalizzazione consentita a carico dei comuni non virtuosi e una penalizzazione solo parziale rispetto alla massima consentita per le province non virtuose.

 

La norma:

- modifica i criteri di  virtuosità degli enti soggetti al patto di stabilità interno, prevedendo l'ulteriore slittamento al 2014 della data di adozione di alcuni parametri di valutazione e introducendo due indicatori (il valore delle rendite catastali e il numero di occupati) al fine di tenere conto della realtà socio-economica;

-  ridetermina, fermo restando l’obiettivo per ciascun comparto, l’entità del premio per gli enti locali virtuosi (saldo obiettivo pari a zero, in luogo del previgente “importo compatibile” con una penalizzazione massima, normativamente fissata[100], per gli enti non virtuosi) e per le regioni virtuose (miglioramento dell’obiettivo nella misura di cui alla legge finanziaria per il 2012[101], in luogo della previgente misura di cui al DL 112/2008[102]);

- conferma l’ammontare massimo delle percentuali di penalizzazione per l’individuazione del saldo obiettivo dei comuni non virtuosi con più di 5.000 abitanti, riducendo l’ammontare della penalizzazione massima per le province e, per il solo 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti.

Si segnala in proposito che la relazione introduttiva allegata all’emendamento afferma che la norma dispone l’aumento di un punto delle percentuali da applicare alla spesa media corrente 2007-2009 degli enti non virtuosi. Tale descrizione non sembra conforme al tenore letterale della disposizione che appare invece confermare la misura della penalizzazione prevista a legislazione vigente per i comuni non virtuosi (con una riduzione per il 2013 per i comuni più piccoli), alleggerendo quella per le province non virtuose.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica richiama il contenuto delle diverse disposizioni, asserendo la neutralità finanziaria di ciascuna.

In particolare, la relazione afferma che il comma 428[103] introduce, al fine di correggere i parametri di virtuosità, due indicatori della realtà socio-economica, individuati nel valore delle rendite catastali e nel numero di occupati. E’, inoltre, posticipata al 2014 l’adozione di alcuni parametri la cui considerazione sarebbe dovuta avvenire dal 2013. Il comma non produce, secondo la RT, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 429 indica, fermo restando l’obiettivo del comparto, l’entità del premio per i singoli enti virtuosi che risulta essere, per i comuni e per le province, il saldo obiettivo pari a zero, e per le regioni, il miglioramento dell’obiettivo dell’importo di cui all’articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto gli oneri connessi al minor contributo degli enti virtuosi è sostenuto dagli enti non virtuosi.

Il comma 430 sopprime il comma 5 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in quanto la disposizione è già prevista dalla riformulazione del citato comma 3 dell’articolo 20, operata dal comma 429 del presente articolo. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

Il comma 431 indica i valori massimi che possono assumere le percentuali per l’individuazione del saldo obiettivo degli enti non virtuosi. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

 

Al riguardo si evidenzia, in via preliminare, che la relazione tecnica non fornisce una dimostrazione quantitativa della neutralità degli effetti finanziari recati dalla disposizione che esclude che agli enti locali virtuosi possa essere imposta l’esposizione di posizioni di avanzo di bilancio indipendentemente dalla capienza degli spazi finanziari concessi dalla penalizzazione imposta a carico dei restanti enti. Si segnala in proposito che tale capienza risulta peraltro ridotta dalla disposizione che, confermando il previgente tetto della penalizzazione imposta ai comuni non virtuosi, riduce sensibilmente quella a carico delle province non virtuose.

In caso di incapienza dello spazio finanziario concesso dalla predetta penalizzazione, la neutralità delle disposizioni potrebbe essere assicurata solo nell’ipotesi in cui il numero degli enti virtuosi potesse essere ridotto, interpretando conseguentemente in modo flessibile la soglia di virtuosità dei parametri. In proposito occorre acquisire l’avviso del Governo.

Quanto alle regioni, andrebbe chiarito l’effetto della disposizione che modifica il riferimento normativo per determinare l’ammontare massimo della manovra richiesta a quelle considerate virtuose: il riferimento ad una disposizione più recente, che ingloba gli effetti di manovre intervenute nel frattempo, sembra infatti suscettibile di ridurre, rispetto alla normativa previgente, la misura dell’agevolazione riconosciuta nei confronti delle regioni virtuose.

 

ARTICOLO 1, commi 432-438

Patto di stabilità interno per gli enti locali

Il comma 432 aggiorna al triennio 2007-2009 il periodo di riferimento precedentemente adottato (2006-2008) per la definizione del concorso di ciascun ente locale alla manovra di finanza pubblica cosi come individuato dall'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, limitando temporalmente al 2016 l’efficacia del vincolo, precedentemente valido a regime. Conseguentemente, sono ridotte le percentuali, indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183/2011, al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica negli esercizi considerati. In tale ambito è prevista una ulteriore riduzione, per il solo 2013, della percentuale applicabile ai comuni di dimensioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che vengono per la prima volta assoggettati al patto di stabilità interno. E’ inoltre previsto che i comuni che partecipano alla sperimentazione prevista in materia di riforma degli ordinamenti contabili[104] beneficino nel 2013 di un miglioramento del 20% degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il comma 433 rinvia di un anno l'adozione del cosiddetto patto regionale integrato.

Tale modalità mira a consentire alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e di quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo con questi ultimi.

Il comma 434 recepisce all'interno del cosiddetto patto regionalizzato le modifiche recate alle regole sul patto di stabilità interno delle regioni con riferimento all'introduzione del saldo eurocompatibile.

Il comma 435 sopprime la disposizione che prevede che in favore delle regioni che cedono ai propri enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto, sia riconosciuto lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, nel limite del triplo delle somme cedute agli enti.

Il comma 436 sopprime la disposizione che esclude dall'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno gli enti commissariati[105] fino all’anno successivo a quello della rielezione degli organi consiliari.

Il comma 437 anticipa i termini entro cui va conclusa la procedura prevista per l'attuazione del cosiddetto patto orizzontale nazionale[106] .

La relazione introduttiva chiarisce che la disposizione mira a consentire ai comuni di conoscere prima il proprio obiettivo di patto di stabilità interno sia per meglio programmare l'attività di gestione e sia per formulare, in maniera più circostanziata, eventuali richieste alle regioni nell'ambito del patto regionalizzato.

Il comma 438 è finalizzato a chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno, a valere sulle risorse prodotte dalle sanzioni a carico degli enti non rispettosi del patto, sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti destinati ai comuni di Sicilia e Sardegna e che tali spazi sono relativi solo alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica richiama il contenuto di ciascuna disposizione, asserendone la neutralità sotto il profilo finanziario.

In particolare, con riferimento al comma 436, la relazione, affermando che esso non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, sottolinea che il maggior contributo alla manovra derivante dall’assoggettamento degli enti locali commissariati alle regole del patto è compensato dalla riduzione delle percentuali, indicate  lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 31 della legge n.183/2011.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non riporta valutazioni quantitative volte a suffragare l’asserita compensatività tra gli effetti finanziari prodotti, da un lato, dallo slittamento della base di calcolo delle percentuali del patto di stabilità per gli enti locali e, dall’altro, dalla modifica delle percentuali stesse, rendendo conseguentemente impossibile una verifica della neutralità finanziaria delle disposizioni.

Si segnala inoltre che la limitazione temporale dell’efficacia del vincolo[107], non oggetto di specifica compensazione, determina un peggioramento degli andamenti tendenziali a decorrere dal 2017, fatta salva la possibilità di proroghe successive del vincolo.

La relazione non rende esplicito, inoltre, l’effetto dovuto all’assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti commissariati, limitandosi ad affermare che dello stesso si è tenuto conto nel determinare la misura della riduzione delle percentuali del vincolo, ai fini della compensatività complessiva dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 439-440

Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

La norma recepisce all'interno dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, che disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali, il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto riconduce nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica il sistema sanzionatorio relativo al patto contenuto nel decreto legislativo n. 149/2011.

 

Nulla da osservare al riguardo.

La disposizione appare funzionale ad evitare l’insorgere di contenziosi in merito all’applicabilità agli enti locali delle regioni a statuto speciale del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 149/2011, attuativo di una delega la cui portata applicativa è circoscritta alle regioni a statuto ordinario.

 

 

ARTICOLO 1, commi 441-444

Limite alle spese correnti degli enti locali

La norma sopprime le disposizioni che consentono l'utilizzo di entrate in conto capitale (quali, ad esempio, le entrate da oneri di urbanizzazione o da alienazione di beni) per finanziare spese correnti – incluso il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui – prevedendo che esse possano essere utilizzate esclusivamente:

a)      per la copertura di spese di investimento;

b)      ovvero, in assenza delle precedenti o per la parte eccedente, per la riduzione del debito;

c)      per il ripiano degli squilibri di bilancio di parte capitale.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, si segnala la presenza di profili problematici in merito al coordinamento tra quanto disposto dalla norma in esame e quanto previsto dal Capo IV della legge n. 243/2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio, che si applicherà a decorrere dal 2016. Tale ultimo provvedimento consente infatti l’assunzione di nuovi debiti al solo fine di finanziare nuove spese di investimento e non anche al fine di ripianare debiti pregressi. La norma in esame consente al tempo stesso l’utilizzo delle entrate da dismissioni a fini di rimborso del debito solo in assenza di spese di investimento. Pertanto, in presenza di contestuali esigenze di rimborso di debiti pregressi e di nuove spese di investimento, il combinato disposto delle citate previsioni sembrerebbe non consentire:

-          né l’utilizzo delle entrate da dismissioni al fine del rimborso del debito pregresso con la contestuale accensione di nuovi debiti per finanziare le nuove spese di investimento (soluzione non consentita dalla norma in esame);

-          né l’accensione di nuovi debiti per finanziare il rimborso del debito pregresso con il contestuale l’utilizzo delle entrate da dismissioni al fine di finanziare le nuove spese di investimento (soluzione non consentita dalla legge sul pareggio di bilancio).

 

ARTICOLO 1, commi 445 e 446

Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali

La norma:

- amplia i termini per l'invio della certificazione, qualificandoli come perentori. In particolare si prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (30 giugno e non più 15 maggio), in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione.

Infine, la disposizione introduce l'obbligo di comunicazione, anche successivamente al 30 giugno, per quegli enti che registrano, dopo l'invio della certificazione, un peggioramento del saldo finanziario rispetto al proprio obiettivo;

-  prevede che, in via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che attestino di non aver raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione delle predette somme nell'esercizio 2012, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende ridefinita nel senso di limitare al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo l’importo massimo da versare all’entrata dello Stato e di prevedere che tale versamento sia operato a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, salvo l’obbligo di versamento delle somme eventualmente incapienti[108].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento che ha introdotto la norma[109], afferma che la norma di cui al primo punto, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari, dal momento che il gettito delle sanzioni è destinato alla riduzione della manovra a carico degli enti rispettosi del patto del medesimo comparto. Con riferimento alla norma che riduce le sanzioni nel caso di ritardato conseguimento delle entrate da privatizzazione, si segnala che il riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio non risulta corretto a seguito della soppressione del fondo stesso.

 

ARTICOLO 1, commi 448-472

Patto di stabilità interno delle regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Le norme definiscono le regole del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome dal 2013 al 2016 in coerenza con quanto previsto per i predetti esercizi dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, commi 117 e 118, del provvedimento in esame.

In particolare, i predetti commi prevedono, a decorrere dal 2013, un concorso alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quello disposto dal decreto legge n. 95 del 2012, di 1.000 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario e di 500 milioni per le autonomie speciali, per un effetto complessivo del combinato disposto di tali nonne pari, per le RSO a 2000 milioni nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni a decorrere dal 2015, mentre per le autonomie speciali pari a 1.700 milioni nel 2013, 2.000 milioni nel 2014 e 2.075 milioni a decorrere dal 2015.

La norma ora in esame dispone in merito alle modalità attuative delle predette manovre limitatamente all’arco di tempo compreso tra il 2013 e il 2016.

I commi da 449 a 472 prevedono che le spese finali, sia in termini di competenza finanziaria (comma 450) che di competenza mista eurocompatibile (comma 449), del complesso delle regioni a statuto ordinario non possano essere superiori all'importo di 20.090 milioni annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di 20.040 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le spese finali, come definite dal comma 451 in termini di saldo eurocompatibile, è costituito dalla sommatoria:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

Il comma 449 attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di ripartire tra le regioni a statuto ordinario gli obiettivi complessivi del comparto, anche applicando la disciplina della virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

In caso di mancato accordo delle regioni, la ripartizione degli obiettivi complessivi è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio 2013, in proporzione all'incidenza della spesa, espressa in termini di competenza eurocompatibile, di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati relativi al 2011 e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

Il comma 452 conferma il regime delle esclusioni dal patto previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, salvo quelle previste dalle lettere f), e n) che sono abrogate[110]. Inoltre, dispone che l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, istituito ai sensi del comma 301, operi nel limite di 1.600 milioni e prevede che per il 2013 siano escluse le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263, finalizzate a finanziare le scuole paritarie.

Il comma 453 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario non consentite ai sensi del comma 5.

I commi da 454 a 459 disciplinano il patto di stabilità interno delle autonomie speciali, sulla base di appositi accordi bilaterali tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, i commi 455 e 454 dispongono che il Trentino Alto Adige (nonché le relative province autonome) e le restanti regioni a statuto speciale riducano, rispettivamente, il saldo o il complesso delle spese finali, in termini di competenza finanziaria ed eurocompatibile, risultante dal consuntivo 2011:

a)      dell'importo delle manovre di rispettiva competenza, previsto dall'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b)      dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 4, comma Il, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16;

c)      dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

d)     degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il comma 456 prevede le modalità di determinazione degli obiettivi in caso di mancato accordo entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il comma 457 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale definiscano per gli enti locali dei rispettivi territori le modalità attuative del patto di stabilità interno. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni previste per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Il comma 458 richiama il necessario rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il comma 459 prevede che le RSS e le province autonome concorrano al riequilibrio della finanza pubblica anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali con norme statutarie che precisino la modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato.

I commi 460 e 461 disciplinano il monitoraggio trimestrale del patto e la certificazioni dei relativi risultati, da attuarsi secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 462 a 464 definiscono il sistema sanzionatorio per le RSS e le province autonome inadempienti al patto di stabilità interno, confermando quello previsto nel 2012, disciplinato del decreto legislativo 6 settembre 201 l, n. 149.

Il comma 465 conferma la nullità degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il comma 466 consente l'aggiornamento, in via amministrativa, dei termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Il comma 467 estende fino al 2015 l'obbligo delle regioni di trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale le informazioni contabili riguardanti i propri consuntivi, classificati secondo modalità omogenee, e, per quanto riguarda le entrate, prevede, dal 2012, la trasmissione di informazioni distinte per la sanità, secondo le modalità previste dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I commi 468 e 469 estendono al 31 gennaio di ogni anno il termine previsto per sancire l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla ripartizione del contributo alla manovra previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge n. 95 del 2012.

I successivi commi sono diretti ad adeguare la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni alle disposizioni della presente legge, in particolare, a quelle riguardanti l’introduzione del tetto di spesa di competenza eurocompatibile, attraverso:

a) la sostituzione dei riferimenti al tetto di cassa con quelli relativi al tetto eurocompatibile,

b) la soppressione delle norme che consentono la compensazione tra l'obiettivo di competenza e quello di cassa e la rideterminazione degli obiettivi sulla base di un differente coefficiente di ponderazione applicato alle spese correnti e alle spese in c/capitale.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica, richiamando il contenuto delle disposizioni, afferma che esse definiscono le modalità di attuazione del concorso delle regioni e province autonome  alla manovra prevista dall’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’articolo 1, commi 117 e 118, della presente legge di stabilità 2013 (2.000 milioni nel 2013 e 2014 e 2.050 milioni nel 2015 e successivi per le Regioni a statuto ordinario, 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 nel 2014 e di 2.075 a decorrete dal 2015 per le Autonomie speciali).

Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 agosto 2011, n. 98 e dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge, n. 78 del 2010 in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Il secondo comma dell’articolo in esame sostituisce l’attuale tetto di spesa espresso in termini di cassa con un tetto di spesa eurocompatibile, coerente con le regole di consolidamento dei conti pubblici europei, definite dal sistema SEC ‘95, costituito dalla sommatoria:

a)      degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b)     dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c)      dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l’acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

L’importo degli obiettivi di spesa per le regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile, pari a 20.090 milioni nel 2013 e 2014, e 20.040 milioni nel 2015 e 2016, è stato determinato come segue:

1)      calcolando l’importo del tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario relativo all’esercizio 2011, al netto delle esclusioni considerate valide nel 2013, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativi al 2011 (trattasi dei consuntivi 2011 delle regioni riclassificati secondo modalità omogenee) e, ove non disponibili, sulla base dei dati del monitoraggio del patto di stabilità interno;

2)      riducendo l’importo di cui al punto 1 dell’importo delle manovre previste a carico delle regioni dal 2012 al 2016.

Il comma 450 dell’articolo in esame riduce il tetto di competenza finanziaria del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all’importo definito per il tetto di competenza eurocompatibile, al fine di limitare la formazione dei residui passivi, ritardi nei pagamenti ed evitare il rischio di possibili oneri per la finanza pubblica.

In proposito, la relazione illustrativa afferma che il comma 450, che impone la coincidenza tra il tetto di competenza finanziaria e quello di competenza mista eurocompatibile, elimina un'anomalia presente nella precedente disciplina che, consentendo significative differenze tra gli obiettivi del patto, aveva favorito la formazione di consistenti residui passivi e di consistenti ritardi nei pagamenti nei confronti dei creditori, pur in presenza dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2009.

Per le regioni Sardegna, Siciliana, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, il comma 454 prevede il medesimo procedimento, effettuato sulla base dei consuntivi 2011 degli enti, da applicare in occasione della definizione dell’accordo previsto tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 455 prevede che il contributo alla manovra sia garantito migliorando il saldo programmatico 2011 espresso in termini di competenza mista, dell’importo delle manovre di rispettiva competenza.

I  successivi commi hanno natura ordinamentale, in quanto in gran parte volti ad adeguare la disciplina complessiva del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all’introduzione del tetto di spesa di competenza eurocompatibile, e non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce elementi quantitativi volti a dimostrare che il tetto di spesa fissato dalla norma per le RSO consenta effettivamente di conseguire gli effetti di miglioramento dei saldi, rispetto agli andamenti tendenziali, attesi dal combinato disposto delle citate manovre di finanza pubblica.

La relazione non formula inoltre valutazioni in merito alla sostenibilità per le RSO dei vincoli disposti, con riferimento anche ai possibili effetti connessi all’introduzione del criterio di spesa eurocompatibile. A tale proposito non sono chiare le ragioni per cui tale criterio consentirebbe di evitare l’accumularsi di residui passivi né è chiaro se ciò determini una maggiore restrittività del nuovo vincolo in termini di cassa. Andrebbe inoltre verificato se possano sussistere profili problematici in merito al coordinamento tra l’obiettivo fissato per le regioni in termini di competenza eurocompatibile e quello fissato per gli enti locali in termini di competenza mista, ai fini della cessione di spazi finanziari tra tali amministrazioni nell’ambito della flessibilizzazione verticale del patto.

In merito alla deroga per le spese inerenti il TPL, che appare superare una lacuna contenuta nel testo iniziale, non è chiaro con quali modalità andrà operato il riparto, tra le singole regioni, dell’ammontare di spesa oggetto di deroga. Non essendo previsto in proposito un rinvio ad un provvedimento di natura secondaria, potrebbe peraltro assumersi che la deroga spetti a ciascuna regione nella misura delle risorse ad essa spettanti sulla base della dotazione del previgente fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Infine in merito alle RSS, con riferimento ai criteri di riparto della manovra tra i diversi comparti amministrativi, non è chiaro se la quota di risparmi imputata alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale sia comprensiva della quota di risparmi a carico degli enti locali del rispettivo territorio. In tal caso, andrebbe chiarito se nell’ambito del parametro della spesa corrente, utilizzato almeno in parte ai fini del riparto della manovra, la quota di spesa degli enti locali sia imputata alla regione o provincia a statuto speciale di appartenenza.

 

ARTICOLO 1 comma 473

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

La norma dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.

In particolare viene prorogata dal 1° luglio 2011 al 1° gennaio 2013 la data di possesso dei beni e fissata al 30 giugno 2013 la decorrenza del termine di versamento della prima rata dell’imposta, che deve essere versata in tre rate annuali di pari importo.

La disposizione è stata introdotta con emendamento nel corso dell’esame presso il Senato e gli effetti positivi ascritti alla norma in commento sono utilizzati (come conferma la relazione tecnica allegata all’emendamento) alla copertura degli effetti negativi recati dalle modifiche al patto di stabilità interno.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

200

100

100

200

100

100

200

100

100

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES(*))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Il prospetto riepilogativo non riporta alcun valore in quanto gli effetti di minor gettito si realizzano, come illustrato nella relazione tecnica, a decorrere dal 2016.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. dd) – gg) del DL. 70/2011 (Rivalutazione partecipazioni non negoziate e terreni a destinazione agricola): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2013, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, con pagamento fino a tre rate annue di uguale importo con scadenza 30 giugno 2013 ed anni successivi.

Nel caso in cui il contribuente si sia già avvalso della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei beni in oggetto è prevista la possibilità di scomputare dalla imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata, ovvero di chiederne il rimborso.

In base ai dati definitivi di autotassazione 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (a tutto novembre) tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultimo 7, comma 2, lett. dd) – gg) del DL. 70/2011) si ha:

-          il gettito 2012 netto riferito al codice tributo 8055 (rivalutazione partecipazioni non negoziate) è pari a circa 546 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010 (circa 223 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 324 milioni di euro;

-          il gettito 2012 netto riferito codice tributo 8056 (rivalutazione terreni) è pari a circa 190 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010 (circa 109 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 81 milioni di euro.

Pertanto, il gettito attribuibile al solo DL n. 70/2011:

-          nel 2012,  ammonta a 405 milioni (324 + 81);

-          per gli anni 2013 e 2014, viene stimato in misura pari a circa 202 milioni (162+40).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all’ultimo provvedimento (DL n. 70/2011) e tenuto conto dei nuovi dati disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, si  ipotizza in via prudenziale che l’ulteriore estensione temporale di un anno e mezzo del possesso (1° luglio 2011 – 1° gennaio 2013) equivalga alla metà degli effetti emersi (relativi a loro volta a un anno e mezzo di estensione temporale del possesso), tenuto altresì conto dell’effetto negativo in termini di gettito derivante da eventuali compensazioni e/o richieste di rimborso da parte dei contribuenti che già si siano avvalsi della facoltà nelle precedenti occasioni.

Così come operato nelle precedenti occasioni, l’importo lordo della imposta sostitutiva è ulteriormente ridotto per tenere conto dell’ eventuale minore gettito conseguente alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili, evidenziando così la perdita negli anni successivi.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari:

2013

2014

2015

2016

2017

+ 200

+ 100

+ 100

-33

-33

(milioni di euro)

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che tali risorse sono destinate, quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2013, alla copertura degli effetti derivanti, in termini di saldo netto da finanziare, dalle suddette modifiche  derivanti dal patto verticale incentivato, ed in termini di fabbisogno ed indebitamento netto dall’alleggerimento, rispettivamente, del patto per i piccoli comuni (180 milioni di euro) e del patto enti in sperimentazione contabile (20 milioni di euro).

Infine, gli effetti negativi derivanti dalle richiamate misure fiscali sono fronteggiati con corrispondente riduzione della tabella A, a partire dall’anno 2015, rispettivamente della voce Ministero dell'economia e delle finanze (per 13 milioni di euro)  e della voce Ministero  dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per 20 milioni di euro).

 

Al riguardo in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la stima operata risulta sostanzialmente coerente con quella riferita alla precedente proroga.

La metodologia applicata nelle varie disposizioni di proroga e di riapertura dei termini intervenute nel tempo è rimasta costante. Essa si basa sul presupposto che una parte dei contribuenti[111] decida di effettuare il pagamento in un’unica scadenza (coincidente con la prima rata). Le relazioni tecniche allegate ai provvedimenti di proroga evidenziano la quota di gettito realizzata relativa alla parte rateizzata dei precedenti provvedimenti (in quanto necessaria ai fini della nuova stima) mentre non forniscono indicazioni in merito alle opzioni esercitate con pagamento in un’unica soluzione. Tale opzione consente di determinare il maggior gettito ascritto al primo anno rispetto ai due successivi.

In merito all’andamento degli effetti si evidenzia che gli effetti positivi si esauriscono nell’arco del triennio considerato nel prospetto riepilogativo, mentre a decorrere dal 2016 la disposizione determina effetti negativi (come evidenziato anche dalla relazione tecnica). Inoltre, trattandosi di una imposta una tantum, i relativi effetti positivi (a differenza dei connessi effetti negativi a decorrere dal 2016) non appaiono suscettibili di incidere positivamente sul saldo dell’indebitamento netto strutturale.

Sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, i predetti effetti positivi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono volti a compensare l’effetto negativo di altre disposizioni, espressamente menzionate, suscettibili di incidere negativamente sui saldi strutturali[112]. Rispetto alle predette disposizioni, la norma in esame risulterebbe inidonea a fornire adeguata compensazione ai fini dei saldi strutturali. Peraltro, il provvedimento in esame contiene altre disposizioni di spesa, inerenti le calamità naturali, potenzialmente suscettibili, qualora considerate una tantum, di risultare neutrali ai fini dei saldi strutturali di finanza pubblica e di trovare, pertanto, adeguata compensazione, ancorché parziale, negli effetti positivi prodotti dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 474

Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane

La norma[113] incrementa di 10 milioni per il 2013 le risorse per il funzionamento dell’ICE-Agenzia per la Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La  relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 475

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

Normativa previgente: l’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) disciplina gli apparecchi idonei al gioco lecito con vincita in denaro: le slot machine e le video-lottery (VLT). Il successivo comma 7 disciplina gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, considerando apparecchi e congegni per il gioco lecito:

-         quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, e che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (il cui valore complessivo non può essere superiore a venti volte il costo della partita (lettera a);

-         quelli basati sulla sola abilità, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (lettera c)

Le norme integrano l’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, includendo tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincite in denaro due ulteriori tipologie di apparecchi.

Si tratta dei seguenti:

-         apparecchi meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;

-         apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Le norme introducono inoltre – al medesimo articolo 110  - i commi da 7-ter a 7-quinquies. In particolare, il comma 7-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia la definizione delle regole tecniche:

         per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7 (apparecchi senza vincite in denaro) e per la regolamentazione amministrativa dei medesimi[114];

         per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, del DPR 640/1972.

Il DPR 640/1972 ha istituito l’imposta sugli intrattenimenti, la cui base imponibile è costituita dal prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nel DPR. Le aliquote dell'imposta variano a seconda della tipologia di intrattenimento: nel caso degli apparecchi da intrattenimento[115], l’aliquota è pari all’8 per cento dell’imponibile. L'articolo 14-bis, comma 3-bis, del medesimo DPR prevede che per gli apparecchi e congegni senza vincite in denaro (di cui all'articolo 110, comma 7), la misura dell'imponibile medio forfetario annuo ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti sia prevista, per ciascun anno, in 1.800 euro per ciascuno degli apparecchi di cui alla lettera a) e alla lettera c). Il successivo comma 5 prevede che con decreto del Ministero dell'economia, adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

Il successivo comma 7-quater introduce il divieto, per gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro, di essere utilizzati per le manifestazioni, i concorsi e le operazioni a premio di cui al DPR  430/2001 (Disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali). I premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto ministeriale di cui al precedente comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.

Il comma 7-quinquies dispone in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio. Tali apparecchi possono essere regolarizzati dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Le modalità di regolarizzazione saranno definite con il già richiamato decreto ministeriale di cui al comma 7-ter.

Infine viene integrato l’articolo 110, comma 9, del  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che reca la disciplina sanzionatoria in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento[116]. In particolare vengono previste ulteriori sanzioni a fronte di violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco (lettera f-bis) e in particolare delle video-lottery (lettera f-ter).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che nel corso dell’esame del provvedimento sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari connessi alla determinazione, affidata ad apposito decreto ministeriale, della base imponibile forfetaria per l’applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti agli apparecchi senza vincite in denaro. Nella Nota di risposta[117] il Ministero dell’economia ha segnalato l’opportunità di acquisire una relazione tecnica che escludesse la sussistenza di effetti finanziari negativi (RT che non risulta tuttavia pervenuta). La medesima Nota, inoltre, ha evidenziato che l’ampliamento della gamma degli apparecchi assoggettabili all’imposta sugli intrattenimenti potrebbe comportare maggiori entrate, anche se di carattere aleatorio e – pertanto – non utilizzabili con finalità di copertura di norme di spesa né a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che gli effetti finanziari complessivamente recati dalle norme in esame appaiono connessi:

          all’estensione delle categorie di apparecchi[118] che potranno essere sottoposti a tassazione (cpv. comma 7-ter): misura che appare, in sé,  suscettibile di ampliare le basi imponibili, con possibili effetti positivi sul gettito tributario;

          alla rideterminazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti per il complesso degli apparecchi senza vincite in denaro. In ordine ai possibili effetti finanziari di tale misura, si osserva:

-    da una parte, che la rideterminazione annuale delle basi imponibili relative agli apparecchi senza vincite in denaro è già consentita a normativa previgente[119]. Quest’ultima, tuttavia, riguarda un ambito più ristretto di apparecchi, in quanto fa riferimento alle tipologie indicate dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prima dell’integrazione effettuata con le norme in esame;

-    dall’altra, che la riconsiderazione di dette basi imponibili dovrebbe comunque tenere conto, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi, dell’attuale regime impositivo praticato sui medesimi apparecchi da intrattenimento (aliquota dell’8 per cento applicata su un imponibile medio forfetario annuo di 1.800 euro per ciascun apparecchio senza vincite in denaro).

In conclusione, si conferma che - in assenza di relazione tecnica - non appare possibile né suffragare l’ipotesi di sostanziale invarianza di gettito che sembrerebbe implicita nelle norme in esame né verificare eventuali stime di variazione del gettito connesse alla nuova disciplina in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 476-478

Contabilità speciali per la gestione dei giochi

Le norme istituiscono presso la tesoreria statale - a decorrere dal 2013 - una o più contabilità speciali per la gestione dei giochi, intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con decreto del Ministro dell'economia sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, nonché la destinazione delle risorse e le modalità di funzionamento (comma 476).

Fermo restando il termine del 1º dicembre 2012 per l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate e per l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nella nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli[120], il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi in carica di tale Agenzia ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia. Ai fini contabili, il termine per la chiusura del bilancio di esercizio di AAMS è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio 2012, resta in vigore quanto previsto[121] dalla disciplina di contabilità nazionale con riferimento alla presentazione del rendiconto annuale, alla sua parificazione e alla sua trasmissione alle Camere. Per la stessa AAMS, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile[122] (comma 477).

Viene abrogata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, la norma[123] con la quale è stato istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato ad AAMS e denominato “Fondo di riserva delle lotterie nazionali” (comma 478, primo periodo).

A tale Fondo affluiscono – in base alla norma oggetto di abrogazione - una quota degli incassi di ciascuna lotteria e l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nei casi di decadenza. Dal conto corrente sono prelevate le somme necessarie per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.

È inoltre abrogata la norma[124] che - nell’ambito della ripartizione della posta unitaria delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli - ha assegnato al “Fondo

speciale di riserva”[125] il 2,54 per cento della posta unitaria. A seguito dell’abrogazione, tale quota affluirà all'entrata del bilancio dello Stato (comma 478, secondo periodo).

Le norme di cui al comma 477 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 478, terzo periodo).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa che l’istituzione della contabilità speciale[126] è finalizzata a garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite e la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale confluiranno sia queste ultime (entrate dai concessionari) sia gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per i giochi le cui caratteristiche richiedono che sia garantita la celerità dei flussi di entrata e di uscita, pur nel rispetto delle regole contabili pubbliche.

Con riferimento al comma 477, la RT afferma che la decorrenza dal 2013 degli effetti contabili dell’incorporazione di AAMS in Agenzia delle dogane e dei Monopoli è finalizzata a garantire un controllo unitario delle risultanze gestionali del 2012: ciò consente di verificare la neutralità finanziaria dell’operazione di incorporazione e la neutralità sui saldi di finanza pubblica, che altrimenti potrebbero subire gli effetti negativi derivanti da un’interruzione del flusso delle entrate generate dal settore dei giochi.

In ordine al comma 478, la RT precisa che il termine indicato per l’entrata in vigore delle disposizioni recate dal comma 477 è indispensabile per garantire l’operatività delle medesime. Se - infatti - queste entrassero in vigore successivamente alla conclusione dell’anno 2012, sarebbero inefficaci.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è  osservato che il comma 476 e la relazione tecnica non precisano quali entrate del settore dei giochi siano destinate a confluire nella nuova contabilità speciale, né quali siano la destinazione delle risorse e le modalità di funzionamento della medesima contabilità (la disciplina di tali aspetti viene rinviata ad un successivo decreto ministeriale). Non si dispone pertanto degli elementi volti ad escludere che l’istituzione della contabilità speciale possa alterare la dinamica di cassa delle entrate e delle spese già scontate sui saldi a legislazione vigente.

Si segnala che in data 22 gennaio 2013 sul sito istituzionale di AAMS è stata pubblicata una comunicazione della Direzione per i giochi[127], che detta criteri e modalità per i versamenti dovuti dai concessionari “a seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane e in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 476”. In particolare, il testo della comunicazione fa riferimento all’articolo 4 del “decreto ministeriale n. 108511 del 31 dicembre 2012 (…) in corso di registrazione presso la Corte dei Conti”, volto ad istituire una contabilità speciale denominata “Contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”, intestata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e finalizzata alla gestione dei relativi flussi finanziari. Riguardo alle tipologie di gioco interessate dalla nuova disciplina, la comunicazione fa riferimento ai “Concorsi pronostici sportivi e Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli” ed al settore “Ippica Nazionale, Ippica Internazionale, Concorsi pronostici ippici”.

 

ARTICOLO 1, comma 479

Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento

Normativa previgente: l’articolo 5 del decreto direttoriale dei Monopoli di Stato (AAMS) 12 ottobre 2011 (Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del DL 138/2011) ha fissato come segue la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento VLT[128]:

-         a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e un’addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500;

-         a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5 per cento.

La norma aumenta dal 4,5 al 5 per cento la misura del prelievo erariale unico sull'ammontare delle somme giocate con gli apparecchi da intrattenimento VLT.

In assenza di precisazioni nella RT e stante il tenore letterale del testo, si assume che la norma vada interpretata nel senso che la misura del PREU viene aumentata dello 0,5 per cento ferma restando l'addizionale prevista a normativa vigente (+6 per cento sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro). In tal caso, la norma potrebbe determinare – a parità di altre condizioni – un incremento del gettito (+0,5 per cento). Qualora, invece, con la medesima norma si intendesse, oltre che rideterminare in aumento il PREU, anche sopprimere l’addizionale, gli effetti finanziari complessivi deriverebbero da un incremento del gettito (+0,5 per cento) compensato da una riduzione di gettito (-6 per cento sulle vincite eccedenti i 500 euro)[129].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate tributarie

130

130

130

130

130

130

130

130

130

 

La relazione tecnica afferma che la stima di un maggiore introito erariale pari a 130 milioni di euro all’anno si basa sull’ipotesi prudenziale di una raccolta annua da VLT nel 2013 pari a circa 26 miliardi di euro. Tale ipotesi appare coerente – secondo la RT – con il costante trend di crescita[130] della raccolta nel 2012, annualità per la quale si stima che la raccolta dovrebbe attestarsi intorno ai 22 miliardi di euro (rispetto ai circa 15 del 2011), nonché sulla circostanza che nel 2013 saranno utilizzati ulteriori diritti rispetto a quelli utilizzati nel 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che nel corso dell’esame parlamentare non sono stati chiariti i possibili effetti complessivi di un intervento che – incrementando la misura del prelievo erariale – appare suscettibile di influire sulla domanda di mercato, sulla raccolta e sui relativi risultati di gettito.

In particolare, nella stima riportata dalla relazione tecnica non sembra essere stata considerata la possibilità di una flessione della raccolta connessa all’incremento della tassazione prevista dal testo. Infatti:

-         la raccolta è stimata in crescita anche fra il 2012 e il 2013 (primo anno di incremento del PREU);

-         la previsione di maggior gettito riportata nella RT sconta per intero la maggiorazione dello 0,5 per cento (che viene infatti applicata a tutta la raccolta ipotizzata per il 2013, senza riduzioni di carattere cautelativo).

Si osserva, inoltre, che non sono stati forniti dati ed elementi volti a suffragare la coerenza fra la previsione di aumento del gettito ascritto al testo in esame e l’andamento generale delle entrate nel settore dei giochi. Tali elementi appaiono necessari al fine di escludere che un incremento del gettito derivante da un determinato settore (per esempio, gli apparecchi da intrattenimento) sia parzialmente o totalmente compensato da una riduzione della raccolta e del gettito in altri settori[131].

 

ARTICOLO 1, comma 480

Riduzione dell’aumento IVA previsto a legislazione vigente

La norma interviene sulla misura delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta. In particolare,  nel testo originario, era prevista la riduzione di un punto percentuale per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013. In tal modo si sarebbe passati, dal 1° luglio 2013 dal 21% al 22% per l’aliquota IVA ordinaria e dal 10% all’11% per quella ridotta.

Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, la disposizione è stata parzialmente modificata disponendo l’integrale soppressione dell’incremento dell’aliquota IVA dal 10% all’11% a decorrere dal 1° luglio 2013.

Nella seguente tabella si illustra la diversa modulazione rispetto alla normativa vigente:

 

 

Fino al 30/9/2012

Da 1/10/2012 a 30/06/2013

Da 1/07/2013 a 31/12/2013

Da 01/01/2014

Art. 18, D.L. n. 201/2011 (ante DL n. 95/2012)

   10% e 21%

   12% e 23%

   12% e 23%

12,5% e 23,5%

DL 95 del 2012

10% e 21%

10% e 21%

12% e 23%

11% e 22%

Ddl di stabilità testo originario

10% e 21%

10% e 21%

11% e 22%

11% e 22%

Legge di stabilità per il 2013

10% e 21%

10% e 21%

10% e 22%

10% e 22%

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

minori entrate

4.442,0

2.324,0

2.324,0

4.442,0

2.324,0

2.324,0

4.442,0

2.324,0

2.324,0

 

La relazione tecnica al testo originario, stimava, sulla base di quanto valutato in sede di provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, minori entrate in misura pari a 3.280 milioni di euro per l’anno 2013[132].

La relazione tecnica alla modifica introdotta in sede di esame in prima lettura alla Camera[133], sulla base di quanto valutato in sede di RT riferita al provvedimento originario, stimava effetti di minore entrata pari a 1.162 milioni di euro nel 2013, 2.324 milioni di euro nel 2014 e nel 2015.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le quantificazioni effettuate e gli elementi informativi forniti nelle relazioni tecniche ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia.

 

ARTICOLO 1, commi 481 e 482

Detassazione dei salari di produttività

Le norme prorogano, per il periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, mediante l’introduzione di una speciale agevolazione. Tale agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni nel 2013 e di 1.000 milioni nell'anno 2014 e 200 milioni nel 2015.

La relazione illustrativa, al testo originario, precisa che la disposizione prevede la proroga della detassazione dei contratti di produttività.

Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato, siano stabilite le modalità di attuazione della disposizione in esame. Qualora tale decreto non venga emanato entro il 15 gennaio 2013[134] il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse in esame a politiche per l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Commi 481 e 482 minori entrate

950

1.000

200

950

1.000

200

950

1.000

200

 

La relazione tecnica al testo originario, precisava che la disposizione recava una riduzione del gettito fiscale in misura pari al limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni trattandosi di un limite di spesa ed essendo rinviata ad un successivo DPCM la definizione dei parametri necessari al rispetto del limite medesimo. Si è rilevata, tuttavia, l’opportunità  che il Governo fornisse elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.

In proposito si rileva che la norma non indica specificatamente se l’agevolazione di cui si dispone la proroga sia la detassazione dei salari di produttività, di cui all’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, che invece appare essere quella indicata nella relazione illustrativa.

 

ARTICOLO 1, comma 483

Detrazione IRPEF per figli a carico

La norma dispone, a decorrere dal 2013, l’incremento dell’importo nominale delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: in particolare, per i figli di età pari o superiore a tre anni essa passa da 800 a 950 euro, mentre per figli di età inferiore a tre anni da 900 a 1.220 euro; inoltre, per ciascun figlio portatore di handicap essa sale da 220 a 400 euro.

Rimane confermato il meccanismo che consente il calcolo della detrazione effettiva spettante determinata in misura inversamente proporzionale (fino ad azzerarsi) al reddito dichiarato. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

939,4

1.341,3

1.205,7

939,4

1.341,3

1.205,7

939,4

1.341,3

1.205,7

Add.reg.

 

 

 

0

46,0

46,0

0

46,0

46,0

Add.com.

 

 

 

0

16,4

12,6

0

16,4

12,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.reg.

0

46,0

46,0

 

 

 

 

 

 

Add.com.

0

16,4

12,6

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica le minori entrate attraverso il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, opportunamente estrapolati.

Indica quindi una perdita di gettito IRPEF in termini di competenza pari a 1.205,7 mln in ragione di anno, nonché una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 46 mln di euro e 12,6 mln di euro.

 

Al riguardo si osserva che non è possibile verificare la quantificazione, essendo stata effettuata con il modello di microsimulazione dell’IRPEF.

 

ARTICOLO 1, commi 484-485

Incremento deduzioni IRAP

La norma dispone l’incremento delle seguenti deduzioni forfetarie ai fini IRAP:

1)      deduzione per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le modifiche sono illustrate nella seguente tabella

Deduzioni IRAP per lavoratori dipendenti                                             (importi in euro)

 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Restanti

regioni

Fino al 31/12/2013

Dal 1/1/2014

Fino al 31/12/2013

Dal 1/1/2014

Per ciascun lavoratore

9.200

15.000

4.600

7.500

Per lavoratrici donne e per dipendenti di età inferiore a 35 anni

15.200

21.000

10.600

13.500

 

2)      deduzione in relazione al valore della produzione e alla tipologia di contribuente. L’incremento interessa sia la deduzione generale per tutti sia l’ulteriore deduzione già prevista in favore delle società in nome collettivo, società in accomandita semplice e delle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni[135].

Deduzioni IRAP per valore di produzione e tipologia di soggetti               (importi in euro)

Classi di valore di produzione

Deduzione generale

Ulteriore deduzione per soggetti

Fino al

31/12/2013

Dal

1/1/2014

Fino al

31/12/2013

Dal

1/1/2014

Fino a 180.759,91

7.350

8.000

2.150

2.500

Da 180.759,91 a 180.839,91

5.500

6.000

1.625

1.875

Da 180.839,91 a 180.919,91

3.700

4.000

1.050

1.250

Da 180.919,91 a 180.999,91

1.850

2.000

525

625

Oltre 180.999,91

0

0

0

0

 

Le nuove misure si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi dal 2014 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica: \

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

 

 

0

862,0

1.014,0

0

862,0

1.014,0

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

0

153,0

204,0

0

153,0

204,0

0

153,0

204,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

0

862,0

1.014,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari attraverso una apposita simulazione effettuata utilizzando il modello di microsimulazione IRAP sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni IRAP 2011 (anno di imposta 2010).

La perdita di gettito IRAP indicata dalla RT risulta pari, in termini di competenza, a 1.014 milioni annui (di cui 862 mln conseguenti all'incremento delle deduzioni per lavoratore e 152 milioni di euro per l'incremento delle deduzioni in base alle dimensioni e alla tipologia dei soggetti).

La minore IRAP versata determina un recupero delle imposte IRPEF/IRES pari a circa 200 milioni di euro , in conseguenza della minore IRAP deducibile relativa al costo del lavoro, e di 4 milioni di euro circa, per la minore IRAP deducibile relativa al 10 per cento dell'IRAP pagata nell'anno, forfetariamente riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi.

Gli effetti di cassa indicati nel prospetto riepilogativo sono calcolati considerando un acconto d’imposta pari all’85% ai fini IRAP e al 75% ai fini IRES.

 

Al riguardo, si è preso atto della stima effettuata dal Governo, in considerazione del fatto che non risulta possibile effettuare una verifica del modello di microsimulazione. Per quanto concerne i criteri utilizzati per la stima, non risulta indicato se ed in quale modo sia stato considerato l’andamento dell’occupazione, tenuto conto che una parte del beneficio è legato al numero dei dipendenti impiegati e che, in una fase di ripresa economica, tale parametro presenta un andamento crescente.

Si segnala che il comma 515 dell’articolo in esame istituisce un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa ovvero arte e professione che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e che utilizzino beni strumentali di valore non superiore ad uno specifico ammontare da definire con successivo decreto del MEF.

 

ARTICOLO 1, comma 486

Imposta di bollo

La norma abroga l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per i certificati penali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate

175

175

175

175

175

175

175

175

175

 

La relazione tecnica stima, sulla base del numero dei certificati in esame (fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) e applicando l’imposta di bollo, che la disposizione comporti un recupero di gettito di circa 175 milioni di euro su base annua.

Nella Nota[136] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo ha precisato che è stato preso in considerazione il numero dei certificati prodotti dal casellario giudiziale, pubblicati nel sito del Ministero di Grazia e Giustizia per l’anno 2009[137].

 

Al riguardo si è rilevato che la RT non fornisce elementi di dettaglio circa i dati utilizzati ai fini della stima del maggior gettito ascritto alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 487

Stabilizzazione aumenti accise carburanti

La norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012.

La relazione illustrativa, al testo originario, precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti, operanti nel settore del trasporto passeggeri.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate  - Irap

 

 

 

0,0

14,2

7,7

0,0

14,2

7,7

Minori entrate - IIDD

 

40,4

23,1

 

40,4

23,1

 

40,4

23,1

Maggiori entrate

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

1.106,6

Maggiori spese – Credito d’imposta autotrasportatori

159,1

212,2

212,2

159,1

212,2

212,2

159,1

212,2

212,2

Maggiori spese - Irap

0,0

14,2

7,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, applicando ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota fra la stabilizzata e la vigente (pari a 23,7 €/1000 litri), stima un maggior gettito pari a 962,6 milioni di euro. La RT precisa che tale ammontare va  incrementato di un importo pari a circa 144 milioni di euro per tener conto delle maggiori entrate in termini di IVA per i soli consumatori finali. Inoltre, ai fini della stima occorre considerare anche gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori pari a 212,2 milioni di euro complessivi in termini di anno.

In termini finanziari, considerando il riconoscimento trimestrale dei rimborsi degli autotrasportatori e gli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP dei maggior oneri per le imprese, la RT stima i seguenti effetti:

 

 (milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Accise

962,6

962,6

962,6

Iva

144,0

144,0

144,0

Imposte dirette

0,0

-40,4

-23,1

Irap

0,0

-14,2

-7,7

Oneri autotrasportatori

-159,1

-212,2

-212,2

Effetto netto

947,5

839,8

863,6

Nella Nota[138] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo ha fornito ulteriori elementi informativi. In particolare, nella Nota si rileva che il rimborso agli autotrasportatori è stato calcolato partendo dal consumo degli stessi che ammonta a 7,4 miliardi di litri annui e che per gli stessi si è considerato un effetto di cassa conseguente allo slittamento temporale esistente tra il momento di acquisto del carburante e il momento di richiesta del rimborso pari ad un trimestre solare. Inoltre si fa rilievo che data la loro natura di imprese, per gli stessi l’effetto IVA, e conseguentemente l’effetto sul gettito, è neutrale.

Sempre in termini di IVA, la Nota precisa che è stata considerata prudenzialmente l’aliquota vigente del 21%.

Per quanto riguarda le minori entrate ascrivibili alle imposte dirette, la Nota fa presente che si è utilizzata un’aliquota media che considera tutte le imprese e non solo le ditte individuali, tenendo conto che per tutte le imprese diverse dagli autotrasportatori l’aumento delle accise si configura come un costo e quindi abbia un effetto sulle imposte suddette.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato nella Nota del Dipartimento delle finanze.

 

ARTICOLO 1, commi da 488 a 490

Regime IVA delle cooperative

Le norme dispongono l’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative[139] rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Il testo originario della norma contenuto nel disegno di legge (AC  5534) prevedeva l’incremento dell’aliquota del 10% alle “operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2013”. La relativa tecnica stimava il maggior gettito in 153 milioni annui a decorrere dal 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA

0

153,0

153,0

0

153,0

153,0

0

153,0

153,0

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge stimava un maggior gettito, a decorrere dal 2013 pari a 153 milioni di euro annui.

La quantificazione è effettuata sulla base dei dati IVA relativi al periodo d’imposta 2009, dai quali risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 5.100 milioni di euro. Ipotizzando che la metà sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l’IVA (oltre ai consumatori finali veri e propri, che rappresentano un 20%, si rilevano altri soggetti quali Stato, Regioni, Enti locali, ecc.), e tenuto conto che l’aliquota IVA aumenta di 6 punti percentuali, si ottiene un effetto di maggior gettito, su base annua a decorrere dal 2013 pari a:

5.100 milioni di euro x 6% x 50% = 153 milioni di euro

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 29 ottobre 2012 ha precisato che l’utilizzo della base dati relativa al 2009 è stata preferita a quella del 2010 per motivi prudenziali tenuto conto che quest’ultima evidenzia importi più elevati e che la disposizione determina effetti di maggior gettito. Inoltre, per gli stessi motivi di prudenzialità, non sono stati considerati gli effetti di maggior gettito relativi all’incremento dell’aliquota dal 10% all’11% previsto dal provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica relativa al testo definitivamente approvato rileva che la nuova formulazione decorre dal 2014 anziché dal 2013 e, pertanto, gli effetti di maggior gettito annuo (153 milioni) decorrono dal 2014 anziché dal 2013.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si ritiene che gli effetti di maggior gettito avrebbero dovuto avere un andamento crescente, tenuto conto che la maggiore aliquota IVA si applica alle operazioni relative ai contratti stipulati a decorrere dal 2014. In merito all’ambito di applicazione, si evidenzia che la formulazione originaria, in base alla quale sono state quantificate le maggiori entrate annue in misura pari a 153 milioni di euro, era riferita anche contratti rinnovati o prorogati.

Per altro verso, tuttavia, la previsione di un maggior gettito in misura annua costante sembrerebbe indicare che nella stima non sia stato considerato l’incremento dell’aliquota che, dal 1° luglio 2013, sarà elevata dal 10% al 11%.

Sul piano della finanza pubblica, l’incremento dell’aliquota determina – per le prestazioni effettuate nei confronti dell’erario ed a parità di stanziamento di risorse – una necessaria contrazione della richiesta da parte dello Stato delle prestazioni medesime. Per le prestazioni effettuate nei confronti delle regioni e degli enti locali, la maggiore IVA potrebbe invece determinare un incremento delle istanze di rimborso da parte di tali enti territoriali.

 

ARTICOLO 1, commi da 491 a 500

Imposta sulle transazioni finanziarie

Le norme, previste nel testo originario[140] e poi integralmente modificate nel corso dell’esame in seconda lettura al Senato, introducono un’imposta di bollo sulle transazioni, con le seguenti caratteristiche:

         relativamente alle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi, oggetto della tassazione è il trasferimento della proprietà, con esenzione dei trasferimenti per successione e donazione. L'imposta è applicata sul valore della transazione, ovvero sul saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. operazioni intraday) (comma 491);

         l'aliquota viene applicata nella misura dello 0,2% per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, con riduzione alla metà (0,1%) per i trasferimenti che avvengono su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Per il solo anno 2013 le aliquote indicate sono aumentate rispettivamente a 0,22% e 0,12%. L'imposta è dovuta esclusivamente dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (comma 491);

         vengono inoltre esentati i trasferimenti di proprietà di azioni (negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione), emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro (comma 491);

         con riferimento ai derivati, risultano oggetto di tassazione i derivati su equity e gli altri strumenti su equity indicati dalla disposizione, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti. L'imposta, dovuta da ciascuna delle controparti, è determinata in misura fissa (da 125 euro a 100.000 euro) secondo la tipologia di operazione e la classe di valore nozionale, con riduzione a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Nel caso in cui le medesime operazioni prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta di cui al comma precedente, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi (comma 492);

         l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti; la tassazione viene quindi estesa  anche alle transazioni tra soggetti non residenti, purché riguardino strumenti emessi da soggetti residenti (comma 494);

         sono esenti dall’imposta (comma 494):

a)      i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa[141];

b)     i soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 per favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente[142];

c)      gli enti di previdenza obbligatoria, nonché le forme pensionistiche complementari;

d)     le transazioni e le operazioni  tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo[143], ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale[144];

         è introdotta, inoltre, una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Tale imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, superiori ad una soglia che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, non inferiore al 60% degli ordini trasmessi (comma 495);

         vengono esplicitate le modalità di versamento dell'imposta. La decorrenza è fissata: al 1° marzo 2013 per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza[145]; al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri strumenti di cui al comma 495, nonché sulle negoziazioni ad alta frequenza[146] (comma 497);

         viene stabilito che l'imposta non è deducibile dall'IRES, dall'IRPEF e dall'IRAP (comma 499).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2014

2013

2014

2015

maggiori entrate

1.004,4

1.214,8

1.201,9

1.004,4

1.214,8

1.201,9

1.004,4

1.214,8

1.201,9

 

La relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda le transazioni di azioni, sulla base dei dati (anno 2011) riguardanti le principali piattaforme regolamentate, si stima un volume annuo imponibile di transazioni pari a circa 639 miliardi di euro, al netto delle operazioni del mercato primario e di quelle riguardanti titoli non italiani. Tale importo viene ridotto a circa 446,9 miliardi di euro, per tenere conto sia delle esenzioni previste dalle disposizioni in esame sia (prudenzialmente) di una possibile riduzione del volume di transazioni.

A tale proposito la RT considera tuttavia che le disposizioni in tema di tassazione delle transazioni estere e l'esenzione per le operazioni svolte nell’attività di supporto agli scambi e per le operazioni intraday (ovvero le operazioni con maggior grado di sensibilità all'introduzione dell'imposta) costituiscano fattori di riduzione del rischio di delocalizzazione delle operazioni assoggettate all'imposta rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria.

Per quanto riguarda l'attività di market making svolta su mercati regolamentati, sulla base di dati forniti dagli operatori del settore, la RT stima che il 25% del volume di tali transazioni (111,7 miliardi di euro) possa avere un market maker nella veste di una delle due controparti. Ai fini del gettito occorre però considerare che solo le transazioni in cui il market maker figura come acquirente saranno esenti. Ipotizzando che le transazioni dei market maker siano equamente distribuite tra acquisti e vendite e applicando l'aliquota dello 0,1%, la RT stima (per le transazioni concluse in mercati regolamentati) un gettito annuo di 391 milioni di euro = (446,9 miliardi x 25% x 50% x 0,1%) + (446,9 miliardi x 75% x 0,1%).

Per quanto riguarda le negoziazioni fuori dai mercati regolamentati, tenendo conto degli elementi informativi forniti, la RT stima un ammontare annuo imponibile di transazioni over the counter sui titoli azionari italiani, al netto delle eventuali esenzioni, di circa 416 miliardi di euro, di cui circa l'85% all'estero. Tale importo viene ulteriormente diminuito a circa 357 miliardi di euro per tener conto, prudenzialmente, di una riduzione del volume di transazioni imponibili. A tale importo vanno però aggiunti i dati tratti dall' archivio del registro riguardanti compravendite azionarie pari a 27,2 miliardi di euro. La base imponibile per le transazioni OTC e risulta quindi di circa 385 miliardi di euro, con un gettito di 770 milioni di euro applicando un'aliquota dello 0,2%.

Nel complesso, il gettito su base annua derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 491 risulta quantificato in 1.161 milioni di euro.

Per il primo anno considerate le aliquote, pari rispettivamente a 0,12% per transazioni su mercati regolamentati e 0,22% per trasferimenti OTC, e la decorrenza dell'applicazione dell'imposta dal 1° marzo 2013, la RT stima un gettito annuo di 987,2 milioni di euro - considerando anche che il gettito relativo alle operazioni del mese di dicembre sarà versato nell'anno successivo.

Nel complesso, il gettito stimato derivante dall'imposta di cui al comma 306 risulta il seguente:

(milioni di euro)

Gettito comma 491

2013

2014

2015

Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi

987,2

1173,9

1161

 

Relativamente al comma 492, dai dati di Borsa Italiana per l'anno 2011, la RT ricava un ammontare annuo di transazioni di borsa relative a derivati su equity di circa 8,2 milioni. Sulla base di un campione di transazioni su mercati regolamentati, la RT valuta gli effetti in termini di gettito derivanti dall'applicazione dell'imposta fissa tenendo conto del valore nozionale e della tipologia di operazione. Si stima, quindi, un gettito annuo di circa 4,9 milioni, considerando anche la riduzione a 1/5 dell'imposta.

Valutando anche l'esenzione prevista per i market maker, il gettito annuo viene ulteriormente ridotto a 3,7 milioni di euro: la RT stima che sui derivati su equity l'operatività dei market maker possa riguardare il 50% delle transazioni per le quali l'imposta sarà di fatto pagata dalla sola controparte del market maker.

Per l'anno 2013, considerata la decorrenza dal l° luglio 2013 e i termini di versamento dell'imposta, il gettito risulta pari a 1,5 milioni di euro.

Relativamente alle operazioni concluse over the counter, pur in assenza di dati puntuali ma sulla base delle informazioni assunte presso gli operatori del settore, la RT stima un gettito su base annua di circa 36,7 milioni di euro, considerando l'applicazione di tariffe aumentate di 5 volte quelle applicabili alle operazioni concluse nei mercati regolamentati e valori nozionali per singola transazione maggiormente significativi. Tale gettito risulta diminuito a 15,3 milioni per il primo anno di applicazione dell'imposta, data la decorrenza dal 1° luglio 2013. Complessivamente quindi la RT stima che l'applicazione dell'imposta fissa sulle transazioni dei derivati su equity comporti un gettito annuo di 40,4 milioni di euro, ridotto a 16,8 milioni per il primo anno.

Riguardo al comma 495 (imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi), la RT precisa che l'imposta sarà applicata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia da determinare con apposito decreto del Ministro dell'economia, comunque non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. In merito, la RT ascrive effetti finanziari positivi nell'ordine di circa 0,5 milioni di euro annui (0,4 milioni per il 2013).

Nel complesso, il gettito stimato derivante dall'imposta di cui alle disposizioni in esame risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

Imposta sulle transazioni

2013

2014

2015

Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi

987,2

1173,9

1161

Imposta su derivati equity

16,8

40,4

40,4

Imposta su negoziazioni ad alta frequenza

0,4

0,5

0,5

Totale

1.004,4

1.214,8

1.201,9

 

Al riguardo si rileva che la stima effettuata dalla RT considera un abbattimento prudenziale, per le compravendite azionarie, pari al 30% nei mercati regolamentati e pari a circa il 25% nel mercati non regolamentati, mentre nessun abbattimento è effettuato con riferimento ai derivati. E’ stato rilevato che andrebbe verificata la prudenzialità della scelta dell’utilizzo di tali coefficienti al fine di tener conto degli effetti derivanti da possibili riduzioni del volume delle transazioni in virtù di fenomeni di delocalizzazione dovuti all’introduzione dell’imposta in esame, e considerando, inoltre, che la nuova disciplina contempla numerose ipotesi di esenzione dall’imposta[147].

Si fa riferimento ai trasferimenti per successione e donazione considerati dal comma 306, nonché ai trasferimenti di proprietà (negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione) di azioni emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro. Tali esenzioni non appaiono essere interamente considerate dalla RT.

Infine, con riferimento all’applicazione di un’imposta sulle transazioni ad alta frequenza (di cui al comma 495), si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di maggior gettito.

 

ARTICOLO 1, comma 501

Deducibilità spese auto

La norma prevede la riduzione dal 27,5% al 20% dei limiti di deducibilità delle spese relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori, appartenenti ad imprese e professionisti, di cui al vigente articolo 164, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate - IIDD

419

549

532

419

549

532

419

549

532

maggiori entrate -IRAP

 

 

 

41

48

45

41

48

45

minori spese

41

48

45

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina illustrata, è stata effettuata un’apposita simulazione pluriennale attraverso l’uso di un modello di microsimulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali; in particolare, la base dati di partenza è costituita dai dati forniti dal PRA (pubblico registro automobilistico) relativi a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e ad alcuni dati di dettaglio (quali l’alimentazione, la potenza, il costo di acquisto, etc.).

La RT effettua una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata dalle disposizioni in esame (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’art. 54 del d.lgs. n. 285/1992, ciclomotori e motocicli). La nuova base dati risulta costituita da 41,1 milioni di veicoli. La RT afferma, inoltre, che attraverso l’abbinamento del codice fiscale del proprietario/titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili ai soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autovetture e moto). La RT precisa che l’archivio ottenuto contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto, ma anche l’informazione del soggetto che ha acquistato la macchina o la moto in leasing. È stato quindi possibile ricostruire il profilo civilistico della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nonché i relativi costi di esercizio.

I contribuenti sono stati a loro volta suddivisi in diverse tipologie a seconda del livello di detraibilità a fini IVA dei costi e delle spese e a seconda della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

La RT assume poi, come ipotesi, in mancanza di specifica indicazione, che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti siano attribuibili soltanto agli operatori che presentano un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità.

Per quanto attiene invece all’andamento dei canoni contrattuali di leasing, la RT utilizza i dati tratti dai rapporti ASSILEA, distinguendo tra quota capitale ed interessi; vengono inoltre esclusi i veicoli intestati ai concessionari (per questi infatti i veicoli sono considerati beni merce e quindi estranei alla disciplina in parola) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (per gli utilizzatori di questi beni non vi sono limitazioni). Viene, invece, utilizzata una speciale procedura per l’analisi dei riflessi finanziari prodotti dai veicoli dati in noleggio a lungo termine, per i quali l’ipotesi implicita è che l’universo degli utilizzatori di tali veicoli sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

La RT calcola, quindi, la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia in termini di IRES/IRPEF che di IRAP per l’esercizio d’imposta base ed per i due successivi, avuto riguardo alla componente sia dei costi di esercizio che dei costi per ammortamento e/o canoni di leasing di competenza dell’esercizio stesso. Sono, inoltre, sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (derivanti dai veicoli posseduti o utilizzati in leasing), calcolate in capo ad ogni soggetto con partita IVA, distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati. Infine, attraverso l’abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP di ogni soggetto viene calcolata la conseguente variazione di imposta, tenendo conto sia del principio di derivazione per quanto attiene l’IRAP, sia dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Pertanto in termini di competenza il recupero di gettito, derivante dalla simulazione descritta, è complessivamente pari:

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2013

2014

2015

IRES/IRPEF

549

540

507

IRAP

48

46

43

IVA

0

0

0

Totale (circolante+flussi)

597

586

550

 

In termini di cassa, si stimano i seguenti effetti, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell’85%, con anticipo degli effetti sull’acconto 2013:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRES/IRPEF

412

549

532

IRAP

41

48

45

IVA

0

0

0

Totale (circolante+flussi)

453

597

577

Nella Nota[148] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo ha precisato che, relativamente alla metodologia adoperata per la stima è stato utilizzato uno specifico modello di simulazione il quale effettua n diverse simulazioni in capo ad ogni veicolo ed a ogni soggetto passivo, simulando lungo un profilo triennale due differenti regimi fiscali - vigente e proposto - in capo a 12 differenti figure tipo - tre tipologie di regimi IV A per 4 tipologie di deducibilità ai fini IIDD - per tre tipologie di possesso/utilizzo - acquisto, leasing, noleggio al lungo termine - per tre differenti imposte - IRES/IRPEF, IRAP ed IVA. In particolare, a seconda dell'anno di immatricolazione del veicolo si ha un differente profilo degli effetti negli anni, dovuto principalmente all'ingresso simulato di nuovi veicoli e della correlata uscita dei veicoli "vecchi", in quanto pienamente ammortizzati/dedotti, e dei costi di esercizio (carburante, lubrificanti, bollo etc.) correlati, e, in maniera meno rilevante, al diverso evolversi delle quote di ammortamento/canoni di leasing/canoni di noleggio fiscalmente deducibili. Per quarto concerne gli effetti IRPEF, la Nota conferma che in base ai dati del modello di simulazione IRPEF utilizzati per la stima degli effetti di gettito si è tenuto altresì conto delle addizionali, sia comunali che regionali, in capo al singolo soggetto, attraverso abbinamento dei soggetti con veicoli aziendali per ricavare le singole aliquote IRPEF marginali medie. Lo stesso discorso concerne l' IRAP, per il calcolo della quale si è tenuto conto, altresì della normativa regionale per ogni singolo contribuente.

 

Al riguardo si è rilevato che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le quantificazioni effettuate e gli elementi informativi forniti nelle relazioni tecniche ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia.

 

ARTICOLO 1, commi da 502 a 505

Riallineamento valori fiscali nelle operazioni straordinarie

Normativa vigente L’art. 23, c. 12-14, del decreto legge n. 98/2011 ha disciplinato la rivalutazione agevolata delle attività immateriali quando le stesse non emergono in via immediata nel bilancio individuale delle società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni possedute. Per i soggetti che hanno aderito, effettuando il versamento della relativa imposta sostitutiva (16%) entro novembre 2011, il riconoscimento fiscale (che consente l’avvio della procedura di ammortamento) era fissato al periodo d’imposta 2013.

La relazione tecnica ha stimato un maggior gettito per imposta sostitutiva pari a 560 mln nel 2011[149], e una perdita di gettito IRES e IRAP dovuta alla deducibilità delle quote di ammortamento pari, rispettivamente, a 96 mln e 16 mln a decorrere dal 2013[150] (in termini di competenza).

Inoltre, la relazione tecnica aveva segnalato che la deducibilità per maggiori ammortamenti riguardanti il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali incideva anche sul valore delle attività per imposte anticipate (DTA) che, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59, del decreto legge n. 225 del 2010 danno diritto ad un maggior credito d’imposta. Tale maggior credito d’imposta è stato stimato in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

L’articolo 20 del decreto legge n. 201/2011 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sopra illustrata ed ha incluso anche le operazioni effettuate nel 2011. La relativa imposta sostitutiva (16%) è da versare in tre rate con scadenza giugno 2013, giugno 2014 e novembre 2014. Il riconoscimento fiscale è fissato a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

La relazione tecnica ha stimato in 18,5 miliardi il valore che sarebbe stato affrancato dai soggetti ammessi. Pertanto, sono stati ascritti effetti di maggiori gettito per imposta sostitutiva pari a 987 mln nel 2013 e 1.973 mln nel 2014[151] ed effetti di perdita di gettito IRES ed IRAP dovuti alla deducibilità delle quote di ammortamento pari, rispettivamente, a 509 mln e 96 mln a decorrere, in termini di competenza, dal 2015[152].

Infine, il credito d’imposta per DTA è stato valutato, in coerenza con i criteri utilizzati nel D.L. n. 98/2011, in 83,9 mln a decorrere dal 2013.

 

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alla rivalutazione agevolata delle attività immateriali incluse nel valore delle partecipazioni risultante nei bilanci societari disponendo:

-          il differimento dal 2013 al 2018 della decorrenza ai fini fiscali della rivalutazione dei valori dell’attivo effettuata ai sensi del D.L. n. 98/2011 (comma 502);

-          il differimento dal 2015 al 2020 della decorrenza ai fini fiscali della rivalutazione dei valori dell’attivo effettuata ai sensi del D.L. n. 201/2011 (comma 503);

-          la rideterminazione delle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per le rivalutazioni effettuate ai sensi del D.L. n. 201/2011. In particolare, in luogo delle tre rate costanti scadenti a giugno 2013, giugno 2014 e novembre 2014, viene previsto un unico termine con la scadenza fissata a giugno 2013 (pagamento del saldo delle imposte dovute relative all’anno 2012) (commi 504 e 505).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

 

200

 

 

200

 

 

200

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

200

 

 

200

 

 

200

 

 

IRES

 

846,2

423,1

 

846,2

423,1

 

846,2

423,1

IRAP

 

 

 

0

160,0

80,0

0

160,0

80,0

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

0

160,0

80,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver ricostruito i profili normativi, afferma:

-          l’adesione alla normativa di cui al D.L. n. 98/2011 è stata particolarmente elevata: dai dati del modello di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 (codice tributo 1843) è stato infatti di 3,93 miliardi di euro (rispetto alla stima scontata di 560 mln). La RT ritiene, pertanto, che la rivalutazione ai sensi del D.L. 98/2011 abbia “attratto” buona parte del gettito e degli effetti attribuiti, in sede di stima, all’articolo 20 del D.L. n. 201/2011;

-          il D.L. n. 201/2011[153] ha concesso al contribuente la possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) qualora, nel bilancio individuale delle società, venga rilevata una perdita d’esercizio. Tali DTA sono relative sia a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, sia al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi;

-          l’utilizzo in compensazione da parte degli enti creditizi e finanziari delle imposte anticipate in presenza di perdite d’esercizio (DTA) è risultato sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria: a tutto settembre 2012 risulta un importo compensato di quasi 1,8 miliardi di euro, da parte di 247 soggetti, in aggiunta ai circa 163 milioni di euro compensati a fine 2011;

-          sul complesso delle banche, pertanto, si stima un importo di credito di imposta DTA pari a 3 miliardi di euro;

-          a fronte di una imposta sostitutiva (con aliquota del 16%) versata di circa 3,93 miliardi di euro con le aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 5,2% si ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore (sostanzialmente) delle banche, complessivamente di circa (3,93 / 16% X (27,5% + 5,2%)) 8 miliardi di euro: di questo importo, tuttavia, quasi la metà (3 miliardi) come detto, è stata o sarà usufruita direttamente sotto forma di credito di imposta, piuttosto che quali minori IRES ed IRAP, in dieci esercizi, attraverso il meccanismo delle maggiori quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali fiscalmente rilevanti;

-          per quanto riguarda l’imposta sostitutiva ex articolo 20 D.L. n. 201/2011, in via prudenziale – tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa l’effetto “spiazzamento” operato dal D.L. n. 98/2011 - si attribuisce a tale disposizione un gettito in misura pari ad un decimo di quanto originariamente stimato in sede di relazione tecnica, quindi circa 300 milioni di euro: l’abolizione del pagamento in tre rate comporta, di cassa, un incremento di gettito nel 2013 di 200 milioni di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

Sulla base di quanto sopra evidenziato la relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari conseguenti al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in 10 esercizi) sui maggiori valori dell’avviamento e delle altre attività immateriali:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Imposta sostitutiva

200

-200

 

 

 

IRES

 

846,2

423,1

487,7

455,4

IRAP

 

160

80

92,2

86,1

TOTALE

200

806,2

503,1

579,9

541,5

 

In altri termini, la revisione è stata effettuata in considerazione del fatto che le relazioni tecniche precedenti avevano stimato un ammontare complessivo di rivalutazione pari a 22 miliardi (di cui 3,5 mld nel D.L. 98/2011 e 18,5 mld nel D.L. 201/2011) mentre l’imposta sostitutiva versata nel 2011 in relazione al solo D.L. 98 (3,93 mld in luogo dei 560 milioni stimati) corrisponde ad un valore di riallineamento pari a 24,5 miliardi. Conseguentemente la relazione tecnica assume che il primo provvedimento (D.L. 98) abbia assorbito larga parte degli effetti ascritti al secondo provvedimento (D.L. 201) e rivede al ribasso gli effetti attesi da quest’ultimo nella misura dei nove decimi.

Inoltre, anche il dato acquisito in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per DTA è risultato sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria e viene conseguentemente riformulata la stima complessiva dei crediti di imposta DTA.

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 29 ottobre 2012 afferma che le stime effettuate sono improntate a criteri di prudenzialità dal momento che tengono conto di quanto concretamente operato dai soggetti (maggiori adesioni al DL n. 98/2011).

Con riferimento, inoltre, alla compensazione per DTA, il credito d’imposta valutato considera sia quanto concretamente operato da contribuenti (circa 1,8 mld) sia le indicazioni di fonte bancaria che stimano in circa 2,5 mld il potenziale credito a favore dei maggiori gruppi bancari.

 

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione è basata sull’aggiornamento delle stime considerate nei decreti legge n. 98/2011 e n. 201/2011 in considerazione del fatto che l’adesione al riallineamento agevolato è risultata ampiamente maggiore rispetto alle previsioni. Tale procedura appare idonea qualora risulti coordinata con la revisione delle stime dei tendenziali per tenere conto anche degli effetti di deducibilità fiscale dei maggiori valori effettivamente riallineati rispetto alle previsioni originarie. 

 

ARTICOLO 1, commi 506, 507 e 511

Riserve tecniche delle imprese assicurative

Normativa vigente. I redditi di capitale derivanti dal riscatto di polizze assicurative ramo vita sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi fissata in misura pari al 20%; l’imposta deve essere trattenuta al momento del pagamento del riscatto della polizza assicurativa da parte della compagnia di assicurazione (art. 26-ter, commi 1 e 2 del DPR n. 600/73).

Per quanto concerne, invece, il regime tributario delle compagnie di assicurazione, la normativa vigente prevede, tra l’altro, un’imposta sulle riserve matematiche iscritte in bilancio e relative alle polizze vita (art. 1, comma 2, del DL n. 209/2002). L’imposta è calcolata applicando l’aliquota dello 0,35% (comma 2-bis) e costituisce credito d’imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute operate ai sensi del sopra illustrato articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di incapienza della ritenuta operata rispetto all’acconto versato, il credito maturato per l’imposta sulla riserva può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97 per il pagamento di altri tributi e contributi.

Le norme prevedono un innalzamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, che passa dallo 0,35% allo 0,45% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, la medesima percentuale viene innalzata dallo 0,35% allo 0,5% (comma 506).

Si dispone, inoltre, che anche il predetto credito può essere compreso tra i crediti d’imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione (comma 511)

Si dispone, infine, che qualora nel corso del 2013 l’ammontare del credito d’imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell’imposta da versare, ecceda il 2,50% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all’1,25% a partire dal 2025 (comma 507).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2014

2013

2014

2015

maggiori entrate – comma 506

623,1

373,9

373,9

623,1

373,9

373,9

623,1

373,9

373,9

minori entrate - comma 507

 

137

52

 

137

52

 

137

52

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 506, afferma che, in base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 il gettito delle imposte sulle riserve con aliquota dello 0,35% è di circa 1.334 milioni di euro, a tale importo va aggiunta l’imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, come indicato in sede di RT originaria all’articolo 68 del DL 83/2012, in 120 milioni di euro.  In base ai dati evidenziati l’incremento dallo 0,35% allo 0,5% nel 2012 produce un gettito pari a (1334+120)/0,35 x (0,5%-0,35%) = 623,1 milioni di euro; il maggior gettito dell’aliquota allo 0,45% è di circa (1334+120)/0,35% x (0,45%-0,35%) = 415,4 milioni di euro dal 2013.

La RT afferma, inoltre, che tale importo verrà scomputato dai versamenti dell’imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Pertanto l’effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l’imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

Con riferimento al comma 507, la RT precisa che ai fini della quantificazione sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, tutti i dati dei versamenti F24 (codici tributo 1681-1682-6780) del periodo 2002-2012, ricostruendo il flusso dei versamenti dell'imposta e delle compensazioni al 2012. La proposta prevede un limite commisurato all'ammontare delle riserve tecniche soggette all'imposta calcolata allo 0,5 di competenza 2012 e allo 0,45 di competenza dal 2013, pari al 2,5% il primo anno fino all'1,25% con passi dello 0,1% l'anno (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2014. Sulla base dell'imposta pagata nel 2012 la RT calcola il tetto nei diversi anni, l'imposta teorica pagata nel 2013 competenza 2012 (imposta 2012/0,35% x 0,5%) e le imposte teoriche pagate dal 2014 (imposta 2012/0,35% x 0,45%).

Per quanto riguarda le compensazioni, la RT afferma che a partire dal 2013 queste sono state incrementate del 10% annuo per effetto delle somme scomputate dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze.

Sulla base delle elaborazioni effettuate la RT stima i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

imposta sostitutiva

0

-137

-52

Nella Nota[154] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le informazioni a disposizione si limitano ai versamenti F24 dell'imposta oggetto del provvedimento, di conseguenza alcuni elementi come, ad esempio, la compensazione con la ritenuta sulle imposte corrisposte al riscatto della polizza vita, come per altro già avvenuto in sede di RT all'art. 68 del D.L. 83 del 2012, non avendo informazioni precise sono valutati forfettariamente. Per quanto attiene la possibilità concessa ai soggetti che versano l'imposta sulle riserve matematiche di utilizzare tale credito in compensazione dal pagamento di altre imposte come previsto, per specifiche situazioni, dall'art. 1 comma 2. del decreto legge n. 209/2002, la Nota rileva che dai dati delle compensazioni indicati in F24 le imprese assicurative a fronte di una imposta pagata dal 2002 al 2012 di circa 11 miliardi di euro hanno proceduto a compensazioni per circa 6 miliardi di euro. di conseguenza ad oggi non hanno ancora recuperato le imposte pagate negli anni precedenti al 2012, tutto ciò premesso si è ritenuto corretto non considerare tale compensazione. La Nota fornisce, inoltre, i dati F24 relativi all'imposta in oggetto pagata negli ultimi 5 anni, di seguito vengono riportati:

 

(milioni di euro)

Anni

2008

2009

2010

2011

2012

Media

Imposta riserve matematiche

1.265

1.106

1.329

1.403

1.334

1.287

La Nota rileva che l'andamento stabile 2008-2012 evidenzia una media pari a 1.287 milioni di euro, ed afferma che, tenuto conto di tale profilo, è stato ritenuto prudenziale utilizzare l'ultimo dato disponibile (1.334) in quanto in linea con la media rilevata e mantenerlo costante anche per gli anni successivi; coerentemente, per quanto riguarda le assicurazione estere, è stato utilizzato il dato relativo al 2012 (120 milioni di euro), così come indicato in sede di relazione dell'art. 68 del D.L 83/2012, come modificato in sede di conversione dello stesso provvedimento.

 

Al riguardo sulla base di quanto indicato dalla RT, si segnala che il maggior/minor gettito ascritto ai commi in esame è determinato dalla differenza tra l’incremento[155]/riduzione dell’imposta sulle riserve matematiche e il recupero della quota parte della stessa imposta che viene detratta dalla ritenuta che il sostituto di imposta opera sulle somme corrisposte all’assicurato al momento del riscatto della polizza vita.

Si ricorda infatti che l’imposta sulle riserve è versata a titolo di acconto rispetto alla ritenuta del 20% da operare sulle somme corrisposte all’assicurato.

La predetta differenza sembrerebbe basata sull’assunto che l’attuale tipologia contrattuale e di investimento ed i flussi finanziari che ad essa ineriscono rimangano invariati nel tempo; in altre parole, in ciascun anno, si deve verificare un flusso in entrata (nuove polizze vita) e un flusso in uscita (riscatto di polizze in corso) tale da assicurare una sostanziale invarianza del relativo rapporto di sostituzione. Pertanto la previsione di maggior/minor gettito annuo - ascritto alla norma in misura costante nel tempo e riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – si fonda sulla predetta ipotesi di invarianza. Al fine di valutare la prudenzialità di tale ipotesi, andrebbero considerati elementi di maggior dettaglio, con particolare riguardo al rapporto, cui si fa riferimento nella RT, tra l’imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche

 

ARTICOLO 1, comma 508

Tassazione delle polizze vita aziendali storiche

La norma dispone che a decorrere dall’anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 47/2000 (Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare).

Si prevede, inoltre, che i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data. La ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è versata, nella misura del 60%, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate - IIDD

142,8

75,1

51,2

142,8

75,1

51,2

142,8

75,1

51,2

maggiori entrate -IRAP

 

 

 

 

6,2

3,1

 

6,2

3,1

minori spese

 

6,2

3,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede due interventi coordinati nei confronti delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996:

         pregresso. Poiché tali polizze hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5%, fino a dicembre 2011), prevista alla scadenza: pertanto si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato al dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica;

         a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore.

La RT afferma che in base ai dati di fonte ANIA al dicembre 2011, relativi ad un campione di imprese assicurative, la somma dei premi versati su tali polizze risulta pari a circa 746 milioni di euro, con un importo complessivo di riserve matematiche relative di circa 1,672 miliardi di euro ed un montante imponibile di quasi 927 milioni di euro.

Poiché tale campione, sulla base del peso relativo delle riserve matematiche complessive iscritte in bilancio, rappresenta circa il 52% del mondo delle imprese assicurative (circa 36,2 miliardi di euro rispetto ad un totale di circa 69,6 miliardi di euro), ne deriva una stima di imponibile 2011 di circa 1,78 miliardi di euro: per il 2012 la stima effettuata dalla RT, assumendo un andamento lineare di crescita nei 15 anni dal 1996 al 2011, è di circa 1,78/15 x 16 = 1,9 miliardi di euro.

La RT afferma che l'imposta dovuta sul pregresso, con un’aliquota del 12,5%, è pari a 238 milioni di euro, da versarsi in cinque rate.

Per quanto riguarda l'imponibile maturato dal 2013, la RT stima un valore pari a 119 milioni di euro annui; il recupero di gettito IRES, al 23%, è pari pertanto a 27,4 milioni di euro. Ai fini IRAP tale maturato concorre alla formazione della base imponibile solo nei confronti delle banche, indicate dall’ANIA in circa il 50% delle imprese sottoscrittrici: il gettito annuo è pertanto pari a 119 x 50% x 5,2% = 3,1 milioni di euro.

Pertanto, considerando un acconto IRES del 100% per le imprese bancarie e del 75% per le altre ed un acconto ai fini IRAP del 100%, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Imposta sul pregresso

142,8

23,8

23,8

23,8

23,8

0

IRES

0

51,3

27,4

27,4

27,4

27,4

IRAP

0

6,2

3,1

3,1

3,1

3,1

Totale

142,8

81,3

54,3

54,3

54,3

54,3

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stima degli effetti di gettito. Non sono stati tuttavia acquisiti elementi di dettaglio circa la stima del valore dell'imponibile maturato dal 2013 che è stato utilizzato ai fini della previsione in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 509

Limite all’imposta di bollo per le persone non fisiche

Normativa vigente. L’articolo 19, commi da 1 a 3 del DL n 201 del 2011 ha disposto[156] l’estensione a tutti gli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, dell’imposta di bollo sulle comunicazioni. L’imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro annui e nella misura massima, limitatamente all’anno 2012, di 1.200 euro.

La RT allegata al citato DL ha scontato effetti di maggiore entrata pari a 1.043 milioni di euro nel 2012, 921 milioni di euro nel 2013 e a 493 milioni di euro a decorrere dal 2014.

La norma dispone che l’imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari[157] sia dovuta, a decorrere dall’anno 2013, nella misura massima di 4.500 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Tale limite non è previsto a legislazione vigente per gli anni successivi al 2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

minori entrate

36,5

20,5

20,5

36,5

20,5

20,5

36,5

20,5

20,5

 

 

La relazione tecnica afferma che la modifica si inserisce nelle disposizioni già attuate in sede di DL 201/2011. In particolare, la RT evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese rappresenta circa il 50% dell'ammontare complessivo (fonte: Banca d'Italia). Ai fini della stima è stato considerato che la distribuzione all'interno dei possessori di conti deposito titoli segua la distribuzione della ricchezza posseduta. Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica al provvedimento originario, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Gettito

-36,6

-20,5

-20,5

 

Al riguardo si rileva che la RT non fornisce elementi di dettaglio che permettano la verifica della quantificazione effettuata.

La RT afferma di utilizzare, ai fini della stima degli effetti di gettito, gli stessi dati posti alla base delle stime contenute nella relazione tecnica al DL n. 201/2011. Quest’ultima, tuttavia, non ha fornito tutti i dati e gli elementi necessari ad una verifica della stima proposta. Si rileva, inoltre, che la RT allegata all’emendamento di modifica del DL n. 201/2011 (emendamento con il quale veniva soppresso, a decorrere dal 2013[158], il limite massimo di euro 1.200) stimava che da tale soppressione derivassero effetti di maggior gettito pari a 272,3 milioni di euro nel 2013 e a 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.

 

ARTICOLO 1, comma 512

Rivalutazione redditi agrari

La norma dispone che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione  è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

Inoltre, è previsto che i soggetti devono tener conto della rivalutazione già in sede di acconto 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di8 finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

37,4

49,8

49,8

37,4

49,8

49,8

37,4

49,8

49,8

Addizionale regionale

 

 

 

0,0

2,6

2,6

0,0

2,6

2,6

Addizionale comunale

 

 

 

0,0

0,9

0,7

0,0

0,9

0,7

minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale regionale

0,0

2,6

2,6

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

0,0

0,9

0,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno di imposta 2010, risulta un ammontare di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%. Applicando l’incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) e considerando una riduzione del 45% dell’ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell’IMU), la RT stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +49,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +2,6 e +0,7 milioni di euro.

 

Al riguardo si rileva che la stima del maggior gettito ascritto appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della quantificazione.

 

ARTICOLO 1, commi 513-514

Società agricole

La norma, nel testo originario, disponeva l’abrogazione, a decorrere dal 2012, delle disposizioni agevolative per le società agricole contenute nei commi 1093 e 1094 della legge n. 296 del 2006.

Si tratta delle seguenti agevolazioni:

-         articolo 1, comma 1093, che attribuisce alle società agricole la facoltà di optare per la determinazione catastale del reddito;

-         articolo 1, comma 1094, che riconosce alle società esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci la facoltà di optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

La RT allegata al testo iniziale del ddl in esame ascriveva effetti di maggiore entrata pari a 76,5 milioni di euro nel 2013 e 43,7 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il testo approvato in prima lettura dalla Camera disponeva il differimento della suddetta abrogazione a decorrere dall’anno 2013.

In base alla RT allegata all’emendamento modificativo, le maggiori entrate ascritte alla norma  venivano ridotte di 43,7 milioni nel 2013.

Il testo approvato in seconda lettura dal Senato dispone il differimento all’anno 2015 della medesima abrogazione. Si dispone, inoltre, che i soggetti devono tener conto di tale misura già in sede di acconto 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate

-

-

32,8

-

-

32,8

-

-

32,8

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, ai fini delle stima degli effetti di gettito, utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2011), dalle quali emerge:

1.                  Società di capitali (solo quadro RF)

­       ricavi analitici esclusi: 531,4 mln (991 contribuenti) e costi analitici esclusi: 494,5 mln (1.029 contribuenti);

­       reddito IRES determinato forfetariamente: 9 mln, cui corrisponde un gettito IRES pari a 1,63 mln;

­       mancato gettito IRES analiticamente determinato: circa 17,45 mln.

Pertanto, in relazione ai soggetti in esame, il maggior gettito è stimato in: (17,45 – 1,63) = 15,82 mln

2.                  Società di persone

Quadro RF:

­       ricavi analitici esclusi (commi 1093+1094): 112,2 mln (185 contribuenti) e costi analitici esclusi: 100,3 mln (195 contribuenti);

­       reddito IRPEF determinato forfetariamente: 1,5 mln, cui corrisponde una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 4 mln;

   Quadro RG:

­       ricavi analitici esclusi (comma 1094): 24,3 mln (317 contribuenti);

­       reddito IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093): 2,8 mln cui corrisponde una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 23,9 mln.

Pertanto, in relazione ai soggetti in esame, il maggior gettito è stimato in: 4 mln (quadro F) + 23,9 mln (quadro G) = 27,9 mln

La RT stima quindi un recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione di circa (17,45 – 1,63 + 4  + 23,9) = 43,7 milioni di euro.

Applicando una misura dell’acconto pari al 75% gli effetti stimati dalla RT  in termini di cassa sono indicati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

IRPEF/IRES

76,5

43,7

43,7

43,7

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento modificativo presentato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, prevedeva minori entrate in misura pari a 43,7 milioni di euro nel 2013.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari a corredo del maxiemendamento presentato in seconda lettura al Senato prevedeva minori entrate pari a 32,8 mln nel 2013; 43,7 mln nel 2014 e 10,9 mln nel 2015.

Pertanto gli effetti finali della disposizione in esame, derivanti dalle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare risultano i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

testo originario

76,5

43,7

43,7

1° lettura Camera

-43,7

-

-

2° lettura Senato

-32,8

-43,7

-10,9

effetto finale

0

0

32,8

Nella Nota[159] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo ha precisato che in capo a ciascun soggetto IRES è stata utilizzala la aliquota nominale IRES del 27,5% applicata all’effettivo incremento di reddito conseguente alla abolizione dei regimi agevolativi, tenendo pertanto conto di eventuale incapienza e/o utilizzo di perdite pregresse. Per i contribuenti società di persone, la Nota afferma che è stata utilizzata l’aliquota marginale media IRPEF delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione (29.6%), comprensiva delle addizionali, applicata allo effettivo incremento di reddito conseguente alla abolizione dei regimi agevolativi.

 

Al riguardo, con riferimento alla stima effettuata in sede di RT originaria, si rileva che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non appaiono sufficienti per effettuare una verifica puntuale della quantificazione degli effetti finanziari.

Si evidenzia, tuttavia, che gli effetti di maggior gettito quantificati appaiono in linea con quelli negativi scontati in occasione dell’introduzione  delle disposizioni agevolative che si intende abrogare.

 

ARTICOLO 1, comma 515

Fondo IRAP

Normativa vigente L’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che il presupposto per l’applicazione dell’IRAP è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero  alla  prestazione  di  servizi.

Tale definizione è ancora oggi oggetto di un notevole contenzioso tributario da parte dei lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni) che dichiarano di svolgere la loro attività senza alcuna “organizzazione” e che, pertanto, non si ritengono inclusi tra i soggetti passivi IRAP.

Tale contenzioso non riguarda, ad oggi, le imprese anche se di piccole dimensioni. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 2082 cod. civile, è imprenditore chi esercita professionalmente “un’attività economica organizzata” al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

 

La norma istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa ovvero arti o professioni purché non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e che impieghino, anche mediante locazione finanziaria, beni strumentali non superiori ad un ammontare da stabilire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La dotazione è pari a 188 milioni nel 2014, 252 milioni nel 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo IRAP

 

 

 

0

188,0

252,0

0

188,0

252,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo IRAP

0

188,0

252,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che il valore dei beni strumentali, al di sotto del quale si ha diritto al beneficio, sia determinato nel rispetto delle risorse stanziate.

 

ARTICOLO 1, commi 516 e 517

Gasolio agricoltura

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2013, al fine di poter usufruire  dell’agevolazione consistente nell’applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, le Regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Viene altresì precisato che le superfici dei terreni dichiarate dai richiedenti ai fini dell’erogazione dei quantitativi di carburante  agevolato non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale (comma 516).

Viene prevista, inoltre, la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e del 10 per cento, limitatamente all’anno 2013, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato (comma 517).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiori entrate

154

100

100

154

100

100

154

100

100

 

La relazione tecnica afferma che attualmente il criterio seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all’impiego agevolato è disciplinato da un sistema  a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La RT, pertanto ritiene che l’imposizione dei vincoli imposti dal comma 32 in esame permetterà maggiori controlli sulle assegnazioni, e stima, in via  prudenziale, che la norma possa condurre ad una riduzione del 5% dei  consumi di carburante agevolato rispetto a quelli dell’anno 2012.

Di conseguenza, sulla base dei consumi stimati per l’anno 2012 dei carburanti impiegati nei lavori agricoli, procedendo al recupero della differenza tra l’aliquota normale vigente e quella agevolata, si determina per l’erario un effetto positivo sul gettito  di circa 54 milioni di euro.

Con riferimento alla riduzione del 5%, a decorrere dall’anno 2014, dei consumi medi standardizzati di gasolio per l’impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell’Allegato 1 al  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, di cui al comma 33 in esame, la RT stima che si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati,  espressi in “l/ ha”,  indicati nel citato allegato.

La  riduzione del 5% disposta dalla norma  sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro, stimati con la  metodologia sopra indicata.

Nella Nota[160] di risposta alle osservazioni formulate in sede di esame in prima lettura alla Camera, il Governo ha precisato che il fascicolo aziendale, in formato elettronico, deve essere costituito per tutti i soggetti esercenti l'attività agricola: il fascicolo è gestito nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed è stato disposto ( DL n. 5/2012) che lo stesso fascicolo aziendale elettronico faccia fede dei rapporti tra i soggetti esercenti l'attività agricola e la PPAA centrale o regionale. Nel sistema vigente, l'assegnazione di carburanti agevolati avveniva mediante un sistema a domanda, che prescindeva dalla consultazione della base dati certificata dal fascicolo aziendale. L'obbligo vincolante, imposto da tale norma, consente., quindi, in base a quanto affermato dalla Nota, un'attività di controllo sulle assegnazione più stringente e tale da permettere una riduzione dei carburanti agevolali, riduzione stimata in via prudenziale nella misura di un 5% rispetto ai consumi dell'anno precedente.

Infine, con riferimento alla riduzione disposta del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, la Nota osserva che, di conseguenza, si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse, in quanto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dovrà procedere alla revisione dei quantitativi medi standardizzati espressi in "l/ha", indicati nell'allegato 1 al D.M del 26 febbraio 2002. Inoltre, la Nota evidenzia che ai finii della quantificazione del recupero di gettito, sono stati presi a base di calcolo i dati di consumo rilevati dalla banca dati del MISE dell'anno 2011, attualizzati in via prudenziale in accordo con l'andamento decrescente dei consumi nel settore agricolo.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni  tenuto conto di quanto precisato nella Nota del Dipartimento delle finanze.

 

ARTICOLO 1, commi 518 e 519

Imposta sugli immobili e attività finanziarie all’estero

La norma modifica la disciplina dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero e dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, introdotte dall’articolo 19, commi 13-24, del DL n. 201 del 2011. In particolare, con riferimento agli immobili detenuti all’estero (IVIE) si dispone quanto segue:

-                          viene differita all’anno 2012 l’applicazione dell’imposta, stabilendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012;

-                          l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Inoltre, per tali immobili e per quelli non locati assoggettati all’imposta in esame non si applica l’articolo 70, comma 2 del DPR n. 917/1986, in materia di redditi di natura fondiaria[161].

La riduzione dell’imposta allo 0,4 per cento e la disapplicazione del citato art. 70, comma 2, del TUIR sono previste, a legislazione vigente, esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati;

-                          si precisa che le disposizioni previste per l’IRPEF si applicano all’imposta in esame anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Con riferimento alle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si dispone quanto segue:

-                          viene differita all’anno 2012 l’applicazione dell’imposta, stabilendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012;

-                          l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lett. a), della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, per i conti correnti e i libretti di risparmio.

L’imposta in misura fissa è prevista, a legislazione vigente, esclusivamente per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;

si precisa che le diposizioni previste per l’IRPEF si applicano all’imposta in esame anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVIE-IVAFE-IRPEF

26,7

13,15

14

26,7

13,15

14

26,7

13,15

14

 

addizionale regionale

 

 

 

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

addizionale comunale

 

 

 

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

 

maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addizionale regionale

0,8

0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

addizionale comunale

0,3

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica con riferimento all’IVIE stima i seguenti effetti finanziari:

§        differimento dell’applicazione dell’IVIE all’anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l’imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento, la RT stima la seguente variazione dell’andamento di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-0,8

0

0

 

§        pagamento dell’imposta in misura ridotta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La RT, utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, stima un valore imponibile degli immobili situati all’estero pari a circa 15.815 milioni di euro. La RT afferma che poiché non risultano disponibili informazioni sull’utilizzo degli immobili all’estero, si ipotizza una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5%. Applicando un’aliquota implicita pari allo 0,25% (stimata per tener conto della detrazione di 200 euro e degli eventuali carichi familiari) ed ipotizzando una riduzione di un terzo per tener conto di crediti per imposte versate nello stato estero, la RT stima una perdita di gettito di competenza annua pari a 2,7 milioni di euro, per cassa l’andamento è il seguente:

 

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-5,4

-2,7

-2,7

§        disapplicazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli non locati dell’articolo 70, comma 2 del DPR n. 917/1986, in materia di redditi di natura fondiaria. La RT afferma che, dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2010, risulta, ai fini IRPEF, un ammontare di “redditi diversi” di terreni e fabbricati detenuti all’estero di circa 98 milioni di euro, prudenzialmente tale ammontare viene aumentato a 100 milioni di euro. La RT, riducendo del 50% tale ammontare per escludere gli immobili locati, applicando un’aliquota media calcolata per tali soggetti del 34% e riducendo tale importo di un terzo per tener conto del credito d’imposta spettante per tali redditi, ottiene una  perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa -11,3 milioni di euro (100 x 50% x 34% x 66,7%). La RT stima, inoltre, una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 0,8 e 0,2 milioni di euro. La stima degli effetti finanziari ai fini IRPEF, considerando la decorrenza all’anno 2012, risulta la seguente:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IRPEF

0

-20,3

-11,3

-11,3

Addizionale regionale

0

-0,8

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

0

-0,3

-0,2

-0,2

Totale

0

-21,4

-12,3

-12,3

 

La relazione tecnica con riferimento all’IVAFE stima i seguenti effetti finanziari:

§        differimento dell’applicazione dell’IVAFE all’anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l’imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento, la RT stima la seguente variazione dell’andamento di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-0,2

0,5

0

 

§        pagamento dell’imposta in misura fissa. La RT afferma che in sede di stima contenuta nella RT di accompagnamento alla modifica normativa che introduceva l’imposta in misura fissa pari a 34,2 euro per ciascun conto corrente detenuto in Paesi dell’Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, erano già stati considerati, per motivi prudenziali tutti i conti correnti dichiarati, anche quelli detenuti nei Paesi Extra-UE. La RT stimando che oltre il 90 per cento dei conti correnti siano situati nei Paesi UE e considerando la relativa perdita di gettito totale annua stimata a regime (-1,7 milioni di euro), ritiene che la modifica normativa in oggetto determini effetti di gettito di trascurabile entità.

La RT stima, pertanto, i seguenti effetti totali della proposta in esame:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IVIE

-6,2

-2,7

-2,7

IVAFE

-0,2

+0,5

0

IRPEF

-20,3

-11,3

-11,3

Addizionale regionale

-0,8

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

-0,3

-0,2

-0,2

Totale

-27,8

-14,5

-15

 

Al riguardo si osserva quanto segue:

·         andrebbe valutata la prudenzialità della stima effettuata con particolare riferimento, per quanto riguarda l’IVIE, all’utilizzo di una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5% e di una percentuale pari al 50 per cento relativa agli immobili locati;

·         la RT afferma che i dati su cui si basa la stima degli effetti di gettito sono gli stessi utilizzati in occasione dell’introduzione dell’articolo 19 del DL 201/2011 (basati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II). Tuttavia, il valore degli immobili situati all’estero al quale fa riferimento la RT in esame (5,8 miliardi di euro) non coincide con quello riportato nella RT allegata al DL 201/2011, la quale faceva riferimento ad un imponibile pari a 19,4 miliardi di euro;

·         riguardo alla disapplicazione dell’articolo 70, comma 2, del DPR n. 917/1986 (in materia di redditi di natura fondiaria) con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli non locati, si rileva che la disposizione potrebbe dar luogo all’adozione, da parte dei contribuenti, di comportamenti elusivi, in relazione alla locazione degli immobili medesimi;

·         infine, circa il differimento all’anno 2012 dell’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, nonché il pagamento in misura ridotta dell’IVIE per gli immobili adibiti ad abitazione principale, si rileva che la RT, ai fini della stima degli effetti di cassa, utilizza la percentuale di acconto legale pari al 99% in luogo di quella previsionale pari al 75%.

 

ARTICOLO 1, commi 520 e 521

Regime IVA gestione individuali di portafogli

Le norme dispongono il passaggio dal regime di esenzione al regime di imponibilità IVA (aliquota ordinaria) delle attività di gestione individuale di portafogli titoli relativo a titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari[162] (comma 520, lettera a)).

I soggetti del settore che svolgono, nell’ambito della loro attività, sia operazioni finanziarie esenti da IVA che operazioni finanziare divenute imponibili IVA possono optare per l’applicazione separata dell’imposta (comma 520, lettera b)).

Il nuovo regime IVA si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 (comma 521).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

 

La relazione tecnica afferma che l’esclusione delle commissioni relative alle gestioni di portafoglio titoli dall’esenzione IVA implicherà l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 21%.

Ai fini della quantificazione, utilizza i dati di Assogestioni (anno 2011) dai quali risulta un patrimonio gestioni, da parte degli intermediari e operatori finanziari, di 476 mld di euro. La relazione tecnica stima:

-          la commissione per la gestione portafogli, in misura pari a 0,5%[163];

-          la quota di operazioni effettuata nei confronti di consumatori finali, in misura pari al 30%[164];

-          gli effetti del pro-rata degli operatori finanziari pari al 3%[165].

Sulla base delle ipotesi adottate, il maggiore imponibile IVA risulta pari a: 476 mld x 0,5% x 30% = 714 mln. Applicando l’aliquota ordinaria del 21% si ottiene una imposta lorda pari a circa 150 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma quindi che, depurando gli effetti dovuti alla modifica del pro-rata (3%) si ottiene un maggior gettito netto annuo pari a 67 mln a decorrere dal 2013.

 

Al riguardo si evidenzia che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono la piena verifica degli effetti stimati, con particolare riferimento a quelli relativi all’applicazione del pro-rata. La relazione tecnica, inoltre, non fornisce indicazioni circa gli effetti relativi ai soggetti che optano per la contabilità separata.

Per altro verso, si evidenzia che la quantificazione non considera il previsto aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% a decorrere dal 1° luglio 2013.

In merito ai criteri e alle ipotesi adottate è stato segnalato che la quantificazione non considera l’attuale congiuntura economico finanziaria e l’incertezza sui mercati internazionali. In particolare, è stato rilevato che la stessa fonte Assogestioni utilizzata dalla RT evidenzia per il 2011 una raccolta negativa rispetto agli andamenti passati e che, pertanto, per motivi di prudenzialità, sarebbe stato opportuno ipotizzare un andamento decrescente della raccolta nel breve periodo.

 

ARTICOLO 1, comma 522

Modifiche alla disciplina sanzionatoria recata dalla legge sul diritto di sciopero

La norma introduce modifiche alla disciplina sanzionatoria recata dalla legge n. 146/1990 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, non è chiaro se dalla rimodulazione delle sanzioni in esame conseguano effetti negativi a carico dell’INPS al quale sono devoluti i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione nonché le sanzioni a carico dei professionisti e piccoli imprenditori sulla base degli articoli 4 (comma 2) e 9 (comma 3) della legge n. 146/1990.

 

ARTICOLO 1, comma 523

Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti

La norma prevede che anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241 dell’articolo 2 della legge n. 191/2009. Tali norme attuano un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non specifica se le residue risorse finanziarie delle autorità che cedono contributi risultino sufficienti a garantire il loro pieno funzionamento.

 

ARTICOLO 1, comma 524

Detrazione IRPEF/IRES delle erogazioni al Fondo ammortamento titoli

La norma, introduce una detrazione del 19% ai fini IRPEF (lettera a)) e ai fini IRES (lettera b)) per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che, da un punto di vista strettamente tributario, la norma potrebbe determinare effetti negativi di gettito valutati di trascurabile entità, in considerazione sia dell’esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto di sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 525

Riscossione del prelievo erariale sulle quote latte

Normativa previgente: il DL 5/2009 ha previsto un piano di rateizzazione dei debiti maturati per le eccedenze di produzione nel settore del latte fino al 31 marzo 2009, disciplinando la durata della rateizzazione e i tassi di interesse da applicare. L’articolo 8-quinquies ha stabilito le procedure che l’AGEA avrebbe applicato per la regolazione e l’esecuzione del piano[166].

Il comma 10 del medesimo articolo ha disposto che l’AGEA proceda alla riscossione coattiva di quanto dovuto in relazione alle quote latte[167], nei casi di: mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione da parte dei produttori; decadenza dal beneficio della dilazione; interruzione del pagamento anche di una sola rata. In tali ipotesi, l’AGEA provvede con le modalità e gli strumenti di cui al regio decreto 639/1910 (Modalità di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: ingiunzione con valore di titolo esecutivo, termini per adempiere, esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del debitore).

Le norme riformulano integralmente l’articolo 8-quinquies, comma 10, del DL 5/2009. Al medesimo articolo 8-quinquies  vengono inoltre introdotti i commi 10-bis e 10-ter.

In particolare, con il nuovo comma 10 si prevede che, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, l'AGEA proceda alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

Con il comma  10-bis vengono affidate ad AGEA la notificazione della cartella di pagamento ed ogni altra attività contemplata dal titolo II del DPR 602/1973 (espropriazione forzata ad opera dell’agente della riscossione, azioni cautelari e conservative). Allo scopo l’AGEA potrà avvalersi del Corpo della guardia di finanza, il cui personale potrà esercitare le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

In base al successivo comma 10-ter, le procedure di riscossione coattiva proseguono ad opera della stessa AGEA, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza. L’Agenzia, inoltre, resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Si ricorda che ai sensi del medesimo articolo 8-quinquies, comma 2, il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione ad adempiere, la richiesta di rateizzazione; fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che nel corso dell’esame del provvedimento sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai soggetti ai quali dovrebbero essere imputate le spese per le attività di riscossione indicate dal testo (da affidare a società del gruppo Equitalia). Analoghi chiarimenti sono stati richiesti circa le modalità con le quali tali costi dovrebbero essere attribuiti.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha affermato – con la Nota del 29 ottobre 2012 – che i costi delle attività di supporto alla riscossione dovrebbero gravare su AGEA, la quale dovrebbe remunerare le società del gruppo Equitalia su base convenzionale.

In ordine a tale precisazione, si osserva che non sono stati acquisiti dati ed elementi circa l’effettiva disponibilità, da parte di AGEA, delle risorse necessarie per la compensazione dei costi sostenuti da Equitalia.

 

ARTICOLO 1, comma 526

Detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti

La norma proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti[168], originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria per il 2007 e successivamente prorogata più volte. Viene altresì stabilito che tale detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

1,4

4,6

0

1,4

4,6

0

1,4

4,6

0

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata effettuata in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, che registrano circa 4.000 soggetti non residenti con carichi familiari. La RT specifica in proposito che tale platea risulta più esigua rispetto ad anni di imposta precedenti, per i quali si stimava un numero di beneficiari pari a circa 6.000 unità. La RT considera poi una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro, definendola prudenziale, in quanto più elevata in confronto con il valore medio

pro-capite delle detrazioni per carichi familiari fruite dai contribuenti residenti.

 

Al riguardo la quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi e delle informazioni indicate nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi da 527 a 536

Disposizioni in materia di riscossione

Le norme prevedono quanto segue:

§        vengono annullati automaticamente, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,  i crediti di riscossione di importo fino a 2.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (comma 527);

§        per i crediti diversi da quelli suddetti, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l’agente della riscossione, esaurite le attività di competenza,  provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica (528);

§        ai crediti suddetti non si applicano le disposizioni relative al discarico per inesigibilità di cui agli articoli 19 e 20 del D. Lgs. 112/1999 (comma 529);

§        viene modificato l’articolo 3, comma 12, del DL 203 del 2005, prorogando dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010) (comma 530);

§        viene disposta l’istituzione[169], senza oneri per la finanza pubblica, di un “Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo”, con riferimento alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell’economia, uno all’Agenzia delle entrate, uno all’INPS ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia (commi 531, 535);

§        sono soppresse le disposizioni contenute all’articolo 23-quinquies, comma 6, del DL 95/2012, le quali prevedevano l’accorpamento della Direzione della giustizia tributaria con il Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi (536).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano effetti in termini di gettito.

Con riferimento alla proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione, prevista dalla disposizione di cui al comma 530, la RT afferma che non incide in alcun modo sul diritto all’incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato nel titolo esecutivo (ruolo) portato in esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall’avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità. La RT precisa, inoltre, che tale proroga non comporta neanche ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, in quanto la presentazione della comunicazione in richiamo non determina di per sé l’esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che la comunicazione medesima è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all’agente della riscossione.

Con riferimento al comma 536, la RT precisa che la disposizione è intesa ad apportare una modifica all’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze, così come delineato dal DL 95/12, ripristinando l’originaria collocazione della Direzione della Giustizia Tributaria  all’interno del Dipartimento delle Finanze. Tale ricollocazione organizzativa, in base a quanto affermato dalla RT, risulta più efficiente e funzionale con le finalità che la direzione medesima persegue.

 

Al riguardo si rilevano le seguenti criticità:

·         con riferimento all’annullamento dei crediti di importo fino a 2.000 euro, di cui al comma 527, andrebbero forniti dati ed elementi al fine di valutare l’impatto sui saldi di finanza pubblica;

·         con riferimento al comma 530 (proroga dei termini per la comunicazione di inesigibilità dei ruoli), appaiono opportuni chiarimenti in merito ai possibili effetti sulla remunerazione spettante agli agenti della riscossione, tenuto conto che quest’ultima è determinata anche in base all’esito dell’attività svolta. In particolare, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della norma, andrebbe confermato che la proroga interessi esclusivamente le modalità operative da parte degli agenti della riscossione e non anche il termine entro il quale si verificano le cause (non imputabili all’agente della riscossione) che determinano l’inesigibilità dei ruoli;

·         con riferimento all’istituzione di un Comitato di controllo sull’attività del Gruppo Equitalia, di cui al comma 531, preso atto dell’esistenza di una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe confermata l’esclusione di qualsiasi emolumento anche di natura non retributiva (gettoni di presenza, rimborsi spese, ecc.) connesso alla partecipazione dei membri del predetto Comitato alle attività del medesimo;

·         infine, con riferimento al comma 536, si rileva che alla norma oggetto di soppressione non erano stati ascritti effetti finanziari

Si tratta dell’accorpamento della Direzione della giustizia tributaria con il Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, previsto dal DL 95/2012 (cd. Spending review).

Si segnala, tuttavia, che secondo la RT allegata al DL 95/2012 la norma avrebbe determinato risparmi per la finanza pubblica oggetto di possibile rilevazione solo a consuntivo.

 

ARTICOLO 1, commi da 537 a 546

Disposizioni in materia di riscossione

Le norme stabiliscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore (comma 537). La sospensione deve essere attivata su richiesta del contribuente entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. La richiesta si sostanzia nella presentazione di una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale il debitore fornisce documentazione volta ad impedire il pagamento del credito vantato dall'ente creditore ed oggetto di iscrizione a ruolo. Il pagamento può essere contestato sia in relazione al verificarsi fatti oggettivi che precludono il pagamento stesso, quali prescrizione o decadenza del diritto di credito o la sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore o l’avvenuto pagamento del credito stesso, sia in relazione a qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito (comma 538). Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, il concessionario trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto - con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione - a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo (comma 539). In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma precedente e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sono annullate di diritto ed il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi (comma 540).

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (comma 541).

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge ed in tale ipotesi i termini fissati a carico dell’ente creditore decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge (comma 543).

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro[170], intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (comma 544).

E’ stabilito che dalle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 546).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le procedure delineate dalle disposizioni in esame prevedono, in caso di illegittimità della pretesa erariale, che il debitore comprovi  la sua richiesta di sospensione e l’Ufficio abbia il tempo necessario per la verifica.

Per ottenere l’effetto sospensivo, prosegue la relazione tecnica, non basta però una mera dichiarazione, ma quest’ultima deve necessariamente essere accompagnata da documenti giustificativi, in ordine alla veridicità dei quali il contribuente è soggetto a responsabilità penale e sanzione amministrativa. In caso di dichiarazione mendace, infatti, il richiedente viene sanzionato e nei suoi confronti riprende la riscossione delle somme maggiorate degli interessi.

Si tratta di fattispecie in ordine alle quali le proposte emendative prevengono eventuali contenziosi e conseguenti oneri per l’erario ovvero tendono alla semplificazione delle procedure tese ad annullare pretese creditorie infondate da parte dell’erario, fattispecie i cui effetti non sono scontati nelle previsioni degli incassi di bilancio. 

La relazione tecnica, inoltre, afferma che la disposizione appare idonea a generare effetti positivi sul recupero delle entrate iscritte a ruolo e sul clima generale dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, laddove consente all’Ente creditore di fornire motivazioni e chiarimenti ai contribuenti che in buona fede, sempre su base documentale, ritengano sussistere cause ostative alla riscossione del debito loro ascritto, e che invece, alla luce dei riscontri forniti dall’Ente, potranno anche orientarsi verso un pagamento “spontaneo” delle somme dovute.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica si limita a riscontrare gli effetti virtuosi sul procedimento di riscossione con riferimento alle pretese dell’amministrazione che risultano prive di fondamento. Tali ruoli, in via di principio, erano comunque destinati a non essere pagati, e dunque la disposizione in esame persegue finalità di razionalizzazione amministrativa. Andrebbe tuttavia preliminarmente confermato che in relazione alla predette somme non risultino scontati effetti positivi ai fini dei tendenziali.

La relazione tecnica non fornisce, peraltro, alcuna valutazione sul ritardo degli incassi con riferimento alle contestazioni di iscrizioni a ruolo avanzate da contribuenti che dovessero tenersi su presupposti erronei o elusivi. Tale eventualità sembra trovare spazio nelle norme di cui al comma 538, lettera f) che, prevede la possibilità di addurre, a supporto della richiesta stessa, genericamente “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, senza specificare tale fattispecie.  Al riguardo si sottolinea che la sanzione prevista dalle norme si applica solo al caso cui in cui la documentazione presentata a supporto della richiesta sia falsa e non alle ipotesi di errori o di contestazioni con finalità meramente dilatorie. La procedura configurata potrebbe, in tali casi, determinare una dilazione delle procedure. Poiché in relazione a recenti interventi normativi, volti ad accelerare le procedure di riscossione, sono stati scontati effetti finanziari positivi[171], andrebbe valutato se le disposizioni, potendo produrre effetti di segno opposto, siano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sui saldi. Sul punto è stata rilevata l’opportunità di acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Non sono fornite, altresì, indicazioni circa gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle attività di verifica (della documentazione presentata dai debitori) che potrebbero risultare non trascurabili. Ciò con particolare riguardo, tra l’altro, alle disposizioni di cui al comma 543 che si riferiscono a dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge senza indicare un limite temporale al riguardo.

Si osserva, infine, che la procedura, in caso di inerzia delle amministrazioni entro il termine di duecentoventi giorni, determina l’annullamento di diritto dei relativi ruoli, che potrebbero essere stati emanati anche a fronte di cause giustificate.

Su tali questioni si è ritenuto necessario invitare il Governo a fornire ulteriori elementi.

 

ARTICOLO 1, comma 547

Proroga concessioni demaniali

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 1, comma 18, del DL 194/2009, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015 per i beni demaniali lacuali e fluviali, destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che le proroghe in esame siano conformi alla disciplina comunitaria di settore.

 

ARTICOLO 1, comma 548

Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012

La norma, introdotta in prima lettura alla Camera dei deputati[172], dispone l’incremento di 250 milioni di euro per l’anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

250

 

 

250

 

 

250

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 549

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 204, della legge n. 244/2007 (come sostituito dall’articolo 29, comma 16-sexies, del decreto-legge n. 216/2011) prevede che  redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro; b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma.

La norma dispone la proroga al 2013 della franchigia di esenzione IRPEF in favore dei lavoratori frontalieri, di cui all’articolo 1, comma 204, lettera b, della legge n. 244/2007[173].

L’agevolazione in esame non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

franchigia di esenzione IRPEF

0

23,1

0

0

23,1

0

0

23,1

0

addizionale regionale

0

0

0

0

1

0

0

1

0

addizionale comunale

0

0

0

0

0,3

0

0

0,3

0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addizionale regionale

0

1

0

0

0

0

0

0

0

addizionale comunale

0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica il minor gettito come risulta dalla tabella che segue:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRPEF

0

-23,1

0

Addizionale regionale

0

-1

0

Addizionale comunale

0

-0,3

0

TOTALE

0

-24,4

0

 

In particolare, la norma dispone che per l’anno 2013 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea” redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell’Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a 28.500 euro e considerando l’esenzione di 6.700 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF di circa -2.100 euro per ogni lavoratore frontaliero interessato dalla norma. Nelle ipotesi previste dalla norma in oggetto si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -23,1 milioni di euro (2.100 X 11.000). Si stima inoltre una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1 e -0,3 milioni di euro.

 

Al riguardo, si segnala che la stima degli effetti di minor gettito appare coerente con la quantificazione riferita alle precedenti proroghe del beneficio in esame[174].

 

ARTICOLO 1, comma 555

Differimento della decorrenza della modifica di addizionali regionali all’IRPEF e relative detrazioni

La norma[175] differisce al 2014 il termine di decorrenza della possibilità per le regioni di introdurre aliquote dell’addizionale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito o detrazioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone il differimento al 1 gennaio 2014 del termine per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attualmente fissato dal comma 7 del medesimo articolo al 1 gennaio 2013.

In particolare, sulla base della modifica proposta, si applicherà solo a decorrere dall’anno di imposta 2014:

a)      l’obbligo per le Regioni di rispettare il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, nei casi in cui le stesse abbiano previsto riduzioni dell'IRAP, nonché l’inapplicabilità della maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali sui redditi ricadenti nel primo scaglione erariale (comma 3);

b)     l’obbligo per le Regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (comma 4)

c)      la facoltà per le Regioni di introdurre detrazioni fiscali in favore delle famiglie a maggiorazione delle agevolazioni fiscali erariali già esistenti (comma 5);

d)     la facoltà per le Regioni di introdurre detrazioni fiscali in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 6);

La relazione specifica infine che, sotto il profilo finanziario, la modifica proposta non ha effetti sul gettito.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 556

Misure in favore del comune di Marsciano

La norma[176]:

-          estende al comune di Marsciano, colpito dal sisma del dicembre 2009, la disposizione che prevede l’esclusione dall’IMU, fino al 2014, degli immobili dichiarati inagibili;

-          prevede che al predetto comune non si applichi la riserva all’erario sugli immobili di proprietà del comune di cui all’art. 13, comma 11, secondo periodo del DL n. 201/2011 e non si applichi la decurtazione del fondo perequativo, di cui al comma 17 del citato art. 13, in relazione al maggior gettito IMU percepito;

-          riconosce al comune la facoltà di esentare dalla TOSAP le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato[177], ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame, modificando l’articolo 8 del decreto legge n. 74/2012, prevede (comma 3.2) una specifica disciplina IMU per il comune di Marsciano. In particolare,viene stabilito che l’IMU sugli immobili di proprietà comunale non sia considerata ai fini delle variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011). Sulla base della distribuzione del gettito IMU pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale il 15 ottobre 2012, si stima che tale disposizione comporti un onere annuo di circa 70.000 euro in termini di minore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. Per quanto riguarda il comma 3.3 viene concessa al comune di Marsciano la facoltà di esentare dalla TOSAP le occupazioni necessarie per la ricostruzione a seguito del sisma del 15 dicembre 2009.  In merito, pur in assenza di dati puntuali, si stima un onere di non rilevante ammontare.

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni riguardanti la mancata applicazione per il comune di Marsciano delle disposizioni, relative sia alla riserva erariale IMU che al taglio compensativo delle maggiori risorse IMU percepite dal Comune, risultano entrambe riferite a disposizioni soppresse da altre norme contenute nel provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 557

Incremento dell’autorizzazione di spesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali

La norma[178] integra di 1,3 mln per il 2013 lo stanziamento di spesa finalizzato a consentire la determinazione dei fabbisogni standard.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato[179], ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

1,3

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto della norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1 comma 558

Proroga della validità di una graduatoria di concorso

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.

Tali graduatorie devono, in base all’articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,  essere utilizzate dall'Agenzia delle dogane, dall'Agenzia del territorio e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino alla loro completa utilizzazione nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione con riguardo alle disposizioni in esame.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 559

Fondo per l’erogazione degli incentivi auto

Le norme, modificando l’art. 17-undecies, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, riduce di 10 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (40 milioni in luogo di 50 milioni) la dotazione del Fondo istituito per provvedere all'erogazione di contributi statali per l’acquisto di veicoli a bassa emissione. Viene conseguentemente modificata in 25 milioni (anziché 35 milioni di euro) di euro la quota per gli anni 2013 e 2014 prevista per la concessione di contributi statali relativi alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 559

10

10

0

10

10

0

10

10

0

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato al Senato fa riferimento alla norma in esame come copertura della disposizione recante “dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo”.

Si osserva in proposito che tale ultima norma è contenuta nel comma 182 del testo.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che l’autorizzazione di spesa in esame rechi le necessarie disponibilità.



 

 

 

 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Legge di stabilità 2013)

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 




[1]  Contenuta nel testo iniziale del provvedimento (dotazione iniziale del Fondo 500 mln) e modificata nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati (che ha parzialmente utilizzato la dotazione del fondo per finalità di copertura della disposizione relativa alle risorse per le scuole paritarie, di cui al comma 263).

[2]   Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

[3]  Contenuta nel testo iniziale del provvedimento e non modificata nel corso dell’esame parlamentare.

[4] V. emendamento 1.201, approvato nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato. Nel testo della legge 228/2012 le norme sono contenute nei commi da 98 a 101.

 

 

[5] Fondo unico per lo spettacolo.

[6] Nota n. 0101714 del 27 novembre 2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

[7] Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2011 alle province è riconosciuta una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse grazie al contributo delle stesse province all'accertamento fiscale.

[8] La mera indicazione in via interpretativa di tale limite non sembrava infatti potesse costituire presupposto sufficiente all’applicazione di un regime finanziario differenziato per una quota parte delle risorse affluenti al fondo di nuova istituzione..

[9] Introdotta al Senato dall’emendamento 1.1000.

[10] Introdotta al Senato dall’ emendamento 1.1000.

[11] Introdotta al Senato dall’emendamento 1.1000

[12] Introdotta al Senato dall’emendamento 1.1000

[13] Aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

[14] Si segnala che si tratta di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). La norma in esame modifica l’articolo 41, comma 7, della legge n. 289/2002.

[15] Infatti, le leve si stratificano.

[16] Con DPCM.

[17] Emendamento 1.9000, art. 2, commi da 43-undecies a 43-quaterdecies.

[18] La direttiva 45/2010/UE reca modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

[19] Le norme riproducono il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 216/2012, non convertito per la scadenza dei termini e i cui effetti sono fatti salvi dal successivo comma 362.

[20] Procedura di infrazione n. 2012/0369.

[21] Articolo 66 del decreto legislativo n. 151/2001.

[22] Articolo 69 del decreto legislativo n. 151/2001.

[23] Articolo 82 del decreto legislativo n. 151/2001. Tale articolo dispone, tra l’altro, al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, che il Ministro del lavoro con proprio decreto stabilisce le variazioni del contributo, in misura percentuale uguale alle variazioni della corrispettiva indennità.

[24] Si tratta dell’ultimo anno in cui è possibile elaborare questo tipo di calcolo in quanto il tasso di fecondità da ultimo pubblicato dall’ISTAT (nel 2011) è relativo, appunto, al 2009.

[25] ISTAT, Annuario statistico italiano, 2011.

[26] Le norme riproducono il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 216/2012, non convertito per la scadenza dei termini e i cui effetti sono fatti salvi dal successivo comma 362.

[27] La direttiva attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

[28] Scopo della direttiva 2010/53UE è quello di adottare in tutte le fasi del processo donazione-trapianto, pratiche e procedure in grado di garantire elevati standard di qualità e sicurezza al fine di evitare i rischi di trasmissioni  di malattie, anche in considerazione del fatto che gli Stati membri possono scambiare tra loro gli organi umani a beneficio delle migliaia di pazienti in lista di attesa in tutta Europa. In tale ottica risulta necessario fissare norme comuni per tutte le organizzazioni trapiantologiche europee, in materia di qualità e sicurezza per le fasi di reperimento, trasporto e trapianto.

 

[29] www.agenzia farmaco.gov.it

[30] Le norme riproducono il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 216/2012, non convertito per la scadenza dei termini e i cui effetti sono fatti salvi dal successivo comma 362.

[31] Procedura di infrazione 2012/0434.

[32] Le norme riproducono il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 216/2012, non convertito per la scadenza dei termini e i cui effetti sono fatti salvi dal successivo comma 362.

[33] Causa C-302/09.

[34] AS 3603.

[35] AS 3603.

[36] In ogni caso resta la possibilità nella predetta ipotesi di acquisire – in luogo della sottoscrizione dei nuovi strumenti - azioni ordinarie valutate al valore di mercato.

[37] Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

[38] I bioliquidi sono combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa.

[39] Per esempio, nuova costruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento totale o parziale.

[40] L’articolo 2, comma 147, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) - richiamato dal testo in esame – ha appunto disposto che, a partire dal 2008, i certificati verdi abbiano un valore unitario pari a 1 MWh e vengano emessi dal Gestore dei servizi elettrici per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte.

[41] La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45 del 2012 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina sul finanziamento.

[42] Nell’allegato al DM sono elencati i singoli comuni appartenenti alle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

[43] Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

[44] Sul punto, ulteriori indicazioni sono contenute nel Messaggio Inps n. 769 del 14 gennaio 2013.

[45] Si evidenzia, peraltro, che non è stato possibile effettuare una verifica della quantificazione originaria degli interessi passivi in quanto non sono stati forniti i relativi parametri e criteri utilizzati per la stima.

[46] Con l’articolo 11 dl DL 174/2012 (v.sopra).

[47] Cfr. l’art. 5, commi 5 e 6 del testo originario (C5534-bis) e art. 1, commi 93 e 94 del testo approvato in prima lettura dalla Camera (S3584).

[48] Tale quota è prevista dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011.

[49] Si tratta di una deroga all’art. 13, c. 6, del DL n. 201/2011 ai sensi del quale i comuni possono variare l’aliquota in aumento o in diminuzione.

[50] Art. 2, c. 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011.

[51] Cfr. l’art. 5, commi 5 e 6 del testo originario (C5534-bis) e art. 1, commi 93 e 94 del testo approvato in prima lettura dalla Camera (S3584).

[52] Riferita al maxiemendamento 1.7000, approvato al Senato.

[53] Nel corso dell’esame del DL n. 201/2011 sono state introdotte modifiche alla disciplina IMU degli immobili della categoria D. In particolare, all’incremento del coefficiente, da 60 a 80, da applicare agli immobili iscritti nella categoria D/5 veniva attribuito un maggior gettito di 54,8 milioni e all’incremento, da 60 a 65, da applicare ai restanti immobili iscritti nella categoria D veniva attribuito un maggior gettito pari a 270 milioni.

[54] Spetta allo Stato il 100% del gettito, calcolato ad aliquota base. Gli eventuali incrementi di aliquota deliberati dai comuni restano invece di competenza di questi ultimi.

[55]  Tale riversamento all’Erario di quota del gettito IMU, da destinare successivamente al Fondo di solidarietà, appare funzionale a mantenere formalmente il carattere di verticalità del fondo stesso, previsto dalla Legge n. 42/2009.

[56] In misura pari a 890 milioni secondo quanto previsto dal comma 380, lettera c), e a 640 mln secondo quanto indicato nell’allegato 3 (cfr. infra).

[57] La relazione tecnica fa infatti espressamente riferimento alle sole RSO e alle regioni Sicilia e Sardegna.

[58] Tale recupero viene operato ai sensi del comma 17 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, che resta operativo solo per i predetti territori a statuto speciale.

[59]  Cfr. il capitolo n. 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[60]  Fatta salva una differenza di 10 mln, presente sia per l’anno 2013 che per il 2014.

[61]  A fronte della quale sembrerebbero attribuite minori risorse al fondo di solidarietà per i  comuni per un importo pari a 250 mln (890,5 mln - 640,5 mln).

[62] Art. 4, comma 6, del DL 95/2012.

[63] Nel 2012 i comuni che applicano la TARSU sono circa 6.700 e quelli che applicano la TIA sono circa 1.300.

[64] Il tributo prevede una componente legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, ed una maggiorazione (30 centesimi al mq elevabile fino a 40 centesimi) per pagare i servizi indivisibili.

[65] Si fa presente che il comma 29 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. 

[66] Introdotta durante l’iter parlamentare al Senato (Sub-em. 2.0.4000/4).

[67] Termine così prorogato dall’articolo 10, commi 4 e 5, del decreto legge 216/2011.

[68] Il regime di pay-back, istituito dall’articolo 1, comma 796, lett. g, della legge 296/2007, è stato esteso ai farmaci entrati in commercio successivamente al 2006 dall’art. 64 della legge 99/2009.

[69] Di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

[70] Di cui all’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Il termine è stato già oggetto di precedenti proroghe,  l’ultima delle quali con scadenza 31 dicembre 2012.

[71] Secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

[72] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, della legge n. 26/2005.

[73] Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[74] L’articolo 7 del DL n. 78/2010 sopprime l’IPSEMA e l’ISPESL e ne trasferisce le funzioni all’INAIL; sopprime l’IPOST e ne trasferisce le funzioni all’INPS; infine, sopprime l’ENAM e ne trasferisce le funzioni all’INPDA (ora confluito in INPS). L’articolo 21 del DL n. 201/2011 dispone la soppressione dell’ENPALS e dell’INPDAP e ne attribuisce le funzioni all’INPS.

[75] Tale norma prevede che: “Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”.

[76] Articolo 19, comma 14, del decreto-legge n. 185/2008.

[77] Articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 185/2008. La disposizione destinava a tale finalità 30 milioni di euro.

[78] Articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185/2008. La disposizione destinava a tale finalità 13 milioni di euro.

[79] Introdotte durante l’iter parlamentare al Senato (Em. 2.0.400).

[80] Introdotte durante l’iter parlamentare al Senato (Em 2.0.400).

[81] Introdotte durante l’iter parlamentare al Senato (Em 2.0.400 e sub-em 2.0.4000/7).

[82] Come da ultimo prorogate dall’articolo 14, comma 2-bis, del D.L. 216/2011.

[83]Introdotte durante l’iter parlamentare al Senato Em. (2.0.400).

[84] Termine prorogate al 30 giugno 2012 dall’articolo 15, comma 1, del D.L. 216/2011 e al 31 dicembre 2012 dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. 79/2012.

[85] Di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

[86] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[87] L’allegato 1 alla relazione tecnica al disegno di legge reca il dettaglio dei conti effettuati. Le unità di personale utilizzate appartengono alla seconda area – F1 (ex posizione economica B1). L’onere semestrale per unità di personale è di 15.864,48 euro. 

[88] Ai sensi dell’art. 907 del medesimo codice.

[89] Di cui all’art. 906 del medesimo codice.

[90] Colonnello e generale.

[91] I comuni interessati ai benefici fiscali sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania., Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

[92] Introdotta durante l’iter al Senato (Em 2.0.4000 + sub 7).

[93] Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile”.

[94]  Introdotte durante l’iter parlamentare al Senato( Sub-em 2.0.400/62).

[95] Si ricorda che anche la relazione tecnica all’articolo 11, comma 6-quater, del D.L. 216/2011 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la norma in esame affermava che dalla stessa non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

[96] Art. 1, commi 21 e 22, del DL. 95/2012.

[97] Art. 8, comma 3, del DL. 95/2012.

[98] Art. 16, del DL. 95/2012.

[99] Cfr. i commi 2, 5 e 6 dell’art. 31 della L. n. 183/2011.

[100] Dal comma 5 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

[101] Cfr. l’articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

[102] Cfr. in particolare art. 77-ter.

[103] La numerazione dei commi riportata dalla relazione tecnica non è conforme a quella della legge, cui si fa riferimento in questa scheda.

[104] Di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

[105] Ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[106] Di cui all' art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

[107] Presumibilmente necessaria ai fini del rispetto degli orientamenti espressi da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

[108] La disposizione di cui al punto in esame è stata introdotto con il subemendamento 1.8000/60, approvato in Commissione al Senato.

[109] Conforme a quella riferita al testo originario dell’emendamento 1.8000.

[110] La lettera f) riguarda i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. La lettera n), dichiarata incostituzionale, riguarda le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse oggetto di ricognizione ai sensi dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

[111] Nella relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2010, si stima che nella rivalutazione delle partecipazioni la scelta di rateizzare corrisponde all’82% dell’imposta complessiva, mentre per i terreni tale percentuale è pari al 77%.

[112] In termini di saldo netto da finanziare, invece, la norma è posta a parziale copertura della disposizione che concede alle regioni che attivano gli strumenti di flessibilizzazione verticale del patto un incentivo di 800 mln, utilizzabili esclusivamente a fini di rimborso del debito. Tale ultima disposizione produce effetti negativi ai soli fini del saldo netto da finanziare.

[113] Introdotta al Senato, em. 1.9000.

[114] ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi.

[115] “Apparecchi e congegni a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento”.

[116] Si tratta, in particolare, sia degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS) sia degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro (di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS).

[117] Nota MEF-RGS del 11 dicembre 2012.

[118] Senza vincite in denaro (art. 110, comma 7, del TULPS).

[119] L'articolo 14-bis, comma 5, del DPR 640/1972 prevede, infatti, la facoltà del Ministero dell'economia di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi.

 

[120] Previsto dall'articolo 23-quater del DL 95/2012. Tale norma ha disposto la soppressione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e il trasferimento delle relative funzioni all’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Ha inoltre disposto la soppressione dell’Agenzia del territorio ed il trasferimento delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate. Dall’attuazione dell’articolo 23-quater non devono derivare - ai sensi del comma 11 del medesimo articolo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[121] Come previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 196/2009.

[122] Di cui al D. Lgs. 123/2011.

[123]  Articolo 23 del DPR 1677/1948.

[124]  Articolo 1, comma 285, lett. e), della legge 311/2004.

[125] Il DM 129/2007 ha istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato ad AAMS denominato “Fondo speciale di riserva”. A tale Fondo affluiscono: a) il 2,54% della posta unitaria delle scommesse; b) i valori determinatisi con il troncamento delle quote; c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti.

[126] La RT afferma che l’istituzione della contabilità speciale per la gestione dei giochi, prevista dal comma 476, avverrà “ove necessario”. Si segnala che tale facoltatività non sembra desumibile del tenore letterale della norma.

[127] Prot. nr. 2013/3858/giochi/GST. La comunicazione è indirizzata “a tutti i concessionari dei giochi pubblici”.

[128] Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 773/1931.

[129] In quest’ultima ipotesi, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi per valutare la compensatività di tali effetti di segno opposto.

[130] Anche secondo i dati di AAMS, la raccolta con gli apparecchi da intrattenimento VLT è stata, nel 2011, pari a 14,9 miliardi di euro. Nei primi dieci mesi del 2012  - secondo il comunicato AAMS del 2 gennaio 2013 - la raccolta ha superato di circa il 60% i valori registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente.

[131] Il già richiamato comunicato AAMS del 2 gennaio 2013 afferma che nei primi dieci mesi del 2012 la raccolta (70 miliardi) ha registrato un trend positivo rispetto al medesimo periodo 2011 (62 miliardi), con un incremento di circa il 13%. Tuttavia nel medesimo periodo la spesa dei giocatori (=raccolta al netto delle vincite) ha evidenziato un decremento pari a circa il 5%.

[132] La relazione tecnica all’articolo 21 del DL 95/2012, il quale ha disposto il differimento dell’incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA ordinaria e ridotta dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013 (fino al 31 dicembre 2013), nonché la riduzione di un punto percentuale dell’incremento previsto dal 1° gennaio 2012 di 2,5 punti percentuali (rispetto al 10% e al 21%), stimava, sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (art. 18 del D.L. n. 201/2011), minori entrate in misura pari a 3.280 milioni di euro nel 2012, 6.560 milioni di euro nel 2013 e a 9.840 milioni di euro nel 2014.

[133] A.C. 5534.

[134] Il decreto è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2013.

[135] Rientrano nel beneficio della ulteriore deduzione anche i soggetti ad essi equiparati.

[136] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[137] In proposito si rileva che i dati del Ministero di Giustizia indicano un numero di certificati penali prodotti dal casellario giudiziale per l’anno 2009, pari a 9.406.127 (compresi i certificati e le richieste massive richiesti dalla PA).

[138] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[139] Si tratta delle prestazioni indicate nei numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’articolo 10, comma 1, del DPR n. 633/1972.

[140] Inizialmente  riferite articolo 3, commi da 14 a 17 

[141] Come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 (operazioni svolte nell’attività di supporto agli scambi – market making).

[142] Nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE  e della direttiva 2004/72/CE.

[143] Ai sensi dell'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile.

[144] effettuate alle condizioni indicate nel decreto ministeriale di cui al comma successivo 17.

[145] Sulle medesime azioni e strumenti partecipativi.

[146] Sui medesimi strumenti finanziari.

[147] In proposito si rileva che la RT al testo originario effettuava , ai fini della stima degli effetti di gettito, un abbattimento del 30% sulle azioni e dell’80%sui derivati al fine di tener conto degli effetti derivanti da possibili riduzioni del volume delle transazioni in virtù di fenomeni di delocalizzazione dovuti all’introduzione dell’imposta in esame.

[148] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[149] Il valore era stato ottenuto applicando l’aliquota del 16% al valore affrancato ipotizzato in misura corrispondente a 3,5 mld di euro.

[150] Ipotizzando un periodo di ammortamento pari a 10 anni, il minor gettito era stato calcolato applicando al valore dell’affrancamento (3,5 mld) l’aliquota del 27,5% per l’IRES e del 4,5% per l’IRAP.

[151] Gli importi sono ottenuti considerando la scadenza delle rate fissate dalla norma per il pagamento dell’imposta sostitutiva (18,5 mld x 16%).

[152] Le aliquote utilizzate nella quantificazione sono pari al 27,5% per l’IRES e al 5,2% per l’IRAP.

[153] L’articolo 9 del DL 201/2011 ha modificato i commi da 55 a 58 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225/2010.

[154] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[155] Dovuto all’aumento dell’imposta dovuta sulle riserve matematiche.

[156] Modificando la nota 3-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 642/1972.

[157] Disciplinata dalla nota 3-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 642/1972.

[158] La versione originaria del citato Dl prevedeva, infatti che la fissazione del limite massimo fosse permanente.

[159] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[160] Dipartimento delle finanze, nota n. 4145 del 29 ottobre 2012.

[161] L’articolo 70, comma 2 del TUIR dispone che “I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”.

[162] La modifica è necessaria ai fini dell’adeguamento della normativa ai principi fissati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-44/11 in base alla quale i servizi relativi alla gestione individuale non possono essere ritenuti esenti.

[163] Il dato è costruito mediante ricerca su vari operatori del settore tenendo conto delle varie percentuali applicate sulle diverse tipologie di titoli dalle diverse banche.

[164] Calcolata, su base dati della Banca d’Italia, dal rapporto tra attività finanziaria delle famiglie ed il complesso italiano.

[165] Calcolato come rapporto tra le commissioni che verranno assoggettate ad IVA (2.380 mln) ed il totale delle operazioni di intermediazione (85 mld – fonte ISTAT).

[166] Condizioni per l’accesso da parte dei debitori; sospensione delle procedure di recupero delle somme ammesse alla rateizzazione; comunicazione a Equitalia SpA degli esiti dell’istruttoria; rinuncia da parte dei produttori alle azioni giudiziarie pendenti; decadenza dal beneficio in caso di mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata.

[167] Si ricorda che l’eccedenza produttiva di latte e prodotti derivati dell’area comunitaria ha indotto la Commissione a definire un sistema di disincentivazione produttiva, che fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari (le cosiddette quotelatte). Tali quantitativi di riferimento sono poi distribuiti dai singoli Stati membri tra i produttori, ai quali sono assegnate quote individuali. Se i quantitativi di latte commercializzato annualmente superano i quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono dai produttori un prelievo (multa) sui quantitativi supplementari eccedentari, prelievo che deve successivamente essere trasferito alla Comunità. L’applicazione interna del sistema delle quote latte e del sistema del prelievo supplementare è stata disposta con il DL 49/2003 e dal successivo DL 5/2009.

[168] Si tratta di soggetti con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e che non godono, nel Paese di residenza, di benefici fiscali per carichi familiari.

[169] Con decreto del Ministero dell’economia da emanarsi entro il 30 giugno 2013.

[170] Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[171] A titolo di esempio citiamo l’articolo 29, commi da 1 a 6 del decreto legge n. 78/2010 che ha disposto la cosiddetta concentrazione della riscossione nell’accertamento. Tale operazione, secondo la relazione tecnica a suo tempo presentata, avrebbe consento di accorciare di circa 12 mesi i tempi medi necessari agli uffici dell'Agenzia delle entrate per procedere all'iscrizione a ruolo e agli agenti della riscossione per svolgere le fasi precedenti l'inizio delle attività esecutive e avrebbe determinato effetti postivi a regime pari a 1,3 miliardi di euro sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

 

[172] Cfr. l’emendamento 13.601.

[173] Si tratta della franchigia nel limite di 6.700 euro.

[174] Cfr. la relazione tecnica all’articolo 29, comma 16-sexies, del decreto-legge n. 216/2011.

[175] Emendamento 1.9000, articolo 2, comma 45-bis

[176] Emendamento 1.9000, articolo 2, comma 45-ter.

[177]  Erroneamente riferito al comma 557, in luogo del comma 556.

[178] Emendamento 1.9000, art. 2, comma 45-quater.

[179]  Erroneamente riferito al comma 559, in luogo del comma 557.